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I protagonisti del processo

Processo e procedimento penale

La definizione di "processo" non è contenuta nel codice, ma si ricava dal sistema: in sintesi, il processo penale è una concatenazione di atti, compiuti da determinati soggetti, che prende avvio dalla notizia di reato e termina col passaggio in giudicato della sentenza irrevocabile.

Dal punto di vista terminologico, si usa distinguere fra procedimento e processo in senso stretto (che insieme compongono il processo o procedimento in senso lato): il procedimento in senso stretto è costituito dagli atti che precedono l'esercizio dell'azione penale, che funge da spartiacque fra le due fasi, mentre il processo in senso stretto abbraccia gli atti compiuti dopo tale momento. A sua volta il procedimento in senso stretto coincide con la fase delle indagini preliminari, mentre il processo in senso stretto è suddiviso in due ulteriori sottofasi: udienza preliminare e giudizio. Il giudizio a sua volta può essere specificato in più gradi: primo grado, appello e cassazione.

Il processo in senso lato non ha esclusivamente l'obiettivo di attuare la legge penale al caso concreto, ma mira anche a tutelare e a bilanciare i valori in conflitto con la repressione del reato, a partire dai diritti fondamentali dell'imputato: a differenza del passato infatti, in cui il modello inquisitorio aveva lo scopo di raggiungere la verità assoluta, oggi siamo in presenza di un modello accusatorio-garantista il cui fine è il raggiungimento della verità giudiziale, che può scaturire solo dal rispetto delle regole del giusto processo (la verità oggettiva rappresenta solo un irraggiungibile limite ideale: in ambito giudiziario infatti la ricerca è condotta da soggetti, condizionati dal proprio approccio soggettivo, dagli strumenti a disposizione, e dalle regole e forme che disciplinano a livello di legge il processo).

Questa è la naturale conseguenza dell'art 111 cost, che sancendo il principio di legalità processuale (principio contenuto anche nella CEDU) impone che il giusto processo sia compiutamente regolato dalla legge e che si svolga rigoroso rispetto di essa. Trattandosi di un principio di garanzia per l'accusato, ne discende che la disciplina codicistica non può subire interpretazioni analogiche in malam partem. Non bisogna però fare troppo affidamento sull'effettività di tale principio: il principio di legalità processuale sta progressivamente abdicando in favore di una procedura penale di matrice giurisprudenziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di certezza del diritto (anche perché non vige lo stare decisis).

La struttura triadica del processo. Parti e soggetti

L'art 111.2 cost afferma che OGNI PROCESSO si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, di fronte a un giudice terzo e imparziale. Bisogna allora distinguere i concetti di "parti" e "soggetti" processuali (in ambito penale ovviamente).

Le parti sono i soggetti che esercitano o subiscono l'azione penale e l'azione civile esercitata nel processo penale, e possono essere necessarie o eventuali. Sono parti necessarie il pubblico ministero e l'imputato, mentre sono parti eventuali innanzitutto la parte civile, ossia il danneggiato che decide di chiedere il risarcimento del danno nel processo penale; è parte eventuale la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia colui che si affianca all'autore del reato per rispondere in via sussidiaria delle pene pecuniarie che sorgono dalla condanna; infine è parte doppiamente eventuale il responsabile civile, ossia colui che in presenza di determinate circostanze deve risarcire i danni al posto dell'imputato, rispondendo civilmente del fatto di quest'ultimo.

I soggetti sono coloro che hanno il potere o il dovere di iniziativa nel compimento di atti processuali. Appartengono a tale categoria il giudice (che NB: NON È PARTE), le parti, la persona offesa dal reato (che spesso ma non sempre corrisponde al danneggiato), gli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato, la polizia giudiziaria, i difensori che si affiancano alle parti e la categoria residuale delle persone che partecipano al procedimento, che include ogni individuo che svolge un ruolo nel processo (ad es. testimoni).

