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LE PROVE COSTITUENDE E IL RENDIMENTO DEI CONTI

a) La confessione, che può essere sia scritta che orale, nonché giudiziale o dichiarazione di scienza stragiudiziale, è la (e non di volontà) che una parte fa della verità massima di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, il cui fondamento è l'attendibilità secondo la quale nessuno riconosce la verità di fatti che gli cuociono se questi non sono veri.

Mentre la confessione giudiziale è essa stessa prova costituita e provata (ossia probatio probata), quella stragiudiziale deve essere invece provata con prova scritta o testimoniale; l'efficacia probatoria della confessione giudiziale (e, se fatta alla parte, anche prova legale, stragiudiziale) è quella di in quanto forma prova contro colui che l'ha fatta, purché verta su diritti disponibili.

Ovviamente, la confessione può provenire soltanto dalla parte personalmente e non mediante

Dichiarazioni del difensore, le quali assumono rilievo come semplici ammissioni del difensore idonee a rendere pacifici i fatti ammessi e a dispensare la controparte dall'onere della prova.

Siccome la parte che confessa condiziona la pronuncia del giudice e dispone del diritto al quale si riferiscono i fatti, la confessione non è ritenuta efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto o fuori dai limiti dei poteri del rappresentante; al di fuori di questi casi, la confessione non può essere revocata, se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

La confessione giudiziale può essere:

  • Spontanea, ossia contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'interrogatorio libero, che consente alla parte di parlare al giudice liberamente dei fatti della causa, anche giovando alla propria tesi;
  • Provocata
dichiarazione solenne che la parte fa davanti al giudice su fatti che sono a suo favore. Il giuramento può essere richiesto solo dalla parte interessata e non può essere imposto dalla controparte. La parte che presta giuramento deve essere consapevole delle conseguenze legali della sua dichiarazione e deve essere disposta a sottoporsi a eventuali sanzioni in caso di falsa testimonianza. Il giuramento può essere richiesto sia nel corso di un interrogatorio che durante una testimonianza. La parte che presta giuramento deve pronunciare una formula solenne, come ad esempio "Giuro di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità". Il giudice valuterà la credibilità del giuramento e deciderà se accettarlo come prova o meno. È importante sottolineare che il giuramento non è una prova definitiva, ma può essere considerato come un elemento di valutazione da parte del giudice. Altri elementi di prova, come documenti o testimonianze di terze parti, possono essere presi in considerazione per giungere a una decisione finale. In conclusione, l'interrogatorio e il giuramento sono strumenti utilizzati nel processo legale per ottenere informazioni e valutare la credibilità delle parti coinvolte. Tuttavia, è compito del giudice valutare attentamente tutte le prove presentate e prendere una decisione basata sulla legge e sui fatti emersi durante il processo.solennità delle forme con le quali avviene tale giuramento - il quale inoltre può essere solo provocato dall'altra parte - e nell'efficacia intimidatrice della gravità delle conseguenze che colpiscono chi giura il falso. La dichiarazione giurata può essere: - decisoria, quando una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa; - suppletoria o estimatoria, quando è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa, se la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, o al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti. L'efficacia probatoria del giuramento è la più intensa in quanto vincola il giudice a dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente l'altra parte, che non può essere ammessa a provare il contrario di quanto giurato. L'eventuale falsità del giuramento.

Può solo fondare il diritto al risarcimento dei danni, purché sia però intervenuta sentenza penale per falso giuramento. Anche in questo caso, il giuramento deve essere compiuto personalmente dalla parte, la quale deve possedere la capacità di disporre del diritto, ma non è prevista la possibilità di revoca neppure per errore o violenza. Inoltre, oggetto del giuramento possono essere solo fatti propri della parte (de veritate) o la conoscenza di un fatto altrui (de scientia o de notitia).

Deferimento, ammissione e prestazione del giuramento: Il giuramento decisorio può avvenire in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore con dichiarazione fatta dalla parte in udienza e deve essere formulato in articoli separati in modo chiaro e preciso. Sull'istanza nella quale si concreta l'atto si pronuncia il giudice istruttore con ordinanza revocabile; tuttavia, eventuali contestazioni circa l'ammissione del giuramento.

decisoriodevono essere invece risolte dal collegio, previa rimessione a quest’ultimo; il ri uto digiurare o la mancata comparizione all’udienza ssata per la sua prestazione dà luogo allasoccombenza (così come soccombe la parte che avversaria se ri uta di prestare ilgiuramento che le è riferito).Con riguardo al giuramento supplettorio non è invece possibile il riferimento, in quantopuò essere deferito unicamente dal collegio.

