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XII. PROCESSO PENALE MINORILE (F.D.C.)

1. Evoluzione e connotati fondamentali della legislazione sul processo minorile.

La creazione di un giudice specializzato per i soggetti accusati di aver commesso un reato prima del

raggiungimento della maggiore età è una conquista da fare risalire al r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (“Istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni”), convertito con l. 27 maggio 1935, n. 835.

Alla suddetta legislazione hanno fatto seguito:

- d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (“Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”), un

insieme di 41 articoli al quale è collegato il d.Igs. 28 luglio 1989, n. 272, che contiene le relative norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie. Inoltre, come stabilito dall'art. 5 della legge delega, sono state

contemporaneamente introdotte nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 alcune disposizioni finalizzate ad

adeguare l'ordinamento giudiziario alla nuova configurazione del processo minorile;

- nella Carta Costituzionale, art. 31 comma 2°, si desume un diritto del minore a vedere tutelato il proprio

percorso evolutivo;

- fonti sopranazionali: regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile (c.d. regole di Pechino),

approvate dall’assemblea delle Nazioni Unite nel 1985;

- art. 1 comma 1°, d.p.r. n. 448/1988: laddove manchi un’apposita previsione, bisogna fare ricorso alla parallela

normativa contenuta nel codice di procedura penale (c.d. principio di sussidiarietà) e all’applicazione del

criterio dell’individuazione, vale a dire, in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del

minorenne nei cui confronti si procede;

- principio di minima offensività: l’obiettivo è quello di fare in modo che la sottoposizione al processo penale

non sia un evento traumatico, idoneo di per sé ad avere negativi contraccolpi sul percorso educativo di un

individuo in fieri (=in via di formazione o di attuazione). Funzione tipica del processo penale è accertare la

fondatezza, oggettiva e soggettiva, dell’imputazione.

2. Gli organi giudiziari minorili e i loro ausiliari.

Il Tribunale per i minorenni è istituito in ogni sede di corte d’appello e di sezione distaccata di corte d’appello, è

composto da 4 giudici, 2 dei quali sono togati e 2 laici (giudici onorari, 1 uomo e 1 donna, benemeriti dell’assistenza

sociale, scelti tra cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano

compiuto il 30esimo anno di età). L’art. 50 comma 2° ord. giud. sancisce che i giudici onorari sono nominati per un

triennio (rinnovabile), con decreto del P.d.R. su conforme deliberazione del CSM. Il tribunale per i minorenni ha

giurisdizione su tutto il territorio della corte d’appello o sezione distaccata, è competente a giudicare tutti i reati

(compresi quelli normalmente rientranti nella sfera di cognizione del giudice di pace), commessi da coloro che al

momento del fatto non avevano ancora compiuto il 18esimo anno di età (art. 3 comma 1°).

Con riferimento al processo di cognizione: il GIP e il GUP devono essere 2 soggetti differenti (art. 34 comma

2-bis c.p.p.). Mentre per quanto concerne il primo non emergono peculiarità, circa le funzioni del secondo, queste

sono svolte dal tribunale per i minorenni in composizione ristretta (1 magistrato professionale e 2 giudici onorari di

sesso diverso). Inoltre, l’udienza preliminare è stata configurata in modo da consentire una consistente fuoriuscita di

imputati dall’ingranaggio processuale. 224

Giudice di secondo grado rispetto al tribunale per i minorenni è la sezione per i minorenni della corte

d’appello con composizione specializzata: accanto ai 3 giudici togati figurano 2 esperti, un uomo e una donna, in

possesso degli stessi requisiti previsti per gli esperti del tribunale per i minorenni.

Nella fase esecutiva, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni, le attribuzioni del magistrato

di sorveglianza e dell’omonimo tribunale sono svolte da un giudice del tribunale per i minorenni e da quest’ultimo

tribunale, con la precisazione che la competenza di tali organi persiste sino a che il soggetto raggiunge il 25esimo anno

di età (art. 3 comma 2°).

Negli uffici del PM bisogna distinguere il 1° e il 2° grado di giudizio. Presso ciascun tribunale per i minorenni è

istituito un ufficio autonomo con competenze esclusive, la procura della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni, alla quale sono attribuiti tutti i poteri che le leggi conferiscono al PM presso il tribunale ordinario (art. 4

r.d.l. n. 1404 del 1934). Inoltre, è prevista l’istituzione presso ciascuna delle suddette procure di una sezione

specializzata di PG, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Giudice di secondo grado: non esiste un autonomo ufficio del PM, per cui è la procura generale presso la corte

d’appello che esercita i poteri ad essa conferiti dalla legge anche nei confronti degli imputati giudicati dal tribunale

per i minorenni.

Tra gli organi ausiliari, vanno inquadrati i servizi minorili: funzioni principali sono fornire preziosi elementi di

conoscenza sulla personalità del minore, nonché sulla sua collocazione nel contesto socio-familiare.

