CAPITOLO III.
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA.
1. Il Parlamento.
1. La II parte della Costituzione intitolata all’“Ordinamento della Repubblica” apre il Titolo I, dedicando al Parlamento. Il Parlamento repubblicano, eletto a suffragio universale e diretto, si compone di due Camere, la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, che hanno composizione analoga ed identiche funzioni. Dalla attribuzione ad entrambe le Camere, con assoluta parità di posizione nel sistema, tanto della funzione legislativa che della funzione, condivisa con il Governo, di indirizzo politico e di gestione del rapporto di fiducia deriva la caratterizzazione della nostra forma di parlamentarismo quale sistema a bicameralismo perfetto. I sistemi parlamentari, infatti, possono avere struttura monocamerale o bicamerale e, in questa seconda ipotesi, differenziare o meno il ruolo delle due Camere, come per esempio accade in quegli ordinamenti federali che affidano alla seconda Camera il compito di rappresentare i cittadini o i governi dei singoli Stati membri, o gli stessi Stati membri della federazione. Nel nostro sistema, invece, le differenze tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica sono minime e comunque tali da non incidere a fondo sulla diversa posizione costituzionale delle Camere stesse. Mentre la Camera dei Deputati è eletta da tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed è composta da donne e da uomini che, al momento delle elezioni, abbiano compiuto i venticinque anni di età, sono elettori del Senato i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto venticinque anni laddove, per essere eletti senatori, è necessario aver compiuto, al momento delle elezioni, quaranta anni di età. Per il Senato i costituenti hanno previsto il concorso con il principio democratico del criterio gerontocratico di selezione dei suoi componenti, secondo un’ antica tradizione di cultura giuspolitica. Altra importante differenza risiede nel principio secondo il quale il Senato è eletto “a base regionale”. Salvi i seggi assegnati nella circoscrizione Estero – nel numero di 12 – i Deputati, nel numero complessivo di 630, sono eletti in seggi distribuiti su base territoriale in circoscrizioni composte in proporzione alla popolazione residente sul territorio, vale a dire dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ ultimo censimento generale, per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 56, comma 4). I Senatori elettivi sono 315 e sono scelti, salvi 6 della circoscrizione Estero, in seggi ripartiti tra le Regioni secondo due criteri:
- nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne il Molise (due) e la Valle d’Aosta (uno);
- i restanti seggi sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla rispettiva popolazione, quale risulta dall’ ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 57).
Ai 315 senatori elettivi vanno, infine, aggiunti i Senatori a vita. Secondo la Costituzione è Senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Inoltre, il Presidente della Repubblica può nominare Senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art. 59). La disposizione costituzionale non consente a ciascun Presidente della Repubblica di nominare cinque Senatori a vita, ma ammette che essi siano cinque in tutto. Il numero dei Senatori a vita è tale da non dover incidere numericamente sulla composizione delle maggioranze parlamentari, ma dall’introduzione del sistema elettorale maggioritario è accaduto che il voto dei Senatori a vita abbia potuto essere determinante su singole votazioni. Il che, se sul piano del diritto costituzionale non pone alcun problema, essendo i Senatori a vita Senatori di pieno diritto e dotati delle medesime facoltà politiche e giuridiche dei Senatori elettivi, ha posto e può porre problemi, sul piano politico, al governo in carica, che su quei voti dovesse stabilmente poter contare per garantirsi una maggioranza parlamentare. Il sistema elettorale per l’elezione delle due Camere previsto al momento della nascita della Repubblica era articolato sulla formula proporzionale e su tale base sono stati composti tutti i quorum di garanzia previsti dalla Costituzione, a partire dalle
CAPITOLO III.
L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA.
1. Il Parlamento.
1. La II parte della Costituzione intitolata all’ “Ordinamento della Repubblica” apre il Titolo I, dedicando al Parlamento. Il Parlamento repubblicano, eletto a suffragio universale e diretto, si compone di due Camere, la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, che hanno composizione analoga ed identiche funzioni. Dalla attribuzione ad entrambe le Camere, con assoluta parità di posizione nel sistema, tanto della funzione legislativa che della funzione, condivisa con il Governo, di indirizzo politico e di gestione del rapporto di fiducia deriva la caratterizzazione della nostra forma di parlamentarismo quale sistema a bicameralismo perfetto. I sistemi parlamentari, infatti, possono avere struttura monocamerale o bicamerale e, in questa seconda ipotesi, differenziare o meno il ruolo delle due Camere, come per esempio accade in quegli ordinamenti federali che affidano alla seconda Camera il compito di rappresentare i cittadini o i governi dei singoli Stati membri, o gli stessi Stati membri della federazione. Nel nostro sistema, invece, le differenze tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica sono minime e comunque tali da non incidere a fondo sulla diversa posizione costituzionale delle Camere stesse. Mentre la Camera dei Deputati è eletta da tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età ed è composta da donne e da uomini che, al momento delle elezioni, abbiano compiuto i venticinque anni di età, sono e
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