PROCESSO ESECUTIVO
Il processo esecutivo è un procedimento di esecuzione.
Questo permette di dare attuazione concreta alla tutela di cui ha diritto il creditore nei confronti del
debitore. Infatti il creditore usa questo processo per ottenere la soddisfazione di un suo diritto, già
precedentemente accertato, nei confronti del debitore.
Il processo esecutivo si distingue nettamente dal processo di cognizione.
• Il processo di cognizione è un processo cognitivo, dichiarativo e decisorio ossia un processo
in cui il giudice accerta o meno l’esistenza del diritto vantato dall’attore.
Il processo esecutivo è un processo di mera esecuzione ossia un processo in cui il giudice,
per mezzo di organi esecutivi, si limita a dare attuazione concreta e materiale alla
soddisfazione del diritto del creditore nei confronti del debitore.
• Nel processo di cognizione il giudice può emettere 3 tipi di provvedimenti finali:
- sentenza di accertamento
- sentenza costitutiva
- sentenza di condanna
Le prime due soddisfano l’interesse della parte vittoriosa semplicemente con la loro
pronuncia, mentre l’ultima necessita di un ulteriore processo in cui venga data soddisfazione
concreta e materiale al diritto ritenuto esistente.
Nel processo esecutivo il giudice decide semplicemente se accogliere o meno la richiesta di
misura esecutiva da parte del creditore ossia la domanda esecutiva.
- nel caso in cui accoglie la domanda e. allora emette un provvedimento previsto
espressamente dalla legge
- nel caso in cui rifiuta la domanda e. allora non emette alcun provvedimento
Il processo esecutivo si fonda su 3 presupposti fondamentali:
✔ Titolo esecutivo
(documento che attesta l’esistenza del diritto vantato dal creditore nei confronti del debitore)
✔ Precetto
(intimazione fatta dal creditore al debitore che consiste nell’eseguire quanto stabilito nel
titolo esecutivo)
✔ Organi del processo esecutivo
(giudice, ufficiale giudiziario, cancelliere)
Il processo di esecuzione è un actus trium personarum ossia un’attività di tre persone:
• Organo esecutivo
• Creditore
• Debitore
Caratteristiche del processo esecutivo:
• Unilateralità → Il processo esecutivo si svolge unicamente a favore del creditore.
• Non esclusività → Sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni esecutive
• Necessaria presenza dei presupposti fondamentali
Due principi:
• Principio della domanda → Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre
domanda. La domanda è un atto di impulso processuale della parte che richiede la tutela e\o
la soddisfazione di un proprio diritto. La domanda è espressione del diritto di difesa ( diritto
fondamentale previsto dall’art. 24 cost. )
• Principio del contraddittorio →Le parti devono avere la medesima possibilità in giudizio di
essere ascoltati e devono avere pari possibilità di fornire al giudice tutti gli elementi che
ritengono necessari ai fini della decisione finale di questi. Questo principio si considera
soddisfatto nel momento in cui avviene l’ udienza di comparizione delle parti. Ad ogni
modo anche il contraddittorio è espressione del diritto di difesa ) diritto fondamentale
previsto dall’art. 24 cost. )
Dobbiamo distinguere:
➔ ESECUZIONE DIRETTA
Si ha esecuzione diretta quando l’inattività del soggetto obbligato venga sostituita
dall’organo esecutivo, il quale andrà a compiere la medesima attività che avrebbe dovuto
compiere il debitore per soddisfare il diritto del creditore.
Questo avviene quando si tratta di un diritto fungibile ossia di un diritto che può essere
soddisfatto da chiunque indistintamente da chi sia il vero obbligato.
L’importante è garantire al creditore il medesimo grado di utilità che avrebbe ottenuto se ad
adempiere l’obbligo fosse stato il debitore.
➔ ESECUZIONE INDIRETTA
Si ha esecuzione indiretta quando l’inattività del soggetto obbligato non può essere sostituita
dall’organo esecutivo in quanto si tratta di un diritto infungibile.
In tal caso occorre indurre il debitore ad adempiere. Ciò avviene per mezzo del precetto: si
intima il debitore ad adempiere e al contempo gli si dà una visione negativa di ciò che
potrebbe accadere se non adempiesse al suo obbligo. Le conseguenze negative possono
essere di tue tipologie:
- civili → Il debitore deve pagare una somma di denaro per ogni ulteriore periodo di inerzia.
