Estratto del documento

I contratti in generale

Il contratto

Art. 1321: Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L’autonomia contrattuale permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto, mantenendosi nei limiti imposti dalla legge.

Autonomia contrattuale e negoziale

L'autonomia negoziale è diversa da quella contrattuale. Il negozio giuridico è diverso dal contratto; il contratto è un negozio giuridico avente contenuto patrimoniale. Il negozio giuridico (autonomia negoziale) è qualunque manifestazione di volontà avente carattere patrimoniale personale. Il negozio giuridico non è disciplinato nel codice, ma lo è solo il contratto. Il contratto è la manifestazione principale di autonomia privata. Art. 1322: Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi previsti dalla legge. L'ordinamento prevede dei vincoli posti a tutela di interessi generali (vincoli possono riguardare la libertà di concludere determinati contratti, il contenuto contrattuale, la possibilità di farsi sostituire, la modalità di conclusione del contratto e il contenuto del regolamento contrattuale).

Libertà e obblighi nel contratto

Libertà di concludere o meno un determinato negozio è espressione di libertà personale: nessuno può essere costretto a subire effetti giuridici derivanti da un atto negoziale se non voluti. L'ordinamento prevede delle ipotesi di obbligo a contrarre, contratti imposti che costituiscono limiti alla libertà negoziale (obblighi possono essere convenzionali come nel caso del contratto definitivo che segue al preliminare o di tipo legale come autoservizi di linea obbligati a trasportare tutti coloro che lo richiedono; assicurazione obbligata a stipulare il contratto per la responsabilità civile automobilistica).

Conseguenze dell’inadempimento da parte del soggetto obbligato a contrarre in base a obblighi sia essi convenzionali che legali: è possibile chiedere l’esecuzione specifica o solo il risarcimento del danno. Se la stipulazione del contratto si considera come un obbligo di fare, allora sarà incoercibile (non si può ottenere l’esecuzione specifica); se si considera come un obbligo di prestare sarà coercibile. In dottrina c’è dibattito sul punto.

Principio di autonomia contrattuale

Noi parliamo di autonomia contrattuale e negoziale e si dice che il nostro ordinamento è imperniato sul principio della libertà della forma nei contratti. In realtà ci sono settori dell’ordinamento in cui non c’è margine di autonomia e libertà di forma (diritto testamentario con testamento che ha uno schema fisso e inderogabile; non possiamo costituire una società atipica si parla semmai di società a nome collettivo irregolare).

Si pone un problema sulla tipicità o meno delle promesse unilaterali. Il principio di autonomia negoziale si estende anche alle promesse unilaterali? Secondo Torrente no. Orientamento tradizionale dice di no in base all’art. 1987 “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge” (consente tassativamente i casi in cui può essere fatto). Altra corrente ritiene che il principio di autonomia è estendibile anche alle promesse unilaterali ex l’art. 1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente: “la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata”.

Ambiti di contrattazione obbligatoria

Vi sono ambiti in cui non possiamo neanche scegliere con chi contrarre (l’ordinamento prevede delle ipotesi di prelazione legale). Se dovesse capitare una traccia sull’autonomia negoziale e sui suoi limiti; se più specifico teniamo presente che si tratta di momenti peculiari di limitazione di libertà che sono previsti nell’interesse generale.

Possibilità di sostituzione giuridica di far concludere ad altri soggetti contratti nel proprio nome e conto (rappresentanza diretta) ovvero solo per proprio conto (rappresentanza indiretta/mandato senza rappresentanza). Nell’ambito della sostituzione possiamo avere sostituzione anche nell’interesse proprio (di un soggetto che esercita un suo diritto) es. sostituzione processuale (azione surrogatoria art. 2900 quando il creditore si sostituisce al proprio debitore inerte nell’esercizio di diritto di credito quando il debitore non esige i crediti dal proprio debitore).

Dall’azione surrogatoria si distingue l’azione diretta, un’azione prevista espressamente dalla legge con cui un soggetto creditore esercita il proprio diritto nei confronti di terzi cui non è legato da alcun rapporto ma che siano debitori del proprio debitore (azione prevista nei rapporti di subcontratto; sublocazione 1595 c.c. il locatore può chiedere il canone di locazione direttamente al sub conduttore oppure il mandato 1706 e 1717 senza rappresentanza).

Non è come la surrogatoria? Si apre un dibattito nel senso che effettivamente in dottrina c’è chi ritiene che questi casi appena detti (anche art 1676) siano ipotesi speciali di surrogatoria rispetto alla fattispecie generale (art. 2900), laddove la giurisprudenza dice che l’azione surrogatoria abbia funzione conservativa-cautelare, invece l’azione diretta ha una funzione esecutiva-satisfattiva.

Allora si può dire a che ci serve questa distinzione? L’azione diretta è un’azione di condanna (non costitutiva) e quindi non comporta il litisconsorzio necessario del debitore principale. La giurisprudenza pacificamente riconosce l’azione diretta come istituto autonomo rispetto all’azione surrogatoria.

Proprio partendo dal concetto di azione diretta la giurisprudenza ha giustificato il potere dell’utilizzatore di agire per vizi nei confronti del fornitore in un contratto di leasing (dice che si tratta dell’esercizio di un’azione diretta perché l’utilizzatore non è altro che un mandante senza rappresentanza e la soc. finanziaria mandataria ha agito per conto dell’utilizzatore) art. 1705 secondo comma (il mandante può esercitare il diritti di credito derivante dell’esecuzione del mandato).

Art. 1706 Acquisti del mandatario: “il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso di inadempimento si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre”.

Elementi essenziali del contratto

Accordo delle parti; la causa; l’oggetto; la forma quando è richiesta ad substantiam cioè per la validità del contratto.

