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Beni e situazioni giuridiche di appartenenza

Cap. II Beni

Codice civile 1942

  • Libro I: Persone e famiglia
  • Libro II: Successioni
  • Libro III: Proprietà
  • Libro IV: Obbligazioni
  • Libro V: Lavoro
  • Libro VI: Tutela dei diritti

Il libro III del nostro Codice si apre con il titolo I sui beni (artt. 810-831). La nozione giuridica di bene non coincide con l’accezione comune del termine: non si riferisce a qualsiasi cosa presente in natura suscettibile di utilità (non tutte le cose sono beni), ma si connota per la presenza attuale o per la configurabilità sul bene di situazioni giuridiche soggettive di appartenenza. BENE in senso tecnico-giuridico è il riferimento oggettivo dei diritti reali previsti nel c.c. o di forme di appartenenza riconosciute e garantite dall’ordinamento giuridico.

Art. 810: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. La nozione di bene coincide con quella di cosa, che sia oggetto o potenziale oggetto di diritti. Per COSA si intende un’entità materiale, una parte della realtà, a qualsivoglia stato fisico: dunque, sono beni anche le energie naturali (purché suscettibili di divenire oggetto di rapporti giuridici: ART. 814).

Dunque sul BENE devono insistere o poter insistere situazioni giuridiche soggettive attive. Si devono quindi escludere dal novero dei beni giuridici sia la res communes omnium (come aria o luce), in quanto non suscettibili di appropriazione esclusiva, sia, in senso opposto, le cose dalle quali nessuno può trarre utilità. Sono, invece, BENI, le cose che non siano attualmente di proprietà di alcuno; o anche le cose abbandonate dal proprietario che possano divenire oggetto di appropriazione. Il collegamento attuale o potenziale tra cosa e situazione giuridica soggettiva attiva che su di essa insiste vale, quindi, a determinare per il diritto la qualificazione come BENE.

Nella definizione del c.c. si determina una perfetta corrispondenza tra diritti reali quali diritti sulla cosa, e bene giuridicamente rilevante, ossia cosa oggetto di diritti. Ma l’attuale, naturalmente mutata, realtà socio-economica, permeata dal progresso della ricerca scientifica, della tecnologia e dei nuovi mezzi di comunicazione, è caratterizzata dalla presenza di nuovi beni (new properties), sprovvisti del requisito della materialità: opere dell’ingegno, software, know-how, franchising. Questi nuovi beni sono suscettibili di divenire oggetto di situazioni giuridiche soggettive attive di appropriazione tutelate dall’ordinamento giuridico. Le situazioni giuridiche che li concernono sono disciplinate essenzialmente nella legislazione speciale, non coincidono con i tradizionali diritti reali regolati nel c.c.

Classificazione di beni

  • Beni immobili e beni mobili
    Art. 812: sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo. Il criterio seguito è quello della fissità o inamovibilità del bene.
  • Sono altresì considerati beni immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti purché saldamente ancorati alla riva in via permanente. I beni mobili sono ricavati per sottrazione (categoria residuale): sono mobili tutti i beni che non sono immobili. Da questa distinzione discendono importanti conseguenze giuridiche, in particolare per quanto attiene alla circolazione dei beni:
    • Per gli atti aventi ad oggetto beni immobili è richiesta la forma scritta sotto pena di nullità (ART. 1350).
    • Se gli atti hanno ad oggetto beni immobili o mobili registrati vige il principio della libertà della forma.
  • Inoltre, la circolazione dei beni immobili è regolata dalla trascrizione nei pubblici registri. Un analogo regime di pubblicità è previsto per i beni mobili registrati (es. autoveicoli), data la loro rilevanza economico sociale. La TRASCRIZIONE consente al titolare di un diritto di poterlo opporre ai terzi, in particolare, a coloro che vantino sulla cosa diritti incompatibili con quello del titolare. Tali regole non valgono per i beni mobili non registrati, per i quali non è possibile istituire un regime di pubblicità. Con riferimento a questi, assume rilevanza l’elemento materiale del possesso, il quale assolve la stessa funzione di garanzia della titolarità del diritto che per i beni immobili e mobili registrati viene svolta dalla trascrizione. ART. 813: salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle relative azioni; le disposizioni concernenti beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Beni registrati

  • Sono i beni oggetto di iscrizione in registri pubblici, come:
  • Il registro immobiliare
  • Il P.R.A. (vicende relative ad autoveicoli)
  • Registri indicati dal codice navale (vicende relative a navi e galleggianti)
  • R.A.N.

Beni generici e beni specifici

I beni specifici (o determinati) hanno una loro propria individualità (es: il quadro di un pittore famoso). I beni generici, invece, appartengono ad un genere: sono cioè uguali a tutti quelli che compongono lo stesso genere e si determinano in base a numero, peso, misura (es: un litro di vino). Tale distinzione assume rilievo con riguardo alla vendita e agli altri contratti che abbiano per oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti. Vige per detti contratti il principio consensualistico, secondo cui il diritto si trasferisce al momento della conclusione del contratto ovvero della formazione dell’accordo contrattuale (ART. 1376).