La giurisdizione penale (caratteristiche)

La giurisdizione penale, ossia la funzione del giudicare, è esercitata dai giudici, che sono soggetti soltanto alla legge (art 101 cost) per garantire la loro massima indipendenza, il che rafforza ulteriormente il principio di legalità processuale. Ciò non significa che i giudici siano passivi recettori delle norme, ma hanno comunque un potere/dovere di valutare la legittimità delle leggi prima di applicarle, sollevando nel caso la questione di legittimità di fronte alla corte costituzionale.

Inoltre la funzione giurisdizionale è esercitata nel rispetto dell'equità processuale e del giusto processo, i cui elementi caratterizzanti rappresentano un catalogo aperto in continua espansione (ad es. uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, presunzione di innocenza, diritto alla difesa, rispetto della libertà personale e così via).

La funzione giurisdizionale è poi indeclinabile, nel senso che il giudice una volta sollecitato attraverso l'esercizio dell'azione penale non può rifiutarsi di emanare la decisione.

La giurisdizione penale attribuisce al giudice che ne viene investito anche il potere/dovere di conoscere in via incidentale e senza efficacia vincolante in altri processi ogni questione pregiudiziale di natura civile o amministrativa o penale, da cui dipende la decisione sul merito dell'imputazione. Nel caso in cui le questioni siano particolarmente complesse e sia pendente un processo extrapenale sulle medesime, il giudice penale PUÒ (e non "deve") sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza extrapenale: solo ed esclusivamente nei casi in cui la questione attenga allo stato di famiglia o di cittadinanza, la sospensione fa sì che il giudice penale sia poi vincolato all'accertamento effettuato in sede civile, mentre negli altri casi non sarà vincolato.

Infine va ricordato che la giurisdizione, pur essendo una funzione tipica della fase processuale, può essere esercitata anche nella fase delle indagini preliminari e nella fase esecutiva che segue la formazione del giudicato: le garanzie tipiche della giurisdizione vengono così espanse anche in contesti diversi da quello strettamente processuale.

I connotati essenziali del giudice penale

I soggetti investiti della funzione giurisdizionale devono presentare alcune caratteristiche costituzionalmente imposte, che insieme costituiscono lo statuto del giudice penale: precostituzione per legge, naturalità, indipendenza, terzietà e imparzialità.

La precostituzione per legge (art 25 cost) impone che l'organo giurisdizionale debba essere individuato sulla base di criteri normativi predeterminati rispetto alla commissione del fatto da giudicare. La predeterminazione riguarda tanto l'ufficio giudiziario quanto la persona fisica che in concreto è chiamata a svolgere l'attività decisoria nel singolo processo. In realtà la corte costituzionale ha affermato che il requisito della precostituzione viene rispettato anche quando la legge, pur con effetti sui processi in corso, modifica i criteri e i presupposti in base al quale deve essere individuato il giudice competente, purché i criteri siano fissati in via generale e non in vista di singole controversie: i processi seguono le vecchie norme solo quando giunti ad un determinato punto (apertura del dibattimento).

La naturalità, sebbene venga erroneamente ritenuta un sinonimo della precostituzione, esprime l'esigenza che chi esercita la funzione giurisdizionale debba essere in grado di cogliere e comprendere tutti i valori socio-culturali (prima che giuridici) coinvolti nel processo al fine di essere realmente imparziale.

L'imparzialità consiste nel distacco del giudice dall'oggetto del singolo giudizio, nell'indifferenza rispetto al risultato dell'attività decisoria.

La terzietà rappresenta invece la condizione di equidistanza del giudice dalle parti: il giudice deve inderogabilmente rimanere al vertice del triangolo equilatero processuale. In realtà attualmente il requisito della terzietà non è completamente rispettato, posto che i magistrati della decisione e quelli dell'accusa appartengono al medesimo ordine giudiziario. Va infatti sottolineato che la delicatezza delle funzioni giurisdizionali impone anche la tutela delle apparenze, al fine di far sì che i giudici ispirino fiducia nei cittadini. Insomma, non conta solo che il giudice sia soggettivamente imparziale ma anche che appaia oggettivamente tale.

