Nancy Di Rollo - Diritto pubblico comparato: Costituzioni comparate
Introduzione
Prima di poter analizzare nel dettaglio l’assetto costituzionale di diversi stati occidentali protagonisti della nostra società attuale è necessario, in primis, analizzare la storia delle costituzioni contemporanee. In particolar modo è fondamentale conoscere quelle che sono state le recenti vicende storiche, dal dopoguerra in poi, che hanno portato alla formazione delle costituzioni come oggi le conosciamo.
Iniziamo, dunque, questo breve percorso di analisi storica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Finita la guerra, l’Europa a causa della guerra fredda tra USA e Russia si divide in due blocchi non comunicanti. Da una parte vi erano gli stati dell’Europa occidentale influenzati dagli Stati Uniti d'America, mentre dall’altra parte della cortina di ferro vi erano i paesi dell’Europa orientale e balcanica legati alla Russia sovietica dal Patto di Varsavia.
In questo periodo, più precisamente tra gli anni ’40 e ’50, alcuni degli stati più duramente colpiti dalla guerra, tra cui ad esempio l’Italia, la Francia, la Germania, posero in essere delle nuove costituzioni di carattere social-democratico. Mentre, dall’altra parte d’Europa, diversi furono gli stati che approvarono delle costituzioni socialiste, ispirate al modello staliniano del 1936. Durante gli anni ’70, altri tre stati, ovvero Grecia, Portogallo, Spagna, adottano un nuovo testo costituzionale liberal-democratico.
Gli ex stati vassalli dovettero aspettare la caduta del muro di Berlino e l’implosione dell’URSS per adottare delle nuove costituzioni di stampo democratico a sostituzione delle precedenti costituzioni socialiste. Nello stesso periodo, ovvero durante l’ultimo decennio dello scorso secolo, un uguale abbandono del modello socialista caratterizzò anche la ex-Jugoslavia e gli stati che ad essa succedono.
La costituzione
È interessante comprendere quali sono state le procedure che hanno posto in essere le nuove costituzioni dal secondo dopoguerra in poi. In Italia e in altri paesi, vi fu l’elezione a suffragio universale di un’assemblea costituente, la quale redisse il testo normativo. In altri paesi, invece, furono le camere elettive, rispettando oppure no le procedure di revisione costituzionale in precedenza fissate, a revisionare o approvare il testo costituzionale, per poi dare la possibilità al popolo, tramite referendum, di confermare il testo elaborato.
Infine, vi fu il particolare caso della Germania, nella quale la nuova costituzione venne elaborata da un consiglio parlamentare e poi ratificata dalle assemblee legislative degli stati federati, i cosiddetti Lander. Tutte le costituzioni poste in essere tramite queste procedure, ad eccezione di quella inglese, sono costituzioni scritte, lunghe e rigide.
Questi particolari caratteri, in particolar modo la rigidità, prevedono che la costituzione per poter essere modificata debba affrontare un complesso procedimento di revisione disciplinato all’interno della stessa carta costituzionale. Inoltre, lo stesso carattere rigido delle costituzioni prevede che vi sia un controllo costituzionale delle leggi ordinarie, svolto di regola da un organo ad hoc e più raramente dai giudici ordinari.
La forma di governo
Con l’espressione forma di governo s’intende la modalità tramite la quale lo stato organizza i rapporti reciproci tra i diversi organi costituzionali, ovvero Parlamento, Governo, Capo di Stato, Tribunali. Vi sono diverse forme di governo. Analizziamo brevemente le principali.
Forma di governo parlamentale
In questa forma di governo, la più diffusa in Europa, il Governo, a cui è affidata l’attuazione dell’indirizzo politico, è responsabile davanti al Parlamento elettivo e deve avere la fiducia di quest’ultimo. Il Capo di Stato, invece, è un organo neutrale ed è chiamato a svolgere importanti funzioni di garanzia, unità e rappresentanza nazionale. Inoltre, egli ha il potere di sciogliere anticipatamente le Camere, anche se il titolare sostanziale di tale potere è il Governo.