Se, però, si tratta di beni generici non può prodursi l’effetto reale del trasferimento del diritto, finché non sia avvenuta l’individuazione con cui si determina il bene. Dunque il contratto, se ha ad oggetto beni generici, produrrà al momento della conclusione solo effetti obbligatori; se ha ad oggetto beni specifici è immediatamente produttivo di effetti reali. La distinzione rileva anche in materia di obbligazioni: se l’obbligazione ha ad oggetto un bene specifico, si estingue con il perimento della cosa (ART. 1256); diversamente accade se l’oggetto dell’obbligazione è un bene generico. Alla distinzione tra beni generici e beni specifici si collega quella tra beni fungibili e beni infungibili: il criterio a fondamento di quest’ultima è quello della sostituibilità o meno del bene. Un bene generico è generalmente fungibile, mentre un bene specifico è infungibile. Altra distinzione è quella tra beni divisibili ed indivisibili: distinzione rilevante in caso di comproprietà.

Le nuove classificazioni dei beni

Casa familiare e prima casa. I beni di consumo

Si tende, oggi, a diversificare la tutela dei beni in funzione dell’importanza dei valori che esprimono e degli interessi che realizzano nel contesto sociale. Posto che la persona umana rappresenta il valore fondamentale al centro del nostro ordinamento, attraverso una disciplina differenziata dei beni si persegue l’obiettivo della soddisfazione di esigenze di natura primaria. In questo senso la regolamentazione giuridica del bene appare sempre più legata alla protezione di interessi di natura personale del soggetto, proprietario o utilizzatore. Un chiaro esempio di questa tendenza è l’ipotesi della casa familiare (ART. 155-quater) che, in quanto costituisce il naturale luogo di svolgimento della vita privata e familiare, è assoggettata ad un regime del tutto peculiare, che la delinea come entità autonoma.

Ciò si riscontra sia nel sistema del diritto di famiglia (possibilità della sua assegnazione al coniuge non proprietario, in caso di separazione o divorzio), sia in quello delle successioni mortis causa (diritto di abitazione riservato al coniuge superstite- ART. 540-). La casa familiare riceve una considerazione specifica anche nell’ambito della disciplina delle locazioni abitative, essendo riconosciuta la possibilità di successione nel contratto a favore del coniuge o del convivente superstite. La casa familiare non può essere considerata un immobile come gli altri.

Altro esempio evidente dell’interferenza tra classificazione e tutela di determinati beni in funzione della realizzazione di interessi personali si riscontra con riferimento alla disciplina della prima casa (specificità del mutuo stipulato per l’acquisto di detti immobili: si esclude la legittimità di clausole penali in caso di estinzione anticipata; si consente la portabilità del mutuo). Altra categoria riconducibile alle moderne classificazioni di beni, orientate sulla loro funzione, è quella di beni di consumo (ART. 120 COD. CONS.). La categoria, che comprende qualsiasi bene mobile, viene individuata in base alla finalità dell’acquisto (in base alla destinazione del bene). La particolare qualificazione del soggetto (consumatore) che acquista il bene, determina, con riguardo al difetto di conformità del bene stesso, l’applicazione di una disciplina normativa differenziata ispirata alla tutela del consumatore. La qualità di bene di consumo rafforza la posizione del compratore nei confronti del venditore, mitigando l’asimmetria contrattuale tra l’uno e l’altro.

Beni a circolazione vincolata o limitata

Per alcune categorie di beni l’elemento di distinzione attiene al regime di circolazione, vincolata o limitata in ragione di caratteri oggettivi e qualità intrinseche dei beni stessi:

  • Beni d’interesse storico e artistico: la qualificazione incide sulla loro circolazione, limitando l’autonomia dei privati nel realizzarne gli scambi, l’interesse collettivo alla conservazione e valorizzazione di tali beni è a fondamento dei vincoli imposti ai proprietari e rileva, principalmente, nella possibilità, garantita allo Stato, di esercitare il diritto di prelazione e procedere al loro acquisto in caso di vendita.
  • Parti del corpo: la loro circolazione è limitata in funzione di protezione della persona umana (ART. 5); esse possono essere oggetto di atti di disposizione solo se questi non comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica e non siano comunque contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Questi atti dispositivi, in ragione del valore superiore della persona umana, devono necessariamente essere a titolo gratuito.

Le relazioni tra beni

Universalità di beni

Le relazioni che si instaurano tra beni sulla base di un vincolo di destinazione danno luogo alle figure dell’universalità di mobili e delle pertinenze. ART. 816: è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono allo stesso proprietario e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. Per questa categoria di beni, in considerazione della loro rilevanza socio-economica, non valgono alcune regole che disciplinano la categoria dei beni mobili (non è applicabile la regola “possesso vale titolo”; è esperibile l’azione di manutenzione - prevista per i beni immobili-).

L’universalità di mobili o di fatto si distingue dall’universalità di diritto: la prima comprende esclusivamente beni materiali, la seconda rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un soggetto (es: eredità, azienda). ART. 817: sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Un bene è accessorio ad un altro, detto principale, allorché sia a servizio o ad ornamento di questo. L’accessorietà comporta che le vicende giuridiche relative al bene principale coinvolgano, di regola, anche il bene accessorio.

