Diritto processuale tributario
Entrate fiscali
Tasse: per la copertura di uno specifico servizio (es., tassa sui rifiuti); per il finanziamento di un servizio unico indivisibile (es., giustizia, amministrazione, ….
Imposte: es., IRPEF.
Contributi: es., contributo di urbanizzazione al Comune per effettuare lavori in casa. Non costituiscono un’entrata tributaria.
Contributi previdenziali: il mancato pagamento dei contributi previdenziali porta dinanzi al giudice del lavoro e non davanti al giudice tributario.
Obbligazione tributaria
Ex lege: sorge dalla legge; identificato dalla legge un soggetto passivo d'imposta, quest’ultimo deve assolutamente pagare.
Indisponibile: l’amministrazione finanziaria non può disporre né del potere impositivo, che è vincolato, né dei suoi diritti di credito. Il principio in esame non esclude, però, che l’amministrazione finanziaria possa riconoscere l’illegittimità totale o parziale di un atto impositivo e ritirarlo in via di autotutela, determinando la cessazione materia del contendere e l’estinzione del processo; disporre della lite, decidendo di non resistere ad un ricorso; di non impugnare una pronuncia sfavorevole; di non coltivare un gravame o rinunciarvi.
Norme tributarie
L’applicazione di una sanzione ed il pagamento dell’imposta.
Precettive: qualunque violazione determina. Il Tuir si articola in: identificano il presupposto d'imposta, il soggetto passivo d'imposta, ….
Norme sostanziali: sono legate al principio della legalità: i contribuenti devono necessariamente pagare, gli enti devono necessariamente riscuotere, altrimenti il processo è esecutivo a tutti gli effetti e può determinare anche l’apertura di procedure concorsuali; la legalità non interessa solo il comportamento del contribuente, ma anche tutto il procedimento.
Norme procedimentali: identificano gli aspetti del procedimento e del processo tributario.
Fonti del diritto tributario
- Fonti sovraordinate: anche rispetto alla Costituzione;
- Convenzioni internazionali (es., contro la doppia imposizione);
- Fonti europee: direttive e regolamenti; tali fonti interessano anche il processo tributario, es., la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in tema di giusto processo;
- Legge interna:
- Costituzione;
- Leggi;
- Decreti leggi;
- Decreti legislativi;
- Regolamenti del diritto tributario dell’ente locale, es., per la Tari: derivano dalla legge e dai decreti legislativi del governo che definisce la struttura dell’imposta; di norma, tali regolamenti sono tanti quante sono le entrate dell’ente e non vanno confusi con i regolamenti erariali, che sono ministeriali, e quelli comunitari.
Tali fonti vanno collegate con:
- Art. 23 Costituzione: riserva relativa di legge in materia tributaria, espressione del principio di legalità; i decreti legge ed i decreti legislativi (= legge e atti con forza di legge) devono disciplinare l’aspetto fondante della fattispecie imponibile/tributi (= aliquota minima e massima, presupposto, oggetto, …), mentre gli aspetti dispositivi possono essere disciplinati da fonti di normazione secondaria (es., accertamento, riscossione, rimborso, …). La parte procedimentale può essere normata anche da fonti di rango secondario. La riserva è assoluta solo per le sanzioni tributarie.
- Altro principio costituzionale importante è quello sancito dall’Art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: esprime un criterio solidaristico e di salvaguardia del rapporto del contribuente con l’erario.
- Principio di tassazione del reddito mondiale: il soggetto residente in Italia paga per il reddito ovunque prodotto, il soggetto non residente in Italia paga solo per il reddito prodotto in Italia.
I principi processuali della CEDU
Gli Stati devono legiferare in materia tributaria osservando il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione; è, inoltre, principio fondamentale la proporzione del sacrificio imposto al soggetto passivo; il principio della ragionevole durata del processo, in quanto previsto dall’art. 111 Cost.
