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Le fondazioni e i comitati
La fondazione viene definita come la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo (di natura non economica) di pubblica utilità. Questo scopo può essere di natura assistenziale (assistenza agli indigenti), di natura culturale (biblioteche), di natura scientifica (centri di ricerca).
La costituzione della fondazione avviene per produttivo di effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore, e conserva la propria struttura di atto unilaterale anche quando venga formato da più persone. È richiesta come per l'associazione l'atto pubblico ma anche il testamento che sarà efficace solo al momento della apertura della successione.
Alcune delle cause di estinzione delle fondazioni coincidono con quelle previste per le associazioni (impossibilità o realizzazione dello scopo; altre cause previste.
Dall'atto di fondazione non può viceversa ammettersi l'estinzione della fondazione per volontà del fondatore o a seguito del venire meno del fondatore medesimo. L'art. 28 c.c. prevede inoltre che, in caso di conseguimento o di sopravvenuta impossibilità dell'obiettivo, ovvero di sopravvenuta insufficienza del patrimonio, l'autorità governativa può trasformare la fondazione, in modo tale da garantirne la sopravvivenza, attribuendole un diverso scopo che si discosti però il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è possibile allorquando si verifica una situazione prevista come causa di estinzione dall'atto di fondazione.
Il patrimonio è destinato unicamente allo scopo per il quale l'ente è costituito; ma ci sono delle forme di fondazione in cui il patrimonio assume un rilievo minore rispetto all'organizzazione: nelle fondazioni costituite per l'assegnazione
Di premi o borse di studio, il patrimonio va a favore dei destinatari della fondazione; mentre in altre, come nel caso degli istituti di istruzione, il patrimonio consente il funzionamento di una complessa organizzazione che realizzerà lo scopo perseguito dal fondatore (quindi in questo caso, il patrimonio è preponderante all'elemento organizzativo).
Gli organi principali sono gli amministratori: nella fondazione l'esecuzione dell'atto di fondazione è affidata ad essi, ossia persone diverse dal fondatore, ossia coloro che agiscono per l'attuazione dello scopo enunciato dall'atto di fondazione. Quindi, serventi diversamente dall'associazione, gli organi qui sono e non dominanti. Inoltre, mentre nell'associazione gli amministratori avevano l'autorità di modificare la destinazione del patrimonio, il contenuto del contratto, etc., nella fondazione la modifica della destinazione del patrimonio, la nomina e sostituzione degli amministratori,
L'annullamento delle delibere spettano all'autorità pubblica.
La fondazione consegue la personalità giuridica con il riconoscimento, che si ottiene grazie all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, allo stesso modo dell'associazione. Rispetto alle associazioni però, c'è una rilevante differenza riguardante gli enti non riconosciuti: come abbiamo già detto, anche le associazioni non riconosciute possono operare per legge; per le fondazioni non riconosciute invece non è prevista una altrettanta regola generale sulla possibilità di operare. Una specifica forma di fondazione non riconosciuta come persona giuridica è ravvisabile nel fenomeno che il codice civile definisce come comitato.
Il comitato consiste in un'organizzazione per fini di pubblica utilità i cui promotori raccolgono i fondi necessari per realizzarli. Sono esempi di comitati quelli di soccorso o di beneficienza.
Nell'annuncio al pubblico il fenomeno consiste quindi dello scopo da perseguire da parte dei promotori invitandolo ad effettuare offerte di danaro, e il successivo utilizzo del fondo per lo scopo annunciato. Nel comitato gli organizzatori, ossia i promotori responsabili personalmente e solidamente sono del proprio operato, e se il fondo sia insufficiente o lo scopo non più attuabile, la destinazione può essere modificata per provvedimento dell'autorità organizzativa. Quindi il comitato ha un vincolo di destinazione, in quanto i fondi non possono essere utilizzati se non per realizzare lo scopo annunciato. Può accadere che dopo la raccolta di fondi sufficienti i promotori chiedano il riconoscimento della personalità giuridica, diventando una fondazione. Qualora il riconoscimento non venga richiesto o concesso i componenti del comitato assumono responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte allo stesso modo delle associazioni non riconosciute.
