Capitolo 5 – Fatti e atti giuridici
I – Fatti naturali e comportamenti umani
I fatti che accadono nella realtà possono suddividersi in fatti naturali, come ad esempio la caduta di un albero, e fatti riconducibili al comportamento dell’uomo, come la guida di un’autovettura. I fatti possono definirsi giuridici quando il loro accadimento comporta determinate conseguenze giuridiche per l’ordinamento. Es: un terremoto è un fatto naturale che diventa giuridico solo se vi siano danni a cose o persone.
I fatti e gli atti giuridici determinano il susseguirsi dell’attività giuridica e in particolare del rapporto giuridico. Il rapporto giuridico è il rapporto che si instaura tra due soggetti regolato dall’ordinamento giuridico. Le sue principali vicende sono la costituzione, la modificazione e l’estinzione.
II – Nozione di fatto giuridico e fattispecie
La nozione di fatto giuridico è strettamente legata alla nozione di fattispecie: la fattispecie (latino factispecies, immagine del fatto) indica un fatto astratto previsto da una norma giuridica al quale l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici. I fatti giuridici si distinguono in: fatti giuridici naturali e atti giuridici.
I fatti giuridici naturali sono gli eventi della natura ai quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici. Gli atti giuridici sono i comportamenti riconducibili all’uomo ai quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici.
III – Atti giuridici: leciti e illeciti
Gli atti giuridici si dividono in atti leciti e atti illeciti. Gli atti illeciti sono atti umani consapevoli e volontari contrari all’ordinamento giuridico. Es: insultare o umiliare un'altra persona ha come effetto giuridico il risarcimento per lesione di diritti fondamentali. Gli atti leciti sono atti consapevoli e volontari conformi all’ordinamento giuridico. Gli atti leciti a loro volta si distinguono in atti materiali e dichiarazioni.
Gli atti materiali consistono nella modificazione del materiale del mondo esterno. Es: costruzione di un manufatto o consegna di un bene. Le dichiarazioni sono fatti comunicativi dell’opinione o della volontà dei soggetti. Es: dichiarazione di accettare l’eredità.
In quest’ambito, le dichiarazioni negoziali (o negozi giuridici) assumono un ruolo importante, esse sono dichiarazioni di volontà del soggetto volte a produrre determinati effetti giuridici, voluti dall’autore dell’atto. Che non sono da confondere con gli atti giuridici in senso stretto, quali atti umani e consapevoli, in cui la volontà è volta solamente al compimento dell’atto, non alla produzione di effetti giuridici.
La differenza è che negli atti giuridici in senso stretto non c’è la volontà del soggetto a produrre effetti giuridici, mentre nel negozio giuridico sì. Es: l’illecito è un atto giuridico in senso stretto dove il soggetto vuole compiere il danno ma non vuole assumersi le conseguenze giuridiche. Altre differenze sono che per effettuare un negozio giuridico è prevista la capacità di agire, poiché sono atti con il quale il soggetto dispone della propria sfera privata. Mentre per gli atti giuridici in senso stretto è prevista solamente la capacità di intendere e di volere, non la capacità di agire.
Capitolo 6 – Situazioni giuridiche soggettive
I – Posizioni attive e passive
Le situazioni giuridiche soggettive sono posizioni ideali del soggetto giuridicamente rilevanti. Esse possono distinguersi in attive e passive. Le situazioni giuridiche soggettive attive sono posizioni di preminenza del soggetto e sono ad esempio i diritti soggettivi, le facoltà e le aspettative. Le situazioni giuridiche soggettive passive sono situazioni di subordinazione del soggetto, tali sono i doveri, le pretese e le soggezioni.
II – La facoltà
La facoltà è un potere giuridicamente spettante al soggetto in ordine a determinate attività di fatto o comportamenti. Esse concorrono a formare il contenuto dei diritti soggettivi. Es: La proprietà ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre del bene.
III – L’onere
L’onere è una situazione soggettiva che impone al soggetto di tenere un dato comportamento al fine di realizzare un proprio interesse. L’onere è quindi un comportamento connotato dalla libertà. Es: L’onere della prova: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento." art. 2697 comma 1.
