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CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO

Si parte dal presupposto che un soggetto non può perseguire più interessi

contemporaneamente e deve porsi al servizio della massimizzazione della

sfera giuridica del proprio mandante.

Si ha conflitto di interessi quando il rappresentante persegue interessi diversi

da quello unico del rappresentato. Art. 1710 (diligenza del mandatario) che

prevede la responsabilità del mandatario.

Nella redazione di un eventuale atto, si devono proporre due azioni

(annullamento del contratto e risarcimento del danno per inadempimento

contrattuale nei confronti del mandatario).

Il diritto contrattuale si fonda sul principio fondamentale della tutela dell’altrui

affidamento incolpevole. Deve essere tutelato il terzo e il rappresentato si

potrà rivalere sul rappresentante che ha agito in conflitto (deve essere protetto

il terzo cosi il terzo contrae e cosi si sviluppano traffici giuridici e aumenta il pil

e si riduce il deficit e non aumenta ulteriormente l’iva).

Si è dibattuto sul concetto di interesse e cioè se già il fatto della presenza del

conflitto permetta di chiedere già l’annullamento del contratto ovvero se oltre

al conflitto vi debba essere un danno. Ossia il danno è in re ipsa o deve essere

concretamente provato? Se il rappresentante opera in conflitto di interessi e il

terzo lo sa e vende il bene ad un prezzo conforme al valore di mercato, il

rappresentato può impugnare il contratto? Dipende. Se partiamo dal

presupposto che viene leso il rapporto fiduciario (cass 15881/2007) il contratto

è annullabile. Se si ritiene che il contratto deve essere impugnato solo per un

effettivo danno allora sarà valido (cass. 3385/2004).

Se il rappresentante è portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con

quelli del rappresentato si ha conflitto di interessi tra i due. Si ha una situazione

di incompatibilità tra i due interessi (la realizzazione di un vantaggio per l’uno

implica un sacrificio per l’altro).

Torrente sostieneL’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di

interessi è viziato indipendentemente dal fatto che il rappresentato sia stato

effettivamente danneggiato, essendo sufficiente la situazione di incompatibilità

del ruolo del rappresentante, quale portare di interessi tra loro incompatibili.

Il conflitto di interessi lo rinveniamo anche nell’ambito del diritto societario

anche se affievolito rispetto alla disciplina del diritto societario anteriore alla

riforma del 2003.

Art. 2373 delibera societaria in conflitto di interessi pregiudizio concreto

 

deve essere determinante e provocare un danno per far si che sia annullata la

delibera.

Art. 2391 Interessi degli amministratori

Altro ambito in cui ha rilevanza il conflitto di interessi si ha nella volontaria

giurisdizione art. 320 curatore speciale che decide se compiere o meno

 

l’atto dispositivo di straordinaria amministrazione basta la semplice presenza

astratta del conflitto che si è subito a tutelare l’interesse del figlio.

Ovviamente i principi visti in materia di diritto societario si applicano anche al

condominio trattandosi di materia di deliberazione.

Se il rappresentante agisce in conflitto di interessi con il rappresentato il

negozio è annullabile su domanda del rappresentato. Il negozio è annullabile

solo se il conflitto medesimo era conosciuto o poteva essere conosciuto con

l’ordinaria diligenza dal terzo. Se il conflitto si presenta nella rappresentanza

legale si ha la nomina di un curatore speciale o di un protutore.

CONTRATTO CON SE STESSO Art. 1395 ”è annullabile il contratto che il

rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di

un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente

ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la

possibilità di conflitto di interessi. L’impugnazione può essere proposta solo dal

rappresentato.

Rientra nello schema del conflitto di interessi la figura del contratto con se

stesso, che ricorre quando un unico soggetto svolge contemporaneamente il

ruolo di due parti: un procuratore che rappresenta sia il compratore che il

venditore, un rappresentante del venditore che acquista per se. Il contratto con

se stesso è di regola annullabile; è valido quando il rappresentato abbia

autorizzato espressamente la conclusione del contratto oppure il contenuto del

contratto sia stato determinato preventivamente dallo stesso rappresentato in

modo di escludere la possibilità di conflitto.

il rappresentante può concludere con se come parte formale o come parte

sostanziale e cmq agisca, cerca un equo contemperamento o danneggia

entrambe? Ecco perché il codice richiede che vi sia una specifica

autorizzazione (non è richiesta se si tratta di vendere beni il cui valore è

stabilito da tariffe ufficiali) altrimenti deve esserci sempre nella procura una

clausola scritta.

RAPPRESENTANZA SENZA POTERE il negozio compiuto da chi ha agito come

rappresentante senza averne il potere (difetto di potere) o eccedendo i limiti

delle facoltà conferitegli (eccesso di potere).

Eccesso di rappresentanza sussiste quando la procura sia conferita per

determinate tipologie di atti dai quali fuoriesca l’atto posto in essere dal

rappresentante. L’atto posto in essere è inefficace. (o forse nullo o forse

annullabile).

