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La domanda giudiziale e i suoi effetti
La domanda giudiziale è il punto di passaggio dal diritto sostanziale al diritto processuale, la sentenza invece ci permette di tornare al diritto sostanziale.
Con la domanda dobbiamo individuare l'oggetto del processo, perché poi gli effetti del provvedimento si riverseranno sul diritto sostanziale.
L'atto introduttivo del processo, ma non solo, mette in moto il meccanismo processuale. L'atto introduttivo deve contenere per forza una domanda, altrimenti non abbiamo l'oggetto del processo -> il primo atto deve necessariamente contenere una domanda. Domanda non sono possibile nell'atto introduttivo del processo, ma anche in altri atti del processo.
Possiamo avere più oggetti, un processo oggettivamente "cumulato".
Il legislatore può stabilire certe forme al posto di altre, nel rito ordinario l'atto introduttivo è una citazione, nel rito del lavoro assume la forma del...
ricorso. Le parti non sono libere di individuare l'oggetto del processo come meglio credono. Vi è un contenuto minimo della domanda, che risponde ad esigenze pubblicistiche. Con la domanda si deve chiedere la tutela di un diritto, non è possibile ottenere la risoluzione di singole questioni sull'esistenza o meno del diritto. Bisogna evitare un aggravio all'apparato giurisdizionale, un'esigenza pubblicistica di non sprecare le risorse dello Stato. L'oggetto della domanda è dunque la risoluzione di una controversia: non può avere ad oggetto solo l'accertamento di una questione, bisognerà determinare le regole di condotta sempre. Invece in arbitrato ciò è possibile, se tutte le parti sono d'accordo, questo perché il processo arbitrale non grava sulle finanze pubbliche. Ai fini della domanda serve: l'individuazione della situazione sostanziale, la lesione provocata da un illecito, e la tutela chesi chiede—> 3 elementi. Sull’individuazione del diritto, i criteri di identificazione del diritto non sono sempre gli stessi, perché diverse possono essere i tipi di situazioni sostanziali. A) i diritti assoluti si identificano sulla base di tre elementi: il titolare del diritto, il bene che ne costituisce l’oggetto e il tipo di diritto garantito su quell’oggetto (ES: servitù, locazione, comodato). Questi si chiamano anche DIRITTI AUTOINDIVIDUATI, in quanto non ne è elemento identificatore la loro fattispecie costitutiva, non serve sapere in virtù di quale fattispecie è sorto, infatti un diritto di questo tipo rimane sempre lo stesso sia quando è acquistato per compravendita, per donazione, per usucapione ecc. Il diritto rimane sempre lo stesso, non importa il titolo d’acquisto. Il diritto è sempre lo stesso, anche se cambia la fattispecie costitutiva—> non rileva la fattispecie costitutiva.Moltiplicarsi dei titoli di acquisto non consegue il moltiplicarsi dei diritti: il diritto rimane unico. Ciò che conta, ai fini della domanda, è l'attuale esistenza di un diritto, non i titoli acquisitivi del diritto stesso. Quanto appena detto vale anche per i diritti assoluti non reali, come i diritti della personalità, dove la fattispecie costitutiva è unica. Vale anche per il matrimonio o la successione mortis causa.
Diverso per i diritti di credito, ove gli elementi identificatori sono l'oggetto e la fattispecie costitutiva del diritto. Ad ogni fattispecie costitutiva consegue la nascita di un diritto diverso. Nei diritti di obbligazione il moltiplicarsi delle fattispecie costitutive determina il moltiplicarsi dei diritti. Questi diritti sono ETEROINDIVIDUATI, perché hanno bisogno della fattispecie costitutiva per essere individuati. È ovvio che non basta mutare un elemento di fatto della fattispecie costitutiva per mutare anche il diritto.