IV – L’aspettativa
L’aspettativa è la posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto, precisamente dell’effetto derivante da una fattispecie sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva. Es: nella vendita sotto condizione sospensiva di un finanziamento il compratore ha un’aspettativa sul bene vendutogli che acquisterà solo all’avveramento di una data condizione. L’aspettativa è una figura vicina al diritto soggettivo, in quanto tutela un interesse del soggetto, ma si differenzia da esso in quanto ne rappresenta uno stadio anteriore.
V – Status della persona
Lo status della persona è una posizione giuridica fondamentale che essa assume nell’ambito della società e del nucleo familiare. Es: Lo stato di cittadino italiano, lo stato di coniuge, lo stato di figlio. A seguito dell’affermarsi del principio di uguaglianza lo status ha perso il suo significato originario di condizione sociale dell’individuo.
Anche la riforma della filiazione ha enunciato il principio di unificazione dello stato giuridico dei figli, non facendo differenza tra figlio naturale o non riconosciuto. In definitiva il diritto allo stato è il diritto della persona al riconoscimento della propria cittadinanza e della sua posizione giuridica familiare.
VI – Il potere giuridico
Il potere giuridico designa la possibilità spettante al soggetto di produrre determinati effetti giuridici. I poteri possono essere classificati in base alla natura degli effetti prodotti, ad esempio i poteri di destinazione, la destinazione di un bene a pertinenza.
Il potere conferito dalla legge o dal giudice nell’interesse altrui prende il nome di uffici. Il suo esercizio comporta adempimento ad un obbligo. Mentre il potere di modificare la sfera giuridica altrui viene chiamato diritto potestativo.
I poteri che hanno a contenuto un diritto soggettivo possono spettare anche agli incapaci di agire o naturali. Nel caso in cui essi non possano esercitare i propri poteri vi è la nomina di un rappresentante legale. Altro potere importante è il potere dispositivo, che permette di disporre di una determinata situazione giuridica mediante atti modificativi, estintivi o traslativi.
In alcune situazioni giuridiche il potere dispositivo prende il nome di Legittimazione, un potere di disposizione specifico del soggetto in relazione ad una data situazione giuridica. La mancata legittimazione comporta l’inefficacia del contratto all’oggetto che la parte non è competente a disporre.
VII – Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è una posizione giuridica di vantaggio riconosciuta al soggetto a diretta tutela di un suo interesse. Nel diritto soggettivo si distingue l’elemento formale, il contenuto, che identifica la posizione del titolare, e l’elemento funzionale, l’interesse, il motivo per cui esso è costituito. I diritti soggettivi possono essere classificati per struttura, qui troviamo una divisione: i diritti soggettivi relativi e assoluti.
I diritti soggettivi assoluti sono valevoli nei confronti di tutti i consociati (ERGA OMNES), si strutturano come un rapporto di preminenza rispetto ai terzi. Tra questi troviamo i diritti alla personalità, i diritti fondamentali e i diritti reali. I diritti soggettivi relativi sono valevoli solo nei confronti di determinati soggetti. Tra cui i diritti di credito e familiari.
VIII – Abuso del diritto
L’abuso del diritto indica l’alterazione funzionale del diritto. Esso colpisce gli atti che rientrano nell’ambito dei poteri formalmente spettanti al titolare del diritto ma che non rispondono ad un suo apprezzabile interesse risultando pregiudizievoli per gli altri. Esempi frequenti di abuso del diritto sono presenti nel divieto di atti emulativi, e nell’esercizio del diritto di recesso.
IX – Il diritto potestativo
Il diritto potestativo è il diritto avente a contenuto il potere del soggetto di modificare nel proprio interesse una determinata situazione giuridica mediante una dichiarazione unilaterale di volontà. Al potere soggetto è correlativa una soggezione, e al potere potestativo sono ricondotti il diritto del proprietario del fondo di rendere comune il muro sul confine, il diritto di riscatto convenzionale nella vendita, il potere di scioglimento della comunione ed altri.
X – Interesse legittimo
L’interesse legittimo è l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi.
Capitolo 7 – Capacità giuridica e capacità di agire
I – Soggetto e persona
Il soggetto è ogni centro di imputazione di diritti e doveri. Per persona si intende un soggetto dotato di capacità giuridica generale. Le persone possono suddividersi in persone fisiche e giuridiche. La persona fisica è la persona umana, le persone giuridiche sono le organizzazioni al quale l’ordinamento riconosce la capacità giuridica generale e l’autonomia patrimoniale perfetta (società di capitali, fondazioni).