L'indipendenza può essere di due tipi: si parla di indipendenza organica esterna con riferimento all'autonomia dell'organizzazione giudiziaria nel suo complesso rispetto agli altri poteri dello stato; si parla di indipendenza organica interna con riferimento all'autonomia del singolo giudice rispetto all'ordine giudiziario cui appartiene, essendo ogni giudice inamovibile e non sussistendo gerarchie interne. L'indipendenza viene garantita soprattutto (ma non solo) dall'art 101.2 cost, che afferma che il giudice è soggetto soltanto alla legge: ciò implica il divieto per chiunque di interferire con ordini o suggerimenti nell'attività di giudizio.

Regole di giurisdizione e competenza

Il rispetto della precostituzione e della naturalità del giudice è garantito dalle regole sulla giurisdizione e dalle regole sulla competenza. Entrambe devono essere fissate dalla legge ordinaria vigente al momento della commissione del fatto da giudicare.

La giurisdizione penale appartiene a tutti i giudici penali, che si dividono in ordinari e speciali. Sono giudici penali ordinari di primo grado il giudice di pace, il tribunale (in composizione monocratica o collegiale), la corte d'assise ed il tribunale per i minorenni; sono giudici penali ordinari di secondo grado la corte d'appello, la corte d'assise d'appello e la sezione della corte d'appello per i minorenni; infine vi è la corte di cassazione. Sono invece giudici penali speciali, senza che se ne possano istituire di nuovi in base alla costituzione: il tribunale militare e la corte d'appello militare per i reati commessi dagli appartenenti alle forze armate; la corte costituzionale in composizione integrata per i reati di alto tradimento e attentato alla costituzione commessi dal presidente della repubblica.

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria per stabilire chi debba concretamente procedere all'esercizio della funzione giurisdizionale sono previste le regole di competenza. Va sottolineato però che la violazione delle norme di competenza, se non rilevata, non impedisce la formazione del giudicato; se invece all'incompetenza si accompagnasse un difetto di giurisdizione allora la sentenza sarebbe inesistente in quanto emanata da un non giudice, e quindi sarebbe insuscettibile di passare in giudicato.

La ripartizione avviene innanzitutto sulla base della competenza per materia, determinata dalla quantità della pena edittale o dal titolo di reato per cui si procede (art 5,6,7 cpp). La corte d'assise, composta da 2 giudici professionali e 6 giudici popolari, è competente per i delitti più gravi. Sotto il profilo quantitativo la corte d'assise è competente a giudicare i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti aggravati di tentato omicidio, rapina, estorsione, associazioni di tipo mafioso e delitti aggravati previsti dal testo unico sugli stupefacenti (si richiedono specifiche competenze tecniche o si temono condizionamenti della componente popolare). Sotto il profilo qualitativo la corte d'assise è competente anche per una serie di reati specificatamente indicati dal codice, a prescindere dalla pena (ad es. omicidio preterintenzionale, omicidio del consenziente, riduzione in schiavitù ecc).

Il giudice di pace ha una competenza per materia circoscritta ad alcune ipotesi di reato di minore gravità (criterio qualitativo), individuate dal decreto legislativo 274/2000 (ad es. minacce, percosse, danneggiamento ecc).

Il tribunale ha una competenza residuale per tutti i reati che non rientrano nella competenza della corte d'assise e del giudice di pace (nonché del tribunale per minorenni). La competenza del tribunale si divide in sub-competenze chiamate "attribuzioni", a seconda che il tribunale proceda in composizione collegiale (3 componenti) o monocratica (un solo componente). Il tribunale in composizione collegiale è competente per i reati puniti con la pena detentiva superiore nel massimo a 10 anni ma inferiore nel massimo a 24 anni, e per una serie di reati indicati nel codice (ad es. associazione mafiosa, usura, ecc). Il tribunale in composizione monocratica è competente per tutti i reati puniti con la pena detentiva fino a 10 anni, e per una serie di reati indicati dalla legge (ad es. produzione detenzione e traffico di sostanze stupefacenti non aggravati ecc).

