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LE ANTINOMIE NORMATIVE E I CRITERI PER RISOLVERLE
Posto, quindi, che le fonti oggi sono molteplici e spesso riferite allo stesso gruppo sociale. Cosa accade se si presentano delle antinomie normative (=due o più norme pongono regole tra di loro contraddittorie)? Un insieme di regole giuridiche affinché divenga un vero sistema giuridico necessita di essere ordinato; e affinché esso possa essere definito ordinato c'è bisogno che esistano dei criteri per risolvere i conflitti logici e strutturali che si pongono al suo interno. La scienza giuridica ha elaborato alcuni criteri per risolvere le antinomie normative. I 3 principali sono: 1. Criterio della gerarchia => nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore. È possibile identificare fonti "superiori" e fonti "inferiori" in una scala basata sulla diversa forza degli atti normativi (forza di un atto normativo => la capacità di imporsi su altri atti normativi). 2. Criterio della specialità => nel conflitto tra una norma generale e una norma speciale, prevale la norma speciale. Questo criterio si basa sul principio che una norma speciale, essendo più specifica, deve prevalere su una norma generale. 3. Criterio della successione temporale => nel conflitto tra due norme, prevale la norma più recente. Questo criterio si basa sul principio che una norma più recente riflette una volontà legislativa più aggiornata e quindi deve prevalere su una norma più vecchia. L'applicazione di questi criteri permette di risolvere le antinomie normative e di garantire l'ordine e la coerenza del sistema giuridico.di produrre nuovo diritto, di innovare l'ordinamento giuridico creando un nuovo diritto (forza attiva), nonché quella di resistere all'innovazione portata da un atto diverso (forza passiva)). In violazione del principio di gerarchia deriva l'invalidità dell'atto normativo inferiore => annullamento (istituto. Gli effetti dell'annullamento sono erga omnes ( ) ed mediante il quale la norma esce dal sistema normativo) nei confronti di tutti ex tunc. Questo avviene solitamente tramite un (retroattivi, quelli avuti fino a quel momento sono allo stesso modo eliminati) intervento degli organi giurisdizionali. (=> Corte Costituzionale) Criterio della competenza => nel conflitto tra le regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte 2. competente. Tale criterio si applica quando una fonte superiore (che si pone come fonte sulla produzione) attribuisce a fonti di produzione che hanno determinate caratteristiche, la possibilità didisciplinare certe materie, con l'esclusione di tutte le altre. L'inosservanza di tale principio porta all'invalidità dell'atto normativo incompetente e annullabilità.
Stato e regioni hanno potestà legislativa, per cui possono emanare fonti primarie (stato => leggi ordinarie e regioni => leggi regionali, poste sullo stesso rango). Quale fonte è stata emanata senza evadere la sfera di uno o dell'altro, nel caso uno solo sia competente (art. 117 Cost.)
3. Criterio cronologico => tra fonti di eguale grado gerarchico ed entrambe competenti, prevale la regola più recente. Mentre la violazione della gerarchia o della competenza è un fenomeno patologico, implica invalidità e annullabilità, il decorso del tempo è un fenomeno fisiologico => è naturale che le regole si succedano nel tempo per adeguarsi al mutare della realtà.
Si chiama abrogazione l'effetto che una norma
La successiva produce nei confronti di quella precedente che viene eliminata dall'ordinamento, e in questo caso non vengono considerati gli effetti retroattivi. L'abrogazione può essere di 3 tipi: espressa, tacita oppure implicita (legislatore elenca le disposizioni abrogate) (incompatibilità con norme successive). (nuovo atto normativo disciplina completamente la materia già disciplinata dell'atto normativo precedente) Diversa dall'abrogazione è poi la deroga => quell'istituto attraverso il quale si risolve un'antinomia tra norme giuridiche diverse sul piano della generalità. La differenza tra abrogazione e deroga è che mentre la norma abrogata perde efficacia, in quella derogata viene solamente limitato il campo di applicazione.
ATTI E FATTI NORMATIVI
Bisogna ora concentrarsi su una nuova questione: in che modo le fonti producono le regole, ovvero attraverso quale processo da una fonte normativa noi riusciamo a
trarre una regola.In questa prospettiva viene in rilievo un ulteriore distinzione tra fonti, abbiamo infatti:
- Le fonti atto => fonti di produzione che sono risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche. Sonofonti atto gli atti normativi, ovvero le leggi e tutti gli atti che esprimono una manifestazione di volontà, approvatida organi in grado di produrre regole giuridiche (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio)
- Le fonti fatto => ovvero fatti normativi, in cui le regole non nascono dalla volontà espressa di regolare in un certo modo i comportamenti bensì da accadimenti esterni rispetto alla volontà (es. consuetudini, consultazioni del Presidente della. La cui norma giuridica nasce dalla ripetizione costante nel tempo di unRepubblica prima della nomina del governo)determinato comportamento da parte di una generalità di soggetti.