Classificazione dei contratti

  • Tipici e atipici
  • Bilaterali e plurilaterali
  • A prestazioni corrispettive e con obbligazioni a carico di una sola parte (se è illecita o fin dall’origine impossibile la prestazione a carico di una parte ne risulta l’invalidato l’intero contratto e se non viene adempiuta o diviene impossibile una prestazione non è più dovuta nemmeno la controprestazione)
  • A titolo oneroso e a titolo gratuito
  • Di scambio e associativi
  • Commutativi e aleatori (a quelli aleatori non è applicabile il rimedio della rescissione per lesione né il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità)
  • A esecuzione istantanea e di durata
  • Forma libera e forma vincolata
  • Consensuali e reali (come il mutuo, comodato, pegno, deposito…)
  • A efficacia reale e efficacia obbligatoria (i primi realizzano automaticamente il risultato perseguito per effetto del solo consenso; i secondi non realizzano automaticamente il risultato perseguito ma obbligano le parti ad attuarlo)

Le trattative e la conclusione del contratto

Quando si verifica la conclusione del contratto? Quando alla proposta segue l’accettazione, allora si ha l’accordo. Proposta e accettazione si fondono in una volontà unica, ossia quella contrattuale. Affinché ciò si verifichi occorre:

  • Che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o gli usi. Una proposta di contratto non può rimanere efficace a tempo indefinito.
  • Che la dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta (altrimenti avremo una contro proposta).
  • Che l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente.

Momento del perfezionamento: principio della cognizione; occorre che l’altra parte abbia conoscenza dell’accettazione; il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta, comunicatagli dalla controparte.

Art. 1335: Presunzione di conoscenza valida per tutti i negozi recettizi, secondo la quale la proposta e l’accettazione, nonché qualsiasi dichiarazione diretta ad una persona determinata si reputa conosciuta da questa non appena giunta all’indirizzo del destinatario. Pertanto, per dimostrare che il contratto si è perfezionato è sufficiente dimostrare che la dichiarazione di accettazione è pervenuta all’indirizzo del proponente. Graverà su quest’ultimo provare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.

Questa è la modalità generale di formazione del contratto, non quella esclusiva. Perfezionamento mediante esecuzione: ad un ordine ricevuto dal proponente. Per il contratto con obbligazioni del solo proponente: la legge non ritiene necessaria una esplicita dichiarazione di accettazione e il proponente è vincolato agli effetti della propria dichiarazione non appena questa è resa nota all’altra parte e non può revocare la proposta stessa. Basta che il destinatario della proposta non la respinga nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi.

La revoca della proposta e dell’accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tesi tradizionale: la revoca della proposta impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione della controparte. Per la revoca dell’accettazione occorre che la revoca pervenga all’indirizzo di quest’ultimo prima che vi sia pervenuta l’accettazione.

Tesi alternativa: la corte di cassazione qualifica tali atti come recettizi con la conseguenza che anche la revoca della proposta è idonea ad impedire la conclusione del contratto solo se giunge a conoscenza del destinatario prima dell’accettazione e conseguente conclusione del contratto.

Morte o incapacità del proponente o accettante: la proposta perde automaticamente efficacia se, prima che il contratto si sia perfezionato, il proponente muore o diventa incapace (intrasmissibilità della proposta). Del pari anche se l’accettante muore o diventa incapace nell’intervallo tra la spedizione della dichiarazione di accettazione e l’arrivo di questa al proponente.

La proposta irrevocabile o ferma deve apporre un termine, ossia l’indicazione della durata del periodo di irrevocabilità. Se non è apposto la corte di cassazione dice che la proposta è valida ed efficace come proposta semplice che potrà essere revocata secondo le regole generali.

L’offerta al pubblico

L’offerta al pubblico vale come proposta contrattuale anche se indirizzata a destinatari indeterminati e permette che la conclusione del contratto avvenga per effetto della sola dichiarazione di accettazione di colui che sia interessato a perfezionare il contratto oggetto della proposta. È revocabile come ogni altra proposta contrattuale purché sia fatta con la stessa forma con cui è stata fatta l’offerta ed è efficace anche nei confronti di chi non ne sia venuto a conoscenza.

Il contratto aperto all’adesione

È il caso di contratti che tendono a realizzare determinate organizzazioni di carattere associativo.

Le trattative e il dovere di buona fede

Le condotte che possono dar luogo a responsabilità precontrattuale o culpa in contraendo sono varie:

  • Abbandono ingiustificato della trattativa (laddove si sia raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto).
  • Mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto (la giurisprudenza ha negato che sussista responsabilità precontrattuale nell’ipotesi in cui l’invalidità dipenda da una disposizione di legge che entrambe le parti erano tenute a conoscere e che non avevano pertanto l’obbligo di comunicarsi tra loro).
  • Influenza illecita sulla determinazione negoziale della controparte (un soggetto induce un altro a stipulare un contratto traendolo in inganno o minacciandolo o approfitti di un errore in cui sia incorsa l’altra parte per trarne vantaggio); il contratto è annullabile per un vizio della volontà.
  • Induzione della controparte alla stipulazione di un contratto pregiudizievole (il contratto non può essere annullato ma il responsabile dell’inganno deve risarcire il danno).

La responsabilità precontrattuale

Secondo la giurisprudenza è di natura aquiliana o extracontrattuale; la condotta scorretta durante le trattative è ritenuta illecita e lesiva degli interessi, giuridicamente protetti, dell’altra parte. Il danno risarcibile (diverso dai danni risarcibili per inadempimento di un contratto) si provoca la lesione dell’interesse non all’esecuzione della prestazione, ma al non iniziare le trattative che le hanno fatto perdere opportunità.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.
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