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ASPETTI PROCEDURALI CHE TROVIAMO CON RIFERIMENTO A QUESTE 3 FORME DI SEQUESTRO.
Considerazione di carattere generale: si applica integralmente il procedimento cautelare uniforme.
Tuttavia, ci sono alcune peculiarità:
1. Dalla formulazione dell’art 669octies ricaviamo che i sequestri sono sempre provvedimenti a strumentalità forte e sono gli
unici provvedimenti cautelari a strumentalità forte. Quindi perdono efficacia se la parte che li ha ottenuti non instauri il
giudizio di merito (se l’ha ottenuto ante causam) o faccia estinguere il giudizio di merito (se l’ha ottenuto lite pendente).
2. Art 675: oltre che perdere efficacia se viene meno il giudizio di merito o non viene instaurato, “i sequestri divengono
inefficaci se l’attuazione non avviene entro 30gg dalla data di pronuncia del provvedimento autorizzativo”.
3. L’art 669duodecies esordisce dicendo “salvo quanto previsto dagli artt 677ss per i sequestri”.
Vuol dire che appunto per i sequestri c'è una disciplina ad hoc per l'attuazione che è contenuta negli articoli 677ss.
Negli articoli 677ss troviamo la distinzione a seconda che si tratti di attuare il sequestro giudiziario (di beni o di prove) o il
sequestro conservativo o il sequestro liberatorio.
Per il sequestro giudiziario vengono richiamate le forme dell'esecuzione in forma specifica a norma degli articoli 605ss in
quanto applicabili (esecuzione in forma specifica per consegna o di rilascio): l'ufficiale giudiziario del tribunale
competente, su sollecitazione del creditore, se si tratta della consegna di cose mobili si reca nel luogo dove le cose mobili
si trovano e procede al trasferimento del possesso; se si tratta di beni immobili da rilasciare, da portare esecuzione
forzata, anche in questo caso l'ufficiale giudiziario si reca presso l'immobile e provvede al trasferimento dello stesso.
L'unica differenza è che nel caso dell'esecuzione forzata il trasferimento del possesso per consegna o rilascio avverrà da
parte dell'ufficiale giudiziario a favore del creditore che ha iniziato il processo esecutivo; nel caso del sequestro giudiziario
la consegna o il rilascio avverrà a favore del custode nominato dal giudice, perché ancora non sappiamo se il soggetto che
ha chiesto il sequestro è colui a cui spetta effettivamente il bene, lo sapremo solo all'esito del giudizio di merito, questa è
l'unica differenza.
Se si tratta invece di portare ad attuazione il sequestro conservativo, in questo caso è l'articolo 678 che se ne occupa e
dice, anche qui, che “per l'attuazione del sequestro conservativo si utilizzano le forme del pignoramento”.
Le forme del pignoramento sono le forme dell'esecuzione forzata per il pagamento di somme di denaro.
Se si tratta di beni mobili, l'ufficiale giudiziario su sollecitazione del creditore si reca presso l'abitazione del debitore e
pignora tutto quello che trova. Se si tratta di beni immobili, provvede ad annotare presso i registri immobiliari il
provvedimento di pignoramento.
Non c’è invece nessuna disposizione che riguardi l'attuazione del sequestro liberatorio. Ma qui è ovvio che non ci sia
nessuna disposizione: siccome qui è lo stesso debitore che chiede il sequestro e i beni sono i suoi, pensare all’attuazione
coattiva contro sé stesso non avrebbe alcun senso. Quindi il debitore spontaneamente provvederà a dare attuazione al
sequestro liberatorio provvedendo a depositare le somme di denaro presso l'istituto bancario individuato dal giudice con
il provvedimento con il quale ha accolto la domanda di sequestro liberatorio; se si tratta di beni, li affida al il custode
individuato il giudice col provvedimento di concessione. 31
Lezione 17 09/04/2024
PROVVEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA O DI DANNO TEMUTO, artt 1171-1172
Mirano ad evitare che si determini un danno sulla proprietà, su altro diritto reale o sul possesso in attesa che si concluda o venga
instaurato il giudizio di merito che abbia ad oggetto la tutela di queste situazioni giuridiche (proprietà, diritto reale, possesso).
Queste due azioni mirano a neutralizzare pericula diversi.
- Nel caso del 1171, denuncia di nuova opera: il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore possono usare questa azione quando dalla costruzione del fondo del vicino si tema possa derivare un
danno. La ratio è evitare che la costruzione di una nuova opera possa creare un danno sull’immobile su cui chi agisce
ha il diritto di proprietà o altro di ritto reale o il possesso.
Oppure il danno si è già verificato e si vuole evitare che si aggravi.
Quindi la valutazione è prognostica e sommaria.
Proprio perché mira a neutralizzare o evitare l’aggravamento del danno, l’art 1171 dice che se l’opera è già terminata
o è trascorso un anno dal suo inizio il provvedimento cautelare in questione non può essere richiesto, non c’è spazio
per la tutela cautelare; eventualmente si chiederà il risarcimento. Lo scopo è chiedere la sospensione della
prosecuzione dell’opera.
