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I TITOLARI DEI DIRITTI E DEI DOVERI: CITTADINI E STRANIERI

In molti articoli della Costituzione compare la parola "cittadini", per indicare i soggetti titolari dei diritti e destinatasi dei doveri. Per comprendere meglio questo aspetto, occorre innanzitutto definire che cosa si intende per cittadinanza. In italiano, si tratta di un termine ambiguo: esso indica due oggetti diversi tra di loro, al punto che in altre lingue esistono due parole distinte.

In una prima accezione, la più antica, che risale alla politeia greca, come appartenenza alla polis, cittadinanza indica la partecipazione attiva ad una comunità politica.

In una seconda accezione, più propriamente giuridica, cittadinanza sta a significare un legame di appartenenza allo Stato, dal quale deriva la titolarità di diritti e di doveri. Questa impostazione nasce con il nascere dello Stato moderno, nell'assolutismo, e si afferma specialmente nell'Ottocento.

Nell'ambito

Di uno stesso territorio, e della comunità che si risiede, si viene pertanto a tracciare una barriera tra cittadini e non cittadini: solo i primi contribuiscono alle decisioni politiche, gli altri ne sono esclusi. La barriera è costituita dalla legge sulla cittadinanza. Essa determina, nella comunità dei residenti, chi sta da una parte e chi dall'altra e ne disciplina il passaggio.

Dalla cittadinanza alla nazione (e viceversa) La legge sulla cittadinanza (che definisce chi è dentro e chi è fuori dal popolo) tende a far coincidere il popolo con la nazione. Il termine nazione nel linguaggio comune è spesso utilizzato come sinonimo di popolo, il popolo italiano, la nazione italiana sembrano espressioni fungibili. Ma non è così nel linguaggio giuridico, ove "popolo" corrisponde ad una precisa definizione. Quello di nazione è invece un concetto che fa riferimento a discipline non giuridiche, come la teoria politica o

La storia delle dottrine politiche. Secondo determinate discipline per "nazione" si intende un'entità pregiuridica (che quindi viene prima del diritto, non è da questo definita ma se mai presupposta), costituita da una comunità umana caratterizzata da legami capaci di produrre unità. Data questa definizione si giunge a ricostruire due distinte definizioni sulla base del tipo di legami che uniscono un certo gruppo umano:

  • nazione etnos fa riferimento a elementi di tipo materiale come (lingua, religione, cultura, storia, razza) che esistono a prescindere da ogni aspetto volontaristico. La nazione in senso etnico è qualcosa che "ci cade addosso", che non scegliamo, la cui appartenenza dipende da questa serie di elementi materiali non volontari. Questa concezione è stata dominante nel XIX secolo, quando si è assistito al tentativo di far coincidere la nazione etnos con il popolo come elemento costitutivo dello Stato.

Nella Costituzione italiana incontriamo almeno due articoli di rilevo quanto alla nazione in senso etnico:

  • Art. 51, comma 2 secondo cui la legge può, per l'ammissione a pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
  • Art. 6 tratta la tutela delle minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano.

Tuttavia esistono anche Stati multinazionali, nei quali convivono gruppi nazionali caratterizzati da lingua, religione, cultura diverse che costituiscono, però, il popolo di uno Stato. Gli Stati Uniti, il Canada, la Svizzera, l'India, per fare solo qualche esempio, sono Stati multinazionali dal punto di vista etnico. In tali stati, l'unità nazionale indispensabile al mantenimento della convivenza pacifica, viene prodotta facendo riferimento a un'altra concezione di nazione: la nazione demos.

La nazione demos fa riferimento all'elemento volontaristico. È costituita da

Quei soggetti che manifestano la volontà di vivere insieme, di condividere una serie di principi e di valori comuni, in altre parole di dar vita ad un'unità nazionale a prescindere da elementi materiali che li accomunino. Questa nozione non si rintraccia nella Costituzione italiana ma è rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 172/1999.

Criteri per l'acquisto della cittadinanza nel diritto comparato:

  • Le due concezioni di nazione influenzano pesantemente i criteri di acquisto della cittadinanza. Se osserviamo il diritto comparato vediamo che l'acquisto della cittadinanza può avvenire secondo due principali criteri:
  • ius soli "diritto della terra". Significa che si diventa cittadini nascendo sul territorio dello Stato;
  • ius sanguinis "diritto del sangue". Significa che si acquista la cittadinanza per nascita da genitori cittadini.