Difetto di rappresentanza la procura manca del tutto. Ipotesi del contratto

concluso con il falsus procurator

responsabilità precontrattuale per il falsus procurator con possibilità di

ratificare il contratto da parte del falsus rappresentato con efficacia ex tunc

(art. 1399). Se non c’è ratifica il contratto non può produrre i suoi effetti.

Non produce alcun effetto nella sfera giuridica dell’interessato il negozio è

inefficace Perché non produce i suoi effetti?

C’è chi parlava che il contratto andava considerato nullo perché mancante del

consenso. Se è un contratto nullo però, si è obiettato, che non può essere

ratificato; ma in realtà, si dice, la ratifica può essere considerata come una

convalida.

Esso non può dirsi nullo anche perché la nullità postula un vizio intrinseco

dell’atto e opera in maniera definitiva, mentre secondo l’art. 1399 l’interessato

può ratificare con effetti retroattivi il negozio stipulato dal falsus procurator;

Si sostiene d’altro canto che il contratto non è da considerare nullo ma

inefficace (e cioè non può produrre i suoi effetti) perché non c’è totale assenza

del consenso. Il consenso c’è ma non è stato manifestato dal legittimo

proprietario. Contratto incompleto a formazione progressiva.

D’altro canto ancora c’è l’art. 1398 che parla di validità del contratto e non di

efficacia allora al più potremmo dire (Minervini) che il contratto è annullabile

e la ratifica vale come convalida. In realtà si obietta che non può nemmeno

essere annullabile perché prima della ratifica il negozio concluso senza

rappresentanza o eccedendo dai poteri conferiti al rappresentante non produce

effetti per l’interessato.

A prescindere che sia valido ma inefficace che sia nullo o annullabile sembra

che il terzo contraente possa svolgere azione di responsabilità precontrattuale

nei confronti del falsus procurator.

Secondo l’opinione tradizionale la ratifica è equiparabile ad una procura

successiva: è cioè un negozio unilaterale con cui l’interessato fa propri gli atti

conclusi in suo nome da chi non aveva potere di rappresentarlo o ha esorbitato

dai poteri concessigli. La ratifica può essere espressa o tacita: essa come la

procura, deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del

negozio.

La retroattività della ratifica non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi

art. 1399 secondo comma se tizio ha venduto un suo immobile a caio e poi

viene a sapere che mevio, qualificandosi suo rappresentante senza averne il

potere, aveva nel frattempo concluso in suo nome una vendita a migliori

condizioni, la ratifica che egli faccia della vendita fatta da mevio non può

toccare la validità del negozio (vendita a caio) che egli ha già compiuto,

perdendo cosi il potere di disporre ulteriormente dell’immobile.

I terzi (che hanno stipulato con il falsus procurator) possono agire con actio

interrogatoria art. 1399 prevede che il terzo contraente al fine di non

restare troppo a lungo nell’incertezza se il contratto stipulato sarà destinato a

rimanere definitivamente inefficace o ad acquistare i suoi effetti tramite la

ratifica del dominus, può invitare l’interessato a chiarire definitivamente se

intenda o meno ratificare il negozio stipulato dal falsus procurator,

assegnandoli un termine entro il quale dovrà pronunciarsi perché altrimenti

scaduto tale termine il suo silenzio viene equiparato ad un rifiuto della ratifica.

Se il contratto, mancando la ratifica del dominus, rimane definitivamente

inefficace, il terzo che ha contratto con il falsus procurator pensando di

stipulare un atto efficace nei confronti del dominus, ha diritto di chiedere il

risarcimento del danno allo pseudo-rappresentante. Diritto al risarcimento che

in base all’art. 1398 è subordinato alla condizione che questi abbia “confidato

senza sua colpa” nella validità del contratto: se sapeva che colui che agiva in

nome altrui non aveva il relativo potere, ovvero se avrebbe potuto

accorgersene usando la nomale diligenza, non può pretendere alcun

risarcimento. L’art. 1398 limita tale risarcimento al solo “interesse negativo”: il

terzo non potrà pretendere dal falsus procurator tutto quanto avrebbe potuto

ricavare dall’affare sfumato, ma solo, oltre al rimborso delle spese sostenute, il

risarcimento per aver perso eventuali occasioni di stipulare altri contratti

alternativi nonché il risarcimento per l’attività sprecata per la trattativa.

Ma se non è stata conferita la procura? La procura può anche essere conferita

tacitamente con comportamenti concludenti. Se tu hai posto in essere atti che

possono aver fatto credere al terzo in maniere apprezzabile e logica che agissi

per conto di altri, il negozio è valido e conta l’affidamento del terzo e il

rappresentato fa azione contro il falsus procurator. Il terzo non è tenuto a

chiedere la procura per il princi

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.