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Persone e famiglia

1)La soggettività giuridica del concepito.

Corte di Cassazione, sezione III, 11 maggio 2009, n. 10741

Fatti e svolgimento del processo.

Una donna non riesce a rimanere incinta. Per questo motivo decide di rivolgersi a un centro

specialistico dove le prescrivono dei farmaci per favorire la gravidanza.

Dopo un certo periodo di tempo insorge la gravidanza e alla donna vengono prescritti altri

farmaci che sostituiscono i precedenti. Il dosaggio/ciclo dei farmaci risulta essere erroneo

per motivi non accertati, e questo causa malformazioni gravi al nascituro.

La donna chiede il risarcimento del danno alla salute del concepito.

Premessa. La situazione giuridica del concepito all’interno dell’ordinamento italiano.

La situazione giuridica del concepito, quindi del non nato, va presa in considerazione sulla

base dei principi fondamentali.

Innanzitutto, è necessario riflettere sulla questione dell’idoneità del concepito ad essere

destinatario della tutela costituzionale, questione posta dal Codice civile (art. 1) che

stabilisce l’acquisizione della capacità giuridica dal momento della nascita) e dalla

Costituzione repubblicana che considera centro di imputazione delle situazioni giuridiche

“l’uomo”. All’affermazione di tale idoneità concorrono:

pone il concepito come destinatario della tutela costituzionale in

1. La dottrina→

quanto partecipe della dignità, in quanto qualità che accomuna tutti gli appartenenti

alla specie umana; → il concepito sarebbe essere umano perché tutelato nella salute

2. Articolo 32, Cost.

grazie alla scelta del termine “individuo” (termine che comprenderebbe il concepito

sin dal momento del concepimento);

→ diritto alla vita dell’uomo (uomo inteso come soggetto dotato di

3. Articolo 2, Cost.

dignitá umana, quindi vi si fa rientrare il nascituro);

La decisione della Corte.

La Corte legittima il risarcimento del danno alla salute nei confronti del

La massima→

medico poiché il concepito, pur non avendo capacità giuridica, è comunque un soggetto di

diritto, e per questo titolare del diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a

nascere sano. La Corte afferma la titolarità di un vero e proprio diritto a nascere sano, in

Le motivazioni→

virtù degli artt. 2 e 32 Cost.

Brevi note esplicative.

Riconoscere il concepito soggetto di diritto permette di considerare la sua situazione, con

riferimento ad ogni situazione in cui sia rilevante un suo diritto personale, in maniera piena.

Sorge però una questione in merito a tale riconoscimento, che riguarda la possibilità della

tutela preventiva della sua salute in contrasto con la libertà e l’autodeterminazione della

madre che tenga certi comportamenti rischiosi per la salute del concepito.

La soluzione non e per niente scontata poiché sarà necessario analizzare dettagliatamente

gli interessi in gioco, operando un delicato bilanciamento caso per caso. Per una migliore

soluzione del problema, è opportuno distinguere i casi in cui della madre verrebbe violata la

libertà (art. 13, Cost.), dai casi in cui della stessa verrebbe violato il diritto alla salute (art. 32,

Cost.).

Il diritto alla salute della madre pare non sacrificabile a vantaggio del diritto alla salute del

feto. Diverso il bilanciamento nei casi in cui, come in quello giunto all’attenzione del

Tribunale triestino, ad essere sacrificata, a vantaggio della tutela della salute o della vita del

concepito, sia la libertà della madre. In casi come questo, pare preferibile allora sostenere

che un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria ben potrebbe limitare la libertà della

madre per tutelare i fondamentali interessi del nascituro.

La sentenza supera in seguito quanto stabilito dalla legge n.40/2004 e ribadisce

nuovamente il concepito inteso come oggetto di tutela e non anche come soggetto di diritto.

2)Interdizione giudiziale e diritto di voto: cronaca di

una questione irrisolta.

Corte costituzionale, 30 settembre 1987, n. 303

Cons. giust. amm. sic., 10 aprile 1984, n. 1163

Fatti e svolgimento del processo.

Al termine delle operazioni elettorali per il consiglio comunale, il risultato venne impugnato

davanti agli organi di giurisdizione amministrativa. In primo grado il tribunale conferma la

validità e l’esito delle consultazioni; nel corso del processo d’appello però risulta che alle

consultazioni avessero partecipato anche quattro lettori interdetti per totale infermità di

mente. Il voto di tale interdetti assume un ruolo determinante ai fini dell’esito delle elezioni

poiché la differenza tra le due liste era minima.

La questione di diritto.

I cittadini italiani maggiorenni sottoposte di interdizione giudiziale per infermità di mente sono

state legittimamente ammesse ad esprimere il loro voto o, al contrario, la loro partecipazione

alle operazioni elettorali deve considerarsi illegittima al punto da pregiudicarne la regolarità?

Premessa. Le origini dell’ambiguità.

L’art. 48, comma 4, Cost. stabilisce che “il diritto di voto non può essere limitato se non per

incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale

indicati dalla legge”.

In passato questa clausola generale trovava attuazione per effetto di una legge che fu

successivamente oggetto di espressa abrogazione ad opera della legge Basaglia. Il

legislatore successivamente non provvide a dettare una disciplina sostitutiva che

permettesse di dipanare le incertezze causate.

Le posizioni della dottrina e dell’Amministrazione.

