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I PROCEDIMENTI SPECIALI (LIBRO VI) - Titolo I: Giudizio abbreviato (L.479, 1999)
Il rito abbreviato (non ammesso per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo) è un procedimento speciale che, su richiesta dell'imputato, porta il giudice del processo a decidere il giudizio, decidendo allo stato degli atti sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, salve eventuali integrazioni.
La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, no a che non siano formulate le conclusioni.
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con cui dispone il giudizio abbreviato; quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai.
temi introdotti dalla difesa; in tal caso, l'imputato ha facoltà di revoca della richiesta. La richiesta dell'imputato può essere sia "secca" di giudizio allo stato degli atti, sia condizionata all'assunzione di nuovi mezzi di prova; nella prima ipotesi, il giudice può solamente effettuare un vaglio di ammissibilità per quanto riguarda il rispetto della forma e dei tempi della domanda, che non può essere riproposta, mentre nella seconda deve procedere anche ad un controllo sul merito della richiesta, valutando la necessità delle prove ai fini della decisione e la loro compatibilità con le finalità di economia processuale. In caso di ammissione del giudizio abbreviato condizionato, è previsto inoltre il diritto del pubblico ministero di chiedere ed ottenere l'assunzione della prova contraria. In caso di rigetto, la domanda, diversamente formulata o riprodotta in termini non condizionati,può essere riproposta davanti allo stesso giudice. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, e preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. In ne, qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena. Nel giudizio abbreviato si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per l'integrazione probatoria e la modifica dell'imputazione. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale adaccettazione del rito abbreviato; nel caso in cui invece la parte civile già costituita non lo accetti, deve manifestarlo formalmente mediante la revoca della costituzione e il trasferimento della pretesa in sede civile. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; tuttavia, quando ne fanno richiesta tutti gli imputati, il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza. In ogni caso, quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'u cio, con le forme proprie dell'udienza preliminare e non del dibattimento, gli elementi necessari ai fini della decisione. Se, nei casi di integrazione probatoria, il pubblico ministero procede alle contestazioni, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie; in questo caso il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta ovvero per l'integrazione delladifesa esospende il giudizio per il tempo corrispondente.Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revocal'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e ssa l'udienza preliminare ola sua eventuale prosecuzione, con divieto di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato;se invece il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puòchiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni, ed il pubblicoministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.Ai ni della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo per ildibattimento, la documentazione e le prove assunte nell'udienza.In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte lecircostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo sesi procede per un delitto.L'imputato e il pubblico
ministero non possono proporre appello rispettivamente contro lesentenze di proscioglimento e contro le sentenze di condanna, salvo, nell'ultimo caso,che si tratti di sentenza che modi ca il titolo del reato; inoltre, sono sempre inappellabili lesentenze di condanna a una pena che non deve essere eseguita ovvero alla sola penapecuniaria e quelle di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola penadell'ammenda o con pena alternativa.
Per quanto riguarda la parte civile, se ha accettato il rito può sempre appellare, mentre seha trasferito l'azione in sede civile può appellare solo la sentenza di condanna. È prevista altresì la possibilità che il giudizio abbreviato (detto in questo caso "atipico")possa essere richiesto dopo l'instaurazione del giudizio direttissimo e del giudizioimmediato, nonché con l'opposizione al decreto penale di condanna, mentre è esclusonel procedimento.
davanti al giudice di pace.Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento)
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Sono esclusi dall'applicazione del rito i procedimenti per i reati suscettibili di determinare un particolare allarme sociale (come i delitti di criminalità organizzata di terrorismo) nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria; inoltre, nei procedimenti per peculato e concussione l'ammissibilità è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del
reato.Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.
Se l'accettazione della richiesta viene subordinata da una parte alla concessione della sospensione condizionale della pena o all'esenzione dalle pene accessorie, il giudice, se ritiene ingiuste le condizioni, rigetta la richiesta.
La sentenza, equiparata ad una pronuncia di condanna, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi e, qualora la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né.
L'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza. Ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, il reato è estinto senel termine di cinque o due anni (a seconda che la sentenza concerna un delitto o una contravvenzione) l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
La richiesta può essere formulata: nell'udienza preliminare, no alla presentazione delle conclusioni; in caso di giudizio direttissimo, no alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; nel giudizio immediato, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto; in ne, nel procedimento per decreto, va presentata insieme all'opposizione.
Entro questi termini, il consenso può essere espresso anche se negato in precedenza. Nell'udienza la richiesta e il consenso sono formulati oralmente, mentre negli altri casi con atto scritto; la volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata; inoltre il giudice può disporre la comparizione dell'imputato, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso.
Se la richiesta congiunta o la richiesta con il consenso scritto dell'altra parte è presentata nel corso delle indagini preliminari, il giudice ssa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, la quale deve essere preceduta dal deposito del fascicolo del pubblico ministero e nel corso della quale devono essere sentiti imputato e procuratore.
Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice ssa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso (prima della scadenza del quale non è consentita la revoca o la modifica della richiesta) e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente.
Nell'udienza, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la
richiesta pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare per una sola volta la richiesta ed il giudice può pronunciare la sentenza a pena concordata o rigettarla; sebbene si tratti di un termine non superabile, la fondatezza della richiesta o l'ingiusti cato dissenso del pubblico ministero o 60ffi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi ffi fi fi rigetto della richiesta da parte del giudice possono essere riconosciuti anche all'esito del dibattimento o nel giudizio di impugnazione.
In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello, mentre negli altri casi la sentenza è inappellabile; in ne, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della
volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.