Persone e famiglia
1)La soggettività giuridica del concepito.
Corte di Cassazione, sezione III, 11 maggio 2009, n. 10741
Fatti e svolgimento del processo.
Una donna non riesce a rimanere incinta. Per questo motivo decide di rivolgersi a un centro
specialistico dove le prescrivono dei farmaci per favorire la gravidanza.
Dopo un certo periodo di tempo insorge la gravidanza e alla donna vengono prescritti altri
farmaci che sostituiscono i precedenti. Il dosaggio/ciclo dei farmaci risulta essere erroneo
per motivi non accertati, e questo causa malformazioni gravi al nascituro.
La donna chiede il risarcimento del danno alla salute del concepito.
Premessa. La situazione giuridica del concepito all’interno dell’ordinamento italiano.
La situazione giuridica del concepito, quindi del non nato, va presa in considerazione sulla
base dei principi fondamentali.
Innanzitutto, è necessario riflettere sulla questione dell’idoneità del concepito ad essere
destinatario della tutela costituzionale, questione posta dal Codice civile (art. 1) che
stabilisce l’acquisizione della capacità giuridica dal momento della nascita) e dalla
Costituzione repubblicana che considera centro di imputazione delle situazioni giuridiche
“l’uomo”. All’affermazione di tale idoneità concorrono:
pone il concepito come destinatario della tutela costituzionale in
1. La dottrina→
quanto partecipe della dignità, in quanto qualità che accomuna tutti gli appartenenti
alla specie umana; → il concepito sarebbe essere umano perché tutelato nella salute
2. Articolo 32, Cost.
grazie alla scelta del termine “individuo” (termine che comprenderebbe il concepito
sin dal momento del concepimento);
→ diritto alla vita dell’uomo (uomo inteso come soggetto dotato di
3. Articolo 2, Cost.
dignitá umana, quindi vi si fa rientrare il nascituro);
La decisione della Corte.
La Corte legittima il risarcimento del danno alla salute nei confronti del
La massima→
medico poiché il concepito, pur non avendo capacità giuridica, è comunque un soggetto di
diritto, e per questo titolare del diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a
nascere sano. La Corte afferma la titolarità di un vero e proprio diritto a nascere sano, in
Le motivazioni→
virtù degli artt. 2 e 32 Cost.
Brevi note esplicative.
Riconoscere il concepito soggetto di diritto permette di considerare la sua situazione, con
riferimento ad ogni situazione in cui sia rilevante un suo diritto personale, in maniera piena.
Sorge però una questione in merito a tale riconoscimento, che riguarda la possibilità della
tutela preventiva della sua salute in contrasto con la libertà e l’autodeterminazione della
madre che tenga certi comportamenti rischiosi per la salute del concepito.
La soluzione non e per niente scontata poiché sarà necessario analizzare dettagliatamente
gli interessi in gioco, operando un delicato bilanciamento caso per caso. Per una migliore
soluzione del problema, è opportuno distinguere i casi in cui della madre verrebbe violata la
libertà (art. 13, Cost.), dai casi in cui della stessa verrebbe violato il diritto alla salute (art. 32,
Cost.).
Il diritto alla salute della madre pare non sacrificabile a vantaggio del diritto alla salute del
feto. Diverso il bilanciamento nei casi in cui, come in quello giunto all’attenzione del
Tribunale triestino, ad essere sacrificata, a vantaggio della tutela della salute o della vita del
concepito, sia la libertà della madre. In casi come questo, pare preferibile allora sostenere
che un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria ben potrebbe limitare la libertà della
madre per tutelare i fondamentali interessi del nascituro.
La sentenza supera in seguito quanto stabilito dalla legge n.40/2004 e ribadisce
nuovamente il concepito inteso come oggetto di tutela e non anche come soggetto di diritto.
2)Interdizione giudiziale e diritto di voto: cronaca di
una questione irrisolta.
Corte costituzionale, 30 settembre 1987, n. 303
Cons. giust. amm. sic., 10 aprile 1984, n. 1163
Fatti e svolgimento del processo.
