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PROCESSO ESECUTIVO

Il processo esecutivo è un procedimento di esecuzione.

Questo permette di dare attuazione concreta alla tutela di cui ha diritto il creditore nei confronti del

debitore. Infatti il creditore usa questo processo per ottenere la soddisfazione di un suo diritto, già

precedentemente accertato, nei confronti del debitore.

Il processo esecutivo si distingue nettamente dal processo di cognizione.

• Il processo di cognizione è un processo cognitivo, dichiarativo e decisorio ossia un processo

in cui il giudice accerta o meno l’esistenza del diritto vantato dall’attore.

Il processo esecutivo è un processo di mera esecuzione ossia un processo in cui il giudice,

per mezzo di organi esecutivi, si limita a dare attuazione concreta e materiale alla

soddisfazione del diritto del creditore nei confronti del debitore.

• Nel processo di cognizione il giudice può emettere 3 tipi di provvedimenti finali:

- sentenza di accertamento

- sentenza costitutiva

- sentenza di condanna

Le prime due soddisfano l’interesse della parte vittoriosa semplicemente con la loro

pronuncia, mentre l’ultima necessita di un ulteriore processo in cui venga data soddisfazione

concreta e materiale al diritto ritenuto esistente.

Nel processo esecutivo il giudice decide semplicemente se accogliere o meno la richiesta di

misura esecutiva da parte del creditore ossia la domanda esecutiva.

- nel caso in cui accoglie la domanda e. allora emette un provvedimento previsto

espressamente dalla legge

- nel caso in cui rifiuta la domanda e. allora non emette alcun provvedimento

Il processo esecutivo si fonda su 3 presupposti fondamentali:

✔ Titolo esecutivo

(documento che attesta l’esistenza del diritto vantato dal creditore nei confronti del debitore)

✔ Precetto

(intimazione fatta dal creditore al debitore che consiste nell’eseguire quanto stabilito nel

titolo esecutivo)

✔ Organi del processo esecutivo

(giudice, ufficiale giudiziario, cancelliere)

Il processo di esecuzione è un actus trium personarum ossia un’attività di tre persone:

• Organo esecutivo

• Creditore

• Debitore

Caratteristiche del processo esecutivo:

• Unilateralità → Il processo esecutivo si svolge unicamente a favore del creditore.

• Non esclusività → Sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni esecutive

• Necessaria presenza dei presupposti fondamentali

Due principi:

• Principio della domanda → Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre

domanda. La domanda è un atto di impulso processuale della parte che richiede la tutela e\o

la soddisfazione di un proprio diritto. La domanda è espressione del diritto di difesa ( diritto

fondamentale previsto dall’art. 24 cost. )

• Principio del contraddittorio →Le parti devono avere la medesima possibilità in giudizio di

essere ascoltati e devono avere pari possibilità di fornire al giudice tutti gli elementi che

ritengono necessari ai fini della decisione finale di questi. Questo principio si considera

soddisfatto nel momento in cui avviene l’ udienza di comparizione delle parti. Ad ogni

modo anche il contraddittorio è espressione del diritto di difesa ) diritto fondamentale

previsto dall’art. 24 cost. )

Dobbiamo distinguere:

➔ ESECUZIONE DIRETTA

Si ha esecuzione diretta quando l’inattività del soggetto obbligato venga sostituita

dall’organo esecutivo, il quale andrà a compiere la medesima attività che avrebbe dovuto

compiere il debitore per soddisfare il diritto del creditore.

Questo avviene quando si tratta di un diritto fungibile ossia di un diritto che può essere

soddisfatto da chiunque indistintamente da chi sia il vero obbligato.

L’importante è garantire al creditore il medesimo grado di utilità che avrebbe ottenuto se ad

adempiere l’obbligo fosse stato il debitore.

➔ ESECUZIONE INDIRETTA

Si ha esecuzione indiretta quando l’inattività del soggetto obbligato non può essere sostituita

dall’organo esecutivo in quanto si tratta di un diritto infungibile.

In tal caso occorre indurre il debitore ad adempiere. Ciò avviene per mezzo del precetto: si

intima il debitore ad adempiere e al contempo gli si dà una visione negativa di ciò che

potrebbe accadere se non adempiesse al suo obbligo. Le conseguenze negative possono

essere di tue tipologie:

- civili → Il debitore deve pagare una somma di denaro per ogni ulteriore periodo di inerzia.

