Diritto positivo
Diritto positivo: norme vigenti che costituiscono l’ordinamento giuridico.
Norma giuridica
Una norma giuridica è una regola dettata o riconosciuta da una autorità (Stato).
Generale → perché si rivolge alla totalità dei consociati o ad un gruppo omogeneo di essi. Astratta → perché non è dettata in riferimento ad uno specifico caso concreto. Funzione sanzionatoria e preventiva.
Esistono poche norme che invece di una sanzione prevedono un incentivo diverso affinché i consociati si conformino alla volontà dell’autorità statuale.
Norme e categorie
Le norme (civili) vengono divise in due categorie:
- Norme derogabili (dispositive): norma che può essere disattesa dai privati, che hanno la facoltà di prevedere un diverso regolamento. (Salvo diverse volontà delle parti).
- Norme inderogabili (imperative): norme di applicazione necessaria, che non ammettono diversa regolamentazione (devono essere applicate così come sono).
Interpretazione delle norme
La norma va interpretata nel contesto in cui si trova.
- Teologica: volta ad individuare la ratio della norma, lo scopo che essa persegue.
- Sistematica: la norma fa parte di un sistema e deve essere interpretata in relazione alle altre norme del sistema (coerenza/principio di non contraddizione).
- Storica: si basa sulle ragioni storiche della sua introduzione.
Lacune dell'ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico può avere delle lacune (norme non presenti per disciplinare casi concreti), si ricorre quindi all’analogia:
- Legis: il giudice in presenza di un caso concreto che differisce dalle fattispecie astratte contemplate dalla legge, cerca una norma che contempla un caso simile.
- Iuris: si utilizza quando non è presente una norma applicabile al caso concreto, principi generali dell’ordinamento giuridico sono utilizzati per l'applicazione al caso concreto.
Divieto di analogia (secondo quanto previsto dall’art. 14 CC):
- Leggi penali: in caso di reato penale, è necessario che la fattispecie sia identica a quella che il legislatore ha individuato con la norma ed a cui ha assegnato una certa pena.
- Leggi eccezionali: dettate per far fronte a situazioni contingenti ed in presenza delle quali il legislatore detta principi antitetici rispetto a quelli del diritto comune.
Fonti di produzione delle norme
Fonti di produzione delle norme: leggi, regolamenti, usi, norme corporative. Le fonti e le Norme di produzione determinano da parte di quali autorità e con che modalità si possono emanare norme giuridiche.
Gerarchia delle fonti:
- Costituzione, revisione della costituzione e leggi costituzionali (fonti superprimarie), caratterizzate da un processo di approvazione più complesso delle ordinarie.
- Fonti primarie (leggi ordinarie, costituite dalla legge in senso formale approvata dal Parlamento). Esistono poi “atti con forza di legge”; messi sullo stesso livello della legge ma che non costituiscono leggi in senso formale.
- Decreti Legge: “atti normativi” emanati dal Governo senza previa delegazione da parte delle Camere in caso di necessità ed urgenza. È immediatamente efficace ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60gg. In mancanza di conversione, perde efficacia ex tunc.
- Decreto Legislativo: emanato dal Governo su delega del Parlamento, dopo che esso ha approvato la “legge delega” e dà al Governo il potere di emanare norme su un determinato argomento, seguendo i principi ed i criteri direttivi dati dalla legge delega.
- Leggi Regionali: per determinate materie (turismo, caccia e pesca, mercati…), le regioni hanno potestà legislativa. Per alcune materie, le Regioni hanno potestà esclusiva, mentre per altre la potestà è concorrente, ovvero le Regioni possono legiferare rispettando comunque i principi fondamentali dettati dallo Stato.
- Regolamenti (norme secondarie < leggi): non possono contenere norme contrarie a quanto previsto dalle leggi. Possono essere emanati da vari enti (Governo, ministri, Province, Regioni, Comuni, Enti territoriali) e autorità amministrative (Banca d’Italia). I regolamenti contengono normative molto specifiche e di dettaglio.