Può succedere però, che la personalità giuridica possa essere ottenuta dopo un lungo tempo agito senza personalità giuridica. I diritti della personalità. I diritti dell'uomo come abbiamo già spiegato prima, sono diritti soggettivi protetti dal diritto oggettivo, in quanto quest'ultimo indica le norme per tutelarli, mentre il primo consente a un soggetto la pretesa di far adempiere l'altra parte al dovere prescritto dalla norma. I diritti dell'uomo vengono riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, più precisamente nell'art.2 "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Questo significa che in primis i diritti vengono considerati già esistenti indipendentemente dallo Stato, e secondariamente che i diritti dell'uomo sono inviolabili da parte della pubblica autorità e.dignità personale, contro la libertà personale, contro la libertà sessuale, contro la libertà di coscienza e di religione, contro la libertà di espressione, contro la libertà di associazione, contro la libertà di circolazione, contro la libertà di domicilio, contro la libertà di corrispondenza e di comunicazione, contro la libertà di manifestazione del pensiero, contro la libertà di riunione, contro la libertà sindacale, contro la libertà economica, contro la libertà scientifica, culturale ed educativa, contro la libertà della comunità familiare, contro la libertà delle comunità religiose, contro la libertà di trattamenti sanitari, contro la libertà di estradizione, contro la responsabilità penale, contro i diritti della personalità. La lesione dei diritti della personalità viene regolata da delle norme del codice penale (protezione penale) che puniscono i delitti contro la persona, a loro volta distinti in delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro l'onore (ingiuria e diffamazione), contro la dignità personale, contro la libertà personale, contro la libertà sessuale, contro la libertà di coscienza e di religione, contro la libertà di espressione, contro la libertà di associazione, contro la libertà di circolazione, contro la libertà di domicilio, contro la libertà di corrispondenza e di comunicazione, contro la libertà di manifestazione del pensiero, contro la libertà di riunione, contro la libertà sindacale, contro la libertà economica, contro la libertà scientifica, culturale ed educativa, contro la libertà della comunità familiare, contro la libertà delle comunità religiose, contro la libertà di trattamenti sanitari, contro la libertà di estradizione, contro la responsabilità penale, contro i diritti della personalità.libertà personale (sequestro di persona), contro la libertà morale (violazione di domicilio e di vita privata). I diritti della personalità, sono diritti assoluti e cioè protetti nei confronti di tutti; indisponibili in quanto non possono essere alienati dal titolare, imprescrivibili perché non sono prescritti e di conseguenza non si consumano nel tempo. Ai tali diritti, viene assicurata una protezione civile che ne riconosce il diritto al risarcimento (anche non patrimoniale art.2059) e se possibile, alla reintegrazione in forma specifica a chiunque abbia subito un danno ingiusto. Chi viene leso da tali diritti, può ottenere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali quando ciò costituisce il mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato le dal reato (lesione di diritto al nome). Il diritto all'integrità fisica, vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente.
Il diritto all'integrità fisica (art.5). Quindi non ne sono compresi il prelievo di sangue e di un rene. Il soggetto può scegliere di non accettare un determinato trattamento sanitario dal medico a patto che questo sia obbligatorio (vaccinazioni, schermografie), quando sia in stato di coscienza. In caso contrario, il consenso deve essere rilasciato dal suo legale rappresentante. Nei casi riguardanti l'aborto da parte di minori o interdette, è necessario anche il consenso della donna. In determinati casi, il consenso della donna con autorizzazione del giudice può prevalere sul consenso dei genitori o di chi esercita la rappresentanza legale. Il diritto all'onore consiste nel diritto alla dignità e al decoro personale e alla considerazione sociale. Chi lede l'onore altrui non è ammesso a propria discolpa a provare la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona lesa. L'accertamento del fatto potrà essere.richiesto solo da quest'ultima, invece quando la persona offende sia un pubblico ufficiale o sia in procinto di un processo penale è sempre ammessa. Anche l'onore è un diritto indisponibile, gli atti contrari al proprio onore o in cui si accetta un corrispettivo vengono considerati nulli.
Il diritto al nome (art.7), è il diritto di identificare sé stessi con l'uso del proprio nome; viene protetto dall'azione di reclamo, spettante contro chi contesti alla persona o gli impedisca l'uso del proprio nome. Ancora, è il diritto di usare esclusivamente il proprio nome, con ciò vuol dire che nessun altro potrà identificarsi con tale nome o farne un uso indebito, oppure andrà incontro all'azione di usurpazione esercitata dal soggetto leso. Oltre al nome, è protetto il pseudonimo o nome d'arte.
Il diritto all'immagine (art.10 e art.96), tutela il singolo alla riservatezza riguardo alla sottrazione
della propria immagine e in atteggiamenti privati; ma anche allaprotezione del diritto di informazione del pubblico. Saranno consentite tramiteapprovazione o in ambito pubblico, ma anche consentite a soggetti noti (a patto chenon riguardino fatti intimi).
Nuovi diritti della personalità
Il diritto all'identità personale, è il diritto che tutela la distorsione della propriaimmagine politica, etica o sociale con l'attribuzione di azioni non compiute oconfessioni non professate anche se non disonorevoli o lesive (differenza dal dirittoall'onore che riguarda solo distorsioni che peggiorino il soggetto).
Il diritto alla riservatezza, è il diritto di un soggetto a non essere divulgati fattiattinenti alla vita privata della persona, anche di per sé veri, tramite stampa,televisione o altri mezzi di comunicazione.
Questo diritto col tempo, è stato più soggetto a lesioni grazie alla diffusionedell'informatica. I computers
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