La somma è stabilità dalla legge e in casi particolari può essere stabilita direttamente dal

giudice, il quale dovrà deciderla sulla base di criteri previsti dalla legge.

- penali → Il debitore sarà soggetto a misure coercitive penali qualora il suo comportamento

costituisce una fattispecie penalmente illecita.

In via generale l’esecuzione diretta garantisce un miglior e certo risultato.

Questo per vari motivi:

Per quanto riguarda le conseguenze negative civili → esse sono inefficaci laddove il

debitore non disponga di un patrimonio adeguato per sostenere il pagamento della somma di

denaro prevista dalla legge o stabilita dal giudice; esse sono inefficaci laddove il creditore

abbia un patrimonio consistente e nulla cambierebbe se ricevesse il pagamento di una certa

somma di denaro.

Per quanto riguardo le conseguenze negative penali → esse comportano un ulteriori

appesantimento di lavoro per la giurisdizionale penale, la quale è spesso sovraccaricata e

proprio per tale motivo spesso non riesce ad applicare le giuste sanzioni.

Le azioni esecutive si distinguono in:

➔ Espropriazione forzata

Si sottraggono coattivamente al debitore dei beni facenti parte del suo patrimonio, i quali

saranno venduti e il denaro sarà destinato a soddisfare il diritto del creditore.

➔ Esecuzione per consegna o rilascio

Si sottraggono dei beni mobili o immobili dal patrimonio del debitore e si trasferiscono

materialmente al creditore, così da garantirgli la soddisfazione del suo diritto.

➔ Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare

Si garantisce al creditore una specifica prestazione o l’astensione da una specifica

prestazione.

TITOLO ESECUTIVO

ART. 474 C.P.C.

Il titolo esecutivo è il documento scritto che accerta il diritto del creditore e mediante il quale il

creditore può iniziare l’azione esecutiva.

Il diritto che risulta dal titolo esecutivo deve essere:

• certo → il diritto è certo quando è certa la sua esistenza

• liquido →il diritto è liquido quando il suo ammontare risulta in modo determinato; ciò non

significa che dal titolo esecutivo deve risultare l’importo preciso del credito poiché è anche

sufficiente che l’importo possa essere dedotto da criteri stabiliti nel titolo in questione.

• esigibile →il titolo è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva o a termini,

bensì si tratta di un diritto maturato che può essere fatto valere in giudizio.

Nei casi in cui l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione ( prestazione in

denaro o in natura che implica una forma di garanzia all’adempimento di un obbligo ) non si

può iniziare esecuzione forzata finché questa non sia stata prestata. La cauzione è a favore

del debitore. In tal caso il diritto dedotto dal titolo esecutivo non è esigibile.

Il titolo esecutivo è il presupposto principale della tutela esecutiva, senza di esso non si apre il

processo di esecuzione. Questo in forza del principio nulla executio sine titulo.

L’organo esecutivo deve limitarsi a controllare che il titolo esiste e sia valido formalmente.

Titoli esecutivi:

➢ sentenze

, ordinanze ( ordinanza di convalida di licenza e ordinanza di convalida di sfratto ),

decreti ( decreto ingiuntivo e decreo previsto dall’art. 28 Statuto lavoratori ), atti ai quali la

legge attribuisce efficacia esecutiva ( es: verbale di conciliazione ossia il documento che

attesta che le parti hanno trovato un accordo durante il processo di cognizione prima che il

giudice emani sentenza definitiva )

➢ scritture private autenticate ( relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse

contenute ), le cambiali ( titolo di credito astratto contenete l’obbligazione di pagare o di far

pagare una somma di denaro entro una determinata scadenza ed in un certo luogo ), titoli di

credito ( necessitano di bollo altrimenti non hanno efficacia esecutiva )

➢ Atti pubblici ( atti ricevuti da u notaio o da un pubblico ufficiale, i quali sono autorizzati a

riceverli )

I primi sono titoli esecutivi giudiziali.

I secondi e terzi sono titoli esecutivi stragiudiziali.