La somma è stabilità dalla legge e in casi particolari può essere stabilita direttamente dal
giudice, il quale dovrà deciderla sulla base di criteri previsti dalla legge.
- penali → Il debitore sarà soggetto a misure coercitive penali qualora il suo comportamento
costituisce una fattispecie penalmente illecita.
In via generale l’esecuzione diretta garantisce un miglior e certo risultato.
Questo per vari motivi:
Per quanto riguarda le conseguenze negative civili → esse sono inefficaci laddove il
debitore non disponga di un patrimonio adeguato per sostenere il pagamento della somma di
denaro prevista dalla legge o stabilita dal giudice; esse sono inefficaci laddove il creditore
abbia un patrimonio consistente e nulla cambierebbe se ricevesse il pagamento di una certa
somma di denaro.
Per quanto riguardo le conseguenze negative penali → esse comportano un ulteriori
appesantimento di lavoro per la giurisdizionale penale, la quale è spesso sovraccaricata e
proprio per tale motivo spesso non riesce ad applicare le giuste sanzioni.
Le azioni esecutive si distinguono in:
➔ Espropriazione forzata
Si sottraggono coattivamente al debitore dei beni facenti parte del suo patrimonio, i quali
saranno venduti e il denaro sarà destinato a soddisfare il diritto del creditore.
➔ Esecuzione per consegna o rilascio
Si sottraggono dei beni mobili o immobili dal patrimonio del debitore e si trasferiscono
materialmente al creditore, così da garantirgli la soddisfazione del suo diritto.
➔ Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare
Si garantisce al creditore una specifica prestazione o l’astensione da una specifica
prestazione.
TITOLO ESECUTIVO
ART. 474 C.P.C.
Il titolo esecutivo è il documento scritto che accerta il diritto del creditore e mediante il quale il
creditore può iniziare l’azione esecutiva.
Il diritto che risulta dal titolo esecutivo deve essere:
• certo → il diritto è certo quando è certa la sua esistenza
• liquido →il diritto è liquido quando il suo ammontare risulta in modo determinato; ciò non
significa che dal titolo esecutivo deve risultare l’importo preciso del credito poiché è anche
sufficiente che l’importo possa essere dedotto da criteri stabiliti nel titolo in questione.
• esigibile →il titolo è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva o a termini,
bensì si tratta di un diritto maturato che può essere fatto valere in giudizio.
Nei casi in cui l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione ( prestazione in
denaro o in natura che implica una forma di garanzia all’adempimento di un obbligo ) non si
può iniziare esecuzione forzata finché questa non sia stata prestata. La cauzione è a favore
del debitore. In tal caso il diritto dedotto dal titolo esecutivo non è esigibile.
Il titolo esecutivo è il presupposto principale della tutela esecutiva, senza di esso non si apre il
processo di esecuzione. Questo in forza del principio nulla executio sine titulo.
L’organo esecutivo deve limitarsi a controllare che il titolo esiste e sia valido formalmente.
Titoli esecutivi:
➢ sentenze
, ordinanze ( ordinanza di convalida di licenza e ordinanza di convalida di sfratto ),
decreti ( decreto ingiuntivo e decreo previsto dall’art. 28 Statuto lavoratori ), atti ai quali la
legge attribuisce efficacia esecutiva ( es: verbale di conciliazione ossia il documento che
attesta che le parti hanno trovato un accordo durante il processo di cognizione prima che il
giudice emani sentenza definitiva )
➢ scritture private autenticate ( relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute ), le cambiali ( titolo di credito astratto contenete l’obbligazione di pagare o di far
pagare una somma di denaro entro una determinata scadenza ed in un certo luogo ), titoli di
credito ( necessitano di bollo altrimenti non hanno efficacia esecutiva )
➢ Atti pubblici ( atti ricevuti da u notaio o da un pubblico ufficiale, i quali sono autorizzati a
riceverli )
I primi sono titoli esecutivi giudiziali.
I secondi e terzi sono titoli esecutivi stragiudiziali.
