Estratto del documento

Introduzione della causa

Il processo di cognizione di riforma in riforma

Domenico Principe

Il libro II del c.c.p. è intitolato “del processo di cognizione”, un giudizio ordinario di cognizione piena volto a dar luogo ad una sentenza che accerti il rapporto controverso con autorità di giudicato. È suddiviso in 4 titoli:

  • Procedimento avanti al tribunale (art. 163-310), fulcro del secondo libro
  • Procedimento avanti al giudice di pace (art. 311-322)
  • Delle impugnazioni (art. 323-408)
  • Norme per le controversie in materia di lavoro (art. 409-447 bis)

La legge 533/1973 ha riformato il quarto titolo, omettendo gli art. dal 448 al 473. Nel corso degli anni ’80 maturò l’idea di riorganizzare il processo di cognizione: fu approvata la LEGGE 353/1990, che entrò in vigore solo 5 anni dopo, nel 1995.

Contenuto legge 353/1990 "Rito intermedio"

  • Prevedere un processo di cognizione abbastanza simile al processo civile ordinario del 1942 e non troppo diverso dal processo del lavoro del 1973, cioè un processo con preclusioni più rigide rispetto al passato.

La legge del ’90 ha cercato di mettere in riga gli operatori del processo, scandendo il tempo del compimento degli atti, dando ad ogni udienza e ad ogni scritto una specifica funzione. Processo originariamente delineato dalla legge del '90 + rigido di quello vigente fra il 1950 e 1990.

  • Atti introduttivi
  • Prima udienza di trattazione (con comparazione personale delle parti ed il loro interrogatorio libero ad opera del giudice monocratico dall’inizio alla fine del processo)
  • Tentativo di conciliazione
  • Inizi di discussione della causa da parte degli avvocati. Dopo di che, se i difensori lo chiedevano, le parti avevano diritto di redigere e scambiarsi delle memorie difensive. Il giudice fissava una seconda udienza, dove gli avvocati dovevano essere pronti a chiedere le prove costituende e a depositare tutti i documenti necessari.

Se non fossero riusciti a proporre tutte le istanze istruttorie in udienza, avrebbero potuto chiedere di redigere ulteriori memorie per istanze dirette e contrarie; dopodiché risultavano precluse anche le richieste concernenti le prove.

Era sì un processo più rigido rispetto a quello delineatosi fra il 1950 e 1990, ma neppur paragonabile al rito del lavoro, dove nell’ambito dell’atto introduttivo bisogna inserire tutto, e l’udienza è un’udienza a “bocce ferme” che si svolge in modo omnicomprensivo.

Il ritardo della riforma fu causato dal fatto che gli avvocati scioperarono contro tal riforma e le sue forti preclusioni. Il governo approvò due decreti legge nel 1995 per farla entrare in vigore, confinando il nuovo rito solo alle cause nascenti da allora in poi.

Si decise di rendere più disteso il nuovo rito, inserendo una udienza di prima comparizione (art 180 del 1990) prima dell’udienza di trattazione ex art. 183. Si trattava di un'udienza “di primo avvicinamento” tra le parti ed il giudice, in cui il giudice controllava l’assenza di particolari vizi (requisiti processuali, problemi di nullità della notificazione, problemi inerenti la nullità dell’atto di citazione).

Se non veniva rilevato alcun vizio, il giudice assegnava (durante questa prima udienza di avvicinamento) un termine per la redazione di una memoria per parte, poi fissava l’udienza di trattazione ex art 183, nella quale si entrava nel merito della causa.

Secondo la riforma del 1990, la scansione temporale del processo era abbastanza lunga. Si rischiava che il giudice cominciasse a studiare il fascicolo mediamente 2 anni dopo l’inizio della causa, solo per emanare l’ordinanza istruttoria: il primo provvedimento del giudice con cui venivano ammesse le prove o, in caso contrario, fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Tale rito è riuscito ad affermare il principio per cui ogni udienza e ogni memoria ha un suo ruolo da svolgere, e il difensore che se ne dimentica incorrerà in qualche preclusione, irrimediabile (salva rimessione in termini per errore scusabile). Questo rito intermedio si applicherà a tutte le cause nate prima del 1° marzo 2006.