Il titolo esecutivo in senso sostanziale è l’istituto giuridico di diritto processuale in forza del quale

sorgono: diritto del creditore ad aprire processo di esecuzione e dovere dell’organo esecutivo a

svolgere attività esecutiva.

Esso contiene: elementi costitutivi ( in presenza dei quali si ha diritto processuale ) ed elementi

modificativi-estintivi-impeditivi ( in presenza dei quali non si ha diritto processuale ).

Il titolo esecutivo in senso documentale è il documento materiale che rappresenta il titolo

esecutivo. Parliamo di un documento parziale e incompleto in quanto non contiene gli elementi

modificativi-estintivi-impeditivi.

Ad ogni modo la forma documentale del titolo esecutivo è utile per l’organo esecutivo, in quanto

accerta direttamente gli elementi che costituiscono il diritto fatto valere dal creditore.

Il documento è l’originale del titolo esecutivo quando si tratta di: scrittura privata autenticata e titoli

di credito. Il documento è una copia del titolo esecutivo quando si tratta di: provvedimenti

giurisdizionali o atti pubblici.

Il precetto è l’intimazione ad adempiere l’obbligo\diritto che risulta da titolo esecutivo entro 10

giorni, salvo quanto previsto nel caso in cui il presidente del tribunale competente o il giudice

esecutivo accerti il pericolo di un ritardo nell’adempimento consistente nel fondato timore che nei

10 giorni concessi per adempiere all’obbligo il debitore possa trasferire o comunque occultare i suoi

beni; per tale motivo si dispone esecuzione immediata.

L’intimazione è fatta dal creditore nei confronti del debitore.

Nell’intimazione il creditore deve avvertire il debitore che, nel caso in cui non adempia all’obbligo

entro 10 giorni, allora si procederà con esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere degli elementi, pena nullità. Questi sono:

✔ indicazione parti

✔ indicazione della data di notifica del titolo esecutivo

✔ trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando richiesto dalla legge

✔ avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o

di un professionista nominato dal giudice, di porre rimedio alla sua situazione di

sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo “di composizione della crisi” o

proponendo un “piano del consumatore”.

✔ Indicazione della residenza o domicilio del creditore

✔ Sottoscrizione del creditore se esso si è costituito personalmente in giudizio o del suo

difensore legale ( il quale deve indicare il proprio CF e FAX )

In sostanza il precetto è equivalente alla domanda giudiziale.

Si differenzia dalla citazione e dal ricorso per vari motivi:

• Nella citazione e nel ricorso sono presenti: causa petendi e petitum.

Nel precetto viene indicato il diritto che si intende soddisfare e solo successivamente, nel

caso in cui il debitore non adempia entro 10 giorni all’obbligo, allora ci si rivolge al giudice

esecutivo per richiedere la tutela esecutiva necessaria.

Il precetto diventa inefficace se passati 90 giorni dalla sua notificazione non viene iniziata

l’esecuzione. Diversamente il titolo esecutivo ha validità di 10 anni.

Nel caso in cui scada la validità del precetto, entro i 10 anni il titolo rimane valido e il creditore

deve semplicemente notificare nuovamente il precetto al debitore.

Se dopo la notifica del precetto il debitore ha avanzato opposizione, questa sospende i termini di

decorso del precetto, i quali riprenderanno solamente una volta che l’opposizione sia stata risolta.

I provvedimenti giurisdizionali e gli atti pubblici, per valere come titolo esecutivo, necessitano della

formula esecutiva ( = ingiunzione\ordine scritta apposta materialmente sul documento mediante cui

il documento acquista valore di titolo esecutivo ). Essa sarà apposta materialmente sulla copia del

documento. Prima di far ciò il cancelliere o un pubblico ufficiale deve controllare che il documento

accerti esistente il diritto del creditore e che siano presenti tutti i requisiti formali.

Successivamente avviene la spedizione in forma esecutiva del documento.

Il titolo esecutivo e precetto sono validi nei confronti dei successori del debitore.

La spedizione può farsi alla parte che vanta il diritto da far valere in giudizio o ai suoi successori.

I successori non devono dimostrare la loro qualità di successori.

