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LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI

Il rapporto obbligatorio

Il rapporto tra il creditore e il debitore è detto obbligazione (o rapporto obbligatorio).

12.1 i soggetti del rapporto obbligatorio

Il soggetto posto in posizione attiva si chiama CREDITORE

Il soggetto posto in posizione passiva si chiama DEBITORE

L'esistenza del rapporto obbligatorio tra il creditore A e il debitore B, consente ad A di pretendere che B tenga un determinato comportamento (positivo o negativo)

Non sempre il creditore o il debitore è una sola persona, può anche verificarsi che uno, o entrambi i lati del rapporto, siano composti da più di una persona.

12.2 Diritto di credito

Il diritto di credito (detto anche personale, in contrapposizione a reale) attribuisce al creditore la pretesa di esigere una prestazione da una o più persone determinate.

12.3 la prestazione,

L'oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione.

La prestazione dovuta dal debitore al creditore deve avere carattere patrimoniale, cioè essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174). La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

La norma richiede che si tratti di prestazioni che possano essere oggetto di scambio economico, quindi le manifestazioni di affetto o di amicizia non possono essere oggetto di obbligazioni. La prestazione dovuta può essere positiva o negativa, cioè consistere in un'azione o in un'astensione. La prestazione che il creditore può pretendere dal debitore può consistere in:

  • Dare o consegnare
  • Fare
  • Contrarre
  • Non fare (non fare prestazione negativa)

Prestazione di dare: il debitore deve, in capo al creditore, trasferire

La proprietà o costituire altro diritto reale. Prestazione di consegnare: il debitore deve immettere il creditore nella disponibilità materiale della cosa. Ai sensi dell'art. 1177 c.c. l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna. Poiché i sistemi giuridici moderni sono fondati sul principio consensualistico (art 1376, Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato) ne consegue che l'area delle obbligazioni di dare si è ristretta ai casi in cui tale principio non opera (prestazioni pecuniarie).

Prestazione di fare: il debitore deve tenere un determinato comportamento (diverso da quello di consegnare).

Prestazione di contrarre: il debitore è

obbligato a manifestare, in un tempo successivo, la propria volontà di perfezionare un contratto con il creditore. Tale obbligazione sorge dal contratto preliminare e dall'art. 2597 (Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento). Prestazione di NON fare: il debitore è tenuto a non compiere un determinato comportamento. 3512.4 l'obbligazione. Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta. Questo potere di provocare un provvedimento giudiziario a difesa del proprio diritto si chiama azione. L'obbligazione manifesta una rilevanza giuridica, perché costituisce la causa (o titolo) che giustifica la prestazione: se l'obbligazione non esistesse e la prestazione venisse eseguita ugualmente, questa sarebbe

in-giustificata e chi l'avesse ricevuta dovrebbe restituirla o restituirne il valore (art 2033)

L'obbligazione dunque ha una duplice rilevanza giuridica: è giusta causa della prestazione e dà azione al creditore per conseguire ciò che gli è dovuto.

Vi sono però anche delle obbligazioni imperfette, perché presentano solo la giusta causa, nel caso del debito di gioco, se il perdente non paga, il vincitore non ha azione, ma se paga spontaneamente, il pagamento è giustificato e non va restituito (art 1933, Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o discommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace)

Si considera anche il caso delle obbligazioni naturali, sono particolari tipi di obbligazioni in quanto

Sorgono da specifici doveri morali o sociali. Non se ne può pretendere l'adempimento che deve essere spontaneo, ma se questo avviene non è più possibile chiedere la ripetizione di quanto prestato (art 2034). Si tratta di rapporti la cui attuazione forzata non è considerata necessaria per il funzionamento dell'organizzazione sociale e che si preferisce lasciare affidati alla coscienza dei singoli.

12.5 l'azione

Mediante l'esercizio dell'azione, il creditore tende ad ottenere la soddisfazione del proprio diritto per via giudiziaria.

Art 2030 - Esecuzione forzata per consegna o rilascio: Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art 2910 - Oggetto dell'espropriazione: Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole.

Stabilite dal codice di procedura civile, nei casi in cui quindi il debito non adempiuto abbia per oggetto la consegna di una determinata cosa o il pagamento di una somma di denaro (ricavabile anche dall'espropriazione e dalla vendita dei beni del debitore). Tutto ciò vale anche nei casi in cui la prestazione non adempiuta consista in un fare o in un non fare, costringerlo a tenere il comportamento dovuto non è possibile in quanto va in contrasto con i principi circa la dignità dell'uomo, il creditore potrà però agire contro il debitore per il risarcimento del danno. Se l'attività del debitore è sostituibile con un'attività altrui, il creditore potrà far eseguire la prestazione da altri a spese del debitore (art 2931). Discorso analogo vale per l'ipotesi di inadempimento degli obblighi di non fare, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo sarà distrutto a spese del debitore (art 2933).