II – Capacità giuridica e di agire
La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche. Essa compete a tutte le persone fisiche (dalla nascita alla morte) e alle persone giuridiche. Per capacità di agire invece si intende l’idoneità del soggetto a esplicare direttamente la propria autonomia negoziale o patrimoniale. Egli non può gestire la sua sfera privata e patrimoniale, per questo vi è la nomina di un rappresentante legale o di un curatore. Es: Un minorenne può essere proprietario di un appartamento, ma non può venderlo.
III – Incapacità speciale
L’incapacità speciale è la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici. Essa è assoluta quando sussiste nei confronti di tutti i consociati ed è relativa quando sussiste nei confronti di determinate persone. L’incapacità speciale non può essere rimossa tramite autorizzazione o convalida, cosa che la differenzia dagli impedimenti soggettivi, suscettibili a revoca.
IV – Acquisizione della capacità giuridica
Un soggetto acquista la capacità giuridica con la nascita, ovvero con la vita extrauterina. La nascita tuttavia è un evento necessario e sufficiente, in quanto non è richiesta la vitalità. Un bambino che muore dopo il suo primo respiro ha comunque acquistato capacità giuridica.
V – Diritti del bambino
I diritti del bambino verranno poi acquisiti se e quando si verifichi l’evento della nascita. Altrimenti essi devono intendersi come non mai entrati nella sua sfera giuridica. Se il concepito non viene alla nascita, le attribuzioni a suo favore sono inefficaci e pertanto non possono esservi diritti che si trasmettono dal concepito ai suoi eredi. Ma se viene alla nascita, e poi muore, tutte le attribuzioni a suo favore passano ai suoi eredi. I genitori, in parte di rappresentanti legali, amministreranno i suoi beni.
VI – Capacità di agire
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a compiere e ricevere gli atti giuridici incidenti sulla propria sfera personale e patrimoniale. Essa comprende la capacità negoziale e di stare in giudizio. Una persona incapace di agire è pur sempre giuridicamente capace, purché gli atti che incidono sulla sua sfera giuridica debbano essere compiuti o ricevuti dal rappresentante legale.
VII – Soggetti privi di capacità di agire
Difettano della capacità di agire: i minori di anni diciotto, gli interdetti giudiziali: le persone con infermità mentale a cui viene revocata la capacità di agire tramite provvedimento giudiziale, e gli interdetti legali coloro che scontano una condanna superiore a cinque anni. È prevista anche la ridotta capacità di agire, ovvero quando il soggetto può compiere e ricevere atti giuridici, ma per alcuni più importanti ha bisogno dell’assistenza di un curatore. Hanno una ridotta capacità di agire: gli emancipati (un minore che ha contratto matrimonio) e gli inabilitati (persone con un’infermità mentale non grave da richiedere l’interdizione).
VIII – Minorenni e incapacità legale
Il minorenne viene definito incapace legale. Egli infatti a prescindere dalla sua più o meno maturità, difetterà della capacità di agire fino al compimento di anni 18, come misura protettiva.
IX – Incapacità negoziale
L’incapacità negoziale è una conseguenza dell’incapacità di agire, essa è l’inidoneità al diretto compimento di atti negoziali incidenti sulla sua sfera giuridica. Essi dovranno essere compiuti da un rappresentante legale. Gli atti compiuti (illecitamente) da un minore sono annullabili in favore del minore, ma possono essere annullati solamente dal minore o dal suo rappresentante, non dal terzo. Il contratto non è annullabile invece se il minore attraverso raggiri ha fatto credere all’altro contraente di essere maggiorenne.
Non sono compresi nell’incapacità di agire tutti gli atti che si intrinsecano nelle libertà fondamentali e gli atti negoziali in cui il minore esprime la sua partecipazione alla vita di relazione conformemente alla sua personalità.
X – Capacità di stare in giudizio
Il minore difetta anche della capacità di stare in giudizio ovvero di convenire direttamente in cause civili. Art 75 c.p.c. → sono capaci di stare in giudizio solo le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Il minore può comunque stare in giudizio per mezzo del suo rappresentante legale.