Tali due "macrocriteri" sono bilanciati in modo diverso nei diversi paesi.

vari Stati ma solo uno è prevalente. Da un lato, sotto lo ius sanguinis c'è la volontà di far sì che il popolo coincida con la nazione etnos. I paesi che seguono questo criterio sono sistemi chiusi, in cui la cittadinanza si trasmette di padre in figlio, come un'eredità, secondo ciò che accade nella legislazione di molti Stati europei, Italia compresa. Al contrario, attribuire la cittadinanza a chiunque nasca sul territorio (ius soli), indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, vuol dire consentire agli immigrati di seconda generazione di diventare immediatamente cittadini. Gli ordinamenti a ius soli sono più aperti da un punto di vista etnico e coincidono con Stati che hanno, fin dall'inizio della loro esistenza, sperimentato una forte immigrazione, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia. In tali paesi il problema della creazione di una unità nazionale si pone in modo più impellente che in quelli.basati sulla nazione etnos. La disciplina della cittadinanza in Italia è la seguente: In Italia la Costituzione non disciplina come si acquista la cittadinanza e come, eventualmente, si perde. Essa ci dice solo (nell'art. 117, comma 2) che si tratta di una materia riservata alla legge statale, sottratta a quella regionale e che non si può esserne privati per motivi politici (Art.22). L'acquisto della cittadinanza italiana avviene secondo due principali modalità: 1. Per fatto naturale è la nascita, che prescinde dalla volontà del soggetto, cui viene attribuita automaticamente la cittadinanza. 2. Fatto volontario vuol dire acquisto per richiesta. Quanto all'acquisto della cittadinanza per nascita (fatto naturale), in continuità con la tradizione italiana, la regola portante di tutto il nostro sistema di acquisto della cittadinanza è lo ius sanguinis: secondo l'art. 1, comma 1, della legge LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91, si diventa cittadini.

Italianise si nasce da almeno un genitore cittadino. Nel comma 2 dell'art. 1 sono previste alcune limitate ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, relativamente a chi:

  • è figlio di genitori ignoti;
  • è figlio di genitori apolidi soggetti che per varie ragioni sono sprovvisti di cittadinanza;
  • è figlio di genitori cittadini di uno Stato che segue esclusivamente lo ius soli;

Per fatto volontario la cittadinanza italiana si acquista anche per fatto volontario a seguito di richiesta. In questa categoria rientrano numerose ipotesi, tra le quali:

  • il coniuge di un cittadino/a italiana, che dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero (art. 5);
  • lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, che

Diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, comma 2);

Lo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica (5 se apolide, 4 se cittadino di uno Stato membro della Comunità europea) (art. 9 comma 1).

Queste norme hanno acquistato grande rilevanza con lo sviluppo dei fenomeni migratori: la norma sui dieci anni di residenza è quella che si applica agli "immigrati di prima generazione", nati in un paese straniero, poi arrivati in Italia dove hanno risieduto per un certo periodo di tempo, mentre quella sulla residenza ininterrotta per diciotto anni si applica agli "immigrati di seconda generazione", cioè ai figli di stranieri che, però, sono nati e risiedono in Italia.

Proprio alla luce della evoluzione della società italiana, la legge del 1992, finalizzata principalmente a attribuire la cittadinanza a coloro che siano legati da

vincoli familiari a cittadini italiani, viene spesso messa in discussione e da tempo si prospetta una sua riforma. Infatti, nella legge vigente sono estremamente limitate le possibilità di acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri. Fino al 2009 il sistema privilegiato era il matrimonio: infatti, lo straniero che avesse sposato un cittadino italiano poteva ottenere la cittadinanza dimostrando di aver convissuto per almeno sei mesi con il coniuge dopo la data del matrimonio. Successivamente, la legge n. 94/2009 (cd. "legge sicurezza") ha prolungato i termini per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio: tuttavia, tale scelta è giustificabile per limitare i casi di "matrimoni di convenienza", contratti solo per ottenere la cittadinanza. Oltre all'acquisto della cittadinanza, la legge del 1992 regola un'altra serie di aspetti. Essa consente espressamente il mantenimento della doppia cittadinanza. La cittadinanza italiana. Formattazione del testo

non ha, pertanto, la pretesa di esclusività e può essere cumulata con una o più ulteriori cittadinanze. Le cause previste dalla legge per la perdita della cittadinanza sono pochissime e di difficile realizzazione. Nell'art.12 si dice che la cittadinanza italiana si perde se il cittadino, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato estero o prestando servizio militare per tale Stato, non ottempera all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare (comma 1); oppure se il cittadino, durante la guerra con uno Stato estero, presta servizio militare per lo Stato estero, oppure se mantiene l'impiego pubblico che prestava nei confronti di quello Stato, o se accetta, in qualche momento, un impiego pubblico per quello Stato (comma 2).

Il decreto legge n. 113/2018, convertito con legge n. 132/2018, ha aggiunto nuove ipotesi di revoca della cittadinanza.

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lunal28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Capolupo Carmela.