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DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO
L’art 2744 sancisce la nullità del patto commissorio, cioè quella clausola con la quale si conviene
che in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o
data in pegno passerà al creditore. La funzione è la tutela del debitore; il creditore garantito non
può ottenere la proprietà di un bene che potrebbe avere valore maggiore rispetto all’entità del suo
credito, violando i principi generali in forza dei quali il debitore inadempiente è esposto ad
aggressione del suo patrimonio mediante la liquidazione totale o parziale ed il conseguente
risarcimento per equivalente. Tale divieto protegge la par condicio credito rum e previene le
potenzialità “usurarie”. Questa norma ha dato vita a tentativi di aggiro del divieto: ampia casistica
di alienazioni a scopo di garanzia A) patto commissorio autonomo: il bene del debitore non viene
costituito in pegno od ipoteca con la previsione del passaggio di proprietà in caso di
inadempimento, ma viene alienato al creditore sotto la condizione sospensiva del suo
inadempimento; B) vendita con patto di riscatto: accordo col quale Tizio vende un bene a Caio, ma
si riserva la possibilità di riacquistarlo entro un certo termine al medesimo prezzo o ad un prezzo
maggiorato funzionalmente uguale al patto commissorio; C) patto commissorio obbligatorio:
collegamento tra mutuo e promessa di vendita: tizio riceve da caio un prestito e promette a caio di
vendergli un bene che gli appartiene, sotto la condizione sospensiva de suo inadempimento. Tutte
le alienazioni a scopo di garanzia sono nulle per violazione del divieto di patto commissorio.
- Il lease back: contratto col quale un soggetto, normalmente un’impresa, vende un bene di
sua proprietà ad un imprenditore finanziario il quale ne paga il corrispettivo dovuto ma
contestualmente lo cede in locazione finanziaria allo stesso alienante. Questi dunque
diviene utilizzatore del bene e corrisponde le rate di canone nei tempi previsti, con facoltà
di riacquistare la proprietà corrispondendo alla scadenza quanto previsto a titolo di riscatto.
- La cessione di crediti a scopo di garanzia: si ha quando un soggetto, debitore vs un istituto
di credito in relazione ad un’operazione di finanziamento, trasferisce al creditore una certa
quantità di propri crediti verso terzi. Alla scadenza del credito, qualora il debito principale
non sia stato adempiuti, il creditore potrà riscuotere quello ceduto in garanzia restituendo al
debitore l’eventuale supero.
6. Privilegi: nozioni generali
I privilegi si distinguono in mobiliari e immobiliari, si parla anche di “causa legittima di prelazione”,
che ha però portata più ampia . Si definisce privilegio il fenomeno in forza è accordato dalla legge il
favore ad alcuni crediti in funzione e a ragione dello scopo pratico e/o della giustificazione
economica del credito medesimo. Tale favore si manifesta nella costituzione di un rapporto fra detti
crediti e talune categorie di beni mobili o immobili, sicché, in capo di inadempimento, è la legge
stessa a consentire che tali beni possano essere aggrediti prima di tutto da alcune categorie di
creditori. Art. 2745: “il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito” i
privilegi sono riconosciuti dalla legge e non nascono da atti di autonomia, salvi casi eccezionali
(art. 2775). Poiché queste cause di prelazione nascono per volontà della legge non è previsto,
salvi casi specifici, un meccanismo di pubblicità (diversamente da quanto accade con ipoteca
iscrizione, e con pegno spossessamento). I privilegi ai sensi dell’art. 2746 sono generali o speciali
a seconda che si esercitino su tutti i beni mobili del debitore oppure su determinati beni mobili o
immobili. Sul piano dell’efficacia, il privilegio si distingue da pegno ed ipoteca in quanto non
attribuisce al suo titolare il diritto di sequela (opponibilità erga omnes) e non può essere esercitato
in pregiudizio dei diritti dei terzi: può essere esercitato solo se i beni si trovano nel patrimonio del
debitore. I privilegi si estinguono con il soddisfacimento integrale del credito o a causa di vicende
concernenti il bene.
7. Privilegi generali su beni mobili (privilegi generali mobiliari) artt. 2151-2754
Il privilegio generale ha ad oggetto solo beni mobili e, precisamente, l’intero patrimonio mobiliare
del debitore, ed è stabilito per varie categorie di crediti che comprendono figure disparate tra loro.
(crediti da lavoro subordinato, onorari dei professionisti per gli ultimi due anni di attività, provvigioni
nascenti da rapporti di agenzia, crediti derivanti da rapporti agrari, crediti dell’impresa artigiana
delle società cooperative e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo). Protezione di interessi di
natura sostanziale.
8. Privilegi speciali su beni mobili artt. 2755-2769
A causa della loro origine legale i privilegi non sono normalmente assistiti da un meccanismo
pubblicitario. Fa eccezione alla regola l’art. 2762, che in tema di vendita di macchine con patto di
riservato dominio, subordina il privilegio alla trascrizione dei documenti da cui risultano la vendita e
il credito.