La competenza per materia opera una ripartizione verticale, ma è necessario anche individuare quale fra giudici parimenti competenti per materia abbia giurisdizione nel caso concreto: opera in questo caso la competenza per territorio (art 8 e 9 cpp), che opera una ripartizione orizzontale (garanzia della naturalità del giudice).

In generale è territorialmente competente il giudice del luogo di consumazione del reato, che coincide con il luogo dell'evento per reati materiali, e con il luogo della condotta per reati formali (art 8 cpp). Vi sono però una serie di deroghe: se dal fatto deriva la morte di una o più persone, allora è competente il giudice del luogo in cui è stata tenuta la condotta (anziché l'evento); se si tratta di reato permanente è competente il giudice del luogo dove ha avuto inizio la condotta; se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a compiere il delitto; per alcune tipologie di reati (ad es. criminalità organizzata, terrorismo, pedopornografia ecc) il ruolo di GIP e GUP sono esercitati da un magistrato del tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello a cui appartiene il giudice competente; altre eccezioni si rinvengono nella legislazione speciale (ad es. in tema di diffamazione in TV).

Il codice prevede anche norme sussidiarie applicabili quando i criteri generali dell'art 8 non consentano di individuare il giudice competente. In base all'art 9 cpp bisognerà fare riferimento all'ultimo luogo conosciuto in cui è avvenuta parte della condotta; in ulteriore subordine il luogo di residenza o dimora o domicilio dell'imputato; infine, come ultima spiaggia, sarà competente il giudice del luogo della procura della repubblica che per prima ha iscritto la notizia di reato.

Vi sono poi disposizioni particolari per i reati commessi all'estero e per reati in cui è parte un magistrato. L'art 10 cpp prevede che per i reati commessi completamente all'estero si fa riferimento al luogo di residenza o dimore o domicilio o arresto o di consegna dell'imputato da parte dell'autorità straniera a quella italiana (in ultima spiaggia opera sempre il criterio della prima iscrizione della notizia di reato); se invece il reato è stato commesso solo in parte all'estero allora verranno applicati i criteri degli art 8 e 9 cpp. L'art 11 cpp prevede che per i reati in cui è parte un magistrato che appartiene ad un ufficio collocato nel distretto di corte d'appello in cui si trova il giudice competente, allora il procedimento verrà spostato dinnanzi ad un giudice parimenti competente per materia che ha sede in un diverso capoluogo di distretto di corte di appello individuato da apposite tabelle delle disposizioni attuative.

L'art 12 cpp individua 3 casi in cui si può parlare di connessione di procedimenti:

  • Quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento (connessione plurisoggettiva).
  • Quando una persona è imputata in più reati commessi con una sola azione o omissione, oppure commessi con più azioni o omissioni facenti parte del medesimo disegno criminoso (connessione monosoggettiva).
  • Quando si procede per più reati, se gli uni sono stati commessi (NB: anche da soggetti diversi) per eseguire o occultarne altri (connessione teleologica).

In presenza di una causa di connessione, le regole sulla competenza per connessione impongono di attribuire la competenza ad un unico giudice. Se i giudici hanno diversa competenza per materia allora i casi connessi vengono attribuiti a quello che ha competenza superiore (art 15 cpp). Se i giudici hanno pari competenza per materia e solo una diversa competenza territoriale, allora è competente il giudice per il reato più grave (art 16 cpp); in caso di pari gravità dei reati prevale il giudice competente per il reato commesso per primo; se non si conosce il luogo di commissione del reato più grave o di quello commesso per primo, si deve fare riferimento in successione al secondo reato più grave o a quello commesso per secondo e così via (terzo, quarto ecc). Come ultima spiaggia, si farà riferimento al luogo di residenza o dimora o domicilio dell'imputato, ed infine al luogo della procura della repubblica che per prima ha iscritto la notizia di reato.

L'art 16.2 cpp tra l'altro pone una deroga alla deroga contenuta nell'art 8 cpp: in caso di connessione infatti, se l'evento morte è stato determinato da condotte realizzate in luoghi diversi allora è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento (e non la condotta).

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simo.Russo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Vigoni Daniela.
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