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LO VI – PROCEDIMENTI SPECIALI
1. Considerazioni introduttive sulla nozione di "specialità" del procedimento penale.
Il concetto di “procedimento speciale”, secondo il significato proprio all'espressione che
titola il libroVI, postula un riferimento alla dinamica processuale e va definito per differenza
specifica rispetto al concetto di procedimento ordinario di primo grado. Se quest'ultimo si
snoda lungo una linea complessivamente composta da 3 segmenti principali (indagini
preliminari, udienza preliminare e giudizio), il procedimento speciale si caratterizza invece per
l'assenza di almeno uno di quei segmenti.
In realtà, ogni ordinamento processuale, per quanto sensibile ai canoni di eguaglianza,
predispone, variamente giustificandole, procedure alternative a quella prevista come
ordinaria.
Recentemente la tendenza ad attuare semplificazioni dell'ordinario svolgimento processuale,
facendo leva sull'accordo delle parti o sulla conforme volontà anche di una sola di esse.
Un'esigenza economica sta al fondo delle disposizioni che regolano i vari procedimenti
speciali, i quali si differenziano in primo luogo per la diversità dei presupposti assunti dalla
legge a premessa della loro applicabilità, come ragioni idonee a giustificare risparmio di
tempo, di risorse umane e, in generale, di attività processuale.
Il libro VI del nostro codice prevede 5 tipi di procedimento speciale:
-il giudizio abbreviato,
-l'applicazione di pena su richiesta delle parti,
-il giudizio direttissimo,
-il giudizio immediato
-il procedimento per decreto.
La serie, in realtà, non va intesa come esaustiva, se si ritiene che la qualifica di «speciale»
spetti a quei tipi di procedimento la cui caratteristica essenziale risiede nell'essere privi di
una fase o sottofase, presente invece nel procedimento ordinario. Alla luce di questa nozione
meritano, infatti, di essere classificati come «speciali»:
-il procedimento di oblazione (arti. 162, 162-bis c.p. e 141 disp. att.), il cui tratto
caratteristico sta nel consentire una chiusura anticipata della vicenda processuale, evitando la
fase dibattimentale;
-il giudizio immediato richiesto dall'imputato, che consente di anticipare il dibattimento
saltando l'udienza preliminare (art. 419 comma 5° peraltro richiamato dall'art. 453 comma
3°);
-i procedimenti che traggono origine da una contestazione suppletiva nell'udienza preliminare
(art. 423) o nel dibattimento (artt. 517-518), i quali risultano privi, rispettivamente,
dell'indagine preliminare e dell'intera fase preliminare al giudizio.
-il procedimento davanti al giudice monocratico, per i reati indicatinell'art. 550 (in linea di
massima corrispondenti a quelli già appartenenti alla competenza pretorile), costituisce, a suo
modo, un caso di specialità, non foss'altro per il fatto di essere sempre privo dell'udienza
preliminare.
-il procedimento penale davanti al giudice di pace, disciplinato dal d. lgs. 28 agosto, n. 274
(infra, cap. XIII).
Non costituisce un tipo di procedimento speciale il giudizio davanti ad un giurì d’onore per i
reati di ingiuria e diffamazione: è alternativo al giudizio penale.
2. Ragioni della "specialità".
I procedimenti speciali hanno una duplice natura, che origina una triplice partizione:
- su un versante si collocano quei riti fondati su un requisito di carattere soggettivo, quale la
scelta volontaria di una o di entrambe le parti, rientrano:
1.il giudizio abbreviato,
2.l'applicazione di pena su richiesta delle parti (denominata anche «patteggiamento» nel gergo
giudiziario e forense),
3.il procedimento di oblazione
4.il giudizio immediato richiesto dall'imputato.
Espressione di una giustizia «consensuale», le normative che regolano tali procedimenti
attribuiscono alle parti la facoltà di disporre di taluni stati o situazioni processuali, essi
riconoscono una certa signoria delle parti su talune situazioni processuali e, in particolare, sul
modo di formare la prova, nonché sulle questioni attinenti alla qualificazione giuridica del
fatto e alla quantificazione della pena.
- sull'altro versante stanno i riti fondati su requisiti di carattere oggettivo (quali, ad esempio,
la scarsa gravità del reato o l'evidenza dell'accusa), imperativamente affermati dal
magistrato penale, vale a dire:
1.giudizio direttissimo,
2.giudizio immediato,
3.contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuato (art. 423 comma 1°
ultima parte nonché art. 517). Espressione di un modo di concepire l'esercizio della
giurisdizione che, per contrasto con quello «consensuale», possiamo definire «autoritativo».
L'esigenza di semplificazione del rito si giustifica qui in forza di predefiniti presupposti
processuali, connotati da una certa oggettività, la cui sussistenza viene affermata d'autorità:
asserita dal pubblico ministero e poi, di regola, vagliata e confermata dal giudice.
- un gruppo "misto", la cui caratteristica è di far dipendere la semplificazione procedurale da
una scelta imperativa del magistrato penale, combinata con un atto volontario di una o di
entrambe le parti. Vi appartengono:
1. il procedimento per decreto (artt. 459-464),
2. il giudizio direttissimo esperibile col consenso delle parti (art. 449 comma 2° seconda
parte), 3. la contestazione suppletiva del fatto nuovo (artt. 423 comma 2° e 518 comma 2°).
