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ASPETTI PROCEDURALI CHE TROVIAMO CON RIFERIMENTO A QUESTE 3 FORME DI SEQUESTRO.

Considerazione di carattere generale: si applica integralmente il procedimento cautelare uniforme.

Tuttavia, ci sono alcune peculiarità:

1. Dalla formulazione dell’art 669octies ricaviamo che i sequestri sono sempre provvedimenti a strumentalità forte e sono gli

unici provvedimenti cautelari a strumentalità forte. Quindi perdono efficacia se la parte che li ha ottenuti non instauri il

giudizio di merito (se l’ha ottenuto ante causam) o faccia estinguere il giudizio di merito (se l’ha ottenuto lite pendente).

2. Art 675: oltre che perdere efficacia se viene meno il giudizio di merito o non viene instaurato, “i sequestri divengono

inefficaci se l’attuazione non avviene entro 30gg dalla data di pronuncia del provvedimento autorizzativo”.

3. L’art 669duodecies esordisce dicendo “salvo quanto previsto dagli artt 677ss per i sequestri”.

Vuol dire che appunto per i sequestri c'è una disciplina ad hoc per l'attuazione che è contenuta negli articoli 677ss.

Negli articoli 677ss troviamo la distinzione a seconda che si tratti di attuare il sequestro giudiziario (di beni o di prove) o il

sequestro conservativo o il sequestro liberatorio.

Per il sequestro giudiziario vengono richiamate le forme dell'esecuzione in forma specifica a norma degli articoli 605ss in

quanto applicabili (esecuzione in forma specifica per consegna o di rilascio): l'ufficiale giudiziario del tribunale

competente, su sollecitazione del creditore, se si tratta della consegna di cose mobili si reca nel luogo dove le cose mobili

si trovano e procede al trasferimento del possesso; se si tratta di beni immobili da rilasciare, da portare esecuzione

forzata, anche in questo caso l'ufficiale giudiziario si reca presso l'immobile e provvede al trasferimento dello stesso.

L'unica differenza è che nel caso dell'esecuzione forzata il trasferimento del possesso per consegna o rilascio avverrà da

parte dell'ufficiale giudiziario a favore del creditore che ha iniziato il processo esecutivo; nel caso del sequestro giudiziario

la consegna o il rilascio avverrà a favore del custode nominato dal giudice, perché ancora non sappiamo se il soggetto che

ha chiesto il sequestro è colui a cui spetta effettivamente il bene, lo sapremo solo all'esito del giudizio di merito, questa è

l'unica differenza.

Se si tratta invece di portare ad attuazione il sequestro conservativo, in questo caso è l'articolo 678 che se ne occupa e

dice, anche qui, che “per l'attuazione del sequestro conservativo si utilizzano le forme del pignoramento”.

Le forme del pignoramento sono le forme dell'esecuzione forzata per il pagamento di somme di denaro.

Se si tratta di beni mobili, l'ufficiale giudiziario su sollecitazione del creditore si reca presso l'abitazione del debitore e

pignora tutto quello che trova. Se si tratta di beni immobili, provvede ad annotare presso i registri immobiliari il

provvedimento di pignoramento.

Non c’è invece nessuna disposizione che riguardi l'attuazione del sequestro liberatorio. Ma qui è ovvio che non ci sia

nessuna disposizione: siccome qui è lo stesso debitore che chiede il sequestro e i beni sono i suoi, pensare all’attuazione

coattiva contro sé stesso non avrebbe alcun senso. Quindi il debitore spontaneamente provvederà a dare attuazione al

sequestro liberatorio provvedendo a depositare le somme di denaro presso l'istituto bancario individuato dal giudice con

il provvedimento con il quale ha accolto la domanda di sequestro liberatorio; se si tratta di beni, li affida al il custode

individuato il giudice col provvedimento di concessione. 31

Lezione 17 09/04/2024

PROVVEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO, artt 1171-1172

Mirano ad evitare che si determini un danno sulla proprietà, su altro diritto reale o sul possesso in attesa che si concluda o venga

instaurato il giudizio di merito che abbia ad oggetto la tutela di queste situazioni giuridiche (proprietà, diritto reale, possesso).

Queste due azioni mirano a neutralizzare pericula diversi.

- Nel caso del 1171, denuncia di nuova opera: il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento o il

possessore possono usare questa azione quando dalla costruzione del fondo del vicino si tema possa derivare un

danno. La ratio è evitare che la costruzione di una nuova opera possa creare un danno sull’immobile su cui chi agisce

ha il diritto di proprietà o altro di ritto reale o il possesso.

Oppure il danno si è già verificato e si vuole evitare che si aggravi.

Quindi la valutazione è prognostica e sommaria.

Proprio perché mira a neutralizzare o evitare l’aggravamento del danno, l’art 1171 dice che se l’opera è già terminata

o è trascorso un anno dal suo inizio il provvedimento cautelare in questione non può essere richiesto, non c’è spazio

per la tutela cautelare; eventualmente si chiederà il risarcimento. Lo scopo è chiedere la sospensione della

prosecuzione dell’opera.