Riforme 2005-2006

A metà del 2005 è stata introdotta una riforma del processo civile volta a tornare al processo più rigido ed incalzante, negli snodi scritti ed orali. Il nuovo processo può essere suddiviso in 3 fasi:

  • Fase introduttiva
  • Fase di trattazione (in cui può svolgersi la fase istruttoria, per raccogliere le prove costituende)
  • Fase decisoria (introdotta dall’udienza p.c.)

Gli atti introduttivi: l'atto di citazione

Il computo dei termini art 155 c.p.c. Le varie attività delle parti sono scandite da termini, per lo più perentori. 2 principi fondamentali:

  • Dies a quo non computatur: il giorno a partire dal quale deve iniziare il calcolo non viene conteggiato
  • Dies ad quem: il giorno ultimo utile per procedere all’attività rientra nel calcolo

Es. Se l’udienza ex 183 si è tenuta il 12 maggio, il termine per la prima memoria ex 183 scadrà l’11 giugno. Se la prima udienza di trattazione è fissata il 25 febbraio, il convenuto che voglia costituirsi tempestivamente dovrà farlo entro il 5 febbraio.

Proroga ex lege: Se il termine scade di sabato (o altro giorno festivo), l’art. 155 co.5 (modificato dalla riforma del 2005) sancisce la proroga ex lege del termine al successivo giorno feriale. Tale proroga non opera per i termini che si computano a ritroso, perché ciò creerebbe un pregiudizio delle esigenze garantite in previsione del termine medesimo, riducendo cioè l’intervallo minimo di tempo previsto dalla legge per quell’attività.

Proroga ex lege introdotta dalla riforma 2005 solo per i termini instaurati dopo il 1 marzo 2006. La novella del 2009 è intervenuta estendendo la proroga ex 155 co.5 anche ai processi già pendenti prima di marzo. I termini endo-processuali resteranno sospesi durante il periodo feriale (6-31 agosto).

Atto di citazione: atto introduttivo del processo di primo grado ex art 163 co.1 “la domanda si propone con atto di citazione a comparire a udienza fissa”. Duplice contenuto a cui corrisponde duplice funzione:

  • Edictio actionis: individua l’oggetto della domanda, cioè la pretesa dell’attore contro il convenuto.
  • Vocatio in ius: provoca e consente la partecipazione del convenuto al processo, mediante invito a comparire innanzi all’organo giudiziario ritenuto competente.

L’art 163 co.3 elenca i requisiti dell’atto di citazione. Non tutti sono previsti a pena di nullità dell’atto, la quale consegue solo alla mancanza di quelli ex art 164.

Requisiti atto di citazione vocatio in ius (art.163)

  • Indicazione tribunale (ufficio giudiziario competente) davanti al quale è proposta la domanda. In difetto, il convenuto non saprebbe presso quale organo costituirsi. Il giudice persona fisica viene individuato dopo dal presidente del tribunale ex art 168-bis.
  • Indicazione delle parti del processo (nome, cognome, residenza e codice fiscale dell’attore e convenuto e delle persone che li rappresentano o assistono).
  • Indicazione del nome, cognome e codice fiscale dell’avvocato, nonché gli estremi della procura se già rilasciata. L’art 125 co.2 prevede la possibilità che la procura al difensore dell’attore sia rilasciata dopo la notificazione della citazione, purché prima della costituzione in giudizio.
  • Indicazione numero fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore. L’assenza non determina la nullità dell’atto, ma solo un aumento del contributo unificato (da pagare al momento dell’iscrizione della causa al ruolo).
  • Indicazione ex art 167 co.2, n.7 della data della prima udienza innanzi al giudice, l’invito al convenuto a costituirsi entro 20 giorni prima di tale data e l’avvertimento che, se non si costituirà entro tale termine, incorrerà nelle decadenze individuate dall’art 167 e art.38.

La mancata costituzione in termini del convenuto, gli precluderà la possibilità di sollevare eccezioni in senso stretto, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo (art 167) e sollevare l’eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio (art.38).