N.B.:
- La circolare non è una fonte del diritto, quindi non costituisce un vincolo per il contribuente, ma è un atto di indirizzo che va dall’amministrazione centrale all’amministrazione periferica;
- Il codice doganale, invece, contiene informazioni vincolanti per entrambi le parti;
- Gli indirizzi dell’agenzia delle entrate non sono vincolanti per l’amministrazione finanziaria.
Potenzialmente, la Regione può istituire tributi (tuttavia, ora non ci sono tributi regionali). Comuni e province, invece, non hanno potestà impositiva.
Il giudice tributario può disapplicare una norma interna in contrasto con il diritto europeo.
Giurisdizione: si intende il quantum di potere giurisdizionale che si riconosce ad un’autorità rispetto ad un’altra; confronto/rapporto tra due giurisdizioni (es., giudice ordinario e giudice tributario).
Giurisdizione tributaria
Generalizzata; sono devolute alla giurisdizione tributaria le entrate di natura tributaria, le richieste di rimborso del contribuente e ciò che la legge devolve espressamente alla giurisdizione tributaria. La Costituzione non prevede in modo espresso una giurisdizione ad hoc per le liti tributarie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e regionali. Giurisdizione superiore è rappresentata dalla Corte di giustizia, che si occupa del rapporto tra una norma del diritto interno e una norma del diritto europeo.
Difetto di giurisdizione: se il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, deve individuare, con sentenza, il giudice che ha la giurisdizione per quella determinata controversia. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. La causa deve essere riassunta davanti al giudice che ha la giurisdizione entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione (termine perentorio, dopodiché si dichiara l’estinzione del giudizio). Il termine per il passaggio in giudicato decorre dalla data del deposito della sentenza in segreteria, momento in cui la sentenza diviene pubblica. La domanda deve essere riproposta al giudice indicato come dotato di giurisdizione. Se una controversia tributaria è erroneamente proposta dinanzi al giudice ordinario, la translatio consente la prosecuzione del processo dinanzi al giudice tributario, ma solo se la citazione sia stata notificata nel termine per la proposizione del ricorso dinanzi alle commissioni tributarie e possa essere “convertita” e “riqualificata” come domanda (di impugnazione o di condanna) dinanzi al giudice tributario.
Regolamento di giurisdizione: è ammesso, nel processo tributario, il regolamento preventivo di giurisdizione; ciò significa che nel corso del giudizio di primo grado può essere chiesto alla Corte di cassazione di stabilire a quale giudice spetta la giurisdizione. Scopo dell’istituto è ottenere che la giurisdizione venga fissata in via preventiva, così da evitare che un processo si svolga dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione.
Competenza: si intende il quantum di potere giurisdizionale che si riconosce tra autorità di pari grado (es., commissione tributaria di Chieti e commissione tributaria di Pescara).
Commissioni tributarie (provinciali e regionali)
Giurisdizioni/organi giurisdizionali speciali amministrative; aspetto fortemente critico del sistema: reclutamento dei membri delle commissioni tributarie; sono costituite da giudici speciali, “onorari”; a tali commissioni non si accede tramite concorsi esterni, solo tramite concorsi interni; i membri delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; la giurisdizione tributaria non è esercitata da magistrati di ruolo, nominati con un concorso pubblico per esami; possono far parte delle commissioni tributarie provinciali i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio alla sola condizione che siano laureati da due anni e si ammette anche la nomina di professionisti iscritti in albi che non hanno per oggetto attività giuridiche o economiche (ingegneri, architetti, geometri, periti edili e industriali, dottori agronomi, agrotecnici e periti agrari); in realtà, i giudici tributari, anche per la crescente complessità delle norme da applicare, non possono essere né onorari né part time; devono essere giudici togati, a tempo pieno. A ciò si aggiunge la necessità di un trattamento economico adeguato come requisito dell’indipendenza dei giudici. I giudici sono soggetti soltanto alla legge e devono rispettare i requisiti di terzietà ed imparzialità. Il problema dei giudici tributari si è posto in termini di idoneità tecnica.