Se la relazione tra i beni ha carattere durevole e sussiste un atto di destinazione proveniente dal proprietario della cosa principale o da chi è titolare di diritti reali su di essa, si crea un vincolo pertinenziale. Tale vincolo può sussistere:

  • Tra due beni immobili (abitazione e box).
  • Tra un bene immobile ed uno mobile (fondo e le sue scorte).
  • Tra un bene mobile ed uno mobile (yacht e gommone in dotazione).

Il regime giuridico del vincolo pertinenziale comporta che, in assenza di una diversa regolamentazione tra le parti, gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (ART. 818). Quindi, per aversi una pertinenza occorrono:

  • L’oggettiva destinazione di una cosa a servizio o a ornamento di un’altra.
  • La volontà del proprietario della cosa principale o di altro legittimato di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.

L’azienda

Un posto particolare tra le combinazioni di cose spetta all’azienda, che il codice definisce come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (produzione di beni o servizi e relativo scambio).

Il patrimonio

In senso giuridico, si chiama patrimonio il complesso dei rapporti attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad un soggetto. La regola tradizionale è che ogni soggetto ha un patrimonio e uno solo, con il quale risponde dei propri debiti (unicità del patrimonio).

I frutti

I frutti sono le utilità prodotte dai beni. Una volta venuti ad esistenza essi acquistano una propria rilevanza rispetto al bene che li ha generati e possono, quindi, essere considerati autonomamente da questo. Si distinguono in naturali e civili.

ART. 820: sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

I frutti naturali derivano dall’attitudine di alcuni beni alla produzione di ricchezza, indipendentemente dal fatto che tale processo richieda o meno l’opera dell’uomo. Con riguardo a tali frutti, il criterio su cui si basa la rilevanza autonoma del frutto quale nuovo ente è identificato nella separazione materiale. La regola sull’acquisto dei frutti prevede che essi spettino al proprietario, salvo diversa convenzione (ART. 821). In quest’ultimo caso, l’acquisto del terzo si realizza al momento della separazione (prima il frutto si dice pendente). È previsto l’obbligo, gravante su chi fa propri i frutti, di rimborsare al proprietario del bene le spese necessarie per la loro produzione, nei limiti del valore dei frutti (ART. 821). Anche prima della separazione i frutti, considerati nella loro qualità di cosa mobile futura, possono essere validamente oggetto di atti dispositivi a favore di terzi: gli effetti reali saranno differiti nel tempo e il contratto, al momento della conclusione, ha solo effetti obbligatori. I frutti civili costituiscono le utilità corrisposte al proprietario del bene da parte di terzi, in ragione del godimento della cosa. Per i frutti civili, l’acquisto avviene giorno per giorno, per tutta la durata del diritto (ART. 821). Requisito comune ai frutti naturali e a quelli civili: periodicità.

Cap. III Diritti reali

Le relazioni intersoggettive legate al fenomeno dell’appartenenza dei beni si modellano sullo schema del diritto di proprietà, che si caratterizza infatti per la relazione diretta che in esso si instaura tra il titolare del diritto e il bene. Il diritto di proprietà, in quanto diritto assoluto, realizza un particolare legame tra il soggetto ed il bene che costituisce oggetto del suo diritto, in forza del quale il titolare del diritto può realizzare il proprio interesse in via diretta, attraverso la relazione giuridica con la cosa di cui ha diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo (ART. 832), senza bisogno di cooperazione altrui (diversamente da quanto accade per l’esercizio dei diritti relativi, come nel rapporto obbligatorio); rispetto a questo contenuto i terzi non debbono e non possono far nulla, su di essi grava un dovere generale di astensione da atti suscettibili di turbare il libero esercizio delle facoltà insite nel diritto di proprietà. Questo modello che storicamente si riferisce alla proprietà, diviene poi comune ad altre situazioni giuridiche soggettive, che formano con essa il sistema dei diritti reali, pure caratterizzati da un legame diretto del loro titolare con la cosa oggetto del diritto: essi sono SUPERFICIE (ART. 952), ENFITEUSI (ART. 957), USUFRUTTO (ART. 978), USO ED ABITAZIONE (ART. 1021), SERVITÙ PREDIALI (ART. 1027).

Diritti reali di godimento

  • Superficie
  • Enfiteusi
  • Usufrutto
  • Uso e abitazione
  • Servitù prediali

A questi si aggiungono il pegno e l’ipoteca, diritti reali di garanzia. Diritti reali e diritti di credito hanno diversa struttura: i primi costituiscono una situazione statica, i secondi una situazione dinamica (si inseriscono nella relazione con il debitore). Nei primi (reali) l’interesse del titolare del diritto trova la sua piena realizzazione nell’esercizio di facoltà che costituiscono il contenuto del diritto; nei secondi (di credito) l’interesse del titolare del diritto si attua attraverso l’adempimento del debitore, che determina il soddisfacimento del credito e l’estinzione del diritto.

I caratteri dei diritti reali

Le caratteristiche strutturali...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuross999 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Corbo Nicola.
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