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CAPITOLO 24- IL RAPPORTO OBBLIGATORIO
I – L’obbligazione è lo specifico rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto
ad una determinata prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, detto
creditore. Per obbligazione si intende il rapporto che intercorre tra debitore e creditore, rapporto che
prende il nome di rapporto obbligatorio. Esso si struttura in due posizioni correlative, a quella passiva, il
debito, corrisponde quella positiva, il credito.
II – Gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio sono: le due posizioni soggettive di debito e credito, la
prestazione e l’interesse del creditore. Il debito è la situazione giuridica passiva, comunemente chiamata
obbligazione. Esso designa una posizione di giuridica necessità imposta al soggetto nell’interesse altrui. Essa
si caratterizza come dovere a contenuto patrimoniale e come dovere specifico, ossia nei confronti di
determinati soggetti. L’obbligazione si distingue quindi dai doveri generici, quali doveri che interessano la
vita di relazione, che l’ordinamento impone nei confronti della generalità dei consociati. L’obbligazione è
distinta anche dalla soggezione, quale posizione puramente passiva del destinatario di un potere altrui.
L’inadempimento di un’obbligazione comporta una situazione giuridica che esige la riparazione
dell’interesse leso. Il credito è il diritto all’adempimento, ovvero il diritto del creditore all’esecuzione della
prestazione dovutagli. Il diritto di credito è un diritto relativo, ovvero può essere fatto valere solo nei
confronti del soggetto debitore. La prestazione è l’oggetto del rapporto obbligatorio. L’interesse del
creditore è l’elemento funzionale. Esso si identifica come un bisogno di un bene o di un servizio.
L’obbligazione è essenzialmente lo strumento di soddisfacimento dell’interesse del creditore infatti la
prestazione deve corrispondere al suo interesse. Questo può essere anche un interesse non economico,
poiché l’obbligazione può essere costituita per soddisfare anche interessi ideali, morali o religiosi.
III- Le obbligazioni della pubblica amministrazione si distinguono in private, se derivano dal contratto o
dalle altre fonti del diritto comune, e pubbliche, se hanno fonte in un’attribuzione normativa pubblica o in
un atto amministrativo, sono pubbliche anche le obbligazioni del privato verso la pubblica amministrazione.
IV – I soggetti del rapporto obbligatorio sono i titolari delle correlative posizioni di debito e di credito,
ovvero il debitore e il creditore. Il debitore, o soggetto passivo, è tenuto all’adempimento dell’obbligazione,
mentre il creditore, o soggetto attivo, è il soggetto nei cui confronti il debitore è obbligato. L’obbligazione
deve far capo a due titolari distinti, in caso contrario essa si estingue. I soggetti devono essere determinati
o determinabili, questo segna la differenza tra obbligazioni e doveri generici, quali sussistono nei confronti
della generalità dei consociati, regolando la vita di relazione. L’obbligazione invece impone un dovere
specifico nei confronti del soggetto, il creditore quindi è titolare della pretesa dell’adempimento nei
confronti dell’obbligato.
V - L’obbligazione naturale è un dovere morale o sociale giuridicamente non rilevante. La doverosità
morale o sociale di un atto sussiste se esso è moralmente o socialmente necessario. Il soggetto è libero di
adempiere o non adempiere all’obbligazione, la sua inosservanza comporta un giudizio di riprovazione o
disistima. Per qualificare un atto gratuito come adempimento di un’obbligazione naturale occorre che esso
risulti necessario alla stregua di un’obbiettiva valutazione sociale. I requisiti dell’adempimento di
un’obbligazione naturale sono la forma, la spontaneità e la proporzionalità. L’ obbligazione naturale non
richiede la forma dell’atto pubblico, ma se prevede l’attribuzione di un diritto reale immobiliare è richiesta
quantomeno la scrittura privata, in mancanza il beneficiario non acquista il bene, ma può essere rivendicato
come titolare. La spontaneità, ovvero devo trattarsi di un adempimento eseguito senza coazione. La
proporzionalità, ovvero la prestazione deve essere proporzionata ai mezzi in cui l’adempiente dispone e
all’interesse da soddisfare.
CAPITOLO 25 – LE FONTI DELL’OBBLIGAZIONE.
I - Le fonti delle obbligazioni sono in generale le fattispecie idonee a produrre rapporti obbligatori. Nel
codice sono fonti dell’obbligazioni il contratto, l’atto illecito e qualsiasi atto o fatto idoneo a produrla, in
conformità dell’ordinamento giuridico. Art. 1173 c.c. Le fonti tipiche dell’obbligazione sono quindi il
contratto e l’atto illecito. Il rapporto obbligatorio del contratto non è da confondere con il rapporto
contrattuale, poiché l’obbligazione indica il vincolo per cui una prestazione è dovuta, mentre il rapporto
contrattuale è il complesso unitario delle posizioni attive e passive scaturenti dal contratto. L’atto illecito è
fonte di obbligazione di risarcimento del danno, in cui ogni fatto doloso o colposo che cagioni ad altri danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art 2043 c.c.
