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MEDIAZIONE.
Per la mediazione, l’ufficio deve valutare:
- Il grado di sostenibilità della pretesa;
L’oggetto della mediazione.
-
Nella mediazione sono le parti che devono addivenire ad un accordo, il giudice deve rimanere terzo.
L’accordo verbale, frutto del contraddittorio tra le stesse parti, va da loro (contribuente e ufficio) sottoscritto. Per il
successivi alla data di sottoscrizione dell’accordo il contribuente deve
perfezionamento della mediazione, nei 20 giorni
versare l’intero importo dell’accordo oppure la prima rata in caso di concessione di rateizzazione su discrezionalità del
giudice.
Se il rilievo sull’avviso di accertamento riguarda anche i contributi previdenziali (quando la base imponibile è collegata
all’imposta sui redditi) l’accordo vale anche per tali contributi, quindi rateizzo anche la parte relativa ai contributi
l’atto, ma il giudice tributario non può pronunciarsi sui
previdenziali. Si ricorda che il contribuente impugna tutto
termine di 40 giorni per l’impugnazione davanti al giudice del lavoro.
contributi previdenziali ->
Il funzionario ha discrezionalità in merito alla definizione della sanzione tra un valore minimo e un valore massimo. Le
sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. Se il contribuente riceve un
avviso di accertamento e paga subito le sanzioni si applica circa il 40%; ma se poi la sentenza risulta essere favorevole
al contribuente, quest’ultimo non può recuperare le sanzioni pagate; -> il contribuente paga prima le sanzioni quando è
sicuro di perdere la causa. L’accordo costituirà
Oggetto di mediazione può essere anche la richiesta di rimborso di un credito. un titolo giuridico a
favore del contribuente e dovrà specificare le modalità di rimborso del credito. -> Nelle controversie di rimborso, la
mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale devono essere indicate le somme dovute, i termini
e le modalità di pagamento; l’accordo costituisce titolo a favore del contribuente, il quale, in caso di inadempimento,
deve rivolgersi al giudice ordinario (può richiedere decreto ingiuntivo).
a questa c’era stata la fase di mediazione, quindi un
Se il contribuente perde la causa tributaria e precedentemente
contraddittorio con l’ufficio -> Si tratta di un comportamento del contribuente non rispondente a buona fede e correttezza
-> Si raddoppiano del 50% le spese di giudizio, che gravano sempre sulla parte soccombente.
Compensazione delle spese: possibile con motivazione. 13
Alle commissioni tributarie si possono proporre azioni di:
– annullamento: volte all’annullamento totale o parziale di uno degli atti indicati nell’art. 19
- Impugnazione petitum del ricorso: annullamento totale o parziale dell’atto impugnato.
entro un termine di decadenza; ->
L’impugnazione può essere fondata su vizi formali e di contenuto degli atti impugnati. Solo quando è impugnato
– è rivolto all’annullamento di un atto.
il silenzio rifiuto di rimborso il processo non
- Condanna.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE:
è un particolare atto di accertamento, previsto in materia di imposte sui redditi e Iva e per alcune imposte indirette
(imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale). Pur essendo la conseguenza di un accordo,
ha la sostanza di un normale accertamento, salvo la circostanza che ad esso il contribuente presta la sua adesione; non
è elaborato unilateralmente dall’ufficio, ma è il risultato di un contradditorio e di un accordo; comunque è una forma
di esercizio del potere impositivo. -> Non può essere un atto di diritto privato (contratto). Il contribuente può prendere
l’iniziativa dopo che sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, con cui chiede all’ufficio
presentando un’istanza
di formulare una proposta. Il contribuente può presentare l’istanza dopo che gli è stato notificato un avviso di
La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine per la proposizione del ricorso
accertamento. e per il
L’istanza avvia un confronto tra il contribuente e l’ufficio che, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza,
pagamento.
deve inviare al contribuente un invito a comparire. Se dal contraddittorio scaturisce un accordo, ad esso segue la
di un atto di accertamento, sottoscritto dal titolare dell’ufficio e, per adesione, dal contribuente.
redazione
Nell’accertamento con adesione sono indicati:
1. Gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
2. La liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme
eventualmente dovute anche in forma rateale.
Contenuto analogo all’accertamento normale, ma a differenza dell’accertamento ordinario non è notificato al
contribuente, perché è un atto dell’ufficio sottoscritto anche dal contribuente.
Incentivo per il contribuente a definire il rapporto tributario mediante accertamento con adesione: sanzioni applicate
in misura pari ad un terzo del minimo.
