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DELEGAZIONE LIBERATORIA.
È possibile che l’operazione di delegazione passiva sottenda un ulteriore rapporto
obbligatorio tra il delegante, ovvero il debitore originario, e delegato; tuttavia, è anche
possibile che il creditore decida di delegare un soggetto a mero scopo di liberalità.
Il rapporto che intercorre tra delegante, delegato e delegatario è una vera e propria STRUTTURA
TRILATERALE, che può essere TITOLATA o CAUSALE, se nella promessa che il delegato fa al
creditore emerge il rapporto tra creditore-delegante, il rapporto di valuta, o il rapporto tra
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delegante-delegato, il rapporto di provvista, oppure ASTRATTA, se il delegato non menziona
i rapporti in base ai quali agisce.
Espromissione. Accollo. Successione nel debito
Si parla di ESPROMISSIONE se il terzo non è delegato dal debitore, ma si assume
spontaneamente il debito nei confronti del creditore: nel caso dell’espromissione, il terzo
(espromittente) è obbligato in solido con il debitore (espromesso) nei confronti del creditore
(espromissario).
Solitamente l’espromissione è cumulativa, a meno che il creditore non dichiari
espressamente di voler liberare l’espromesso.
Mentre la delegazione ha una struttura trilaterale, l’espromissione ha una STRUTTURA
BILATERALE, e il debitore originario vi è estraneo.
In particolare, il terzo espromittente e il creditore espromissario si accordano per:
- Aggiungere un nuovo debitore a quello precedente, che rimane obbligato;
- Determinare il mutamento del debitore, con la liberazione di quello originario.
Così come l’espromissione, anche l’ACCOLLO che rappresenta una convenzione bilaterale,
che intercorre però tra il debitore e un terzo, il quale assume su di sé il debito del primo: il
terzo (accollante) si obbliga in solido con il debitore (accollato) nei confronti del creditore
(accollatario/beneficiario).
In particolare, il creditore può rimanere estraneo alla convenzione, nel caso di ACCOLLO
INTERNO, o può aderirvi, nel caso di ACCOLLO ESTERNO, che fa sì che l’accordo tra
accollante e accollato diventi irrevocabile.
Come l’espromissione, l’accollo è cumulativo, a meno che:
- La liberazione del debitore originario costituisca condizione espressa della convenzione
di accollo, intervenuta tra accollante e accollato;
- Il creditore non dichiari espressamente di voler liberare l’accollato.
Inoltre, un mutamento del lato passivo dell’obbligazione si ha con la SUCCESSIONE MORTIS
CAUSA nel debito: può avvenire solo in caso di successione a titolo universale, a diGerenza
della successione mortis causa nel credito può avvenire sia nel caso di successione a titolo
universale, che a titolo particolare.
L’erede è tenuto a rispondere dei debiti anche ultra vires (i debiti superano l’attivo ereditario);
per evitarlo può accettare l’eredità con il beneficio di inventario, il che consente all’erede di
tenere separati il proprio patrimonio personale e quello ereditario così da limitare la sua
responsabilità alla sola consistenza dell’attivo ereditario.
17. LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Principi generali
L’Art. 2740, comma 1, enuncia il principio secondo cui il debitore risponde
dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri,
sancendo quindi la regola che governa la RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE,
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ed esplicitando come essa non sia limitata ad alcuni beni, bensì investa l’intero patrimonio
del debitore, salvo che esistano patrimoni autonomi o separati (come, per esempio, nel caso
dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario).
Un altro principio che governa la responsabilità patrimoniale del debitore è quello della
cosiddetta par condicio creditorum, e cioè della “pari posizione” di tutti i creditori, per cui
ognuno di loro ha pari diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.
Nonostante i creditori si dicano tutti sullo stesso piano, lo stesso codice civile distingue in
diverse categorie i vari creditori: si definisce creditore chirografario il creditore “puro e
semplice” che vanta un diritto di credito nei confronti di un soggetto; al contrario, il creditore
assistito da una causa legittima di prelazione (che sono il privilegio, il pegno e l’ipoteca),
che si trova in una posizione a tutti gli eGetti preferenziale rispetto agli altri.
Es. Se ad una causa partecipano solo creditori chirografari si procede ad una ripartizione
à
proporzionale di quanto si ricava se non fosse suGiciente a soddisfare tutti per l’intero; se
partecipasse anche solo un creditore assistito quest’ultimo avrebbe diritto ad essere
soddisfatto per intero mentre gli altri riceveranno in proporzione.
Privilegi
Alcuni crediti godono di particolare tutela, la cui identificazione è di esclusiva competenza del
Legislatore. Bisogna distinguere tra:
• PRIVILEGIO GENERALE = il creditore è privilegiato rispetto agli altri nell’esecuzione
forzata che abbia ad oggetto qualsiasi bene mobile del debitore;
Es. Rapporto di lavoro subordinato.
à
• PRIVILEGIO SPECIALE = insiste su particolari beni mobili o immobili: se l’eventuale
esecuzione forzata ha ad oggetto solo quei beni, il creditore sarà privilegiato nella
distribuzione di quanto ricavato dalla vendita di essi soli.