II- Dall’articolo 1173 che rinvia all’idoneità di produzione di obbligazioni da qualsiasi fatto o atto in
conformità dell’ordinamento giuridico, vanno distinte fonti diverse come le promesse unilaterali, e quindi i
diritti di credito e la promessa al pubblico, la gestione di affari altrui, il pagamento dell’indebito e
l’ingiustificato arricchimento. A queste si aggiungono le altre fattispecie desumibili dal codice, come la
collazione, o dalle leggi speciali.
III – La promessa unilaterale è il negozio unilaterale mediante il quale il soggetto si impegna ad eseguire
una determinata prestazione. Essa non produce effetti obbligatori salvo nei casi previsti dalla legge. La
promessa unilaterale è sancita quindi dal principio di tipicità, quale conferma di esclusività del contratto.
Tra i casi ammessi dalla legge sono compresi la promessa di pagamento, la ricognizione di debito, la
promessa al pubblico e i titoli di credito. La promessa di pagamento differisce dalla promessa unilaterale,
per quest’ultima si intende un soggetto che assume un debito prima inesistente, mentre per promessa di
pagamento di intende un soggetto che si assume un debito che ritiene già esistente, al quale si assume un
valore sostanziale ma meramente processuale. Inoltre la promessa di pagamento dispensa colui a favore
del quale è stata fatta l’onere di provare il rapporto fondamentale.
IV - La promessa al pubblico è il negozio mediante il quale un soggetto s’impegna pubblicamente ad
eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata azione. Essa è un atto gratuito, che può
avere scopo pubblicitario, di ricompensa per un’azione, o un fine altruistico. Quest’ultimo non va confuso
con la donazione, quale atto di liberalità volto all’arricchimento di un determinato beneficiario. La
promessa è vincolante nel momento in cui viene resa pubblica e può essere revocata solo per giusta causa,
o comunque non dopo che si sia verificata l’azione. L’effetto obbligatorio della promessa al pubblico è
condizionato al compimento dell’atto previsto, mentre se la promessa concerne eventi futuri ma certi, è
immediatamente obbligatoria. Se l’azione viene compiuta da più persone separatamente, la prestazione
promessa spetta a colui che per prima ne ha dato la notizia. La promessa al pubblico è un atto unilaterale,
diversa dall’offerta al pubblico, quale proposta contrattuale che dà luogo alla formazione di un contratto a
seguito dell’accettazione altrui.
V – Si ha gestione di affari altrui quando il soggetto assume consapevolmente e senza esservi obbligato la
cura dell’interesse di chi non è in grado di provvedervi. Le obbligazioni principali che nascono da tale
gestione sono l’obbligazione del gestore di continuare la gestione intrapresa e quella dell’interessato di
adempiere alle obbligazioni assunte in suo nome. L’oggetto della gestione è una qualsiasi attività giuridica o
materiale. La disciplina della gestione di fonda sul principio di solidarietà sociale. La legge richiede la
capacità di agire del gestore, in quanto la gestione è un fatto giuridico volontario che comporta il sorgere di
obbligazioni. I presupposti per la gestione di affari altrui sono l’impedimento dell’interessato, la
consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui, la spontaneità dell’intervento e l’utilità iniziale
della gestione. L’impedimento dell’interessato (absentia domini) a provvedere al proprio interesse è un
requisito della gestione di affari altrui, in mancanza dell’incarico conferito dall’interessato la gestione
costituisce un’ingerenza della sfera giuridica altrui. È sufficiente che l’interessato si trovi in una situazione
oggettiva o soggettiva che gli precluda il curare del proprio interesse. La consapevolezza del gestore di
curare un interesse altrui è un fondamento solidaristico. La spontaneità significa che il gestore non deve
essere obbligato alla cura dell’interessato. Per l’utilità iniziale della gestione si intende che la gestione sia
utilmente iniziata, in quanto il risultato finale negativo non toglie che l’intervento del gestore fosse
giustificato. L’utilità sussiste se l’intervento è idoneo ad incrementare il valore di un bene o ad evitarne il
pregiudizio. Il gestore è obbligato a continuare la gestione dell’affare intrapreso fino a quando l’affare sia
stato espletato. Infine l’interessato è tenuto a rimborsare al gestore le spese sostenute.
VI – Pagamento d’indebito è l’esecuzione di una prestazione non dovuta, la lesione è causata dallo stesso
danneggiato. L’indebito è oggettivo quando l’adempiente esegue una prestazione in base ad un titolo
inesistente o inefficace. L’indebito è soggettivo quando l’adempiente esegue un debito altrui nell’erronea
credenza di essere egli il debitore. Chi riceve un pagamento non dovuto è tenuto alla restituzione. Il
pagamento d’indebito produce quindi obbligazioni. Gli elementi dell’indebito oggettivo sono il pagamento
e la mancanza del titolo, differentemente dall’indebito soggettivo dove non è richiesto l’errore
dell’adempiente. Per pagamento non si intend