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CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO
Si parte dal presupposto che un soggetto non può perseguire più interessi
contemporaneamente e deve porsi al servizio della massimizzazione della
sfera giuridica del proprio mandante.
Si ha conflitto di interessi quando il rappresentante persegue interessi diversi
da quello unico del rappresentato. Art. 1710 (diligenza del mandatario) che
prevede la responsabilità del mandatario.
Nella redazione di un eventuale atto, si devono proporre due azioni
(annullamento del contratto e risarcimento del danno per inadempimento
contrattuale nei confronti del mandatario).
Il diritto contrattuale si fonda sul principio fondamentale della tutela dell’altrui
affidamento incolpevole. Deve essere tutelato il terzo e il rappresentato si
potrà rivalere sul rappresentante che ha agito in conflitto (deve essere protetto
il terzo cosi il terzo contrae e cosi si sviluppano traffici giuridici e aumenta il pil
e si riduce il deficit e non aumenta ulteriormente l’iva).
Si è dibattuto sul concetto di interesse e cioè se già il fatto della presenza del
conflitto permetta di chiedere già l’annullamento del contratto ovvero se oltre
al conflitto vi debba essere un danno. Ossia il danno è in re ipsa o deve essere
concretamente provato? Se il rappresentante opera in conflitto di interessi e il
terzo lo sa e vende il bene ad un prezzo conforme al valore di mercato, il
rappresentato può impugnare il contratto? Dipende. Se partiamo dal
presupposto che viene leso il rapporto fiduciario (cass 15881/2007) il contratto
è annullabile. Se si ritiene che il contratto deve essere impugnato solo per un
effettivo danno allora sarà valido (cass. 3385/2004).
Se il rappresentante è portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con
quelli del rappresentato si ha conflitto di interessi tra i due. Si ha una situazione
di incompatibilità tra i due interessi (la realizzazione di un vantaggio per l’uno
implica un sacrificio per l’altro).
Torrente sostieneL’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di
interessi è viziato indipendentemente dal fatto che il rappresentato sia stato
effettivamente danneggiato, essendo sufficiente la situazione di incompatibilità
del ruolo del rappresentante, quale portare di interessi tra loro incompatibili.
Il conflitto di interessi lo rinveniamo anche nell’ambito del diritto societario
anche se affievolito rispetto alla disciplina del diritto societario anteriore alla
riforma del 2003.
Art. 2373 delibera societaria in conflitto di interessi pregiudizio concreto
deve essere determinante e provocare un danno per far si che sia annullata la
delibera.
Art. 2391 Interessi degli amministratori
Altro ambito in cui ha rilevanza il conflitto di interessi si ha nella volontaria
giurisdizione art. 320 curatore speciale che decide se compiere o meno
l’atto dispositivo di straordinaria amministrazione basta la semplice presenza
astratta del conflitto che si è subito a tutelare l’interesse del figlio.
Ovviamente i principi visti in materia di diritto societario si applicano anche al
condominio trattandosi di materia di deliberazione.
Se il rappresentante agisce in conflitto di interessi con il rappresentato il
negozio è annullabile su domanda del rappresentato. Il negozio è annullabile
solo se il conflitto medesimo era conosciuto o poteva essere conosciuto con
l’ordinaria diligenza dal terzo. Se il conflitto si presenta nella rappresentanza
legale si ha la nomina di un curatore speciale o di un protutore.
CONTRATTO CON SE STESSO Art. 1395 ӏ annullabile il contratto che il
rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di
un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente
ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la
possibilità di conflitto di interessi. L’impugnazione può essere proposta solo dal
rappresentato.
Rientra nello schema del conflitto di interessi la figura del contratto con se
stesso, che ricorre quando un unico soggetto svolge contemporaneamente il
ruolo di due parti: un procuratore che rappresenta sia il compratore che il
venditore, un rappresentante del venditore che acquista per se. Il contratto con
se stesso è di regola annullabile; è valido quando il rappresentato abbia
autorizzato espressamente la conclusione del contratto oppure il contenuto del
contratto sia stato determinato preventivamente dallo stesso rappresentato in
modo di escludere la possibilità di conflitto.
il rappresentante può concludere con se come parte formale o come parte
sostanziale e cmq agisca, cerca un equo contemperamento o danneggia
entrambe? Ecco perché il codice richiede che vi sia una specifica
autorizzazione (non è richiesta se si tratta di vendere beni il cui valore è
stabilito da tariffe ufficiali) altrimenti deve esserci sempre nella procura una
clausola scritta.
RAPPRESENTANZA SENZA POTERE il negozio compiuto da chi ha agito come
rappresentante senza averne il potere (difetto di potere) o eccedendo i limiti
delle facoltà conferitegli (eccesso di potere).
Eccesso di rappresentanza sussiste quando la procura sia conferita per
determinate tipologie di atti dai quali fuoriesca l’atto posto in essere dal
rappresentante. L’atto posto in essere è inefficace. (o forse nullo o forse
annullabile).