Le commissioni tributarie sono caratterizzate da:
- Competenza funzionale inderogabile territoriale. Non c’è una distribuzione delle competenze tra i giudici tributari per materia oppure in base al valore della controversia: la competenza è generalizzata, territoriale ed inderogabile; è collegata all’ente che ha emesso l’atto e contro il quale si intende ricorrere. In caso di difetto di competenza, il giudice incompetente dichiara, con un’ordinanza, la propria incompetenza e indica il giudice competente; se il giudizio non viene riassunto dal giudice competente, il giudizio si estingue, perché la competenza è inderogabile, e l’atto impugnato diventa definitivo. Se il contribuente impugna un atto della riscossione del gestore della riscossione dei tributi (es., Soget) di un certo Comune, deve impugnare dinanzi alla commissione tributaria del Comune e non davanti a quella relativa alla sede legale del gestore, in quanto occorre riferirsi all’ente impositore, che è il Comune e non il gestore della riscossione.
- Difetto di competenza: la presentazione di un ricorso ad un giudice territorialmente non competente è un errore a cui si pone rimedio riassumendo la causa dinanzi al giudice competente, dopo che la commissione adita si è dichiarata incompetente. Se la riassunzione non è eseguita nei termini, il processo si estingue e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Contro la sentenza della commissione tributaria provinciale che dichiara la propria incompetenza è proponibile appello. La commissione indicata come competente da altra commissione dinanzi alla quale il processo sia tempestivamente riassunto non può a sua volta dichiararsi incompetente. Il ricorrente ha l’onere di riassumere il processo nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di 6 mesi dalla comunicazione, a cura della segreteria, della sentenza, altrimenti il processo si estingue.
D. lgs. 545: funzionamento delle commissioni tributarie.
D. lgs. n. 546/31 dicembre 1992: disciplina il processo tributario; in alcune parti, riprende di pari passo le norme amministrative (es., per l’esecuzione delle sentenze e per il c.d. “giudizio di ottemperanza”: per far sì che l’amministrazione finanziaria dia esecuzione alla sentenza a favore del contribuente, perché, ad es., non ancora ottiene i solidi dovuti), per altri aspetti, si caratterizza per norme specifiche, con adattamenti alle peculiarità del processo tributario. In particolare, se sono compatibili con il processo tributario, per le lacune del d. lgs. 546/92 si applicano le norme del codice di procedure civile/del codice del processo civile (art. 9 c.p.c.).
Novità di maggior rilievo della riforma del ’91-’92:
- Eliminazione del terzo grado di giudizio;
- Ampliamento dell’oggetto della giurisdizione tributaria.
Art. 1: tipologia della giurisdizione tributaria: speciale = la commissione tributaria è un organo collegiale misto, composto non solo da giudici togati, ma anche da avvocati, commercialisti, ex finanzieri.
Art. 2: oggetto della giurisdizione tributaria. La giurisdizione delle commissioni tributarie comprende tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, tra cui quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni (es., aggi dovuti all’agente della riscossione, spese di notifica, spese processuali) qualunque modo denominati; l’importante è individuare la natura giuridica dell’entrata pubblica. La giurisprudenza adotta una nozione assai ampia di tributo, considerando tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva ossia senza il consenso dell’obbligato, purché non rappresentino il corrispettivo privatistico di una prestazione dell’ente impositore e siano destinate a finanziare enti pubblici. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie che si riferiscono ad atti individuali e concreti, quale che sia la situazione soggettiva lesa. Il giudice tributario può essere giudice sia degli interessi legittimi sia di diritti soggettivi (es., cause tributarie di rimborso).