Il titolo esecutivo in senso sostanziale è l’istituto giuridico di diritto processuale in forza del quale
sorgono: diritto del creditore ad aprire processo di esecuzione e dovere dell’organo esecutivo a
svolgere attività esecutiva.
Esso contiene: elementi costitutivi ( in presenza dei quali si ha diritto processuale ) ed elementi
modificativi-estintivi-impeditivi ( in presenza dei quali non si ha diritto processuale ).
Il titolo esecutivo in senso documentale è il documento materiale che rappresenta il titolo
esecutivo. Parliamo di un documento parziale e incompleto in quanto non contiene gli elementi
modificativi-estintivi-impeditivi.
Ad ogni modo la forma documentale del titolo esecutivo è utile per l’organo esecutivo, in quanto
accerta direttamente gli elementi che costituiscono il diritto fatto valere dal creditore.
Il documento è l’originale del titolo esecutivo quando si tratta di: scrittura privata autenticata e titoli
di credito. Il documento è una copia del titolo esecutivo quando si tratta di: provvedimenti
giurisdizionali o atti pubblici.
Il precetto è l’intimazione ad adempiere l’obbligo\diritto che risulta da titolo esecutivo entro 10
giorni, salvo quanto previsto nel caso in cui il presidente del tribunale competente o il giudice
esecutivo accerti il pericolo di un ritardo nell’adempimento consistente nel fondato timore che nei
10 giorni concessi per adempiere all’obbligo il debitore possa trasferire o comunque occultare i suoi
beni; per tale motivo si dispone esecuzione immediata.
L’intimazione è fatta dal creditore nei confronti del debitore.
Nell’intimazione il creditore deve avvertire il debitore che, nel caso in cui non adempia all’obbligo
entro 10 giorni, allora si procederà con esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere degli elementi, pena nullità. Questi sono:
✔ indicazione parti
✔ indicazione della data di notifica del titolo esecutivo
✔ trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando richiesto dalla legge
✔ avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o
di un professionista nominato dal giudice, di porre rimedio alla sua situazione di
sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo “di composizione della crisi” o
proponendo un “piano del consumatore”.
✔ Indicazione della residenza o domicilio del creditore
✔ Sottoscrizione del creditore se esso si è costituito personalmente in giudizio o del suo
difensore legale ( il quale deve indicare il proprio CF e FAX )
In sostanza il precetto è equivalente alla domanda giudiziale.
Si differenzia dalla citazione e dal ricorso per vari motivi:
• Nella citazione e nel ricorso sono presenti: causa petendi e petitum.
Nel precetto viene indicato il diritto che si intende soddisfare e solo successivamente, nel
caso in cui il debitore non adempia entro 10 giorni all’obbligo, allora ci si rivolge al giudice
esecutivo per richiedere la tutela esecutiva necessaria.
Il precetto diventa inefficace se passati 90 giorni dalla sua notificazione non viene iniziata
l’esecuzione. Diversamente il titolo esecutivo ha validità di 10 anni.
Nel caso in cui scada la validità del precetto, entro i 10 anni il titolo rimane valido e il creditore
deve semplicemente notificare nuovamente il precetto al debitore.
Se dopo la notifica del precetto il debitore ha avanzato opposizione, questa sospende i termini di
decorso del precetto, i quali riprenderanno solamente una volta che l’opposizione sia stata risolta.
I provvedimenti giurisdizionali e gli atti pubblici, per valere come titolo esecutivo, necessitano della
formula esecutiva ( = ingiunzione\ordine scritta apposta materialmente sul documento mediante cui
il documento acquista valore di titolo esecutivo ). Essa sarà apposta materialmente sulla copia del
documento. Prima di far ciò il cancelliere o un pubblico ufficiale deve controllare che il documento
accerti esistente il diritto del creditore e che siano presenti tutti i requisiti formali.
Successivamente avviene la spedizione in forma esecutiva del documento.
Il titolo esecutivo e precetto sono validi nei confronti dei successori del debitore.
La spedizione può farsi alla parte che vanta il diritto da far valere in giudizio o ai suoi successori.
I successori non devono dimostrare la loro qualità di successori.
Ad ogni modo il debitore per tutelarsi verso falsi successori ha sempre la possibilità di ricorrere
all’istituto g. dell’opposizione all’esecuzione, aprendo così un processo di cognizione per accertare
la reale esistenza dei successori. Nel processo di cognizione spetta ai presunti successori dimostrare
la qualità di successore e dimostrare il fatto successorio.