Al termine delle operazioni elettorali per il consiglio comunale, il risultato venne impugnato
davanti agli organi di giurisdizione amministrativa. In primo grado il tribunale conferma la
validità e l’esito delle consultazioni; nel corso del processo d’appello però risulta che alle
consultazioni avessero partecipato anche quattro lettori interdetti per totale infermità di
mente. Il voto di tale interdetti assume un ruolo determinante ai fini dell’esito delle elezioni
poiché la differenza tra le due liste era minima.
La questione di diritto.
I cittadini italiani maggiorenni sottoposte di interdizione giudiziale per infermità di mente sono
state legittimamente ammesse ad esprimere il loro voto o, al contrario, la loro partecipazione
alle operazioni elettorali deve considerarsi illegittima al punto da pregiudicarne la regolarità?
Premessa. Le origini dell’ambiguità.
L’art. 48, comma 4, Cost. stabilisce che “il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge”.
In passato questa clausola generale trovava attuazione per effetto di una legge che fu
successivamente oggetto di espressa abrogazione ad opera della legge Basaglia. Il
legislatore successivamente non provvide a dettare una disciplina sostitutiva che
permettesse di dipanare le incertezze causate.
Le posizioni della dottrina e dell’Amministrazione.
L’art. 48 Cost. non impone di delegare il diritto di voto nelle ipotesi di “incapacità civile“, ma
si limita ad attribuire al legislatore la facoltà di limitarlo, se nella misura in cui ritiene, in
assenza di una specifica normativa, non residue Rebel con margine di manovra né
all’interprete, né alla giurisprudenza. Inoltre, chi in dottrina propende per questa posizione,
presuppone l’esistenza di una netta separazione tra la capacità di agire e la capacità
elettorale; e che quindi il possesso della prima non si configuri come presupposto della
seconda.
È questa la posizione assunta in maniera pressoché univoca da parte della Pubblica
Amministrazione.
Decisione della Corte.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ritiene “non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto il diritto di voto può essere
limitato solo per incapacità civile e indennità”. Quindi, ne consegue che, “presupposto logico
del diritto di voto è la capacità di agire”.
Con la sentenza del 1987 però la corte costituzionale dichiarò inammissibile per difetto di
rilevanza la questione sollevata. Nel frattempo, infatti, per effetto dei vari ricorsi presentati, la
differenza tra le due liste passò da uno a sei voti per assegnazione scorretta, e ciò rese
ininfluenti i quattro voti degli interdetti.
Brevi note esplicative.
La giurisprudenza ad oggi, mantiene intatta l’attualità della questione di diritto sollevata. Il
risultato a cui si perviene è quello di assegnare il potere al giudice civile di statuire in
proposito, valutando caso per caso.
3)L’immobile in comodato adibito a casa familiare
e provvedimento di assegnazione in sede di
separazione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 settembre 2014, n.20448
Fatti e svolgimento del processo.
Un genitore concede in comodato al figlio, in vista del matrimonio, un immobile da destinare
a casa familiare. In seguito alla crisi coniugale ed al conseguente giudizio di separazione, il
giudice pronuncia il provvedimento di assegnazione dell’immobile in favore del coniuge
affidatario del figlio che, nel caso in esame, è rappresentato dalla nuora del comodante.
Questo ultimo, dunque, agisce in giudizio affinché si dichiari la cessazione del comodato e si
condanni, allora mai ex nuora, a rilascio dell’immobile.
La questione di diritto posta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La questione vede contrapporsi di due distinti fasci di interessi: 1) da un lato l’interesse del
figlio minorenne alla conservazione dell’ambiente domestico; 2) dall’altro vi è l’interesse del
titolare dell’immobile recuperare la disponibilità dello stesso. Due sono le questioni giuridiche
che le sezioni sono chiamate a dirimere:
● In primo luogo, la Corte è chiamata a stabilire se, nel caso di separazione tra coniugi,
si assiste ad una successione ex lege nell’originario contratto di comodato da parte
del coniuge al quale è stato assegnato; oppure se nel caso di assegnazione della
casa familiare in sede di separazione, il titolo di godimento dell’assegnatario sia
rappresentato dal provvedimento giudiziale di assegnazione.