Quello che caratterizza i sistemi normativi contemporanei
è che la gran parte delle norme giuridiche è prodotta da fonti di atto anche se a riguardo vanno distinti i sistemi giuridici di common law e di civil law. Nel common law, in Inghilterra, il diritto è formato dalle pronunce dei giudici, ed è caratterizzato appunto dall'assenza di codificazione (si tratta di un'operazione che consiste nell'esporre in forma scritta e in maniera uniforme e sistematica le norme vigenti). Nel civil law, come in Italia, invece, prevale la fonte di atto e ha alla base la codificazione. È piuttosto naturale che, se si dovesse pensare a norme giuridiche, verrebbero in mente leggi, regolamenti, trattati, etc., tutti "atti" espressione di volontà di uno o più soggetti dotati del potere giuridico di produrre norme. Non è un caso che tutti gli atti citati abbiano forma scritta, perciò ora ci rimane da capire come da un testo scritto si arriva alla regola giuridica.osservare. INTERPRETAZIONE: DISPOSIZIONE E NORMA Si indica col termine disposizione l'atto in senso proprio, la formulazione linguistica che costituisce la fonte; mentre con norma intendiamo il significato dell'atto, si caratterizza per generalità (soggetti indeterminati) e astrattezza (nessun fatto in particolare). L'attività che consente di cogliere il significato (norma) di una formulazione normativa (disposizione) si chiama interpretazione giuridica. Bisogna fare due precisazioni prima di approfondire i rapporti tra norme e disposizioni: - Il diritto è un fenomeno che presenta moltissime analogie con il linguaggio => interpretare un atto normativo è un'attività che non può prescindere dalla linguistica, si tratta di analizzarne un significato per estrarne i significati. - L'interpretazione di una disposizione non è mai un'operazione univoca => essa risente di numerosi fattori come il tempo, il fine.E lo spazio. Le esigenze inedite della vita implicano da parte dell'interprete nuove e più specifiche attribuzioni di significato. Possiamo ora citare due corollari che derivano dalle relazione-distinzione tra disposizione e norma:
- Corollario n. 1 => "non esiste necessariamente un rapporto biunivoco tra disposizioni e norme" => ogni disposizione ha sempre un certo grado di indeterminatezza, poiché sono possibili diverse attribuzioni di significato (la possibilità di diverse interpretazioni del medesimo testo comporta che ad ogni disposizione non corrisponde sempre una sola norma, ma. Inoltre ogni norma va letta in combinato disposto, cioè quando la norma deriva spesso una molteplicità di norme) dall'interpretazione congiunta di più disposizioni, cosicché la singola disposizione esprima un frammento della norma, utile solo se combinato con i significati di altre disposizioni.
- Corollario n. 2 => "una
"norma non può vivere più a lungo di una disposizione e viceversa" => le norme abrogate non si applicano ai fatti che si verificano dopo la loro abrogazione (avvenuta a causa dell'esistenza di una norma successiva che la "sostituisce"), ma esse devono essere applicate ai fatti che si verificano prima della loro abrogazione.
LE NORME POSSONO ESSERE REGOLE O PRINCIPI
Vi è un'ultima distinzione rilevante in materie di norme, queste infatti possono essere di due tipi:
- Norme => norme giuridiche più specifiche, soggette ad applicazione categorica (SI/NO), (es. art.85 "il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni")
- Principi => norme giuridiche più generiche, aperte a diverse modalità applicative (es. art.1355 c.c. "il contratto va interpretato secondo buona fede contrattuale")
Anche da questa distinzione derivano alcune conseguenze che è bene esplicitare:
- Nel caso di norme, la loro applicazione è più rigida e precisa, in quanto si tratta di regole che devono essere seguite senza eccezioni.
- Nel caso di principi, invece, vi è una maggiore flessibilità nell'applicazione, in quanto essi possono essere interpretati e adattati alle diverse situazioni.
conflitto tra due regole, solo una sarà applicabile, e bisognerà determinare quella idonea mediante criteri di risoluzione delle antinomie
Nel caso di conflitto tra due principi, non si cercherà di identificare l'unico principio applicabile, ma si cercherà di "bilanciare" i due principi, ovvero di applicare entrambi nella maggior misura possibile
I principi generano le regole => per la caratteristica di esprimere valori e finalità generali, piuttosto che singole scelte, i principi possono essere attuati mediante un processo di specificazione il quale fa sì che da un principio generale nascano diverse regole specifiche => I principi generano le regole, perché sono i valori di riferimento del sistema normativo.
LE NORME POSSONO ESSERE GENERALI O SPECIALI
Prendendo in considerazione le norme (e non le disposizioni) vi è un'altra distinzione da fare, quella tra:
- Norme generali => si riferiscono a
- soggetti o oggetti generali
- Norme speciali => si riferiscono a soggetti od oggetti in particolari condizioni o che presentano specifiche caratteristiche
- L'ordinamento giuridico è composto da norme e non disposizioni. Il sistema giuridico non è composto da testi, codici, leggi o Costituzioni, intendendo con questi termini documenti contenenti le formulazioni normative, bensì dai significati di tali documenti: solo i significati delle disposizioni, infatti, sono in grado di orientare il comportamento delle persone. Da ciò deriva che l'esatta comprensione del fenomeno giuridico deriva sia dalla capacità di individuare la disposizione e la fonte normativa che ci interessa, sia della capacità nell'attività interpretativa.
- LE SINGOLE FONTI DEL DIRITTO
- LA COSTITUZIONE COME FONTE NORMATIVA E LE LEGGI COSTITUZIONALI
- L'APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE Approvata dall'Assemblea costituente, che è stata eletta il 2