L’art. 2 va collegato con:
- Art. 19: elencazione degli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario;
- Art. 9 c.p.c.: competenza del giudice tributario per tutte le controversie aventi ad oggetto imposte e tasse; il giudice tributario non ha la competenza per gli atti esecutivi.
Processo ordinario: atto introduttivo -> citazione in giudizio.
Processo tributario (e amministrativo): atto introduttivo -> ricorso.
Si impugnano con ricorso davanti al giudice tributario anche gli avvisi di fermo amministrativo sui beni mobili registrati e gli avvisi di ipoteca immobiliare ad opera dell’agenzia delle entrate e riscossione (inerenti al procedimento di riscossione coattiva), per mancato pagamento e/o a scopo cautelativo, se aventi ad oggetto entrate tributarie.
Mancato pagamento di tributi -> avviso di accertamento.
Mancata corresponsione di un’altra entrata pubblica, non avente natura tributaria (es., canone) -> decreto ingiuntivo; non si applicano le norme a tutela del contribuente.
Ricorso alla Corte costituzionale -> sospensione del giudizio di merito e rinvio alla Corte costituzionale, che, dunque, interviene in via incidentale, in caso di violazione potenziale di una norma costituzionale e, in alcuni casi, per assolvere ad una funzione interpretativa.
Ricorso alla Corte di giustizia -> sospensione del giudizio di merito in attesa dell’esito del giudizio superiore, per assolvere ad una funzione interpretativa; in caso di presunta incompatibilità di una norma di diritto interno con una norma di diritto europeo. Se vi è una pronuncia della Cassazione a sezioni unite, per contrasto interpretativo di una norma, tale pronuncia è vincolante anche per i successivi giudizi.
Tornando alla giurisdizione
- Fase esecutiva del processo tributario: devoluta al giudice ordinario, anche se avente ad oggetto tributi.
- Prestazioni imposte coattive e di natura tributaria -> controversia: giurisdizione tributaria.
- Contributi consortivi;
- Canone TV;
- Contributo unificato per le spese di giustizia.
- Prestazioni imposte che necessitano del consenso del contribuente (perché c’è un corrispettivo privatistico del soggetto) -> controversia: giurisdizione ordinaria.
- Questioni sulle concessioni edilizie:
- La parte relativa al quantum dovuto al comune -> giudice tributario;
- La parte relativa al procedimento per ottenere la concessione -> giudice amministrativo;
- Canone acqua -> giudice ordinario (per la natura di canone, quindi più privatistica);
- Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche -> giudice ordinario.
Nel 2015 il legislatore ha precisato che, indipendentemente dal nome dell’entrata (a prescindere, ad es., dal fatto che si chiami canone), la giurisdizione è devoluta al giudice tributario se l’entrata ha natura tributaria.
- Tutte le controversie accessorie ai tributi: in quanto profilo accessorio alla controversia tributaria principale, competono alla giurisdizione della commissione tributaria.
- Cause risarcitorie: competenza, sempre, del giudice ordinario.
- Controversie in materia catastale -> giurisdizione della commissione tributaria: si tratta di materia non strettamente tributaria, ma strumentale rispetto all’imposizione e, perciò, devoluta alle commissioni.
La rendita catastale è un reddito medio ordinario, cioè non un reddito effettivo, come il reddito d’impresa, ma un reddito “forfettizzato”. Il valore catastale di un terreno o di un fabbricato serve da base per la determinazione di imposte come l’IMU. Possono essere impugnati davanti al giudice tributario gli atti di classamento e gli atti di notifica dell’agenzia del territorio attributivi o modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati (atto individuale, che riguarda il possessore dell’immobile o del terreno in questione). Il ricorrente, colui che propone il ricorso, è il singolo possessore dell’immobile o del terreno, la parte resistente è l’ente impositore, cioè l’ufficio dell’agenzia delle entrate. Anche i Comuni, in quanto soggetti attivi dell’imposta sugli immobili, IMU, possono proporre impugnazione davanti al giudice tributario.
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