Diritto processuale penale
Nozione di diritto processuale penale
Il diritto processuale penale è il complesso di regole giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali da parte di appositi organi fissati e stabiliti dalla legge e con l'osservanza di determinate modalità si provvede all'attuazione della norma penale sostanziale nei singoli casi concreti. Con il processo penale si dà attuazione al diritto penale sostanziale ai singoli casi concreti che accadono nella vita. Lo scopo è quello di dare attuazione alla norma penale sostanziale; laddove la norma penale sostanziale non fosse veicolata attraverso il processo penale rimane pura astrazione.
Es. dolo, colpa, o un determinato reato rimangono astratti senza procedimento penale. Per mettere il disvalore di un determinato fatto storico in relazione alla norma penale sostanziale è necessario lo strumento del processo penale; tutti gli altri giudizi che vengono dati al di fuori di questo strumento sono giudizi morali. Il procedimento penale serve per andare oltre al giudizio morale. Nel sistema di oggi la magistratura, più che dare un giudizio concreto, dà un giudizio morale; è un organo dello Stato che però molte volte passa attraverso valutazioni di carattere morale, che non gli sono richieste: il magistrato deve giudicare il fatto, limitandosi al giudizio di disvalore concreto. L’accertamento operato dal magistrato riguarda la liceità o l’illiceità penale di un c.d. fatto storico che gli viene presentato. Bisogna verificare che il fatto storico sia connotato di illiceità penale (in relazione alle norme penali sostanziali); dopodiché vi è l’individuazione e l’irrogazione della sanzione penale.
Lo stesso fatto storico può dare vita a più situazioni che possono portare a più conclusioni sotto il profilo dell’accertamento e dell’applicazione/non applicazione di sanzioni penali che sono completamente diverse tra di loro. Ci si arriva grazie a diversi accertamenti che vengono condotti attraverso il procedimento penale. In passato si dava più importanza alla norma sostanziale piuttosto che al procedimento; tuttavia, presto, ci si è resi conto che un accertamento condotto sulla base di determinate regole invece che di altre può cambiare l’esito dell’accertamento. L’accertamento della realtà può variare a seconda delle regole utilizzate all’interno del procedimento penale, a seconda che siano più o meno garantiste, ecc.
Procedimento penale: punto di vista oggettivo e soggettivo
Punto di vista oggettivo
- Notizia di reato;
- Indagini preliminari (investigazioni compiute dalla polizia giudiziaria e dal p.m.), che seguono alla notizia di reato;
- Eventuale richiesta dal pubblico ministero al giudice terzo (giudice per le indagini preliminari) di una serie di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- Azione penale esercitata dal p.m., qualora dovessero sussistere elementi sufficienti per andare avanti nel processo e che sostengano la tesi di accusa, altrimenti ci si ferma facendo una richiesta di archiviazione (inazione: non esercita l’azione penale).
Sull’attività del p.m. occorre che ci sia un controllo, perché all’interno del processo figura come una parte, al pari dell’imputato, anche se è pubblica;
- Se vi è l’azione penale viene indetta l’udienza preliminare nella quale il giudice decide se vi sono elementi sufficienti per proseguire nel processo; altrimenti si ha l’archiviazione. Deve verificare il corretto operato del p.m.;
- Dibattimento: è pubblico e si accerta la responsabilità o meno dell’imputato e si emette una sentenza di condanna o una sentenza di proscioglimento (decisione di merito).
Poi vi sono gli altri gradi di giudizio (Corte d’appello, Corte di cassazione). Vi possono essere delle eccezioni all’iter ordinario, determinate da scelte processuali particolari, rappresentate dai riti speciali, che consentono di terminare determinati processi con modalità diverse da quella del dibattimento (percorso riservato al rito ordinario).
Punto di vista soggettivo
- P.M.;
- Imputato;
(queste sono le due parti necessarie)
- Giudice terzo e imparziale, chiamato a decidere su una serie di situazioni nell’ambito del procedimento penale.
Fonti del diritto processuale penale
Codice di procedura penale
Emanato nel 1988 (Pisapia-Vassalli), dopo un lungo periodo di gestazione che aveva visto il precedente codice emanato nel 1930, sotto il regime fascista, che aveva un’impostazione sotto il profilo delle garanzie processuali e dello sviluppo processuale completamente diversa da quella prevista dal codice del 1988. A seconda del periodo storico cambiano le caratteristiche del codice. Il codice del 1930 aveva delle caratteristiche di natura inquisitoria, nel senso che era un codice che metteva al centro del suo interesse lo Stato e la sua difesa, senza interessarsi alla tutela della persona intesa come imputato.
