Compendio di procedura penale
Elenco degli istituti trattati
- Introduzione al diritto processuale penale
- Fonti del diritto processuale penale
- Soggetti
- Atti
- Prove
- Misure cautelari
- Indagini preliminari e udienza preliminare
- Procedimenti speciali
- Giudizio
- Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
- Impugnazioni
- Esecuzione
- Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
- Processo penale minorile
- Procedimento penale davanti al giudice di pace
- Procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti
Ultimi aggiornamenti normativi
- L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”
- L. 14 luglio 2017, n. 110, recante “Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano”
- D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, recante: “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili”
- L. 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”
- D.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, recante “Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo”
- L. 21 luglio 2016, n. 149, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione”
Nota: gli articoli citati privi di indicazione del codice di riferimento (ad es.: art. 111), appartengono al Codice di procedura penale.
I principi della Costituzione aventi rilevanza nel processo penale
Art. 3: Il principio di eguaglianza, formale (comma 1o) e sostanziale (comma 2o), comporta che siano trattate “egualmente” situazioni eguali e “diversamente” situazioni diverse, donde la conseguenza che ogni differenziazione, per essere giustificata, deve risultare ragionevole, cioè razionalmente correlata al fine per cui si è inteso stabilirla.
Art. 13: Le restrizioni della libertà personale - proclamata inviolabile nel comma 1o e tutelata come tale nel comma 4o, anche mediante il divieto di “ogni violenza fisica o morale” - sono ammesse unicamente “per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (comma 2o). L'unica deroga riguarda (comma 3o) le ipotesi in cui ricorrano “casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge”, in presenza dei quali “l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria” per esserne convalidati (dopo di che, “se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”). Il tutto con l'ulteriore onere, per il legislatore, di stabilire “i limiti massimi della carcerazione preventiva” (comma 5o).
Art. 14: Dichiarato “inviolabile” il domicilio (comma 1o), si prescrive (comma 2o) che “non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” dall'art. 13 commi 2o e 3o.
Art. 15: Dichiarate “inviolabili” la “libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione” (comma 1o), si statuisce (comma 2o) che “la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
Art. 24: Premesso (comma 1o) che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (c.d. diritto di azione), si proclama “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” il diritto di difesa (comma 2o), da intendere sia come difesa personale o autodifesa sia come difesa tecnica. Quest'ultima dev'essere garantita anche ai non abbienti “con appositi istituti”, in grado di assicurare loro “i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (comma 3o), mentre al legislatore è imposto di determinare “le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari” (comma 4o).
Art. 25 comma 1o: Con il proclamare che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” si vuole che il giudice chiamato a procedere ed a giudicare sia individuato alla stregua di criteri predeterminati per legge, senza che da essi sia possibile allontanarsi sulla base di scelte discrezionali successive.
Art. 27 comma 2o: L'enunciazione del principio per cui “l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” sta a significare che la presunzione di non colpevolezza, che accompagna l'imputato stesso, viene meno soltanto se e quando nei suoi confronti intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
Art. 68 commi 2o e 3o: Caduto l'istituto generale dell'autorizzazione a procedere (l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3), nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione (salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza), “senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene”. Analoga autorizzazione è richiesta, inoltre, per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni ed a sequestro di corrispondenza.
Art. 79: Vi si stabilisce che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Si precisa, inoltre, che tale legge deve fissare il termine per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, che non possono comunque applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge.
Art. 90: Il Presidente della Repubblica può essere chiamato a rispondere degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione; in tali casi viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri dinnanzi alla Corte costituzionale in composizione allargata.
Art. 96: Il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, per i “reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni” sono ora sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1).
Art. 97 comma 1o: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 101: I giudici, “soggetti soltanto alla legge”, amministrano la giustizia in nome del popolo, avendo cosi assicurata all'interno del potere al quale appartengono quell'autonomia e quell'indipendenza che l'art. 104 comma 1o riconosce all'intera magistratura (ivi compresi, dunque, i magistrati del pubblico ministero) come “ordine” nei confronti degli altri poteri dello Stato. Indipendenza che l'art. 108 comma 2o garantisce anche ai giudici delle giurisdizioni speciali, al pubblico ministero presso di esse e agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109: Anziché prevedere, come inizialmente ventilato, l'istituzione di uno speciale corpo autonomo di polizia giudiziaria alle dipendenze esclusive dell'autorità giudiziaria, si è prescelta la soluzione di una dipendenza soltanto funzionale, prescrivendo che l'autorità giudiziaria “dispone direttamente della polizia giudiziaria”.
Art. 111: A seguito della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, volta ad inserire i “principi del giusto processo” nell'art. 111 Cost., attraverso l'introduzione di 5 nuovi commi iniziali, vi si afferma, anzitutto, che la giurisdizione si attua “mediante il giusto processo regolato dalla legge”, precisandosi quindi, sempre in via generale, che ogni processo deve svolgersi “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” (commi 1o e 2o). Successivamente, con specifico riferimento al processo penale, si prescrive alla legge di assicurare che “la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo” (comma 3o). Si stabilisce, inoltre, che “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”, mentre “la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore” (comma 4o). Tuttavia, nel successivo 5o comma si prevede che “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”. Negli ulteriori commi 6o e 7o, si stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali “devono essere motivati”, anche al fine di renderne più efficace e penetrante il sindacato di legittimità: in particolare attraverso il “ricorso in cassazione per violazione di legge”, che deve essere sempre consentito “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali”, siano essi ordinari o speciali, con la sola eccezione delle sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Art. 112: L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ha carattere obbligatorio, nel senso che di fronte ad ogni notizia di reato il pubblico ministero è tenuto a procedere, richiedendo al giudice di pronunciarsi in proposito. Come i giudici sono soggetti soltanto alla legge, così i magistrati del pubblico ministero sono soggetti all'obbligo di esercitare l'azione penale, senza alcun margine di discrezionalità c.d. politica, quando sussistano i presupposti di tale obbligo: con la conseguenza che, da un lato, ne viene garantita l'indipendenza e, dall'altro, risulta sancita, almeno teoricamente, la parità di trattamento fra tutti gli individui di fronte alla legge penale (si tratta della traduzione, sul piano processuale, del principio di legalità).