Forma di governo semipresidenziale
In questa particolare forma di governo, tipica francese, il Governo è responsabile davanti al Parlamento elettivo e deve avere la fiducia di quest’ultimo. Il Capo di Stato, invece, non ha un ruolo neutrale come la sua controparte parlamentare, egli viene invece eletto a suffragio universale ed ha il potere di indirizzo politico, e di conseguenza di adottare alcuni atti molto importanti nella vita politica senza controfirma ministeriale.
Forma di governo presidenziale
Nel continente europeo questa particolare forma di governo non si è mai sviluppata, essa è caratterizzata da una netta distinzione tra esecutivo e legislativo. Il primo, infatti, non può sciogliere anticipatamente le Camere, mentre il Parlamento non ha la possibilità di sfiduciare e costringere alle dimissioni il Presidente, il quale incarna sia la figura del Capo di Stato che del Capo di Governo.
Forma di governo direttoriale
Questa particolare forma di governo si è sviluppata solo nella Confederazione Elvetica. L’organo esecutivo, ovvero il Consiglio Federale, è eletto dall’Assemblea Federale per un quadriennio, e non può in alcun modo influire sulla durata delle due Camere.
La forma di stato
Con l’espressione forma di stato s’intende la modalità tramite la quale lo stato organizza i rapporti reciproci tra gli elementi fondanti dello stato stesso, ovvero popolo, territorio, sovranità. Di fatto, lo stato è composto da un popolo che vive all’interno di un territorio delimitato sul quale esercita la propria sovranità. In particolar modo fondamentali sono i rapporti che si vengono a creare tra sovranità e popolo e tra sovranità e territorio.
Per quanto riguarda il rapporto fra sovranità e popolo, al giorno d’oggi la grande maggioranza degli ordinamenti costituzionali ha adottato il modello dello stato democratico-sociale. Negli stati che adottano questo particolare modello, oltre che a salvaguardare i principali diritti soggettivi dei singoli, l’autorità statuale s’impegna anche a creare un sistema, detto di welfare, nel quale sia offerta ai cittadini la prestazione di servizi di natura educativa, sanitaria, assistenziale, previdenziale.
Analizzando, invece, il rapporto fra sovranità e territorio che si è venuto a creare in quasi tutti gli stati europei nell’ultimo secolo, possiamo comprendere come il modello dello stato unitario ed accentrato sia stato abbandonato, in favore di modelli caratterizzati da decentramenti amministrativo autonomi e dalle territoriali. Infatti, la maggior parte degli ordinamenti costituzionali europei hanno dato la possibilità agli enti locali, denominati “Comuni”, “Municipi”, “Provincie”, di godere di ampie forme di autonomia politica e finanziaria e di svolgere importanti funzioni e servizi amministrativi di base.
Alcuni stati, inoltre, hanno scelto di adottare anche un modello di ripartizione territoriale del potere politico di tipo federale o di tipo regionale. Nel modello di tipo federale l’entità statuale centrale, la quale ha competenza esclusiva su determinate materie come ad esempio la difesa o i rapporti con l’estero, viene appoggiata da diverse entità non sovrane, denominate “Stati membri”, “Lander”, “Cantoni”, dotate di amplissima autonomia su tutte le altre materie. Tra gli stati europei che hanno adottato questa forma di organizzazione del potere abbiamo la Confederazione Elvetica e la Germania.
Nella forma regionale, invece, tra lo stato e gli enti locali vengono individuati degli enti territoriali autonomi ed intermedi, denominati “Regioni” o “Comunità Autonome”, ai quali sono attribuiti delle rilevanti funzioni normative ed amministrative. Inoltre, questi enti hanno una propria organizzazione, dei propri organi elettivi e un indirizzo politico che può essere diverso da quello statale.
Il Regno Unito
Cenni storici
Il Regno Unito è uno stato unitario creato dall’unione di quattro nazioni separate, ovvero Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Esso viene considerato la culla della democrazia rappresentativa, della separazione dei poteri e delle libertà civili, e tutto ciò viene confermato se si studia nel dettaglio l’evoluzione storica dell’ordinamento costituzionale inglese. Tale studio può iniziare dal 1200 e più precisamente dalla concessione da parte del sovrano della Magna Charta, con la quale egli disciplinò per la prima volta una limitazione dei propri poteri.