L’attore può scegliere la data della prima udienza, seppur con 2 limiti:

  1. Ex art 69-bis disp.att. entro il 30 novembre di ogni anno il presidente del tribunale stabilisce i giorni della settimana e le ore destinate alle udienze di prima comparizione. Se nel giorno scelto dall’attore il giudice non ha udienza, l’art 168-bis dispone che “la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza successiva tenuta dal giudice designato. In tal caso il termine per la costituzione del convenuto rimane quello designato originario. Se, invece, la prima udienza viene spostata ex art 168-bis co.5, anche il termine per la costituzione del convenuto slitta di conseguenza, e verrà computato a ritroso dalla nuova data.
  2. Garantire il diritto di difesa del convenuto, il quale deve essere posto nella condizione di conoscere il contenuto della domanda giudiziaria con anticipo rispetto alla data della sua costituzione in giudizio. L’art 163-bis prevede che tra la data della notificazione della citazione e la data della prima udienza, devono intercorrere almeno 90 giorni (se il luogo della notificazione si trova in Italia) e 150 giorni (se si trova all’estero). Il termine a comparire è stato allungato da 60 a 90 giorni e da 120 a 150 giorni con la legge n.80/2005. Ciò è stato dovuto al fatto che il convenuto dovesse inserire più cose nella comparsa di risposta rispetto al passato. Non è stata una scelta corretta, perché i 40 giorni iniziali (60-20 necessari per la costituzione tempestiva) erano più che sufficienti. Tendenzialmente si è avuto un “contentino per gli avvocati”, allungando le tempistiche processuali.

Termini abbreviati: Il legislatore ha considerato la possibilità che sia l’attore che il convenuto abbiano “fretta” nel chiudere il giudizio. Ha quindi previsto la possibilità:

  • Per l’attore di chiedere, con istanza al presidente del tribunale e prima della notifica della citazione, l’abbreviazione fino alla metà dei termini per le cause “che richiedono pronta spedizione”. Se il presidente accoglie l’istanza dell’attore provvede con decreto motivato, apposto in calce all’atto di citazione e alle copie da notificare.
  • Se l’attore ha fissato l’udienza troppo in là nel tempo eccedendo il termine minimo ex art.163-bis, e sia il convenuto ad aver interesse a che la causa sia subito esaminata, l’art 163-bis co.3 gli consente di chiedere, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, che l’udienza venga anticipata. Se il presidente accoglie l’istanza provvede con decreto motivato, comunicato all’attore dalla cancelleria del tribunale.

Requisiti atto di citazione edictio actionis (art.163)

  • Individuazione, da parte dell’attore, della cosa oggetto della domanda (art 163 co.3 n.3). Ciò indica sia il petitum mediato (bene della vita che il processo dovrà far conseguire all’attore), sia il petitum immediato (tipo di sentenza (accertamento, condanna, costitutiva) che l’attore chiede al giudice di pronunciare. Tuttavia oltre al petitum è necessario individuare anche la causa petendi, ossia il titolo della domanda (art.163 co.3 n.4).
  • Indicare le conclusioni, momento fondamentale. Costituisce l'originaria editio actionis.
  • “Indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende valersi l’attore e in particolare dei documenti che offre in comunicazione” (art.163 co.2 n.5), attività che può essere svolta anche successivamente nella fase di trattazione della causa (art 183 co.6 nn.2 e 3).
  • Indicazione del valore della causa rispetto al quale calcolare l’importo del contributo unificato.

La citazione così redatta e sottoscritta dalla parte (dove può stare personalmente in giudizio) o dal difensore munito di procura, verrà notificata alla controparte.

Nullità dell'atto di citazione

L’art 164 (nullità dell’atto di citazione) disciplina gli eventuali vizi dell’atto introduttivo, distinguendo tra vizi riguardanti la vocatio in ius (co.1, 2, 3) e vizi dell’editio actionis (co.4 e 5).

Vizi vocatio in ius (art 164 co.1, 2, 3)

  • I vizi della vocatio in ius sono quelli che non consentono di sapere con precisione chi sia in effetti il convenuto e davanti a quale giudice, e quando si svolgerà il processo.
  • Assenza o incertezza del giorno della prima udienza rendono nulla la citazione.
  • Assegnazione di un termine a comparire inferiore a quelli previsti ex art 163-bis nulla la citazione.
  • Mancato avvertimento circa le decadenze (art 167 e 38) nulla la citazione.

Il legislatore ha previsto due modalità per sanare i vizi della vocatio in ius, a seconda che il convenuto si sia costituito in udienza o meno.

