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BICAMERALISMO PERFETTO O SIMMETRICO O PARITARIO

Il nostro è un bicameralismo perfetto, simmetrico, paritario. Ciò significa che le due camere hanno

le stesse funzioni, la stessa composizione, analogo principio rappresentativo e uguale durata:

legislatura di 5 anni.

• Ma vi sono lievi differenze nella struttura e sistemi elettorali autonomi:

quella piccola differenza che riguarda la composizione è che già in origine nella costituzione del '48,

la Camera dei deputati contava al suo interno 630 deputati, mentre il Senato 315 senatori, la metà.

Questa composizione, questo numero è stato modificato perché vi fu una proposta di modifica di

riforma della Costituzione che coinvolse anche il popolo, con un referendum che non è abrogativo ma

confermativo da parte del popolo che poteva votare solo per esprimersi a favore o no.

Si è ritenuto che per motivi di risanamento dell'economia del paese fosse necessario ridurre il

numero dei parlamentari, poiché gli stipendi per quel numero di rappresentanti, secondo coloro che

proponevano questa riforma, incideva molto nelle casse dello Stato, anche più dell'evasione.

Il popolo italiano venne chiamato al voto e si votò a favore della riduzione dei parlamentari.

L'attuale numero dei parlamentari alla Camera e di 400, al Senato sono 200.

Ma così si crea un deficit di democraticità, in questo modo il Parlamento non ha più un numero

adeguato di persone in grado di studiare quel particolare settore e studiare le ricadute.

• Un'altra differenza che riguarda Camera e Senato riguarda l’elettorato attivo e passivo:

Camera:

Elettorato attivo: 18 anni

Elettorato passivo: 25 anni

Senato:

Elettorato attivo: 25 anni (in origine) ora 18 anni

Elettorato passivo: 40 anni 9 29-09

(Su questo aspetto è intervenuta una riforma della costituzione 8 ottobre 2019+ referendum

confermativo svoltosi il 20 e 21 settembre 2020 , abbassando l'elettorato attivo al Senato a 18 anni)

LEGISLATURA

La Legislatura è il periodo compreso tra un'elezione e l’altra del Parlamento, il periodo di durata in

carica di un Parlamento. La durata normale della legislatura è 5 anni (salvo scioglimento anticipato

delle Camere).

La proroga delle camere di per sé non è ammessa, è ammessa solo quando viene dichiarato lo stato di

guerra, quando le elezioni non si possono tenere, con legge in caso in guerra deliberata (artt. 60.2 e

78 Cost.).

Si parla di prorogazio per indicare quella proroga dei poteri con cui il Parlamento continua a svolgere

solo le attività di amministrazione nell'attesa che si svolgano le nuove elezioni, perché secondo la

Costituzione (art. 61 Cost.) le elezioni delle nuove Camere devono avvenire tassativamente entro 70

giorni dalla fine delle precedenti, dalla fine dello scioglimento delle camere.

È possibile che questo periodo duri un po di più e quindi si parla di prorogazio.

RAPPRESENTANZA POLITICA

Essa sancisce il paradigma della democrazia rappresentativa perché sancisce una regola

fondamentale, quella per cui i candidati al Parlamento si fanno sostenitori di un gruppo sociale di

specifiche esigenze, possono essere professionali, politiche ect. e vengono eletti sulla base della

propria candidatura solo che, una volta eletti, questi rappresentanti non devono portare in Parlamento

le esigenze del bacino elettorale che li hai eletti, ma i parlamentari una volta eletti devono

rappresentare l'intero popolo, inclusi quelli che non li hanno votati, inclusi quelli che hanno delle

idee totalmente diverse dalle proprie.

Questa è la regola che sancisce la libertà dei parlamentari, motivo per cui il parlamentare può anche

discostarsi, durante il suo mandato, dalle idee del partito nelle cui fine è stato eletto.

Rappresentanza politica perché una volta eletto deve rappresentare tutti quanti qualunque sia

l’ideologia, l'intero popolo, altrimenti viene meno quella dinamica della rappresentanza politica,

rientriamo nella dinamica della rappresentanza per ceti, per gruppi.

Una norma coniata con la Rivoluzione francese è il cosiddetto divieto di mandato che sintetizza il

nostro modello della rappresentanza politica. L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che ogni

membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, è

il principio del cosiddetto divieto di mandato imperativo che i rivoluzionari della Rivoluzione

francese affermarono come primo principio dell'epoca liberale.

Il divieto di mandato imperativo sancito nell'articolo 67 della costituzione offre questa garanzia.

Art. 67: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza

vincolo di mandato”

Questa è una norma che garantisce la libertà d'azione al parlamentare, per questo i primi parlamentari

dell'Assemblea Nazionale francese l'hanno dovuta affermare perché da un lato garantisce la libertà ai

parlamentari dal bacino elettorale che l'ha votato, e dall'altro in epoca moderna il divieto di mandato

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imperativo garantisce la libertà del parlamentare dal partito politico nelle cui fila si è candidato.

(Grillo gridava a gran voce l’abolizione del principio di divieto di mandato imperativo nel 2019,

perché voleva in qualche modo orientare i propri parlamentari e costringerli ad una disciplina di

partito, almeno su alcuni capisaldi che lui riteneva identificativi del Movimento 5 stelle).