- Norme corporative: regole poste dalle organizzazioni sindacali dell’ordinamento corporativo fascista, soppresso dopo la caduta del regime, presenti nell’elencazione all’art.1 disp. prel. (non più attuale).
- Usi: Oggettivo: ripetizione generale e costante di un determinato comportamento. Soggettivo: convinzione da parte dei consociati, che tale comportamento costituisca oggetto di un dovere giuridico. Uso normativo: è fonte quando si tratta di una materia non regolata da leggi o regolamenti o se richiamato da essi. Comportamento utilizzato tanto a lungo da far sì che diventi un comportamento obbligatorio.
- Codice Civile: decreto regio del 16 marzo 1942.
Fonti Europee (Comunitarie)
Per quanto riguarda il diritto dell’unione europea si fa inizialmente riferimento ai due trattati (T.U.E. e T.F.U.E.). A ciò si aggiungono:
- Regolamenti: atto normativo immediatamente efficace in tutti gli stati membri. Prevalgono su eventuali disposizioni interne di ormi, non possono prevalere su principi fondamentali della costituzione e norme che regolamentano l’ordine dello stato.
- Direttive: non sono immediatamente efficaci, devono essere recepite con legge nazionale.
Fonti di cognizione
Documenti che contengono le norme giuridiche e le rendono conoscibili. L’entrata in vigore di una legge presuppone la sua pubblicazione:
- Leggi dello stato → Gazzetta ufficiale della Repubblica.
- Leggi regionali → Bollettini ufficiali Regionali.
- Direttive e regolamenti dell’UE → Gazzetta ufficiale della UE.
Dalla pubblicazione, solitamente, vacatio legis (15 gg), prima dell’entrata in vigore. In alcuni limitati casi, si fa riferimento alla conoscibilità effettiva.
Abrogazione
- Abrogazione espressa: per dichiarazione espressa dal legislatore.
- Abrogazione tacita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.
- Abrogazione tacita per l’introduzione di una nuova legge che regola l’intera materia, già regolata dalla legge anteriore.
- Referendum popolare abrogativo: tranne che per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia ed indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (articolo 75 Costituzione).
Le situazioni giuridiche soggettive
Diritto soggettivo: norma assicura a un soggetto la possibilità di soddisfare o di proteggere un suo interesse, economico o morale. Ad esso si contrappone l’obbligo positivo (di fare qualcosa) o l’obbligo di astensione, che sono pretesa del soggetto obbligato.
Tipologie di diritti
- Diritti assoluti: Possono essere fatti valere nei confronti di chiunque.
- Diritti relativi: Possono essere fatti valere solo nei confronti di determinati soggetti. Es. diritto personale di godimento (es. locazione).
- Facoltà: possibilità di scegliere liberamente fra più comportamenti, tutti considerati leciti.
- Potere: situazione in cui soggetto può compiere un atto efficacemente e lecitamente.
- Obbligo: situazione soggettiva in cui si trova chi deve tenere un certo comportamento.
- Soggezione: situazione in cui un soggetto non è tenuto ad un certo comportamento, ma subisce le conseguenze dell’esercizio del potere da parte di un altro soggetto. Quindi è posizione di chi risulta soggetto all’autorità di altri, anche se manca una potestà.
- Onere: comportamento necessario per l’esercizio di un diritto o di un potere (no obbligo).
- Potestà: insieme di poteri attribuiti ad un soggetto per esercitare una funzione il cui fine è quello di realizzare l’interesse altrui. (Potestà genitoriale → responsabilità genitoriale).
- Diritto potestativo: potere di modificare una situazione giuridica unilateralmente. Una volta esercitato il diritto, uno o più soggetti non possono che prendere atto della situazione, subendo l’esercizio del diritto potestativo altrui.
Prescrizione
Diritti imprescrittibili: diritti della personalità e quelli relativi allo status familiare, diritti di proprietà e dell’azione volta a far valere la nullità di un contratto.
La prescrizione inizia a decorrere a partire dal momento in cui un diritto può essere fatto valere. Se termine per obbligazione, prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza.
Prescrizione breve: Diritti per i quali è prevista una prescrizione breve, se interviene rispetto ad essi una sentenza di condanna passata in giudicato, il termine di prescrizione per far valere tali diritti diventa decennale.