  1. Ex art 164 co.3: la costituzione del convenuto sana la citazione viziata (solo i vizi della vocatio, non quelli della edictio), perché dimostra che l’atto di citazione ha raggiunto il suo scopo, cioè trarre in causa il convenuto. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale sono salvi dalla sua originaria notificazione. Se il vizio dipende dal mancato rispetto dei termini dilatori a comparire, oppure dall’assenza di avvertimento circa le decadenze possibili, il giudice, se richiesto, è tenuto a fissare una nuova udienza affinché il convenuto possa predisporre le sue difese nel rispetto dei termini.
  2. Se il convenuto non si costituisce (art 164 co.2), il giudice che rileva la nullità dell’atto di citazione deve disporre la rinnovazione entro un termine perentorio. Se l’attore rinnova tempestivamente la citazione, ne sana i vizi, e gli effetti della domanda si producono ex tunc. Se non lo fa, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue (art.307 co.3). Il giudice dovrebbe rilevare il vizio della vocatio in ius e ordinare la rinnovazione dell’atto di citazione già nell’udienza di prima comparizione e trattazione ex art 183. Tuttavia il giudice può accertare la nullità della citazione in qualunque fase del giudizio, disponendo sempre la rinnovazione e fissando udienza ex art 183.

Vizi editio actionis (art.164 co.4 e 5)

  • Riguardano la possibilità di identificare l’oggetto della controversia. L’oggetto deve risultare chiaramente, affinché il convenuto possa difendersi nel merito e il giudice decidere. La citazione è nulla se dalla lettura dell’atto non è possibile capire quale sia questo oggetto, perché il convenuto non è in condizione di difendersi nel merito.

Se il giudice rileva la nullità dell’atto di citazione per vizio della editio actionis, dovrà disporne entro un termine perentorio:

  • L’integrazione (con memoria), se il convenuto si è costituito
  • La rinnovazione (con nuova notificazione di una citazione), se il convenuto non si è costituito.

L’integrazione o rinnovazione tempestiva non sana retroattivamente il vizio dell’atto di citazione (art 164 co.5). L’art 164 non prevede nulla in merito alle conseguenze del mancato rispetto dell’ordine di integrazione della citazione. Pare preferibile ritenere inapplicabile la soluzione del secondo comma art.164 (che riconduce all’inerzia dell’attore l’estinzione del processo). L’art 307 non prevede quale causa di estinzione del processo la mancata integrazione della domanda. Il giudice dovrà far procedere velocemente la causa verso la fase decisionale e pronunciare una sentenza di rigetto in rito della domanda a motivo della nullità non sanata.

La comparsa di costituzione e risposta

Il convenuto che si vede notificato un atto di citazione deve, per difendersi, redigere una comparsa di risposta (art 167). Comparsa di risposta è l'atto in cui il convenuto deve proporre tutte le sue difese, contestando i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e proporre le sue conclusioni; dovrà proporre eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e richiedere la chiamata in causa di un terzo.

Attività da compiere a pena di decadenza:

  • Alcune attività devono essere compiute dal convenuto tempestivamente, ossia 20 giorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione, altrimenti non possono più essere compiute nel corso del processo.
  • La prima attività da compiere in sede di comparsa di risposta è proporre l’eventuale domanda riconvenzionale (art 167 co.2), con la quale il convenuto sollecita l’esercizio del potere decisorio del giudice relativamente ad un proprio diritto soggettivo, pretendendo una autonoma statuizione.

Se tale domanda viene formulata dopo la comparsa di risposta, è inammissibile e il giudice dovrà rigettarla in rito. Se il convenuto non propone domanda riconvenzionale con la comparsa di risposta, nulla impedisce che possa instaurare un nuovo e diverso processo.

La domanda riconvenzionale potrebbe essere affetta da nullità, ma solo per vizio dell’editio actionis (perché non c’è in tal tipo di domanda una vocatio in ius). Tale nullità è prevista dall’art.167 co.2. Rilevata la nullità, il giudice fissa un termine perentorio per integrarla:

  • Se il convenuto vi provvede in tempo, la domanda è ammissibile, ma gli effetti decorrono dall’integrazione
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher domynikcprincipe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Boccagna Salvatore.
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