Ad ogni modo il debitore per tutelarsi verso falsi successori ha sempre la possibilità di ricorrere

all’istituto g. dell’opposizione all’esecuzione, aprendo così un processo di cognizione per accertare

la reale esistenza dei successori. Nel processo di cognizione spetta ai presunti successori dimostrare

la qualità di successore e dimostrare il fatto successorio.

Il titolo esecutivo e precetto sono validi nei confronti degli eredi del debitore.

Se il debitore è defunto allora il titolo esecutivo è valido nei confronti degli eredi del de cuius.

Il precetto viene loro notificato solamente dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del titolo

esecutivo. Spetta al creditore attestare che l’erede sia il successore universale del de cuius e di

conseguenza che debba acquisire la qualità di esecutato. Se il presunto erede sostiene di non essere

soggetto in questione allora può agire mediane opposizione all’esecuzione, aprendo così un

processo di cognizione nel quale il creditore deve dimostrare la realtà qualità di erede del soggetto

ritenuto come tale.

Il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati.

La notifica viene posta in essere dall’ufficiale giudiziario. Essa consiste nella trasmissione della

copia del titolo esecutivo e del precetto alla controparte ( debitore ) personalmente.

Nel caso in cui il titolo esecutivo sia una sentenza allora la notifica avviene sempre da parte

dell’ufficiale giudiziario e sarà destinata al procurato, al quale viene consegnata una copia dei

documenti o sarà destinata alla parte, qualora si sia costituita personalmente in giudizio.

La mancata notifica o l’irregolare notifica può essere fatta valere mediante opposizione agli atti

esecutivi entro 20 giorni, che decorrono dalla notifica stessa.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

L’espropriazione forzata una delle forme di azione esecutiva previste dalla legge.

Parliamo di una forma di esecuzione indiretta, poiché non ha ad oggetto i beni dovuti bensì dei beni

che dovranno essere convertiti in denaro da consegnare al creditore.

Questa è di competenza esclusiva del tribunale.

L’espropriazione forzata può riguardare:

• beni mobili

• beni immobili

• crediti

• beni indivisi

• beni appartenenti a terzo

In tutti questi casi si segue il medesimo iter processuale:

1. pignoramento

2. intervento dei creditori

3. vendita

4. assegnazione e distribuzione del ricavato

Caratteristiche generali sull’espropriazione forzata

➔ Il creditore può utilizzare anche tutti i mezzi di espropriazione forzata contemporaneamente

( → espropriazione mobiliare, immobiliare, di crediti… ), ma se il debitore avanza

opposizione ossia contesta il fatto di utilizzare una pluralità di mezzi contemporaneamente

allora il giudice emette un’ordinanza non impugnabile con la quale decide quale mezzo il

creditore andrà ad utilizzare.

In realtà l’ordinanza del giudice può essere impugnata mediante opposizione agli atta

esecutivi.

L’opposizione avanzata in questo caso dal debitore non corrisponde né con l’opposizione

all’esecuzione ( in quanto il debitore non ha lo scopo di smentire il diritto fatto valere dal

creditore ) né con l’opposizione agli atti esecutivi ( in quanto il debitore non ha lo scopo di

provare l’invalidità degli atti processuali ).

➔ L’espropriazione forzata viene eseguita dal tribunale.

Il presidente di questo nomina il giudice esecutivo competente, entro 2 giorni dalla

presentazione del fascicolo per mano del cancelliere.

Solamente in casi eccezionali ( di assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio il

giudice può essere sostituito. Ciò avviene con decreto da parte del presidente del tribunale.

➔ Il principio del contraddittorio nell’espropriazione forzata è disciplinato dall’art. 485 c.p.c.

“Quando la legge lo richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente

altri interessati siano sentiti, il giudice fissa con decreto il giorno dell’udienza alla quale

devono comparire: il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed

eventualmente altri interessati”

Intanto vediamo che possono intervenire solamente i:

- creditori che abbiamo un credito che si fondi sul titolo esecutivo

- i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni

pignorati, i creditori che hanno un diritto di pegno o di prelazione, i creditori che hanno un

diritto di credito risultante da scritture contabili.

Il decreto deve essere comunicato dal cancelliere a coloro che sono chiamati a comparire in

udienza.

Nel caso in cui uno di questi soggetti non sia comparsa in udienza per causa indipendenti

dalla sua volontà, allora il

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Vaccarella Romano.
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