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DEPOSITO BANCARIO
può essere di due tipi: deposito di denaro e di titoli.
Deposito di denaro
Il deposito di denaro è il contratto bancario per effetto del quale il depositario acquista la proprietà del denaro che il
depositario le affida con l’obbligo di restituire alla scadenza del termine convenuto o a richiesta del depositante la stessa
somma identificata nella qualità. È un’ipotesi di deposito irregolare
Libretto di deposito
La banca può rilasciare al cliente un libretto di deposito a risparmio: i versamenti e i prelievi effettuati devono essere
annotati sul libretto (formalità necessaria per la prova dell’avvenuta operazione).
Il libretto di deposito può essere:
- Al portatore se la somma depositata può essere riscossa da chiunque possiede il libretto
- Nominativo se è intestato a una determinata persona, unica che può riscuotere l’importo.
Oggi è ammessa solo l’emissione di libretti di deposito nominativi.
Deposito di titoli
È il contratto per effetto del quale la banca, a fronte di un compenso, custodisce i titoli, esige gli interesso o i dividendi,
cura le riscossioni per conto del depositante e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli.
Le somme riscosse dalla banca devono essere accreditate al depositante.
Cassette di sicurezza
È un servizio. È il contratto con cui vengono affidati in custodia alla banca dei beni al fine di conservarli in un posto
sicuro. La banca mette a disposizione del cliente una cassetta metallica in cui può riporre denaro o oggetti preziosi. La
cassetta è poi custodita dalla banca in appositi locali blindati. La cassetta può essere aperta solo con il concorso della
banca e del cliente, ma il suo contenuto è segreto alla banca.
La banca è responsabile per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Apertura di credito
È il contratto con cui la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma
di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Contratto comunemente noto come fido bancario.
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Nell0apertura di credito è solitamente inserita la clausola di conto corrente: il cliente può utilizzare più volte il credito e
ripristinare la disponibilità mediante successivi versamenti. Per l’apertura di credito la banca può richiedere al cliente di
prestare una garanzia reale o personale. L’apertura di credito può essere:
- A tempo determinato la banca non può recedere dal contratto se non per giusta causa
- A tempo indeterminato il diritto di recesso è accordato a entrambe le parti con preavviso di 15 giorni.
Anticipazione bancaria
È quel contratto in virtù del quale una banca pone a disposizione di un soggetto una somma di denaro proporzionata a
una garanzia reale su titoli o merci costituita in suo favore. La garanzia reale che il cliente è tenuto a prestare è
rappresentata dal pegno che può essere:
- Regolare la banca non può disporre delle cose ricevute
- Irregolare la banca può disporne.
Caratteristica essenziale del contratto è il rapporto tra credito accordato e valore del pegno concesso: la somma prestata
dalla banca rappresenta una certa percentuale del valore dei beni dati in garanzia e tale proporzione deve rimanere
costante ( se il cliente restituisce prima della scadenza una parte della somma concessagli, avrà diritto a ritirare una
parte proporzionale dei beni dati in garanzia).
Contratto di sconto
Definito dall’art 1858. È il negozio con cui la banca anticipa al cliente l’importo di un credito non ancora scaduto a fronte
della cessione del credito stesso e previa deduzione dell’interesse relativo al lasso temporale intercorso tra la
conclusione del contratto e la scadenza del credito. Serve per monetizzare rapidamente crediti non immediatamente
esigibili.
Conto corrente di corrispondenza
È un contratto atipico per effetto del quale il cliente incarica la banca di compiere per suo conto una serie di operazioni
bancarie.
Contratto di corrispondenza: il cliente conferisce alla banca l’incarico di provvedere per suo conto al pagamento di tasse,
canoni di locazione, bollette. È molto diffuso.
Assicurazione
L’art 1882 definisce l’assicurazione come il contratto con cui una parte (assicuratore) verso pagamento di una somma
di denaro (premio) si obbliga a tenere indenne l’assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro o a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
L’istituto assicurativo si accolla quindi i rischi che corrono gli assicurati di subire un danno e ciò verso il corrispettivo di
una somma di denaro. Tale contratto è comunemente impiegato nella prassi al fine di evitare le spese conseguenti ai
danni per incidenti automobilistici o per un incendio.
È un contratto aleatorio: non vi è certezza che il rischio si verificherà. Un soggetto può scegliere di liberarsi di questo
rischio obbligandosi a pagare una somma di denaro a favore di un ente (assicuratore) che si assume integralmente il
rischio di risarcire i danni conseguenti un evento contrattualmente stabilito. L’esistenza del rischio non è solo
presupposto del consenso, ma elemento essenziale ella causa del contratto: nel caso in cui il rischio non esista al
momento della conclusione del contratto questo sarà nullo per difetto di causa.
Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale. Il nostro ordinamento richiede la forma scritta ad probationem.
Nella prassi il contratto è stipulato mediante l’utilizzo di formulari. Il documento rilasciato dall’assicuratore per provare
la sussistenza del rapporto è la polizza.
Il codice prevede due tipi di assicurazione:
- Assicurazione contro i danni copre il rischio per sinistri che determinano la perdita di un cespite patrimoniale
attualmente esistente o di un profitto sperato. Se l’assicurato ha stipulato una polizza che copre solo parte del
valore del bene, nell’erogazione del risarcimento si seguirà il criterio proporzionale e l’assicurato non riceverà un
risarcimento pari all’intero ammontare del danno, ma solo una somma che sta al totale del danno come il valore
assicurato sta al valore del bene. L’alienazione del bene assicurato non determina lo scioglimento del contratto di
assicurazione, pertanto se l’acquirente non vuole servirsene dovrà esercitare il diritto di recesso. L’assicurazione
contro la responsabilità civile è una sottospecie dell’assicurazione contro i danni. È un contratto per effetto del
quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicuratore dalle conseguenze patrimoniali di un fatto illecito.
L’assicurato viene quindi rimborsato di quanto abbia dovuto pagare a causa dell’illecito. Il contratto produce i suoi
effetti solo tra le parti che lo hanno concluso e l’assicuratore non è tenuto ad alcun versamento a favore del
danneggiato. Le parti possono derogare a tale previsione.
- Assicurazione sulla vita contratto con cui l’assicuratore assume l’obbligo di pagare un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento connesso con la vita umana. 103
o Assicurazione per il caso di morte: ricorre nel caso in cui l’erogazione del capitale o della rendita sia conseguente
alla morte dell’assicurato o di un terzo. Il diritto alla prestazione non sorge nell’ipotesi in cui l’assicurato o il
terzo siano deceduti per suicidio entro due anni dalla stipulazione.
o Assicurazione per il caso di vita : prevede il pagamento di un capitale o una rendita nel caso in cui l’assicurato o
un terso sia ancora in vita dopo un certo numero di anni dalla stipulazione.
o Assicurazione mista: ricorre quando l0assicuratore si obblighi al pagamento della prestazione all’assicurato che
sopravviva oltre una certa data o al beneficiario se l’assicurato cessa di vivere entro una certa data. La
designazione del beneficiario può avvenire nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all’assicuratore. Essa può essere anche contenuta in un testamento. È sempre revocabile dallo stipulante salvo
che egli stesso la dichiari irrevocabile per iscritto. Il beneficiario acquista un diritto proprio (acquisto iure
proprio) ai vantaggi dell’assicurazione e non un diritto che gli è stato trasmesso per successione. I creditori
dell’assicurato non possono quindi rivalersi sulla somma dovuta dall’assicuratore al beneficiario.
Mandato
Il mandato, insieme alla mediazione, all’agenzia, alla spedizione e alla commissione è uno dei modelli con cui si attua
l’interposizione gestoria.
L’art 1703 definisce il mandato come il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere per conto
dell’altra (mandante) uno o più atti giuridici.
Il mandato può essere:
- Con rappresentanza se l’attività giuridica è compiuta in nome e per conto del mandante
- Senza rappresentanza se l’attività giuridica è compiuta solo per conto del mandante, ma in nome del mandatario.
Il mandatario quindi acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi
non abbiano avuto conoscenza del mandato.
il mandato è caratterizzato dall’intuitus personae: è un negozio basato sul rapporto di fiducia e le qualità individuali di
ogni parte assumono rilievo. Senza il consenso del mandante il mandatario non può farsi sostituire e in caso di morte,
interdizione o inabilitazione di mandante o mandatario il contratto si estingue.
Il mandato può essere oggetto di revoca, ma le parti possono renderlo irrevocabile. La revoca può essere espressa o
tacita (nomina di un nuovo mandatario con l’incarico di compiere lo stesso affare, compimento dell’affare autonomo).
Il mandato si estingue per:
- Scadenza del termine
- Compimento dell’affare
- Rinuncia da parte del mandatario
Il mandato si presume oneroso, ma le parti possono convenirne espressamente la gratuità.
Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza ordinaria.
Il codice prevede che la responsabilità per colpa in capo al mandatario debba essere valutata con meno rigore se il
mandato era a titolo gratuito.
Il mandatario deve adempiere varie obbligazioni:
- Obbligo di rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la
modificazione del mandato
- Obbligo di non eccedere i limiti fissati nel mandato (la violazione determina che gli atto concluso dal mandatario in
difetto di potere resti a carico suo salvo ratifica da parte del mandante)
- Obbligo di comuni