Sospensione di una prescrizione: si può avere soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore:
- Particolari rapporti tra le parti
- Titolare suscettibile di impedire l’esercizio del diritto (es. militare in guerra)
Se interviene una sospensione, il decorso si arresta al periodo maturato fino a quel momento e riprende nel momento in cui cessa la causa di sospensione.
Interruzione: si verifica un atto che implica la cessazione dell’inerzia del titolare del diritto o se si ha il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale può essere fatto valere. Quando si verifica, ha inizio un nuovo periodo di prescrizione.
La prescrizione è inderogabile, le parti non ne possono modificare i termini di durata e non è ammessa la rinuncia preventiva, è ammessa la rinuncia se prescrizione compiuta. No restituzione di ciò che è stato pagato spontaneamente in adempimento di un debito prescritto.
La prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, deve essere mostrata dalla parte interessata a farla valere.
Prescrizioni presuntive
Trascorso il tempo previsto dalla legge si presume che il debito sia stato pagato o si sia estinto per altra causa; è ammessa la prova contraria, ma soltanto mediante giuramento o confessione giudiziale.
Decadenza
Il mancato esercizio del diritto per un certo tempo conduce alla sua estinzione. Può essere evitata esclusivamente con il compimento degli atti previsti dalla legge o dal contratto e non è suscettibile né di interruzione, né di sospensione.
- Diritti disponibili (possono essere trasferiti o rinuncia), le parti possono modificare la decadenza (termine), ma può essere impedita dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso deve essere fatto valere e non è rilevabile d’ufficio da parte del giudice.
- Diritti indisponibili, la decadenza non è derogabile, non può esservi rinuncia di essa ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Soggetti dell’ordinamento
Capacità giuridica
Concetto di capacità giuridica (art.1 CC): capacità di essere titolari di diritti, doveri ed obblighi. Limitazioni capacità giuridica (temporanee ed eccezionali):
- Fallito: non può essere amministratore di società di capitali, né tutore di un minore.
- Concepito: Non è soggetto a diritto. Ha capacità di succedere e di ricevere per donazione. I diritti sono subordinati alla nascita, prima vi è solo un’aspettativa che si estingue se nasce morto.
- Concepturus: Ha capacità di succedere e ricevere per donazione se concepturus di una persona vivente nel momento in cui si apre la successione o in cui viene fatta la donazione, anche lui deve nascere vivo.
- Capacità di aspettativa: A condizione che nasca e nasca vivo, il soggetto acquista il diritto di fare causa al medico che ne ha determinato la malformazione o all’automobilista che ha investito il padre. Il diritto ad agire spetta solo al bambino, ma possono farlo i genitori in suo nome.
Capacità legale
Capacità legale (art.2): “Capacità di disporre validamente dei propri diritti e di assumersi validamente obblighi, essa è dinamica”. Rappresentante legale per incapaci legali:
- Minore di età fino ai 18.
- Minore emancipato: con celebrazione del matrimonio il minore diventa emancipato (annotato atto di nascita). Ha incapacità relativa. Può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, per quelli straordinari è necessario il curatore.
- Interdetto giudiziale: maggiore di età o minore emancipato, abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Volontaria giurisdizione, si chiede al giudice di interdire una persona per proteggerla, previa consulenza tecnica. La sentenza di interdizione può essere revocata con un procedimento finalizzato alla revoca e analogo. Interdizione = minore età: soggetto non può compiere validamente nessun negozio giuridico e il giudice nomina un tutore. Tutto si annota a margine dell’atto di nascita.
- Interdetto legale: pena accessoria in caso di condanna all’ergastolo o reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni in caso di delitto colposo. Interdetto legale risulta privato della capacità di agire riguardo gli atti di gestione del patrimonio (tutore), conserva capacità per atti di carattere personale (matrimonio…).
- Inabilitazione: incapacità relativa, alcolizzati, drogati, ciechi e sordi dalla nascita senza educazione sufficiente. Inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione (atti di conservazione del capitale e disposizione del reddito). Non può compiere atti di straordinaria amministrazione (atti di disposizione del capitale); per i quali è necessario un curatore che affianca (volontà di entrambi).