| Codice del 1930 | Codice del 1988 |
|---|---|
| Processo inquisitorio | Processo accusatorio |
| Il giudice e il soggetto accusatore (P.M.) sono sostanzialmente sovrapponibili; | Per l’accertamento dell’illecito viene lasciato alla libera iniziativa delle parti contrapposte (presenza di un soggetto di accusa (p.m.) su un piano di parità del soggetto che viene accusato (imputato), di fronte al giudice che è in una situazione terza); |
| Vincoli e limiti al diritto di difesa; | Possibilità di difesa per l’imputato; |
| Segretezza del processo, intesa come prevalenza della forma scritta del processo rispetto alla forma orale; | Pubblicità del processo (e non segretezza) quale forma di controllo e partecipazione al procedimento, che porta con sé l’oralità dello stesso (non più forma scritta); |
| Utilizzo della carcerazione preventiva (prima del processo di condanna), che consente di forzare le dichiarazioni dell’imputato; | Esclusione di un potere di iniziativa del giudice in ordine all’acquisizione delle prove (onere in capo all’accusatore (p.m.)); |
| Idea di Stato molto forte che vuole fare prevalere la propria idea e le proprie decisioni su quelle che sono le garanzie e le tutele della persona sottoposta al processo (imputato). | Principio della presunzione di innocenza sino alla condanna irrevocabile e conseguente stato di libertà dell’accusato durante il processo. |
Dalla caduta del regime fascista si è comunque rimasti con lo stesso impianto di codice fino al 1988, anche se sono state introdotte delle modifiche normative in una prospettiva di tutela e di garanzia dell’imputato;
- Il primo grande intervento è stato fatto in seguito all’introduzione nel nostro sistema della Costituzione del 1948, la quale dovette diventare un documento di riferimento per l’emanazione di tutti gli altri documenti normativi dell’ordinamento. Le modifiche sono state apportate nel senso di un adeguamento nei confronti della Costituzione; si ebbe così una trasformazione del codice di natura inquisitoria in un codice di natura accusatoria. Da questo momento in poi si susseguirono una serie di iniziative di modifiche per portare a compimento il processo di trasformazione dell’impianto del codice;
- 1963: presentazione di una bozza di codice (Carnelutti) che aveva tutte le caratteristiche del sistema accusatorio;
- 1974: l. 28(?)/1974 approvato un disegno di legge delega in cui venivano identificati 85 criteri direttivi che avrebbero dovuto prendere forma in un progetto di codice di procedura penale entro il 1978; il problema che emerse in questa trasformazione di sistema (da inquisitorio ad accusatorio) fu il terrorismo (sia rosso che nero), il quale portò il Parlamento a frenare l’emanazione del progetto del codice di procedura penale, il quale aveva carattere accusatorio (un codice inquisitorio avrebbe dato più potere allo Stato);
- 1982: si era arrivati, con un ripescaggio (meccanismo parlamentare), a un nuovo disegno di legge delega che, ad emanazione di un progetto di codice, avrebbe dovuto assumere valore di legge, ma alla fine non si fece nulla;
- 1987: emanata la legge delega n. 81 per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale (l. 81/1987), le cui direttive ricalcavano in gran parte quelle già tracciate dalla legge delega del ‘74, un po’ più specifiche e moderne, che avrebbero costituito la base per l’emanazione del c.p.p. attuale, pubblicato poi il 24/10/1988 ed entrato in vigore il 24/10/1989 (precisamente un anno dopo).
La legge delega stabilisce che il c.p.p. deve attuare:
- Principi della Costituzione;
- Norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale;
- Caratteri del sistema accusatorio secondo i principi che seguono nella legge delega (105 punti; es. adozione del metodo orale, partecipazione dell’accusa e della difesa in condizioni di parità in ogni stato e grado del procedimento, …);
Si tratta sostanzialmente dei principi della Costituzione declinati sulle caratteristiche del processo penale. Tali principi sono posti alla base del nostro processo penale.
Il sistema attuale è un sistema che nell’88 è arrivato a dare vita ad un processo penale di natura accusatoria, e non più inquisitoria.
- Ma non si tratta di un sistema accusatorio puro, tipico dei sistemi di common law, in cui le parti sono sempre sullo stesso livello, di fronte ad un giudice terzo, con una serie di caratteristiche → il nostro invece è un sistema accusatorio c.d. “all’europea”, ovvero “annacquato” rispetto al sistema accusatorio puro, poiché il nostro sistema processuale si deve adeguare ai principi costituzionali e il pubblico ministero ha l’obbligo di promuovere l’azione penale, laddove ne sussistano i presupposti, mentre il sistema di common law puro è un sistema nel quale non vi è obbligatorietà, bensì la discrezionalità, nell’esercizio dell’azione penale, anche laddove ne sussistano i presupposti per procedere → Caratteristiche di fondo diverse che consentono di avere un sistema di carattere accusatorio, ma non puro come quello presente in Inghilterra e negli USA.
Oggi abbiamo un c.p.p. di carattere accusatorio, ma molti dei diritti riconosciuti in Costituzione e, di conseguenza, nel codice, vengono via via calpestati da una prassi giudiziaria e da sentenze interpretative che hanno molto spesso il sapore di prassi in parte inquisitoria.
Costituzione
Il processo penale, se trova la sua fonte immediata nell’ambito del c.p.p., trova la sua fonte mediata innanzitutto della Carta costituzionale, della quale deve attuare i principi.