Nello stesso secolo si viene a formare il Parlamento inglese, composto sia da Lords temporali e spirituali che dai rappresentati delle contee e dei borghi. Dal secolo successivo, però, quest’ultimi cominciarono a riunirsi da soli, ponendo così in essere la “Camera dei Comuni” e introducendo per la prima volta il principio del bicameralismo. In ogni caso, il Parlamento si riuniva solo sotto ordine del Re, infatti fino alla fine del conflitto tra Monarchia e Parlamento del XVII secolo i poteri del Re rimasero piuttosto ampi. La conclusione di tale conflitto civile portò quindi ad un ridimensionamento dei poteri del Re a favore del Parlamento.
A conferma di ciò abbiamo il “Bill of Rights” del 1689 nel quale si affermò la sottoposizione del Sovrano alle leggi del Parlamento, l’“Act of Settlement” del 1701 con il quale il Parlamento dettò le regole per la successione al trono, ed addirittura l’unificazione della Corona inglese e della Corona scozzese, nel 1707, venne sancita con un atto parlamentare. Nel corso del Settecento, il Gabinetto, il quale consisteva fino ad allora nell’ufficio dei Consiglieri del Re, accresce la propria autonomia e condiziona la sua esistenza non più alla fiducia regia ma alla maggioranza parlamentare, mentre nell’Esecutivo emerge sempre di più la figura del Primo Ministro.
Ma è durante l’Ottocento, più precisamente in età vittoriana, che vi è nel Regno Unito il passaggio da una monarchia costituzionale ad una forma di governo parlamentare, la quale viene considerata al giorno d’oggi come classica in quanto caratterizzata dalla centralità del Parlamento. Quest’ultimo però, nel corso del Novecento, perse progressivamente la propria posizione di motore del sistema, che è quindi stata assunta dall’Esecutivo e in particolar modo dal Primo Ministro. Si passò infatti dalla forma di governo parlamentare classica ad un'altra particolare forma di governo parlamentare, detta Westminster, nella quale è l’esecutivo ad avere un ruolo centrale.
La costituzione
Nel Regno Unito non vi è una costituzione in senso formale, quindi non vi è una costituzione scritta e rigida tipica degli altri ordinamenti giuridici occidentali. Ciò nonostante, esiste comunque una costituzione in senso materiale, la quale è formata da tutti quei principi di carattere consuetudinario o normativo ritenuti essenziali per il buon funzionamento della stato e che nei secoli hanno assunto la valenza sostanziale di norme supreme dell’ordinamento.
Tra queste troviamo la Magna Charta con la quale si dettato per la prima volta dei limiti al Potere Sovrano; il Bill of Rights nel quale si affermò la sottoposizione del Sovrano alle leggi del Parlamento; il Law and custom of Parliament ovvero uno speciale ramo del diritto consuetudinario che disciplina i rapporti tra gli organi istituzionali ed i diritti e doveri dei parlamentari; le Convenzioni Costituzionali che sanciscono le regole dei rapporti tra gli organi supremi del Regno.
Inoltre, dal 1997, anno in cui i Laburisti sono tornati al potere dopo vent’anni di governi conservatori, sono state poste in essere diverse riforme che hanno innovato il quadro costituzionale inglese, tra queste troviamo ad esempio la riforma sulla Camera dei Lords nel 1999 e molte altre. Tutte queste norme costituzionali non sono però da considerarsi formalmente come delle norme di rango superprimario e possono quindi essere modificate da qualsiasi legge ordinaria, poiché non vi è un particolare procedimento di modifica delle norme costituzionali, presente invece nelle costituzioni rigide.
Ne consegue anche l’assenza di un controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie e di un organo deputato a ciò. Nonostante tutti gli aspetti negativi, la mancanza di rigidità fa sì però che queste particolari norme costituzionali possano adattarsi con maggiore facilità alle nuove esigenze politiche e sociali che si possono presentare all’interno del paese.