Cioè quando il fatto storico diverso è sussumibile nello stesso elemento della fattispecie costitutiva. ES: il diritto al risarcimento del danno subito in un incidente stradale rimane identico anche se variano le modalità con cui si è verificato l'incidente stesso. Che la macchina venisse da sinistra o che il conducente fosse ubriaco ecc. non muta il diritto fatto valere: i diversi fatti possono essere sussunti nell'elemento "colpa" della fattispecie del diritto. Non sempre è così, perché ci sono casi in cui la diversità del fatto comporta anche una modifica della fattispecie, perciò si dovrebbe dire che siamo in presenza di due diritti diversi, che dovranno essere dedotti in giudizio ciascuno sulla base di una domanda. Non sempre è così, soprattutto quando la relazione fra i due diritti è tale che l'esistenza dell'uno esclude l'esistenza dell'altro ES: Tizio
compra un biglietto del treno e durante il percorso restaferito in un incidente ferroviario: i fatti storici integrano sia l'inadempimento contrattuale sia un illecito extracontrattuale. È evidente che Tizio ha diritto alla prestazione una volta sola, dato da una relazione di specialità. ES: Tizio compie attività a favore di Caio e va incontro a spese di rimborso a titolo di mandato e a titolo di negotiorum gestio. Qui è ovvio che corrisponderà solo la prima, integrando la seconda (relazione di esclusione). In questi casi vi è un solo diritto, non due. Il diritto che si richiede discende dunque o da una o dall'altra fattispecie; ma se è negato, lo è sia per l'una che per l'altra fattispecie. ES: se Tizio non aveva acquistato il biglietto, la domanda di Tizio può essere accolta anche sotto il profilo dell'illecito extracontrattuale proponendo una diversa domanda, ma una volta negata l'esistenza.del diritto di Tizio sotto un profilo, essa è negata anche sotto l'altro. Se il diritto di Tizio è negato, lo è sotto entrambi i profili. Esiste anche il CONCORSO DI PIÙ DIRITTI, quando i diritti sono diversi: l'estinzione satisfattiva dell'uno comporta l'estinzione anche dell'altro. Al contrario, l'inesistenza o l'estinzione non satisfattiva non rileva per l'altro. ES: Caio compra merce da Tizio e gli rilascia un assegno in pagamento. Tizio ha due diritti: quello cambiaro-cartolare e quello nascente da contratto. Se Caio paga, si estinguono tutti e due. Se il diritto cambiario è inesistente o si estingue in modo non satisfattivo (es. per prescrizione) Tizio può far valere l'altro diritto. Altra ipotesi di diritti concorrenti sono azione reale-azione personale. Oppure azioni petitorie-azioni possessorie. ES: Tizio viene spogliato di una servitù di passo gravante sul fondo y. Tizio puòrimuovere la lesione con l'azione possessoria o con l'azione petitoria. Una volta recuperato il possesso a seguito di una domanda, l'altra diviene infondata.
Poi abbiamo i diritti potestativi, quelli che si esercitano stragiudizialmente o in giudizio, dando luogo a un provvedimento costitutivo. Identificare i diritti potestativi non è semplice. ES: l'annullamento di un contratto si può avere per dolo, violenza, errore. Per l'annullamento oltre alla manifestazione di volontà, che spetta alla parte lesa, però rispetto allo stesso contratto gli episodi di dolo, violenza, errore possono essere più di uno. Analizziamo tre alternative: 1-il diritto potestativo è identificato da ciascun episodio concreto, esistono tanti diritti potestativi quanti sono in fatti storici: quindi un diritto potestativo per il dolo A, uno per il dolo B ecc. In questa ipotesi, il diritto positivo si individua attraverso l'episodio storico concreto,
che siasufficiente a produrre l'annullamento del contratto. 2-il diritto potestativo è identificato dal motivogiuridico. I singoli fatti storici che integrano il dolo, la violenza e l'errore non sono di per sé identificatori del diritto potestativo: si cumulano tutti insieme per determinare un solo diritto potestativo per errore, uno per violenza e uno per dolo. Una soluzione intermedia 3-il diritto potestativo si identifica per l'effetto giuridico che produce, cioè l'annullamento. Il diritto è unico: non hanno rilevanza né i fatti storici, né i motivi giuridici. Fare una scelta tra queste alternative è complicato, perché ci sono esigenze diverse: impedire di ripetere la domanda rigettata troppe volte (dato che non si può mutare la domanda nel corso del processo), dall'altro non dare alla pronuncia di rigetto una portata eccessivamente preclusiva. Con la terza alternativa, il rigetto della domandaImpedisce di proporne una successiva, anche se fondata su fatti non addotti nel primo processo. È possibile nel corso della causa addurre anche altri fatti, perché ciò non costituisce un mutamento della domanda. Però se questi fatti non vengono allegati, rimane preclusa la possibilità di fare una nuova domanda (con l'ultima alternativa). La questione rimane aperta. La tendenza è nel senso di ampliare l'oggetto del processo, privilegiando dunque la definitivi.
Secondo elemento che deve contenere la domanda è l'individuazione della lesione, derivante da un illecito altrui. La prescrizione dei comportamenti futuri è fatta con riferimento all'illecito, in quanto è l'illecito che dà la possibilità di intervenire con la giurisdizione. E la tutela va misurata in base alla lesione prodotta. Occorre inoltre individuare nella domanda quale comportamento la controparte doveva tenere, e non ha tenuto.
ES: quale dovere Caio ha violato, quello che viene lamentato. Infine bisogna inserire nella domanda giudiziale la tutela richiesta. Deve essere in astratto previsto dall'ordinamento ES: non è possibile chiedere la monacazione coatta della moglie infedele, e adattabili in concreto. Ci sono casi in cui il titolare del diritto può chiedere effetti alternativi ES: chiedere l'adempimento o la risoluzione, oppure possibile risoluzione o riduzione del prezzo. Gli effetti della domanda giudiziale: effetti meramente procedimenti, effetti processuali in senso stretto, effetti sostanziali. I primi non sono proprio effetti della domanda, ma piuttosto dell'atto che la contiene, e questi effetti danno il potere di compiere l'atto immediatamente successivo: se l'atto è una citazione, gli atti immediatamente successivi sono il deposito di essa notificata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. Segue la iscrizione a ruolo, la formazione del fascicolo di
ufficio e si nomina il giudice. Il primo effetto processuale in senso stretto è la LITISPENDENZA, cui seguono: la irretrattabilità della domanda, che non può essere ritirata s