12.6 classificazioni del rapporto

obbligatorio12.6.1 Con riferimento ai SOGGETTI (creditore-debitore): Obbligazioni parziarie e obbligazioni solidali

Quando più persone costituiscono il lato attivo o il lato passivo dell'obbligazione occorre domandarsi quale rapporto intercorre tra queste persone. Occorre cioè domandarsi se l'obbligazione sia parziaria o solidale.

Quando l'obbligazione sorge da contratto, spetta all'autonomia delle parti determinare se l'obbligazione sia parziaria o solidale quindi, nel singolo caso, sarà necessario esaminare il titolo, cioè il contratto.

Nel caso in cui le parti non hanno pattuito nulla, il codice prevede che se più persone compongono il lato passivo del rapporto l'obbligazione si presume solidale.

• parziarietà ATTIVA:

Essendo obbligazione parziaria ciascuno dei creditori potrà pretendere dal debitore soltanto la propria quota. La quota spettante a ciascuno è determinata dal titolo. Il debitore avrà adempiuto alla propria prestazione.

soltanto quando avrà pagato a ciascun creditore la quota di sua spettanza

In caso di inadem-pimento, ciascun creditore potrà agire contro il debitore per ottenere la condanna soltanto relativamente alla propria quota

parziarietà PASSIVA: Essendo obbligazione parziaria il creditore potrà pretendere da ciascuno dei debitori soltanto il pagamento della quota di ciascuno. La quota spettante a ciascuno è determinata dal titolo. Quando uno dei debitori avrà adempiuto (pagato) sarà liberato dal debito verso il creditore e soltanto su quest'ultimo grava quindi il rischio che uno dei condebitori sia inadempiente e/o insolvente

solidarietà ATTIVA: Essendo obbligazione solidale ciascuno dei creditori potrà pretendere dal debitore il pagamento dell'intero debito. Il creditore che avrà ottenuto il pagamento è tenuto a versare a ciascuno dei concreditori la quota di credito che egli ha già incassato dal debitore originario.

solidarietà

PASSIVA: Essendo obbligazione solidale il creditore potrà pretendere da ciascuno dei debitori il pagamento dell'intero debito. Il debitore che avrà adempiuto per anche gli altri condebitori, potrà poi pretendere che ciascuno di loro rimborzi la propria quota di debito. La solidarietà passiva tutela maggiormente il creditore che ha la generica garanzia patrimoniale su più patrimoni e quindi assai difficilmente correrà il rischio di vedere insoddisfatto il proprio credito. Per tale ragione, la solidarietà passiva si presume.

12.6.2 Con riferimento all'OGGETTO (la prestazione): obbligazioni di dare o consegnare

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose, può trattarsi di:

  1. a) Cose determinate soltanto nel genere (nel qual caso si parla di 'obbligazione generica')
  2. b) Cose di specie

È importante fare questa distinzione per due ragioni: la prima attiene alle modalità di

adempimento e la seconda agli effetti del perimento della cosa (il venir meno dell’oggetto di un diritto): Quanto alle modalità dell’adempimento quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media ”[art 1178 c c se la cosa è‘di specie’, il debitore è tenuto a effettuare la prestazione avente ad oggetto proprio quella stessa cosa. Quanto al perimento se si tratta di cose determinate soltanto nel genere non potrà mai verificarsi il perimento. Se si tratta di cose di specie, l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta della prestazione la prestazione di fare: La prestazione di fare può avere ad oggetto un’attività del debitore volta a raggiungere un determinato risultato di interesse del creditore = Obbligazioni di MEZZI; un’attività che consiste nel raggiungimento del risultato voluto dal creditore =

io di un obbligo da parte del debitore di adempiere a una determinata prestazione. Tale obbligo può essere di due tipi: obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. L'obbligazione di risultato è quella in cui il debitore si impegna a raggiungere un determinato risultato, indipendentemente dai mezzi utilizzati per ottenerlo. In questo caso, il debitore è tenuto a garantire il risultato promesso, anche se non è in grado di adempiere personalmente e deve avvalersi di terzi. La responsabilità patrimoniale è la conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione di risultato. Se il debitore non riesce a raggiungere il risultato promesso, il creditore ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito. Questo risarcimento può avvenire attraverso il pignoramento dei beni del debitore, al fine di soddisfare il credito. In conclusione, l'obbligazione di risultato implica una responsabilità patrimoniale per il debitore, che deve garantire il raggiungimento del risultato promesso e risarcire il creditore in caso di inadempimento.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher colinity di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Marzo Giovanna.