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Corporazioni

Nascono per volontà di un gruppo che si prefigge uno scopo, resta sovrano dell'ente, può decidere se cambiare lo scopo o aggiungerne un altro -> associazioni e società.

Negozio giuridico/Atti

Manifestazione di volontà, finalizzata a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico, con cui un soggetto enuncia gli effetti che intende perseguire ed alla quale l'ordinamento ricollega la capacità di produrli con il risultato voluto dal soggetto. Serve a trovare la normativa applicabile a situazioni che non hanno disciplina specifica.

Fatto giuridico: qualsiasi evento che ha rilevanza sotto profilo giuridico.

Atto umano: consapevoli e volontari che si distinguono in:

  • leciti: atti materiali (modificazione del mondo esterno con rilievo giuridico; ritrovamento cosa smarrita) e atti giuridici di scienza: soggetto conferma che un certo evento si è verificato, informando altri di un fatto a lui noto (es. confessione)

Riconoscimento di un figlio:

Di volontà: decisione con cui si provvede a regolare i propri interessi.

Illeciti.

Classificazioni di atti:

  • Negozi inter vivos o mortis causa
  • Atti patrimoniali e non patrimoniali (2° regolano interessi di natura personale).
  • Unilaterali (anche se una parte fatta da + soggetti) e bi/plurilaterali
  • Unipersonale: rilasciato da una sola persona - testamento.
  • Personalissimi: solo da diretto interessato.
  • Collegiali: gruppo di persone considerato nel suo insieme (es. assemblea società).
  • Recettizzi: per produrre effetti devono essere portati a conoscenza di soggetti determinati (basta che arrivino all'indirizzo). Es. tutti atti plurilaterali.
  • Non recettizzi: producono effetti indipendentemente dal fatto che giungano a conoscenza di soggetti specifici.

Caratteri fondamentali del contratto:

Contratto: costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Atipici: diversi da quelli regolati // tipici: principali figure contrattuali che

Contratti sinallagmatici:

Se uno inadempie, la prestazione dell'altro non è più dovuta.

Contratti commutativi:

Reciproci vantaggi e sacrifici sono certi fin dall'inizio.

Contratti ad esecuzione istantanea:

Esecuzione immediata (alla stipulazione o subito dopo) o di erogazione (può riguardare una o entrambe le prestazioni).

Contratti ad esecuzione continuata o periodica:

In maniera continuativa senza interruzioni.

Contratti ad effetti reali:

Trasferimento della proprietà di una cosa determinata, costituzione o trasferimento di un diritto reale o altro diritto, basta consenso. Se beni determinati soltanto nel genere: individuazione o specificazione. Se parti presenti nello stesso luogo, trasferimento quando individuazione, se consegna: 1) se vettore esterno, trasferimento della proprietà quando la prende il vettore. 2) se fatta dal venditore, trasferimento quando arriva all'indirizzo del destinatario. Se massa di cose,

trasferimento al perfezionamento del contratto.
  • Contratti reali: si perfezionano quando al consenso delle parti si aggiunge la consegna del bene (riporto, deposito, pegno, mutuo).
  • Contratti reali ad effetti reali: contratti reali ad effetti obbligatori (mutuo, comodato).
  • Contratti consensuali ad effetti reali: contratti consensuali ad effetti obbligatori (vendita, locazione).

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:

  • Oggetto: possibile lecito prestazione o bene che la caratterizza (esistente o attuabile, non contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, determinato o determinabile) o pena nullità del contratto.
  • Chi ha pagato spontaneamente per effetto di contrarietà al buon costume, non può richiedere quanto ha pagato.
  • Arbitratore: soggetto a cui può essere richiesto di individuare l'oggetto, l'individuazione deve essere equa, se non lo è,

può essere fatta dal giudice. Impugnata dimostrando la malafede dell'arbitratore, se mancando la determinazione, le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

Causa: funzione socio-economica del contratto; interessi che le parti vogliono perseguire, se manca, è illecita o contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, il contratto è nullo. L'astrattezza è un'eccezione. La causa deve essere meritevole di tutela, nei contratti tipici, già individuata dal legislatore, in quelli atipici deve essere fatta una verifica.

I motivi che portano alla determinata causa sono personali ed irrilevanti, a meno che non siano illeciti, rendono il contratto nullo.

Forma: è elemento essenziale solo se detto dalla legge, pena nullità. In generale, libertà delle forme:

  • forma scritta: scrittura privata (rimangono solo parti), atto pubblico (parti + pubblico ufficiale), atto pubblico con testimoni (parti + testimoni)
  • forma orale: accordo verbale tra le parti

pubblico + 2 testimoni), scrittura privata autenticata (pubblicou ciale accerta l'identità, possono essere necessari i 2 testimoni).

ad substantiam:Forma è la forma richiesta per la validità dell'atto (dipende dall'atto).

ad probationem:Forma det. Forma richiesta per la possibilità di provare l'esistenza di un contratto in giudizio (dipende dall'atto).