Difetto di rappresentanza la procura manca del tutto. Ipotesi del contratto
concluso con il falsus procurator
responsabilità precontrattuale per il falsus procurator con possibilità di
ratificare il contratto da parte del falsus rappresentato con efficacia ex tunc
(art. 1399). Se non c’è ratifica il contratto non può produrre i suoi effetti.
Non produce alcun effetto nella sfera giuridica dell’interessato il negozio è
inefficace Perché non produce i suoi effetti?
C’è chi parlava che il contratto andava considerato nullo perché mancante del
consenso. Se è un contratto nullo però, si è obiettato, che non può essere
ratificato; ma in realtà, si dice, la ratifica può essere considerata come una
convalida.
Esso non può dirsi nullo anche perché la nullità postula un vizio intrinseco
dell’atto e opera in maniera definitiva, mentre secondo l’art. 1399 l’interessato
può ratificare con effetti retroattivi il negozio stipulato dal falsus procurator;
Si sostiene d’altro canto che il contratto non è da considerare nullo ma
inefficace (e cioè non può produrre i suoi effetti) perché non c’è totale assenza
del consenso. Il consenso c’è ma non è stato manifestato dal legittimo
proprietario. Contratto incompleto a formazione progressiva.
D’altro canto ancora c’è l’art. 1398 che parla di validità del contratto e non di
efficacia allora al più potremmo dire (Minervini) che il contratto è annullabile
e la ratifica vale come convalida. In realtà si obietta che non può nemmeno
essere annullabile perché prima della ratifica il negozio concluso senza
rappresentanza o eccedendo dai poteri conferiti al rappresentante non produce
effetti per l’interessato.
A prescindere che sia valido ma inefficace che sia nullo o annullabile sembra
che il terzo contraente possa svolgere azione di responsabilità precontrattuale
nei confronti del falsus procurator.
Secondo l’opinione tradizionale la ratifica è equiparabile ad una procura
successiva: è cioè un negozio unilaterale con cui l’interessato fa propri gli atti
conclusi in suo nome da chi non aveva potere di rappresentarlo o ha esorbitato
dai poteri concessigli. La ratifica può essere espressa o tacita: essa come la
procura, deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del
negozio.
La retroattività della ratifica non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi
art. 1399 secondo comma se tizio ha venduto un suo immobile a caio e poi
viene a sapere che mevio, qualificandosi suo rappresentante senza averne il
potere, aveva nel frattempo concluso in suo nome una vendita a migliori
condizioni, la ratifica che egli faccia della vendita fatta da mevio non può
toccare la validità del negozio (vendita a caio) che egli ha già compiuto,
perdendo cosi il potere di disporre ulteriormente dell’immobile.
I terzi (che hanno stipulato con il falsus procurator) possono agire con actio
interrogatoria art. 1399 prevede che il terzo contraente al fine di non
restare troppo a lungo nell’incertezza se il contratto stipulato sarà destinato a
rimanere definitivamente inefficace o ad acquistare i suoi effetti tramite la
ratifica del dominus, può invitare l’interessato a chiarire definitivamente se
intenda o meno ratificare il negozio stipulato dal falsus procurator,
assegnandoli un termine entro il quale dovrà pronunciarsi perché altrimenti
scaduto tale termine il suo silenzio viene equiparato ad un rifiuto della ratifica.
Se il contratto, mancando la ratifica del dominus, rimane definitivamente
inefficace, il terzo che ha contratto con il falsus procurator pensando di
stipulare un atto efficace nei confronti del dominus, ha diritto di chiedere il
risarcimento del danno allo pseudo-rappresentante. Diritto al risarcimento che
in base all’art. 1398 è subordinato alla condizione che questi abbia “confidato
senza sua colpa” nella validità del contratto: se sapeva che colui che agiva in
nome altrui non aveva il relativo potere, ovvero se avrebbe potuto
accorgersene usando la nomale diligenza, non può pretendere alcun
risarcimento. L’art. 1398 limita tale risarcimento al solo “interesse negativo”: il
terzo non potrà pretendere dal falsus procurator tutto quanto avrebbe potuto
ricavare dall’affare sfumato, ma solo, oltre al rimborso delle spese sostenute, il
risarcimento per aver perso eventuali occasioni di stipulare altri contratti
alternativi nonché il risarcimento per l’attività sprecata per la trattativa.
Ma se non è stata conferita la procura? La procura può anche essere conferita
tacitamente con comportamenti concludenti. Se tu hai posto in essere atti che
possono aver fatto credere al terzo in maniere apprezzabile e logica che agissi
per conto di altri, il negozio è valido e conta l’affidamento del terzo e il
rappresentato fa azione contro il falsus procurator. Il terzo non è tenuto a
chiedere la procura per il princi