Principi costituzionali applicabili al processo penale:
- Art. 2 Cost.: Diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà all’interno dei doveri inderogabili: obblighi riportati all’interno del procedimento penale (es. obbligo di testimoniare: non ci si può sottrarre);
- Art. 3 Cost.: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (la legge è uguale per tutti): principio di uguaglianza: in base a questo principio situazioni uguali devono essere trattate in ugual modo. Molte volte ciò implica che questioni di legittimità costituzionale siano sollevate laddove vi sia una disparità di trattamento processuale tra i soggetti che partecipano al processo;
- Art. 6 Cost.: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (es. a Bolzano, l’imputato può scegliere se fare un processo in italiano o in tedesco);
-
Art. 13 Cost.: Libertà personale dell'individuo: in vario modo, nell’ambito di un procedimento penale, può essere limitata;
- Comma 1: “La libertà personale è inviolabile”: diritto assoluto che non può essere violato. Si tratta di una previsione di carattere generale; nei commi successivi sono previste deroghe a tale disposizione;
-
Comma 2: Nel secondo comma abbiamo una prima deroga: “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” → È ammessa una restrizione della libertà personale, che non riguarda solo la detenzione (forma più gravosa), ma anche il profilo della ispezione o della perquisizione (sulla persona o sull’abitazione) e di qualsiasi altra restrizione della libertà personale.
Abbiamo, quindi, una riserva di giurisdizione assoluta e una riserva di legge in tema di libertà personale; occorre che vi sia un provvedimento dell’autorità giudiziaria che può essere adottato unicamente nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. I casi e i modi stabiliti dalla legge devono essere previsti dal codice, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma devono essere dei modi e dei casi che siano volti alla tutela delle finalità di natura processuale. La restrizione della libertà personale deve basarsi necessariamente su presupposti di carattere processuale; occorre che ci sia una giustificazione da parte di chi richiede (p.m.) e di chi dispone (giudice) la misura restrittiva. I presupposti per l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale sono:
- Esistenza di una valutazione dei gravi indizi di colpevolezza;
- Esigenze cautelari, ovvero:
- Pericolo di inquinamento della prova;
- Pericolo di fuga (nel senso di non avere a disposizione l’imputato per poterlo utilizzare al fine di accertare nel modo più corretto possibile la sua eventuale responsabilità);
- Pericolosità sociale, intesa come pericolo di reiterazione del reato o il compimento di un altro reato particolarmente grave.
-
Comma 3: “In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48h all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48h, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto” → Si parla dei casi di:
- Arresto in flagranza di reato: il soggetto sta compiendo un reato nel preciso istante in cui viene arrestato. Il soggetto viene arrestato perché si vuole che il reato non venga portato a termine oppure per evitare che la situazione si aggravi;
- Fermo di indiziato di delitto.
- Comma 4: “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”;
- Comma 5: “La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
-
Art. 14 Cost.: Inviolabilità del domicilio: Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge e secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale → doppia riserva: riserva di legge e di giurisdizione + obbligo di motivazione.
All’interno del domicilio possono essere effettuate:
- Ispezioni (servono per verificare lo stato dei luoghi e delle cose);
- Perquisizioni (servono per rilevare informazioni o oggetti rilevanti ai fini delle indagini; dopodiché, se necessario, viene disposto il sequestro);
- Sequestri (limitazione della libera disponibilità di un bene).
Questi sono atti a sorpresa che vengono compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari per trovare degli elementi di prova nell’ambito dell’attività investigativa. Se si procede al sequestro di determinati beni, il sequestro deve essere convalidato. Il soggetto destinatario di un atto di restrizione della libertà personale ha l’opportunità di farsi assistere da un difensore o da una persona di fiducia, che possa controllare l’attività che viene compiuta. L’atto di ispezione deve essere motivato dalla necessità di trovare, all’interno del domicilio, elementi utili alla prosecuzione delle indagini. Ispezioni e perquisizioni possono essere:
- Personali: vengono effettuati sulla persona; possono essere banali, ma possono essere anche ben più invasive;
- Reali: effettuata sulle cose, ad esempio presso il domicilio.
Perquisizioni e ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Per poter effettuare ispezioni e perquisizioni a prescindere dall’esistenza di gravi indizi di reato si devono ricercare armi.
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Art. 15 Cost.: Inviolabilità e segretezza della corrispondenza: norma posta a fondamento del mezzo di ricerca della prova. Le prove si dividono in mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova: i primi sono gli strumenti utilizzati per fare le indagini; i secondi sono gli strumenti utilizzati nell’ambito del dibattimento per creare la prova. Pone delle garanzie che riguardano le intercettazioni delle comunicazioni (telefonate, flussi di e-mail, whatsapp e di qualsiasi altro tipo).
Questo articolo è posto a tutela della corrispondenza, intesa come qualsiasi flusso di comunicazioni che va da un soggetto ad un altro o ad altri. Le comunicazioni sono inviolabili (principio generale). L’intercettazione delle comunicazioni è uno strumento molto invasivo, ma talvolta necessario, perché rappresenta un valido mezzo di prova in determinate circostanze. In particolare, è possibile intercettare le comunic...
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