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Il matrimonio concordatario
Si definisce matrimonio concordatario il matrimonio canonico con effetti civili. Ai fini civili, occorre che il rito del matrimonio canonico sia seguito dalla lettura di alcuni articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, per attestare al matrimonio anche il valore civile. La trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile deve avvenire entro 5 giorni dalla celebrazione.
Il matrimonio religioso non può essere trascritto:
- Quando gli sposi siano già uniti in matrimonio civile tra loro o con un'altra persona
- Quando gli sposi non abbiano l'età prescritta dalla legge civile
- Quando gli sposi siano interdetti per infermità di mente
- Quando sussista tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile
I vizi del matrimonio canonico sono oggetto di giurisdizione da parte dei tribunali ecclesiastici. La sentenza ecclesiastica di nullità deve essere resa esecutiva.
dell'altro coniuge senza il consenso di quest'ultimo. Inoltre, il glio nato fuori delmatrimonio non ha automaticamente il cognome del padre, ma può ottenerlo solocon il riconoscimento volontario o con una sentenza giudiziale. In caso di separazioneo divorzio dei genitori, la legge prevede che il glio abbia diritto a mantenere unrapporto equilibrato con entrambi i genitori, salvo situazioni di particolare gravitàche possano mettere a rischio il suo benessere. In caso di controversie sulla filiazione,la competenza spetta ai tribunali civili italiani, che possono essere chiamati adintervenire per stabilire la paternità o la maternità di un glio. Inoltre, èpossibile impugnare una sentenza di accertamento di paternità o maternità davantifamigliare di quest’ultima. Lo stato di glio può essereatto dello stato civile,fatto valere con l’allegazione di un e cioè dell’atto distato di famiglia.nascita: l’atto di nascita è dunque il titolo dello
Quandonasce un bambino, chi assiste la partoriente ha l’obbligo di fareun’attestazione di avvenuta nascita. Poi i genitori o un loro rappresentantedichiarazione di nascita,provvedono alla entro 10 giorni presso il comune.di nascitaL’atto può contenere o non l’indicazione del nome della madre e delpadre. Per quanto riguarda la maternità, l’identità della madre è accertatanell’attestazione di avvenuta nascita, a meno che la donna non dichiariespressamente di non voler essere nominata. Per quanto riguarda la paternità,l’indicazione nell’atto di nascita segue regole diverse a secondo che la madre siaconiugata o meno. Nel primo caso, la legge prevede un sistema
di presunzioni legali che determinano l'attribuzione della paternità al marito della madre; nel secondo caso, l'indicazione della paternità consegue solo a una dichiarazione del padre o a un accertamento giudiziale, che conducono alla formazione di un titolo di stato di figlio. Nel nostro ordinamento il solo fatto di procreazione non è sufficiente a determinare la costituzione di un rapporto giuridico di filiazione. In mancanza di un atto di nascita, basta provare che si tratta di una situazione di fatto che fa ritenere l'esistenza di un rapporto di filiazione. Devono concorrere: - Che il genitore abbia trattato la persona come figlio e che abbia provveduto in ragione di ciò al mantenimento, all'educazione e al collocamento del figlio stesso. - Che la persona sia stata considerata socialmente come figlio del genitore. - Che la persona...Che abbia espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita. È ancora vietata la surrogazione di maternità.
FILIAZIONE NEL MATRIMONIO E FUORI
Lo stato di figlio "nato nel matrimonio" è attribuito mediante due presunzioni legali tra loro collegate:
- La presunzione di concepimento durante il matrimonio: si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il termine iniziale è il momento delle nozze.
- La conseguente presunzione di paternità: il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio: non è quindi necessario per attribuire la paternità al marito che egli dichiari di essere padre.
Il sistema delle due presunzioni tende a privilegiare lo stato di legittimità.
La presunzione di paternità è suscettibile di prova contraria.