Es. Contratto enfiteutico (il concedente ha il privilegio sui frutti del fondo) o del
à
trasportatore (i cui crediti hanno un privilegio speciale sui beni mobili oggetto del
contratto di trasporto).
Alcuni esempi di crediti privilegiati sono:
- Crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato in quanto il credito è
fondamentale per la sopravvivenza;
- Lo Stato è privilegiato per quanto riguarda taluni tributi;
- Il promissario acquirente di un contratto preliminare che sia stato trascritto nei pubblici
registri immobiliari.
Pegno e ipoteca
Altre cause legittime di prelazione sono il PEGNO e l’IPOTECA, che costituiscono due diritti
reali di garanzia, avendo di fatto ad oggetto un bene cui rimangono legati anche qualora ne
muti la titolarità.
Si definiscono DIRITTI REALI DI GARANZIA perché, a diGerenza dei diritti reali di godimento,
che attribuiscono al loro titolare un’utilità in termini di godimento, essi attribuiscono un diritto
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di sequela e un diritto di prelazione sul ricavato del bene sul quale insistono, in caso di
esecuzione coattiva.
Es. il creditore ipotecario ha un diritto di prelazione sul denaro ricavato dalla vendita forzata
à
dell’immobile oggetto di ipoteca.
Pegno e ipoteca sono dunque GARANZIE REALI, e di conseguenza insistono sopra un bene e
sono rappresentate dal bene stesso, a diGerenza delle garanzie personali che invece vedono
un soggetto, ovvero il garante, assumersi l’obbligo di garantire che, in caso d’inadempimento
del debitore principale, si farà egli stesso carico di eseguire la prestazione (si pensi alla
fideiussione).
Ulteriore caratteristica in comune tra pegno e ipoteca è il concetto secondo cui essi possono
insistere su beni del debitore o anche su beni di un terzo (trattandosi in quel caso di terzo
datore di pegno o ipoteca).
Es. si pensi al caso in cui un giovane imprenditore voglia richiedere un ingente finanziamento
à
alla banca: considerando che è raro che una banca conceda prestiti senza specifiche garanzie,
il padre del giovane imprenditore si oGre di iscrivere ipoteca sopra un immobile di sua proprietà.
In questo modo il debito del giovane imprenditore risulta essere garantito da un’ipoteca iscritta
sul bene di un terzo datore di ipoteca (che è appunto, in questo caso, il padre dello stesso).
Altra caratteristica importante sia del pegno che dell’ipoteca è il diritto di sequela e di
prelazione.
Secondo il DIRITTO DI PRELAZIONE, il creditore garantito da pegno o ipoteca è preferito agli
altri creditori chirografari in sede di distribuzione del ricavato; inoltre, il titolare di un diritto di
prelazione si soddisfa per l’intero suo credito con precedenza sugli altri creditori, i quali si
soddisferanno in seguito su quanto residua del ricavato dell’esecuzione forzata.
Con l’espressione DIRITTO DI SEQUELA si intende indicare che pegno e ipoteca, essendo
diritti reali, sono opponibili ai terzi.
Uno degli elementi che varia a seconda che si tratti di pegno o ipoteca è la costituzione:
• IPOTECA può insistere su beni immobili o mobili registrati e si costituisce mediante
à
iscrizione: si tratta di una pubblicità costitutiva, considerando che il diritto di ipoteca
nasce contestualmente all’iscrizione nei pubblici registri;
• PEGNO si costituisce mediante la consegna materiale del bene al creditore o a un
à
terzo, cui ne sia aGidata la custodia, poiché non è suGiciente il semplice accordo tra le
parti: il pegno rientra nella categoria dei contratti reali, e quindi si perfeziona solo se al
consenso si accompagna lo spossessamento.
Sia il pegno che l’ipoteca sono strettamente collegati al credito che vanno a garantire, da
cui segue che se il credito per cui sia stato costituito il pegno o l’ipoteca non sussiste, il diritto
reale di garanzia è nullo.
In caso di inadempimento del debitore, il creditore ipotecario o pignoratizio potrà soddisfarsi
sul bene oggetto del diritto reale di garanzia, e potrà promuovere una procedura esecutiva al
fine di venderlo all’incanto (cioè all’asta) e soddisfarsi sul ricavato: se il ricavato dovesse
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essere maggiore di quanto il creditore abbia diritto, la somma residuale deve essere
consegnata al debitore.
Sempre per evitare che il creditore si arricchisca indebitamente a danno del debitore, il
Legislatore ha sancito il divieto del patto commissorio, che si identifica come un accordo per
cui, in caso di inadempimento, l’oggetto del pegno o dell’ipoteca diventerà automaticamente
di proprietà del creditore.
Il nostro ordinamento vieta il patto commissorio poiché solitamente il bene oggetto del pegno
o dell’ipoteca è di valore superiore rispetto a quello del credito garantito, in modo tale che il
creditore sia garantito non solo rispetto alla somma capitale, ma anche con riguardo agli
interessi e alle spese che potrebbe vedersi costretto a sostenere nel caso in cui promuovesse
l’esecuzione forzata.
Pegno
Il PEGNO può avere ad oggetto beni mobili, universalità di mobili o crediti, e si costituisce
stipulando un contratt