Amministrazione di sostegno
Persona con menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art.404). Soggetto non privato totalmente della capacità di agire per certi atti ma necessaria la rappresentanza/assistenza di un amministratore di sostegno. Nel decreto di nomina dell’amministratore vengono indicati gli atti per i quali l’amministratore si sostituisce, variabili da caso a caso. Se un terzo si trova di fronte ad un beneficiario di amministrazione deve verificare.
Capacità legale e capacità naturale
Atto negoziale compiuto da incapace legale è sempre annullabile. Nel caso di incapacità naturale, mediazione tra tutela dell’incapace e tutela dell’affiducia generalizzata della collettività per cui, quando qualcuno compie un atto, questo è generalmente un atto valido.
Atti sempre annullabili per incapace naturale:
- Testamento
- Donazione
- Negozio di diritto di famiglia (matrimonio, riconoscimento di un figlio).
Non sempre annullabili:
- Atti unilaterali a contenuto patrimoniale; annullabile se deriva all’incapace un grave pregiudizio. Es. accettazione dell’eredità, in caso di debiti.
- Contratti: annullamento solo se dal contratto emerge la malafede dell’altra parte. Importante coordinare l’azione di annullamento con l’azione di arricchimento senza causa. (es. ragazzo ostriche ristorante).
Il processo
Sistema giudiziario diritto privato
- Primo grado: giudice di primo grado (tribunale o Giudice di pace).
- Secondo grado: Corte d’Appello o al tribunale se sentenza resa dal Giudice di pace. I primi due sono denominati “giudici di merito”, esaminano tutta la fattispecie e la vicenda.
- Cassazione: “giudice di legittimità”, decide circa l’esatta interpretazione delle leggi. Ricorso in Cassazione se credo che anche Corte D’Appello abbia sbagliato. Altri casi:
- Ipotesi di nullità della sentenza o del procedimento.
- Giudice non ha preso in considerazione un fatto decisivo; oggetto di discussione tra le parti.
La Cassazione può rigettare il ricorso oppure accoglierlo, se viene accolto:
- Corte cassa la decisione senza ulteriori statuizioni.
- Corte cassa con rinvio (casi in cui è necessario riesaminare la fattispecie; rimanda le parti davanti alla Corte d’appello, fissando il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve attenersi).
Valore del precedente + Civil e Common Law
- Common Law: precedente è vincolante, judge-made law (stare decisis).
- Civil Law: precedente è solo influente.
Divieto di autotutela
Tranne che per diritto di ritenzione: creditore tiene una cosa che avrebbe dovuto consegnare al proprietario in attesa che egli lo paghi.
Il processo si distingue in 3 grandi categorie
- Processo di cognizione: È diretto ad accertare la situazione giuridica tra le parti, il giudice conosce una determinata vicenda e si esprime in relazione ad essa. Esso può essere di diverso genere in base a come si conclude.
- Mero accertamento: giudice si limita ad emettere una sentenza di accertamento.
Esempio: Tizio possessore di un bene, Caio vanta dei diritti vanno in tribunale e giudice dice che il bene è di proprietà di Tizio, mentre Caio non ha alcun diritto su quest’ultimo. - Condanna: si accerta che il bene nelle mani di Tizio è in realtà di Caio e si condanna Tizio all’immediata riconsegna del bene nelle mani del vero proprietario.
- Sentenza costitutiva: mentre le prime due presuppongono la presa d’atto di una situazione, quest’ultima comporta la modifica di una situazione giuridica (es. divorzio).
- Mero accertamento: giudice si limita ad emettere una sentenza di accertamento.
- Processo di esecuzione: Fa si che si ottenga quello che un soggetto non vuole fare spontaneamente. Esso può innanzitutto riguardare l’esecuzione forzata per consegna o rilascio. Può riguardare l’esecuzione di obblighi di fare o non fare. L’esecuzione forzata relativa a somme di denaro è in fine di espropriazione.
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