Il contenuto del provvedimento cautelare tipico può essere di due tipi: o il giudice ritiene di accogliere questa
denuncia di nuova opera e disporrà la sospensione della prosecuzione dei lavori e in questo caso chiederà al
ricorrente di offrire idonee garanzie nell’eventualità che all’esito del giudizio di merito si accerti che l’opera era
legittima.
Oppure, viceversa, potrà disporre la continuazione dell’opera chiedendo che chi sta realizzando l’opera adotti le
dovute cautele.
Quindi o sospensione o continuazione ma con l’adozione di cautele.
- Nel caso del 1172, denuncia di danno temuto: in questo caso il periculum deriva da qualcosa che già esiste sul fondo
del vicino e che minaccia di danneggiare il fondo in riferimento al quale viene chiesto il provvedimento cautelare.
Anche qui la funzione è evitare che si verifichi questo danno, ad es un muro pericolante o un albero che sta per
cadere o infiltrazioni che potrebbero derivare da perdite derivanti dalla casa del vicino.
Qui il contenuto del provvedimento cautelare sarà l’ordine del giudice rivolto al proprietario del fondo limitrofo
affinché adotti tutte le cautele per evitare che questo danno si determini.
Sia nel primo caso del 1171 che nel caso del 1172 sono possibilità che si verifichi un danno, non un danno che si sia già verificato.
Quale potrebbe essere l’azione di cognizione di merito?
- Se ad agire è il proprietario e siamo in presenza di una nuova opera: l’azione di condanna se il danno si è già
verificato, e si chiede il provvedimento cautelare per evitare che si aggravi; e invece è un’ipotesi in cui il danno non si
è verificato, quale sarà l’azione di merito a tutela della proprietà o del diritto reale di godimento? Condanna ad un
non facere. Quale potrebbe essere la situazione che potrebbe determinare una presunta violazione del diritto di
proprietà, se non c’è un danno? Probabilmente la costruzione è avvenuta senza il rispetto delle distanze. Quel muro è
stato costruito senza rispettare le distanze legali previste. Il vicino chiederà al giudice di ordinare a chi ha iniziato la
costruzione dell’opera di non costruirla, perché quella costruzione non rispetta le distanze legali –> questa è l’azione
di merito.
Intanto però, in via cautelare, per evitare che la costruzione del muro venga continuata, utilizzerà la denuncia di
nuova opera per ottenere che intanto venga sospesa la costruzione
- Se ad agire è il possessore del bene, esperirà un’azione di manutenzione (il vicino sta ledendo il pacifico possesso del
bene). Quindi ha esercitato l’azione di manutenzione e in via cautelare esercita queste azioni nunciative (nuova opera
o danno temuto).
- Se invece siamo in presenza di un’ipotesi di danno temuto, da cosa potrebbe nascere la presunta lesione del diritto di
proprietà o del possesso se non si è ancora verificato un danno? Come si genera l’interesse ad agire? Ad es l’albero
c’è ma non rispetta le distanze legali o potrebbe cadere e fare danni nel fondo del vicino. Quindi anche l’esistenza
dell’albero che non rispetta le distanze legali e che non sta per cadere è presumibile lesione del diritto di proprietà o
del possesso. L’azione di merito sarà di accertamento per stabilire se l’albero in questione si trova alla distanza
prevista o meno. Ma intanto chiedo in via cautelare l’adozione di misure che evitino il verificarsi effettivo del danno o
la continuazione della violazione se questa ci sia già stata.
Nel caso della denuncia di nuova opera e di danno temuto siamo in presenza di provvedimenti cautelari a strumentalità debole.
Questo lo diciamo perché probabilmente colui che ha ottenuto il provvedimento non ha interesse ad avere giudizio di merito,
potrebbe accontentarsi del provvedimento cautelare e quindi il provvedimento in questione, come tutti i provvedimenti a
strumentalità debole sopravvive anche se non dovesse esserci un giudizio di merito. In questo caso eventualmente sarà la
controparte ad agire in azione di accertamento negativo per dimostrare che non c’è alcuna lesione della proprietà o del diritto reale
vantato del vicino per neutralizzare gli effetti del provvedimento cautelare ove il giudizio di merito non sia già stato instaurato da
colui che ha ottenuto il provvedimento in questione.
Pqr gli aspetti procedimentali, anche qui siamo in presenza di provvedimenti cautelari ai quali si applica il procedimento cautelare
uniforme e lo ricaviamo dal 669quaterdecies che richiama espressamente la sezione III. L’unica particolarità che dobbiamo tenere a
mente è la competenza territoriale del giudice: è sempre del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile (forum rae sitae, perché
stiamo parlando di beni immobili ex art 21 cpc).
Una seconda particolarità la troviamo nell’art 691 che prende in considerazione l’ipotesi in cui adottata l’ordinanza di denuncia di
nuova opera o di denuncia di danno temuto, la parte nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento contravvenga le
disposizioni del giudice. In tal caso l’art 691 dice che il giudice che ha pronunciato il provvedimento, su ricorso della parte
interessata disporrà che le cose siano rimesse nello status quo ante a spese del contravventore.
PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
A differenza dei provvedimenti cautelari tipici sinora visti (tranne l’eccezione del sequestro giudiziario di prove), questi
provvedimenti sono diretti a cautelare non un diritto sostanziale bensì un diritto processuale: il diritt