Il contratto di mandato imperativo nasce come contratto privatistico che viene prestato per spiegare il

meccanismo della rappresentanza politica. Nel contratto di mandato, il mandante attribuisce al

mandatario il compito di agire in nome per conto proprio. Il mandato politico nasce da questo

paradigma contrattuale.

Ecco perché noi parliamo di divieto di mandato imperativo, vincolante nei confronti del Parlamento.

LIMITI DELL'ELETTORATO PASSIVO

Non tutti però possono candidarsi al Parlamento, la Costituzione e in particolare la legge Severino

pongono dei limiti.

Incompatibilità: vi è un rischio di contaminazione nella composizione dei poteri.

• la Costituzione prevede che chi è senatore non può essere deputato;

• chi è membro della Corte costituzionale non può essere Presidente della Repubblica;

• chi è Presidente della Repubblica non può essere membro del Parlamento.

Poi vi sono le ipotesi di Ineleggibilità, cioè si prevede che alcune figure, alcuni professionisti proprio

per la professione che esercitano, non si possono candidare in alcune circoscrizioni perché hanno un

ruolo tale che porterebbero a condizionare ma le idee.

• il prefetto non si può candidare nel territorio dove svolge la propria funzione;

• il magistrato non si può candidare nel distretto di Corte d'appello dove svolge le sue funzioni,

così come il questore ed anche altre figure che vengono espressamente menzionate nella

costituzione.

Anche questo proprio per garantire che non vi siano delle interferenze delle idee e condizionamenti

nell'espressione del diritto.

Una terza categoria è stata introdotta nel 2015, in origine introdotta solo per le elezioni regionali e poi

è stata estesa al Parlamento e prevede che:

• Non candidabilità: coloro che hanno una responsabilità penale accertata per delitti di particolare

gravità con sentenza passata ingiudicata e definitiva nei confronti del rispetto dei diritti, non si

possono candidare. 11 29-09

PREROGATIVE PARLAMENTARI

L'articolo 68 offre altre garanzie di libertà ai parlamentari.

• Insindacabilità: (sancita al primo comma) sancisce nessun parlamentare può essere perseguito per

le opinioni espresse nell'esercizio delle sue mansioni, essi non possono essere accusati di

diffamazione ad esempio. Il parlamentare ha la libertà di esprimere politicamente, in ambito

istituzionale, le proprie idee.

L'articolo 68 tutela il parlamentare dal potere giudiziario, questo perché durante il fascismo, il potere

esecutivo si è servito per potere giudiziario contro il potere legislativo. I tantissimi parlamentari

venivano condannati con processi penali anche per reati contro quella che era l'ideologia fascista.

Ecco perché l'articolo 68 mira a tenere separato il potere legislativo dalle interferenze del potere

giudiziario.

• Immunità Penale: (sancita al secondo comma) una norma che è stata modificata nel 93 durante il

periodo di Tangentopoli.

Questa norma prevede che, per poter agire nei confronti del parlamentare, per poter svolgere delle

attività di indagini o giudiziarie o processuali, un magistrato a la necessità di avere

l'autorizzazione di tutta la camera di appartenenza del parlamentare. La detenzione senza

autorizzazione è possibile solo in caso di sentenza irrevocabile o di arresto in flagranza.

In particolare l'autorizzazione, detta “autorizzazione a procedere”, è richiesta quando il Pubblico

Ministero svolge o delle indagini molto invasive oppure degli atti che limitano la libertà personale,

menzionati dalla Costituzione.

L'autorizzazione va richiesta ad esempio nel caso di arresto, limitazione della libertà personale,

perquisizioni, ispezioni, intercettazioni telefoniche, sequestro della corrispondenza, atti comunque

molto invasivi della libertà personale, atti d'indagine qualificati.

Il processo penale si caratterizza per: l'indagine e al termine dell'indagine se si ritiene opportuno si

apre il processo penale.

Ciò significa che viene offerta quindi una tutela dei parlamentari in riferimento alle attività di ricerca

delle prove, di indagine.

Questa norma è stata modificata nel '93 quando ci fu quel fenomeno definito dalla cronaca

giornalistica come Tangentopoli, cioè un'epoca nella quale individuarono tanti fenomeni di

corruzione di cui furono accusati e ritenuti responsabili numerosi parlamentari.

In quel caso la norma era ancora più garantista nei confronti del Parlamentare perché non consentiva

al Pubblico Ministero di svolgere nessun tipo di indagine.

Ecco perché la norma venne modificata e venne ridotta la sua portata, tant'è che oggi l'autorizzazione

a procedere non serve per avviare le indagini, che ad oggi possono essere avviate segretamente,

viene richiesta solo quando vengono compiuti questi atti e il Pubblico Ministero è tenuto a svelare le

proprie indagini e quindi richiede l'autorizzazione, chiede alla camera di poter svolgere queste stesse

indagini. 12 29-09

REGOLAMENTI PARLAMENTARI

I regolamenti parlamentari sono la fonte interna, sono un complesso di norme che si rivolgono solo

ai p

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fedet12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sgrò Francesca.