Dall’art. 6 emerge una distinzione tra gli uffici di servizio sociale per i minorenni, riconducibili al ministero della

giustizia, e i servizi sociali c.d. territoriali, istituiti dagli enti locali. Tra i 2 organismi vi è un rapporto paritario, per cui,

ferma l’opportunità di una reciproca collaborazione, esplicitamente prevista per chi ne sollecita l’iniziativa, l’unico

criterio di priorità sembra essere quello relativo alla specificità dell’apporto richiesto. Non serve a smentire quanto

appena affermato la scelta di riservare ai soli servizi ministeriali, indicati dal legislatore con la locuzione servizi minorili

dell’amministrazione giudiziaria, un esiguo numero di interventi (artt. 18 comma 1°, 18-bis comma 2°).

3. Uno sguardo d’insieme: a) gli accertamenti sull’età e sulla personalità dell’imputato.

Il primo accertamento che il giudice minorile è tenuto a compiere è sull’età dell’imputato al momento del

fatto-reato: qualora la sua età risulti incerta bisogna attenersi a quanto descrive l’art. 8 comma 1°, il quale stabilisce

che “il giudice deve disporre, anche d’ufficio, una perizia”. Se il dubbio persiste, viene presunta la minore età. Se non

sia certo se, al momento del fatto, il minore avesse compiuto i 14 anni, si presume infra-quattordicenne (art. 8 comma

3°), nel qual caso troverà applicazione l’art. 26, il quale stabilisce che in ogni stato e grado del procedimento, il giudice

anche d’ufficio pronuncia sentenza di non luogo a procedere, perché si tratta di persona non imputabile (in alcune

situazioni, si prevede l’applicazione di misure di sicurezza personali).

Ai sensi dell’art. 220 c.p.p. (“personalità dell’imputato”), sia il PM che il giudice sono tenuti ad acquisire, tramite i

servizi sociali, elementi circa le condizioni e le risorse personali e familiari, sociali e ambientali del minorenne, ex art.

9 (comma 1°). Questi dati, al pari delle informazioni assunte da coloro che abbiano avuto rapporti con il minorenne e

del parere degli esperti, vengono acquisiti anche senza alcuna formalità (comma 2°) e si prestano ad essere utilizzati

sia per la decisione finale, sia per eventuali provvedimenti di carattere interlocutorio.

4. Segue: b) gli adeguamenti diretti a tutelare le esigenze educative.

Il giudice, oltre a spiegare il significato delle attività processuali che si svolgono alla presenza dell’imputato,

illustra il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, delle decisioni (art. 1 comma 2°). L’art. 19 comma 2°, sancisce

che quando il giudice dispone una misura cautelare, deve tenere conto, tra l’altro, dell’esigenza di non interrompere

i processi educativi in atto. Fondamentale è la garanzia di assistenza per il minore nello svolgimento del

procedimento: ci si riferisce, all’assistenza affettiva e psicologica dei genitori o di altra persona idonea e che venga a

tale scopo indicata dall’interessato e sia ammessa dal PM o dal giudice procedente. L’assistenza ai servizi ministeriali

dell’amministrazione della giustizia e quella dei servizi sociali degli enti.

L’art. 10 comma 1°, vieta l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato

dal reato, con l’inevitabile conseguenza che la sentenza del giudice minorile non ha efficacia nel giudizio civile avente

ad oggetto tali pretese (comma 2°).

L’art. 13 comma 1°, vieta, tranne che nella circoscritta ipotesi di cui al comma 2°, la pubblicazione e la

divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel

procedimento.

L’art. 20 1° comma 1° (d.lgs. n. 272/1989), impone che, sia quando si esegue una misura precautelare (es.

arresto, fermo, accompagnamento), sia durante le traduzioni, devono essere adottate le opportune cautele per

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proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità. Viene altresì vietato l’uso di

strumenti di coercizione fisica, salvo gravi esigente di sicurezza.

5. Segue: c) le “compensazioni” correlate alle ridotte capacità autodifensive dell’imputato.

In relazione al diritto di difesa: fondamentale è la figura del difensore d’ufficio (c.d. difesa tecnica), la cui

individuazione avviene ad opera dell’ufficio centralizzato previsto dall’art. 97 comma 2° c.p.p.: devono essere

predisposti degli appositi elenchi contenenti i nominativi dei difensori in grado di vantare una specifica preparazione

nel diritto minorile. Invece, la nomina del difensore di fiducia è totalmente libera.

È con riferimento a taluni poteri attribuiti all’esercente la potestà genitoriale che è lecito parlare di una sorta di

compensazione determinata dalle ridotte capacità autodifensive dell’imputato. Sono 2 le disposizioni di carattere

generale:

 art. 7: prescrive che l’informazione di garanzia e i decreti con cui si stabilisce la fissazione di un’udienza, quale

che sia il suo oggetto, devono essere notificati a pena di nullità, anche all’esercente la responsabilità

genitoriale;

 art. 34 comma 1°: attribuisce al soggetto in questione il diritto di proporre l’impugnazione che spetta

all’imputato minorenne.

Inoltre, ne caso in cui si debba procedere nei confronti di un minore al prelievo coattivo di campioni biologici (es.

capelli, peli, m

Dettagli
A.A. 2017-2018
252 pagine
20 download
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appuntiedispense di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Illuminati Giulio.