Introduzione
Il codice di procedura penale italiano del 1988, entrato in vigore nel 1989, con la sua articolazione in 2 parti (quella statica e quella dinamica) e 11 libri (intitolati: “Soggetti”, “Atti”, “Prove”, “Misure cautelari”, “Indagini preliminari e udienza preliminare”, “Procedimenti speciali”, “Giudizio”, “Procedimento davanti al pretore” poi divenuto “Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”, “Impugnazioni”, “Esecuzione”, “Rapporti giurisdizionali con autorità straniere”), ha subito fin dalla sua nascita svariati mutamenti ad opera di decreti delegati, leggi, decreti legge, declaratorie di illegittimità costituzionale, sentenze interpretative di rigetto, anche per dare attuazione a direttive e sentenze europee.
Il nuovo codice - in aperta contrapposizione allo spirito inquisitorio cui era ispirato il precedente codice del 1930 tutto imperniato sull’antitesi tra “istruzione” (segreta e scritta) e “giudizio” incentrato sul dibattimento (pubblico e orale), pur nettamente privilegiando la prima rispetto al secondo - avrebbe dovuto attuare non solo “i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”, ma anche “i caratteri del sistema accusatorio” e la “partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento” (anche per via dell’inserimento in Costituzione, a partire dalla fine del 1999, dei nuovi primi 5 commi dell’art. 111, cominciando dal richiamo al valore del “giusto processo” e continuando con una serie di incisive prescrizioni, fra cui quelle volte ad assicurare “condizioni di parità” tra le parti e la “ragionevole durata” del processo.
Per quanto concerne i rapporti tra rito ordinario e riti speciali, intendiamo per ordinario il procedimento che, dopo le indagini preliminari del PM non concluse dall’archiviazione della notizia di reato, giunge all’udienza preliminare e, non potendosi chiudere con sentenza di non luogo a procedere, sfocia nel giudizio imperniato sul dibattimento. Vi sono, poi, i riti etichettati dal codice come “speciali” e dalla dottrina come “alternativi”, differenziati, acceleratori o anticipati, e, cioè, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta o patteggiamento in varie versioni, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto e il procedimento di oblazione. Ad essi la recente l. 28 aprile 2014, n. 67, ha affiancato la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il progetto predisposto tra il 1974 ed il 1978 aveva mirato ad esaltare il dibattimento, vedendovi l’essenza del processo accusatorio, e a ridurre l’area dell’istruzione, considerata con ragione la fonte dei maggiori mali del codice risalente al 1930.
Per meglio evidenziare la funzione ed il ruolo dei riti speciali, si parla anche di deflazione dibattimentale, di risparmio di costi, di efficienza del sistema.
I riti alternativi, benché regolati tutti in uno stesso libro del codice, il VI, vanno distinti in 2 categorie, quasi agli antipodi l’una dell’altra. Alla deflazione dibattimentale sono preordinati il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti o patteggiamento, il procedimento per decreto penale e la sospensione del procedimento con messa alla prova, di recente introduzione (oltre al procedimento di oblazione), mentre ben diversa collocazione spetta al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo, che, lungi dal deflazionare il dibattimento, si identificano in esso, anticipandolo. Da tutto ciò consegue che i procedimenti speciali trovano il loro comune denominatore non nell’alternativa al dibattimento, ma nello snellimento processuale, nell’economia dei giudizi, nella riduzione dei costi, nella contrazione del processo.
Nel 1999 una riforma ha istituito il giudice unico togato di primo grado. Incentrata sulla soppressione di un ufficio giudicante di antica tradizione, quale era la pretura, e conseguentemente del relativo ufficio del PM (cioè, la procura della Repubblica presso la pretura, ufficio appena introdotto nel 1988), con rispettivo assorbimento della prima, ufficio del GIP compreso, da parte del tribunale e del secondo da parte della procura della Repubblica presso il tribunale, nel chiaro intento di pervenire, come anche per il settore civile, ad una gestione più “economica” della giustizia.
Il libro VIII del codice, originariamente intitolato “Procedimento davanti al pretore”, dal 1998 risulta dedicato al “Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”, pur se destinato, in realtà, a disciplinare appositamente i soli procedimenti aventi ad oggetto i reati già demandati alla competenza del “vecchio” pretore, più alcuni fra quelli - ovviamente i meno gravi di essi - demandati ex novo alla composizione monocratica del tribunale in seguito all’istituzione del giudice unico, mentre per tutti gli altri, cioè i più gravi, si fa rinvio alle norme dettate per i procedimenti aventi ad oggetto i reati attribuiti alla composizione collegiale, prime fra tutte per importanza quelle che disciplinano l’udienza preliminare.
Considerazioni in parte analoghe si possono ripetere con riguardo alla competenza penale devoluta al giudice di pace, nell’intento di togliere al giudice togato di primo grado il carico costituito da quei reati di minore gravita non ritenuti passibili di depenalizzazione.
Nel 1999 sono stati inseriti nell’art. 111 Cost. i principi del “giusto processo” e della sua “ragionevole durata”. I 2 attuali commi iniziali hanno portata generalissima, nel senso che sia il primo (“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”), sia il secondo (“Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”).
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