XI – Atti giuridici leciti e in senso stretto
Il minore può compiere atti giuridici leciti e atti giuridici in senso stretto purché non siano pregiudizievoli o a lui sfavorevoli. Il minore non può tuttavia compiere atti che prevedano la perdita di un diritto o l’assunzione di obblighi o oneri, rendendo quindi inefficace l’atto nel momento in cui esso venga stipulato. Non si riconosce al minore una incapacità delittuale, quindi egli non è responsabile solamente se dimostra che in quel momento non era capace di intendere e di volere. Per lui risponderanno allora i suoi genitore, i suoi tutori, o qualsiasi persona avesse in custodia il minore al momento dell’illecito. Il danneggiato terzo in causa può comunque chiedere al posto del risarcimento, un equo indennizzo.
XII – Rappresentanza legale del minore
Il minore è rappresentato legalmente dai suoi genitori. Nel caso della loro morte o impossibilità a di esercitare questa responsabilità viene nominato un tutore, che di fatto acquista la rappresentanza legale e la cura del minore e del suo patrimonio, rappresentandolo in tutti gli atti negoziali.
Per il compimento di alcuni atti, come la riscossione di capitali, il tutore deve essere autorizzato dal giudice tutelare, per atti più importanti, come la costituzione di ipoteche, dal tribunale. Nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi tra il minore e il suo tutore viene nominato un protutore.
Il tutore viene nominato solamente nel caso in cui il minore sia orfano, quindi non abbia i genitori. Il minore allora deve essere dichiarato in stato di adottabilità, e quando viene adottato, il tutore non esercita più poteri legali su di lui, in quanto parte integrante della nuova famiglia adottiva.
XIII – Emancipazione
L’emancipazione è lo stato di ridotta capacità di agire che il minore acquista contraendo matrimonio. L’emancipato può svolgere atti di ordinaria amministrazione e atti personali. Per gli atti di straordinaria amministrazione l’emancipato è assistito da un curatore il quale presta il suo consenso al compimento degli atti. La figura del curatore speciale viene introdotta quando tra l’emancipato e il curatore vi sia un conflitto di interessi.
Ad oggi l’emancipazione ha perso la sua applicazione in quanto per contrarre matrimonio bisogna essere maggiorenni, e solamente in casi straordinari, al compimento dei 16 anni. Al compimento dei 18 anni l’emancipato acquista la completa capacità di agire.
XIV – Interdizione giudiziale
L’interdizione giudiziale è lo stato giudizialmente dichiarato di incapacità di agire della persona maggiorenne che a causa della sua abituale infermità mentale non è in grado di provvedere ai propri interessi. Per questo fine, viene nominato un tutore con la funzione di protezione del soggetto, il quale non può provvedere ai propri affari. Senza una dichiarazione giudiziale, un infermo mentale conserva la sua capacità di agire.
XV – Presupposti per interdizione
I presupposti per interdire una persona sono due: il primo è che il soggetto sia affetto da una grave malattia mentale, che gli provoca delle condizioni mentali stabilmente alterate, non a breve termine. Secondo presupposto è che a causa della malattia mentale il soggetto non possa provvedere ai propri interessi. Può essere dichiarato interdetto solamente una persona che abbia compiuto la maggior età.
XVI – Azione di interdizione
L’azione di interdizione può essere proposta dal coniuge, da un convivente stabile, da parenti entro il quarto grado e da affini entro il secondo. In questi casi è legittimato ad agire il pubblico ministero.
XVII – Conseguenze dell’interdizione
A seguito di un’azione giudiziale d’interdizione il soggetto perde la capacità di agire. Come il minorenne egli difetta della capacità negoziale, tali atti devono essere compiuti dal suo tutore, gli atti stipulati dall’interdetto possono essere annullati dal tutore, si prescrive in 5 anni dalla cessazione dello stato d’incapacità.
Come il minore, egli può usufruire di servizi pubblici e atti relativi alla vita quotidiana. Egli difetta anche della capacità di stare in giudizio. A differenza del minore però, egli non può contrarre matrimonio, e i suoi trattamenti sanitari devono essere autorizzati dal tutore. L’interdetto può compiere e ricevere atti giuridici leciti purché non siano a lui pregiudizievoli. Per gli illeciti non gli viene riconosciuta una capacità delittuale, in quanto incapace di intendere e di volere. Del fatto dannoso risponde chiunque sia tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi che non è riuscito ad impedire il fatto.
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