3.Rapporti fra i procedimenti speciali
I procedimenti speciali non sono incompatibili fra loro, la scela si impone solo all’interno del
medesimo gruppo di riti speciali. ex auctoritate
E’, invece, sempre consentito il passaggio inverso, da un rito scelto (giudizio
direttissimo, giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, procedimento per decreto) a
uno dei riti consensuali, premiati con uno sconto di pena, come il giudizio abbreviato e il
«patteggiamento». A rendere opportuna e per certi versi doverosa questa trasformazione
concorrono essenzialmente 2 ragioni:
-una di tipo economico,
-l'altra ragione ha carattere giuridico-costituzionale e si collega all'esigenza di garantire un
trattamento uniforme degli imputati di fronte alle possibili scelte processuali verso le quali si
può orientare la strategia difensiva dell'imputato.
4. Giustizia "consensuale" e corrispondenti forme di "specialità".
Il comun denominatore dei procedimenti speciali su base consensuale risiede nella rinuncia
delle parti, in particolare dell'imputato, a giovarsi dei possibili vantaggi abbinati a
determinate situazioni processuali tipiche del procedimento ordinario.
Quando rinuncia al dibattimento, l'imputato si priva della facoltà di contrastare l'accusa con
quella dovizia di strumenti che, soprattutto nell'assunzione delle prove, la fase del giudizio
offrirebbe. Una simile rinuncia,del tutto legittima sul piano costituzionale, in quanto
espressamente giustificata da quel richiamo al "consenso" che compare nel novellato testo
dell'art. 111 comma 5° Cost., comporta un’accelerazione dello svolgimento processuale,
avvantaggiando l’accusa.
Nessun imputato farebbe ovviamente una scelta così palesemente autolesionistica, se non vi
fosse spinto dalla prospettiva di un possibile tornaconto: da qui il carattere premiale di
questi procedimenti.
Ben diversa la ragione determina la rinuncia all'udienza preliminare nel giudizio immediato
richiesto dall'imputato (art. 419 comma 5°), o all'intera fase preliminare del processo nei casi
di giudizio direttissimo consensuale (artt.449 comma 2° e 558 comma 5°): qui è assente
qualsiasi connotazione di premialità. Col consentire l'amputazione di una fase del
procedimento penale per arrivare prima al giudizio, l'imputato rinuncia sì alla possibilità di
chances
profittare di certe difensive, ma al verosimile scopo di meglio tutelare la propria
posizione in vista di un possibile proscioglimento.
5. Procedimento di oblazione.
Pur non regolata nel libro VI del codice di rito penale, l'oblazione appartiene, a pieno titolo,
alle procedure speciali di tipo consensuale, considerato che essa si risolve in una chiusura
anticipata il processo, provocata da una richiesta dell'imputato, di regolare in denaro la
propria "pendenza" penale.
Il rito in questione è esperibile unicamente per reati contravvenzionali punibili con
l'ammenda. Le cose cambiano a seconda che la pena pecuniaria costituisca la sanzione
esclusiva p er il reato o si configuri invece come alternativa all'arresto.
Nei casi del primo tipo (oblazione c.d. «obbligatoria»: art. 162 c.p.), il giudice è pressoché
tenuto ad accogliere la richiesta, se soltanto l'imputato l'ha presentata ritualmente entro il
termine prescritto: l'unica eccezione è rappresentata dai casi di reato permanente, che,
comprensibilmente, la giurisprudenza di legittimità considera insuscettibili di oblazione.
Nei casi del secondo tipo (oblazione c.d. "facoltativa": art. 162-bis c.p.), il giudice ha invece un
certo margine di discrezionalità, egli deve rigettare la richiesta:
- quando ritenga di dover applicare la pena detentiva anziché quella pecuniaria,
- quando considera grave il fatto commesso e quindi incongrua l'«offerta» dell'imputato
(comma 4°)
- nei casi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato (comma 3°).
I 2 tipi di oblazione differiscono anche sotto altri profili:
- quella obbligatoria fissa a un 1/3 del massimo dell'ammenda prevista in via edittale, la
somma da pagare al fine di estinguere la contravvenzione (art. 162 comma 1°c.p.).
- quella facoltativa impone invece il pagamento della metà della massima ammenda prevista
(art. 162-bis comma 1° c.p.), al fine di ottenere lo stesso risultato.
Già nel corso delle indagini preliminari, l'oblazione può essere chiesta la presentata al pubblico
ministero, il quale la inoltra al giudice insieme col fascicolo dell'indagine (art. 141 disp. att.).
Iniziato il processo, la richiesta va presentata direttamente al giudice, prima che sia aperto il
dibattimento o prima che sia emesso decreto penale di condanna.
La legge prevede che il pubblico ministero, all'atto di chiedere il decreto penale, informi
l'imputato sia della possibilità di essere ammesso all'oblazione, sia dei vantaggiosi effetti
conseguibili tramite la stessa (art. 141 comma 2° disp. att.).
L'omesso avvertimento sarebbe lesivo del diritto di difesa, poiché priverebbe l'imputato di
una chance processuale. Tuttavia la legge non ne fa discendere almeno, in prima battu