L’accertamento con adesione è un accertamento che e l’ufficio;
nasce definitivo: impegna il contribuente -> il
contribuente non può proporre ricorso, avendo prestato adesione, e l’ufficio non può modificarlo.
Il perfezionamento avviene con il versamento delle somme dovute o della prima rata deve essere eseguito entro 20 giorni
e sottoscrizione dell’atto di accertamento e rende inefficace l’avviso di accertamento.
dalla redazione
CONCILIAZIONE tributaria -> Riduzione del tributo accertato.
l’amministrazione può accordarsi con il contribuente per realizzare la
Funzione: dirimere una lite; -> giusta
composizione della lite; l’atto che scaturisce dall’accordo è un provvedimento amministrativo che rettifica l’atto
impugnato con la contestuale accettazione del contribuente (come nell’accertamento con adesione).
Art. 48: conciliazione fuori udienza.
Le parti, se raggiungono un accordo, devono presentare istanza congiunta per la definizione totale o parziale della
controversia. Se l’accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara la cessazione parziale della materia del
contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. La conciliazione si perfezione con la sottoscrizione
dell’accordo, in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. -> Non è necessario alcun
versamento. L’accordo costituisce titolo sia per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore sia per il
pagamento di somme dovute al contribuente.
–
Art. 48 bis: conciliazione in udienza.
Ciascuna parte, entro il termine in cui possono essere depositate le memorie, può presentare istanza per la conciliazione
totale o parziale della controversia. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, in cui sono
indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. Costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute
all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Sanzioni amministrative: si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento
della conciliazione in primo grado, nella misura del 50% del minimo in caso di perfezionamento in secondo grado. 14
Versamento delle somme dovute (o in caso di rateizzazione della prima rata): deve avvenire entro 20 giorni dalla
sottoscrizione dell’accordo. -> Mancato pagamento delle somme dovute nel termine previsto o di una sola delle rate
diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: l’ufficio deve iscrivere a ruolo il debito residuo
e la sanzione per omesso versamento, pari al 60% del debito d’imposta.
la legittimità formale (rispetto delle regole procedimentali) e l’ammissibilità della
Il giudice tributario deve valutare
Non è sindacabile il merito dell’accordo.
conciliazione.
Possono essere conciliate sia le liti sugli atti impositivi che quelle sui rimborsi.
RICORSO, atto introduttivo del
processo tributario:
- Natura giuridica: processo di impugnazione (di atti amministrativi autoritativi i cui effetti si consolidano se il
–
ricorso non è accolto) merito: di norma, deve esserci un atto della pubblica amministrazione da impugnare;
meccanismo di instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo;
il ->
il ricorrente non può agire in via preventiva, senza che l’amministrazione abbia emesso un atto impugnabile e
all’atto impugnato, deve limitarsi a contestare la legittimità
non può sottoporre al giudice questioni estranee
dell’atto impugnato; il processo verte solo sull’atto impugnato;
l’istruttoria si realizza soprattutto nella fase procedimentale; le prove dell’amministrazione
- privo di istruttoria:
finanziaria si costruiscono nella fase di controllo;
in caso di credito dell’amministrazione finanziaria, è l’amministrazione che deve provare il credito; in caso di
rimborso a favore del contribuente, è il contribuente che deve provare il proprio credito nel processo;
- documentale: basato sui documenti delle parti; non è ammessa la prova testimoniale né il giuramento; ->
processo scritto, veloce;
- sommario; spetta al ricorrente fissare l’oggetto del processo (petitum e motivi della domanda),
- natura dispositiva: è un
potere monopolistico delle parti fissare i fatti che il giudice può conoscere, il giudice tributario deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; -> la raccolta delle prove dipende primariamente
dall’attività delle parti.
nullità degli atti processuali può essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per
La
il raggiungimento dello scopo. La nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato.
Il processo di primo grado cristallizza la situazione: in appello, infatti, non sono ammessi motivi nuovi; -> è importante
redigere bene il ricorso in primo grado, che, se privo di motivazione, è nullo; -> il giudice non entra neppure nel merito.
di merito, ci sono due udienze; in particolare, l’udienza in cui si chiede la
Nel primo grado, prima dell’udienza
sospensione della riscossione è sempre pubblica.
Con il ricorso impugno un atto impositivo che la natura di provvedimento amministrativo, chiedendone l’annullamento;
perché ci sia un processo tributario deve esserci un atto, un provvedimento amministrativo; non c’è atto i