Forma convenzionale: parti possono accordarsi per iscritto su quale forma utilizzare, devono mantenere la decisione poi.

Accordo delle parti: espresso o tacito (devo comunque avvisare, sennò risarcimento danno).

Contratti con obbligazioni solo per preponente, si concludono per effetto del mancato rifiuto (nei tempi richiesti), dell'oblato.

Comportamento concludente: frutto di abitudine, interpretato secondo buona fede.

Accordo nel tempo: scambio simultaneo, in tempi brevi, in tempi lunghi.

Proposta = dichiarazione che contenga tutti gli elementi essenziali del contratto

suo favore, a proporre all'altro contraente di concludere un contratto in caso di vendita di un determinato bene. L'altro contraente è obbligato a comunicare la sua intenzione di accettare o meno l'offerta entro un determinato termine. Se l'altro contraente decide di vendere il bene a un terzo, deve prima offrirlo a colui che ha la prelazione.

preferire un certo (gruppo)/ individuo, se in futuro dovesse stipulare un certo contratto.

Lettere di intenti:

Scritture contenenti degli accordi su come condurre una trattativa futura o su come continuarne una già in corso, stabilisce obblighi tra le parti:

  • Obbligo di riservatezza
  • Obbligo di segretezza: dati riservati o segreti (strategie economiche, etc...)
  • Obbligo di esclusività: no a che siamo d'accordo tratti solo con me.

Se vengono violati -> risarcimento danni.

Minute:

Scritture con cui le parti annotano l'accordo aggiunto su alcuni punti oggetto della negoziazione, che deve continuare su altri punti ancora non definiti.

Possono convivere con le lettere di intenti.

Responsabilità precontrattuale = buona fede nelle trattative:

Risarcimento dei danni (o può essere richiesto obbligo ad adempiere) se parte conosceva o doveva essere a conoscenza di una causa di invalidità del contratto e non

lo ha detto all'altra. Non vale se la responsabilità deriva da norme imperative. Risarcimento del solo interesse negativo = danno emergente e lucro cessante, è minore di quello positivo che serve a risarcire totalmente il risultato che si sarebbe avuto. Contratto preliminare: le parti si impegnano a stipulare in futuro un contratto definitivo, deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto. Il contratto e l'eventuale scioglimento consensuale devono rivestire la stessa forma di quello definitivo. Se c'è inadempimento del preliminare (illegittimo rifiuto di stipulare il definitivo), una parte può chiedere l'esecuzione in forma specifica o il risarcimento. Essendo ad effetti obbligatori, non è generalmente opponibile ai terzi, a meno che il contratto preliminare sia trascritto (e c'è una limitazione). Il preliminare avente ad oggetto una liberalità (es. donazione) è sempre nullo. Diritto di recesso: - legale: generalmente contratti a tempo indeterminato (con

congruo preavviso).- Recesso convenzionale: espresso dalle parti.Il recesso può essere esercitato se il contratto non ha ancora avuto principio di esecuzione. Si può prevedere un corrispettivo per chi subisce recesso:- caparra penitenziale: consegnata alla stipulazione, può essere trattenuta.- Multa penitenziale: somma da versare all'altra parte, se io recedo.Non si può prevedere che il recesso possa essere esercitato nei contratti ad effetti reali, dopo che l'effetto reale si è verificato.CONTRATTO E I TERZI (OPPONIBILITÀ):Conflitto tra più diritti reali di godimento:Primo che ha conseguito il godimento, se non c'è quello che ha il titolo con data anteriore non importa se buona o mala fede e se vi è trascrizione, quello che ha trascritto per primo.Contratto per persona da nominare:Alla stipulazione parte facoltà di nominare una persona che lo sostituirà nei diritti e negli obblighi (retroattivamente),

Termine generale della nomina = 3 giorni. Nomina deve essere seguita dall'accettazione del terzo, non necessaria se procura anteriormente al contratto. Tutto stessa forma richiesta per contratto, anche se pubblicità. Se no nomina entro il termine, contratto vale tra contraenti originari.

Cessione del contratto: trilaterale, necessario consenso del contraente originario (ad eccezione non retroattivi di cessione del credito) e ha effetti. È per contratti a prestazioni corrispettive se nessuna delle parti ha ancora effettuato la prestazione.

Se c'è consenso preventivo alla cessione (da parte delle due parti originarie) non c'è bisogno che ve ne sia un altro al momento della cessione.

Con cessionario, cedente libero salvo ceduto abbia dichiarato di non liberarlo, può rifarsi su di lui se il cessionario è inadempiente, però notizia entro 15 giorni dalla sua verificazione.

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Publisher
A.A. 2019-2020
35 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina009070 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.