Il titolo esecutivo e precetto sono validi nei confronti degli eredi del debitore.
Se il debitore è defunto allora il titolo esecutivo è valido nei confronti degli eredi del de cuius.
Il precetto viene loro notificato solamente dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del titolo
esecutivo. Spetta al creditore attestare che l’erede sia il successore universale del de cuius e di
conseguenza che debba acquisire la qualità di esecutato. Se il presunto erede sostiene di non essere
soggetto in questione allora può agire mediane opposizione all’esecuzione, aprendo così un
processo di cognizione nel quale il creditore deve dimostrare la realtà qualità di erede del soggetto
ritenuto come tale.
Il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati.
La notifica viene posta in essere dall’ufficiale giudiziario. Essa consiste nella trasmissione della
copia del titolo esecutivo e del precetto alla controparte ( debitore ) personalmente.
Nel caso in cui il titolo esecutivo sia una sentenza allora la notifica avviene sempre da parte
dell’ufficiale giudiziario e sarà destinata al procurato, al quale viene consegnata una copia dei
documenti o sarà destinata alla parte, qualora si sia costituita personalmente in giudizio.
La mancata notifica o l’irregolare notifica può essere fatta valere mediante opposizione agli atti
esecutivi entro 20 giorni, che decorrono dalla notifica stessa.
ESPROPRIAZIONE FORZATA
L’espropriazione forzata una delle forme di azione esecutiva previste dalla legge.
Parliamo di una forma di esecuzione indiretta, poiché non ha ad oggetto i beni dovuti bensì dei beni
che dovranno essere convertiti in denaro da consegnare al creditore.
Questa è di competenza esclusiva del tribunale.
L’espropriazione forzata può riguardare:
• beni mobili
• beni immobili
• crediti
• beni indivisi
• beni appartenenti a terzo
In tutti questi casi si segue il medesimo iter processuale:
1. pignoramento
2. intervento dei creditori
3. vendita
4. assegnazione e distribuzione del ricavato
Caratteristiche generali sull’espropriazione forzata
➔ Il creditore può utilizzare anche tutti i mezzi di espropriazione forzata contemporaneamente
( → espropriazione mobiliare, immobiliare, di crediti… ), ma se il debitore avanza
opposizione ossia contesta il fatto di utilizzare una pluralità di mezzi contemporaneamente
allora il giudice emette un’ordinanza non impugnabile con la quale decide quale mezzo il
creditore andrà ad utilizzare.
In realtà l’ordinanza del giudice può essere impugnata mediante opposizione agli atta
esecutivi.
L’opposizione avanzata in questo caso dal debitore non corrisponde né con l’opposizione
all’esecuzione ( in quanto il debitore non ha lo scopo di smentire il diritto fatto valere dal
creditore ) né con l’opposizione agli atti esecutivi ( in quanto il debitore non ha lo scopo di
provare l’invalidità degli atti processuali ).
➔ L’espropriazione forzata viene eseguita dal tribunale.
Il presidente di questo nomina il giudice esecutivo competente, entro 2 giorni dalla
presentazione del fascicolo per mano del cancelliere.
Solamente in casi eccezionali ( di assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio il
giudice può essere sostituito. Ciò avviene con decreto da parte del presidente del tribunale.
➔ Il principio del contraddittorio nell’espropriazione forzata è disciplinato dall’art. 485 c.p.c.
“Quando la legge lo richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente
altri interessati siano sentiti, il giudice fissa con decreto il giorno dell’udienza alla quale
devono comparire: il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed
eventualmente altri interessati”
Intanto vediamo che possono intervenire solamente i:
- creditori che abbiamo un credito che si fondi sul titolo esecutivo
- i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni
pignorati, i creditori che hanno un diritto di pegno o di prelazione, i creditori che hanno un
diritto di credito risultante da scritture contabili.
Il decreto deve essere comunicato dal cancelliere a coloro che sono chiamati a comparire in
udienza.
Nel caso in cui uno di questi soggetti non sia comparsa in udienza per causa indipendenti
dalla sua volontà, allora il
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