La testimonianza consiste in una narrazione al giudice dei fatti della causa, nel corsodel processo, con determinate forme e da parte di soggetti terzi imparziali.

La poca attendibilità di tale prova si fonda sull’imparzialità del testimone, anche se èdi cile che sussista un’indi erenza assoluta e che la ricostruzione sia del tutto a dabile;per questo motivo, la legge lascia al giudice un’ampia libertà di apprezzamento

e delle obiezioni delle parti coinvolte nel processo. Il testo formattato con i tag HTML è il seguente:

Eassoggetta l'ammissibilità della prova a limiti particolarmente stringenti, ossia:

  • che il contratto abbia un valore inferiore a euro 2.58 salvo che il giudice decida altrimenti;
  • che la prova non abbia ad oggetto patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento, salvo che il giudice ritenga verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali dopo la redazione del documento (e mai prima).

Tuttavia, l'art. 2724 aggiunge che tali limiti sono sempre superabili quando:

  1. vi è un principio di prova per iscritto;
  2. il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
  3. il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Con riguardo all'istanza di ammissione, il codice richiede che la prova sia dedotta mediante indicazione specifica dei testimoni e dei fatti, formulati in articoli separati.

Ovviamente, il giudice deve tenere conto anche delle richieste e delle obiezioni delle parti coinvolte nel processo.

dovrà presentarsi al tribunale nella data stabilita.chiede all'ufficiale giudiziario di provvedere ad intimare ai testimoni a comparire, al fine di impedire la dichiarazione di decadenza dalla prova. Tutte le domande rivolte al testimone possono essere formulate dal giudice, d'ufficio o su istanza di parte o del pubblico ministero, ma solo il giudice può interrogare direttamente. Se vi sono divergenze tra più testimoni, il giudice può disporre che siano messi a confronto; inoltre, se un testimone si riferisce ad altre persone, il giudice può disporre d'ufficio che anch'esse siano chiamate a deporre. In ogni caso, gli eventuali vizi nella deduzione, ammissione e assunzione dei testimoni vengono sanati se non eccepiti subito dalla parte interessata. Oltre alla testimonianza in udienza, il giudice può inoltre disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine fissato le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato; in tal caso, il testimone rende la sua testimonianza per iscritto.

deposizione compilando il modello di testimonianza, apponendo la propria autentica su ciascuna facciata del foglio, che spedisce poi in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria. Quando la testimonianza ha invece ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte.

L'ispezione giudiziale, di cui il giudice può avvalersi d'ufficio, è lo strumento con il quale si acquisisce la prova di cose, luoghi o corpi di persone che, non essendo acquisibili come documenti, possono essere solo materia di osservazione.

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di effettuare ispezioni che appaiono indispensabili, purché ciò possa compiersi senza grave danno e senza costringerli a violare i segreti previsti negli artt. 351 e 352.

modalità dell'assunzione, il codice dispone che l'ispezione è disposta dal giudice istruttore, il quale procede all'ispezione stessa personalmente, eventualmente anche al di fuori della circoscrizione del tribunale; l'ispezione viene poi documentata in un processo verbale, sebbene sia evidente l'opportunità di integrare le osservazioni del giudice con rilievi, calchi, riproduzioni ecc. Il giudice ha inoltre la facoltà di disporre l'esperimento giudiziale, ossia la riproduzione dinamica di un determinato fatto allo scopo di accertare se quel fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo. Il rendimento dei conti è una prova costituenda strutturata come un procedimento speciale che tutela il diritto al rendimento del conto, in quanto è in grado di condurre per no ad un ordine di pagamento, la cui sostanza è quella della condanna. Quando viene proposta la domanda di condanna dell'altra parte a pagare.

l'eventuale saldo attivo del conto, sia nel corso di

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlicePlebani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Vincre Simonetta Maria Pia.