Il contenuto del provvedimento cautelare tipico può essere di due tipi: o il giudice ritiene di accogliere questa

denuncia di nuova opera e disporrà la sospensione della prosecuzione dei lavori e in questo caso chiederà al

ricorrente di offrire idonee garanzie nell’eventualità che all’esito del giudizio di merito si accerti che l’opera era

legittima.

Oppure, viceversa, potrà disporre la continuazione dell’opera chiedendo che chi sta realizzando l’opera adotti le

dovute cautele.

Quindi o sospensione o continuazione ma con l’adozione di cautele.

- Nel caso del 1172, denuncia di danno temuto: in questo caso il periculum deriva da qualcosa che già esiste sul fondo

del vicino e che minaccia di danneggiare il fondo in riferimento al quale viene chiesto il provvedimento cautelare.

Anche qui la funzione è evitare che si verifichi questo danno, ad es un muro pericolante o un albero che sta per

cadere o infiltrazioni che potrebbero derivare da perdite derivanti dalla casa del vicino.

Qui il contenuto del provvedimento cautelare sarà l’ordine del giudice rivolto al proprietario del fondo limitrofo

affinché adotti tutte le cautele per evitare che questo danno si determini.

Sia nel primo caso del 1171 che nel caso del 1172 sono possibilità che si verifichi un danno, non un danno che si sia già verificato.

Quale potrebbe essere l’azione di cognizione di merito?

- Se ad agire è il proprietario e siamo in presenza di una nuova opera: l’azione di condanna se il danno si è già

verificato, e si chiede il provvedimento cautelare per evitare che si aggravi; e invece è un’ipotesi in cui il danno non si

è verificato, quale sarà l’azione di merito a tutela della proprietà o del diritto reale di godimento? Condanna ad un

non facere. Quale potrebbe essere la situazione che potrebbe determinare una presunta violazione del diritto di

proprietà, se non c’è un danno? Probabilmente la costruzione è avvenuta senza il rispetto delle distanze. Quel muro è

stato costruito senza rispettare le distanze legali previste. Il vicino chiederà al giudice di ordinare a chi ha iniziato la

costruzione dell’opera di non costruirla, perché quella costruzione non rispetta le distanze legali –> questa è l’azione

di merito.

Intanto però, in via cautelare, per evitare che la costruzione del muro venga continuata, utilizzerà la denuncia di

nuova opera per ottenere che intanto venga sospesa la costruzione

- Se ad agire è il possessore del bene, esperirà un’azione di manutenzione (il vicino sta ledendo il pacifico possesso del

bene). Quindi ha esercitato l’azione di manutenzione e in via cautelare esercita queste azioni nunciative (nuova opera

o danno temuto).

- Se invece siamo in presenza di un’ipotesi di danno temuto, da cosa potrebbe nascere la presunta lesione del diritto di

proprietà o del possesso se non si è ancora verificato un danno? Come si genera l’interesse ad agire? Ad es l’albero

c’è ma non rispetta le distanze legali o potrebbe cadere e fare danni nel fondo del vicino. Quindi anche l’esistenza

dell’albero che non rispetta le distanze legali e che non sta per cadere è presumibile lesione del diritto di proprietà o

del possesso. L’azione di merito sarà di accertamento per stabilire se l’albero in questione si trova alla distanza

prevista o meno. Ma intanto chiedo in via cautelare l’adozione di misure che evitino il verificarsi effettivo del danno o

la continuazione della violazione se questa ci sia già stata.

Nel caso della denuncia di nuova opera e di danno temuto siamo in presenza di provvedimenti cautelari a strumentalità debole.

Questo lo diciamo perché probabilmente colui che ha ottenuto il provvedimento non ha interesse ad avere giudizio di merito,

potrebbe accontentarsi del provvedimento cautelare e quindi il provvedimento in questione, come tutti i provvedimenti a

strumentalità debole sopravvive anche se non dovesse esserci un giudizio di merito. In questo caso eventualmente sarà la

controparte ad agire in azione di accertamento negativo per dimostrare che non c’è alcuna lesione della proprietà o del diritto reale

vantato del vicino per neutralizzare gli effetti del provvedimento cautelare ove il giudizio di merito non sia già stato instaurato da

colui che ha ottenuto il provvedimento in questione.

Pqr gli aspetti procedimentali, anche qui siamo in presenza di provvedimenti cautelari ai quali si applica il procedimento cautelare

uniforme e lo ricaviamo dal 669quaterdecies che richiama espressamente la sezione III. L’unica particolarità che dobbiamo tenere a

mente è la competenza territoriale del giudice: è sempre del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile (forum rae sitae, perché

stiamo parlando di beni immobili ex art 21 cpc).

Una seconda particolarità la troviamo nell’art 691 che prende in considerazione l’ipotesi in cui adottata l’ordinanza di denuncia di

nuova opera o di denuncia di danno temuto, la parte nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento contravvenga le

disposizioni del giudice. In tal caso l’art 691 dice che il giudice che ha pronunciato il provvedimento, su ricorso della parte

interessata disporrà che le cose siano rimesse nello status quo ante a spese del contravventore.

PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

A differenza dei provvedimenti cautelari tipici sinora visti (tranne l’eccezione del sequestro giudiziario di prove), questi

provvedimenti sono diretti a cautelare non un diritto sostanziale bensì un diritto processuale: il diritt

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A.A. 2023-2024
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuseppecommisso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.