Alla luce di tutto ciò, è importante quindi chiedersi come mai non si è mai resa necessaria nel Regno Unito una costituzione in senso formale, quindi scritta e rigida. I motivi sono molteplici, ma tra tutti spicca il fatto che non vi siano state nel paese delle rotture drammatiche con il passato che avrebbero reso necessario porre in una posizione superiore i principi sui quali fondare un nuovo ordinamento, come invece fu necessario in Italia a seguito del fascismo e nella Francia post-rivoluzione.
La forma di governo
Con l’espressione forma di governo s’intende la modalità tramite la quale lo stato organizza i rapporti reciproci tra i diversi organi costituzionali, ovvero il Parlamento, il Governo, il Capo di Stato e i Tribunali. Il Regno Unito è caratterizzato da una forma di governo parlamentare, cosiddetta “del Primo Ministro”, nella quale è l’esecutivo ad avere un ruolo centrale. La caratteristica principale di tale forma di governo, e da qui prende la sua denominazione, consiste nell’attribuzione per intero della funzione di indirizzo politico alla figura istituzionale del Primo Ministro, ovvero alla figura del Capo di Governo. Egli viene eletto formalmente dal Sovrano, ma in realtà è il popolo ad eleggerlo indirettamente.
Di fatto, il Sovrano sceglie come Primo Ministro il leader del partito che ha vinto le elezioni della Camera dei Comuni. All’interno della quale, quindi, il Capo di Governo ha l’appoggio della maggioranza, poiché questa consiste nel suo partito che ha condotto alla vittoria elettorale. Conseguentemente a ciò, il Parlamento, per la precisione la Camera dei Comuni, viene considerato come una “stanza notarile di registrazione” ove si formalizzano le volontà di governo, e dove raramente viene mossa una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro e dei suoi Ministri, da lui sostanzialmente nominati. In questo preciso quadro, il Sovrano ha poteri neutri di rappresentanza dell’unità nazionale.
Analizziamo ora nel dettaglio gli organi statali su cui si basa questa forma di governo.
Il Parlamento
Il Parlamento britannico è un organo bicamerale imperfetto, formato dalla Camera dei Comuni e dalla Camera dei Lords. La Camera dei Comuni è la camera decisionaria rappresentativa del popolo inglese. Essa è formata da 650 seggi, assegnati secondo il sistema elettorale maggioritario ad un unico turno. Secondo questo sistema, il territorio viene suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi da distribuire, ed in ognuno di questi ciascun partito presenta un solo candidato, il quale viene eletto se ottiene più voti degli altri, a prescindere dalla percentuale ottenuta.
Ad esempio, nel 2005 i Laburisti ottennero il 35,3% dei voti e il 55% dei seggi, ovvero 356 su un totale di 650 seggi per la precisione, mentre il partito Conservatore con il suo 32,3% dei voti ottenne solo 198 seggi. La durata della sua legislatura è di cinque anni, anche se la Camera dei Comuni può essere anche sciolta anticipatamente in due particolari circostanze, ovvero nel caso di autoscioglimento oppure nel caso di complicanze dovute ad una mozione di sfiducia.
Nel primo caso, la Camera viene sciolta se avviene l’approvazione di una mozione in tal senso da parte della maggioranza qualificata, ovvero da parte dei due terzi dei componenti dei Comuni. Mentre, un ulteriore caso di scioglimento anticipato della camera avviene dopo l’approvazione, a maggioranza semplice da parte dei Comuni, di una mozione di sfiducia nei confronti dell’Esecutivo e la mancata approvazione, entro due settimane, di una mozione di fiducia nei confronti di un nuovo Primo Ministro e del suo Governo. Come abbiamo già accennato, il bicameralismo inglese non è perfetto, di fatto non è né una camera decisionaria né una camera rappresentativa. Conseguentemente a ciò, tale camera ha poteri molto limitati, concretamente essa può solamente ritardare di un anno l’approvazione di legge.
Il Parlamento è quindi il detentore del potere legislativo, e svolge questo compito di emanare le leggi durante le sessioni di lavoro. Queste hanno una durata di un anno ciascuna, durante il quale il Parlamento si riunisce in media per centosessanta volte. All’inizio di ogni sessione il Governo espone il programma legislativo.
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