Attraverso l'azione di disconoscimento della paternità. Se non sussistono le condizioni idonee a fondare lo stato di figlio nato nel matrimonio, la relazione tra genitore e figlio è regolata dagli articoli che riguardano l'alienazione fuori dal matrimonio. In caso di procreazione da parte di un uomo e una donna non sposati tra loro, un pieno rapporto giuridico di filiazione si costituisce solo per effetto di un atto volontario del genitore, l'atto di riconoscimento, o di un accertamento ad opera del giudice. Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è una dichiarazione di scienza con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un'altra persona.
Il riconoscimento è un atto:
- unilaterale, ma può essere fatto congiuntamente dai due genitori
- Personalissimo
- Puro, in quanto non sopporta condizione o termine
- Irrevocabile
La sola volontà del genitore che riconosce non è sempre sufficiente a produrre l'effetto del riconoscimento.
Se il glio è maggiore di 14 anni, il suo consenso è condizione di e cacia di riconoscimento. In caso di ri uto del consenso, il genitore che desidera riconoscere il glio può fare ricorso al giudice. In ogni caso il consenso non può essere ri utato se risponde all’interesse del glio. Per riconoscere un glio occorre aver compiuto 16 anni di età. Il riconoscimento dev’essere posteriore alla nascita o almeno al concepimento: è dunque possibile riconoscere un nascituro, fermo restando che gli e etti pieni del riconoscimento sono subordinati all’evento della nascita. Può essere riconosciuto anche un glio premorto. Quanto alla forma, il riconoscimento può avvenire: • Nell’atto di nascita • Con dichiarazione apposita • In un testamento redatto nelle forme prescritte per quest’atto È inammissibile un riconoscimento in contrasto con lo stato di glio nato nel matrimonio.fi fi fi fifi ffi fi fi fi ff ff fivenerdì 5 febbraio 2021
Il riconoscimento è possibile anche se il padre e la madre erano uniti in matrimonio con persona diversa dall’altro genitore: glio adulterino.
Riconoscimento dei gli nati da genitori che siano tra loro parenti o a ni in linea retta, oppure fratelli. Il riconoscimento è subordinato allaprevia autorizzazione del giudice, che decide in base all'esclusivo criterio dell'interesse del glio e della necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Responsabilità genitoriale nei confronti di gli nati fuori dal matrimonio:
- Il genitore che ha riconosciuto il glio è investito dalla responsabilità genitoriale
- Se riconosce il glio sono entrambi i genitori, a entrambi spetta esercizio di tale responsabilità, senza avere riguardo alla situazione di convivenza
- Se uno dei genitori fosse stato escluso dall'esercizio della responsabilità,
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egliconserva comunque un potere di vigilare sull'educazione, l'istruzione e lecondizioni di vita il glioIn caso di riconoscimento congiunto, il glio assume il cognome del padre, salvodiverso accordo tra genitori. In caso di riconoscimento separato, assume ilcognome di chi lo ha riconosciuto per primo.Il rapporto giuridico di liazione può essere costituito anche contro volontà delgenitore, che non intenda riconoscere il glio. Lo impongono il dovere dei genitori diistruire, mantenere, educare i gli e il diritto di ciascuno alla propria identitàpersonale. Ciò può avvenire per mezzo dell'azione di dichiarazione giudiziale dipaternità o maternità, che mira ad una sentenza di accertamento da trascrivere neiregistri dello stato civile.
ADOZIONE E L'AFFIDAMENTOLo stato di glio si può instaurare non solo a seguito della procreazione, ma anchemediante un provvedimento giurisdizionale che prende il nome di adozione. Vi
Sonominori maggiori di età. Due distinte modalità di adozione: quella dei minori e quella dei maggiorenni. Scopo di adozione è quello di dotare l'adottante di una discendenza. L'adottante deve aver compiuto 35 anni e devono esservi almeno 18 anni di differenza tra adottante e adottato. L'adozione richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando, l'assenso dei rispettivi coniugi e l'assenso dei genitori dell'adottando. L'eventuale mancanza di tali assensi può essere superata mediante ricorso all'autorità giudiziaria. I rapporti che sorgono tra adottante e adottato equivalgono a quelli della filiazione; l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Tuttavia:- Non si creano rapporti giuridici tra l'adottante e i parenti dell'adottato