9. Privilegi speciali su beni immobili artt. 2770-2776
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Si tratta di preferenze accordate a crediti che, nella maggior parte dei casi, hanno un rapporto
diretto con il bene perché sorti a seguito di vicende riguardanti il cespite sul quale gravano. Ad
esempio art. 2770 nel caso di vendita forzata di un bene immobile, il ricavato deve essere
destinato prima di tutto al pagamento delle spese sostenute per gli atti conservativi, per
l’espropriazione del bene o per il compimento di atti riguardanti l’interesse comune dei creditori:
questi ultimi, pertanto, potranno rivalersi sul residuo. Di particolare interesse sono i privilegi
speciali per la mancata esecuzione di contratti preliminari di vendita di beni immobili.
10. Ordine dei privilegi
Graduazione delle varie cause di prelazione (identificazione del criterio con il quel devono
risolversi eventuali conflitti tra più diritti di preferenza relativi ai medesimi beni): in linea generale
possiamo dire che il pegno prevale sul privilegio speciale (beni mobili) e che il privilegio speciale
su beni immobili prevale sull’ipoteca (2748). Con riferimento ad entrambe le ipotesi non mancano
eccezioni che riguardano la priorità di crediti per spese di giustizia, conservative ed espropriative
che sono in ogni caso preferite (2777), nel caso in cui legge speciali dispongano privilegi speciali,
essi sono in ogni casi di rango successivo ai crediti per spese di giustizia etc..etc..
(beni mobili: atti sempre preferiti art. 2777->priv. Generali->Pegno->priv. Speciali)
(beni immobili: atti sempre preferiti art. 2777->priv. Speciali->Ipoteca)
11. Diritti reali di garanzia: nozioni generali
Il pegno e l’ipoteca sono i diritti reali di garanzia. Sono quelle situazione mediante le quali
determinati beni (mobili nel caso del pegno e immobili nel caso dell’ipoteca) vengono vincolati al
soddisfacimento del credito oggetto di garanzia. Tali diritti sono caratterizzati dall’assolutezza e
dalla immediatezza (potere di agire esecutivamente anche contro gli acquirenti del bene e nel
rapporto diretto con la cosa) e dal rapporto accessorio rispetto al principale caratterizzato dalla
specialità. L’accessorietà emerge dalla reazione delle vicende che riguardano l’obbligazione
principale su quella di garanzia: l’estinzione della prima infatti determina l’automatica estinzione
anche della seconda; per specialità si intende che il diritto di garanzia riguarda sempre bene
determinati individualmente (specialità quanto all’oggetto) e quanto al credito. Il creditore
ipotecario/pignoratizio è nella posizione di vantaggio poiché se non ha ricevuto l’adempimento
dell’obbligazione garantita, potrà aggredire direttamente il bene facendolo vendere (jus
distrahendi) e potrà rivalersi sul ricavato (jus prelationis). La funzionalizzazione del bene costituito
in garanzia rispetto al credito, si esprime nel jus sequelae. La natura reale del diritto di pegno e
ipoteca comporta la piena opponibilità della garanzia al terzo acquirente del bene, nel caso infatti
che il bene venga alienato il creditore potrà in ogni caso aggredirlo mediante pignoramento; ne
deriva necessità di pubblicità dell’evento per porre in condizione di conoscere l’esistenza ai terzi
dell’altrui diritto reale. Nel caso dell’ipoteca essa è pubblicizzata mediante l’iscrizione (pubblicità
costitutiva) nei pubblici registri immobiliari o dei beni mobili registrati; nel caso del pegno attraverso
lo spossessamento, cioè attraverso l’attribuzione al creditore pignoratizio della detenzione del
bene.
12. Costituzione del pegno
Il pegno è l’effetto di un contratto reale che si realizza con la consegna del bene
L’art 2786 stabilisce che il pegno “si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del
documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa”. La consegna della cosa, che
deve essere effettiva ,rappresenta un modo di acquisto del diritto. Il pegno può riguardare anche
un credito futuro, purché già individuato. Possono essere oggetto di pegno i beni mobili non
registrati, le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto i beni mobili. La forma
del contratto è libera, ma deve essere scritta nel caso in cui il credito garantito superi il valore di 2
euro; non si tratta di forma ad substantiam in quanto l’assenza della scrittura non determina
l’inesistenza della garanzia, ma ne preclude l’opponibilità agli altri creditori (art. 2787). La rilevanza
dello spossessamento è espressa nel principio enunciato nell’art 2787 secondo il quale la
prelazione non può essere fatta valere se la cosa non è rimasta in possesso del creditore o presso
il terzo designato. Costituito il pegno, il creditore o il terzo che hanno ricevuto la cosa sono tenuti a
custodirla e conservarla, ma non possono né usarla né cederla, se il bene dato in pegno genera
frutti il creditore può di norma appropriarsene. La funzione di garanzia realizzata mediante il pegno
si manifesta allorché, scaduto il termine di adempimento del debito, l’obbligazione non si stata
soddisfatta. In tal caso il creditore diffida il debitore ad adempiere il debito avvertendolo che in
difetto procederà alla vendita della cosa pignorata. Compiuto tale atto e trascorsi 5 giorni dalla
intimazione senza che sia stata proposta opposizione, il creditore potrà procedere alla vendita
della cosa sotto il control