● In secondo luogo, se si ravvisasse una successione ex legge nel contratto di
comodato, la cassazione chiamata a stabilire se il contratto in parola possa essere
inquadrato all’interno della categoria del c.d. “comodato precario“, oppure se essa
debba essere qualificato quale comodato “ordinario“.
Premessa. Il contratto di comodato dell’assegnazione della casa familiare. Principi
generali.
Il comodato è il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o
immobile, affinché quest’ultima se ne serva per un tempo o un uso determinato, con
l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il contratto di comodato si presume “essenzialmente
gratuito“ (art. 1803 c.c.).
La restituzione della cosa deve avvenire alla scadenza del termine pattuito o, in mancanza
della previsione di detto termine, quando il comodatario sono asservito in conformità del
contratto. Tale elemento rappresenta uno dei nodi problematici principali del caso che qui ci
impegna.Infine, una particolare tipologia di comodato, il c.d. “comodato precario”, ha luogo
quando le parti non abbiano convenuto un termine e questo non sia desumibile dall’uso cui
la cosa doveva essere destinata. In queste ipotesi la restituzione del bene deve essere
effettuata non appena il comodante lo richieda.
Le tesi contrapposte di parte ricorrente e resistente.
Le pretese del ricorrenteà Il ricorrente sostiene che il contratto di comodato era stato
stipulato soltanto “quale sistemazione temporanea per i giovani coniugi”. In particolare,
Claudio richiama la una sentenza precedente secondo la quale il comodato di immobile
destinato a casa familiare comporta l’obbligo del comodatario di restituire il bene non
appena il comodante lo richieda. Egli inoltre sostiene che debba ritenersi applicabile la
disciplina riguardante il comodato precario, la quale consente al comodante di recedere ad
nutum.
La difesa dei resistentià Le difese tutela della posizione della parte resistente trovano la
principale fonte in una precedente sentenza in cui la corte si era confrontata con un caso del
tutto analogo a quello che qui si sta analizzando.
In primo luogo, la cassazione aveva affrontato la problematica relativa al titolo sul quale si
fonda il diritto del coniuge-comodatario, seguito della separazione. Sul punto la corte aveva
stabilito che: “ …nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene
immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento
di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni, non modifica la natura del
contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione di detto
titolo di godimento in quella persona”. Una volta chiarito questo punto, la Cassazione
stabilisce che la figura del “comodato precario” non è invocabile, poiché il termine può
essere implicitamente determinato dall’uso cui il bene é destinato. Questo corrisponde “al
compimento della funzione di centro della comunità domestica propria della casa coniugale”,
quindi il momento in cui i figli conviventi con il coniuge assegnatario hanno raggiunto
l’indipendenza economica.
Decisione della Corte.
La massimaà la Corte stabilisce che “il comodato a una durata determinabile “per
relationem“, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa
familiare, indipendentemente quindi, dall’insorgere di una crisi coniugale. Il comodante,
dunque, potrà chiedere la restituzione del bene soltanto se sopravvenga un urgente e
impreveduto bisogno.
4)Infedeltà coniugale e addebito della
separazione.
Corte di Cassazione, sezione I, 4 aprile 2014, n. 7998
Fatti e svolgimento del processo.
Caia ricorre in giudizio per richiedere la separazione dal marito Tizio chiedendo, ai sensi
dell’art.151 c.c. comma secondo, l’addebito della separazione a quest’ultimo. A sostegno di
tale pretesa Caia asseriva che tizio aveva trascurato la famiglia che aveva mancato di
contribuire ai bisogni materiali della moglie e dei figli. Tizio chiedeva a sua volta l’addebito
della separazione alla moglie, reo di aver violato più volte il dovere di fedeltà coniugale e di
averlo costretto a trasferirsi altrove.
Il Tribunale addebita la responsabilità della separazione a Caia, valutando come essenziale,
ai fini del sorgere della crisi coniugale, la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte
della stessa.
La Corte d’Appello ribalta la decisione assunta dal giudice sulla base di una missiva
indirizzata da Tizio a Caia, nella quale quest’ultimo riconosceva di aver trascurato la
famiglia. A giudizio della Corte inoltre, la relazione extraconiugale i
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