L’art. 48 Cost. non impone di delegare il diritto di voto nelle ipotesi di “incapacità civile“, ma

si limita ad attribuire al legislatore la facoltà di limitarlo, se nella misura in cui ritiene, in

assenza di una specifica normativa, non residue Rebel con margine di manovra né

all’interprete, né alla giurisprudenza. Inoltre, chi in dottrina propende per questa posizione,

presuppone l’esistenza di una netta separazione tra la capacità di agire e la capacità

elettorale; e che quindi il possesso della prima non si configuri come presupposto della

seconda.

È questa la posizione assunta in maniera pressoché univoca da parte della Pubblica

Amministrazione.

Decisione della Corte.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ritiene “non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto il diritto di voto può essere

limitato solo per incapacità civile e indennità”. Quindi, ne consegue che, “presupposto logico

del diritto di voto è la capacità di agire”.

Con la sentenza del 1987 però la corte costituzionale dichiarò inammissibile per difetto di

rilevanza la questione sollevata. Nel frattempo, infatti, per effetto dei vari ricorsi presentati, la

differenza tra le due liste passò da uno a sei voti per assegnazione scorretta, e ciò rese

ininfluenti i quattro voti degli interdetti.

Brevi note esplicative.

La giurisprudenza ad oggi, mantiene intatta l’attualità della questione di diritto sollevata. Il

risultato a cui si perviene è quello di assegnare il potere al giudice civile di statuire in

proposito, valutando caso per caso.

3)L’immobile in comodato adibito a casa familiare

e provvedimento di assegnazione in sede di

separazione.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 settembre 2014, n.20448

Fatti e svolgimento del processo.

Un genitore concede in comodato al figlio, in vista del matrimonio, un immobile da destinare

a casa familiare. In seguito alla crisi coniugale ed al conseguente giudizio di separazione, il

giudice pronuncia il provvedimento di assegnazione dell’immobile in favore del coniuge

affidatario del figlio che, nel caso in esame, è rappresentato dalla nuora del comodante.

Questo ultimo, dunque, agisce in giudizio affinché si dichiari la cessazione del comodato e si

condanni, allora mai ex nuora, a rilascio dell’immobile.

La questione di diritto posta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La questione vede contrapporsi di due distinti fasci di interessi: 1) da un lato l’interesse del

figlio minorenne alla conservazione dell’ambiente domestico; 2) dall’altro vi è l’interesse del

titolare dell’immobile recuperare la disponibilità dello stesso. Due sono le questioni giuridiche

che le sezioni sono chiamate a dirimere:

● In primo luogo, la Corte è chiamata a stabilire se, nel caso di separazione tra coniugi,

si assiste ad una successione ex lege nell’originario contratto di comodato da parte

del coniuge al quale è stato assegnato; oppure se nel caso di assegnazione della

casa familiare in sede di separazione, il titolo di godimento dell’assegnatario sia

rappresentato dal provvedimento giudiziale di assegnazione.

● In secondo luogo, se si ravvisasse una successione ex legge nel contratto di

comodato, la cassazione chiamata a stabilire se il contratto in parola possa essere

inquadrato all’interno della categoria del c.d. “comodato precario“, oppure se essa

debba essere qualificato quale comodato “ordinario“.

Premessa. Il contratto di comodato dell’assegnazione della casa familiare. Principi

generali.

Il comodato è il contratto mediante il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o

immobile, affinché quest’ultima se ne serva per un tempo o un uso determinato, con

l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il contratto di comodato si presume “essenzialmente

gratuito“ (art. 1803 c.c.).

La restituzione della cosa deve avvenire alla scadenza del termine pattuito o, in mancanza

della previsione di detto termine, quando il comodatario sono asservito in conformità del

contratto. Tale elemento rappresenta uno dei nodi problematici principali del caso che qui ci

impegna.Infine, una particolare tipologia di comodato, il c.d. “comodato precario”, ha luogo

quando le parti non abbiano convenuto un termine e questo non sia desumibile dall’uso cui

la cosa doveva essere destinata. In queste ipotesi la restituzione del bene deve essere

effettuata non appena il comodante lo richieda.

Le tesi contrapposte di parte ricorrente e resistente.

Le pretese del ricorrenteà Il ricorrente sostiene che il contratto di comodato era stato

stipulato soltanto “quale sistemazione temporanea per i giovani coniugi”. In particolare,

Claudio richiama la una sentenza precedente secondo la quale il comodato di immobile

destinato a casa familiare comporta l’obbligo del comodatario di restituire il bene non

appena il comodante lo richieda. Egli inoltre sostiene che debba ritenersi applicabile la

disciplina riguardante il comodato precario, la quale consente al comodante di recedere ad

nutum.

La difesa dei resistentià Le difese tutela della posizione della parte resistente trovano la

principale fonte in una precedente sentenza in cui la corte si era confrontata con un caso del

tutto analogo a quello che qui si sta analizzando.

In primo luogo, la cassazione aveva affrontato la problematica relativa al titolo sul quale si

fonda il diritto del coniuge-comodatario, seguito della separazione. Sul punto la corte aveva

stabilito che: “ …nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene

immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento

di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni, non modifica la natura del

contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione di detto

titolo di godimento in quella persona”. Una volta chiarito questo punto, la Cassazione

stabilisce che la figura del “comodato precario” non è invocabile, poiché il termine può

essere implicitamente determinato dall’uso cui il bene é destinato. Questo corrisponde “al

compimento della funzione di centro della comunità domestica propria della casa coniugale”,

quindi il momento in cui i figli conviventi con il coniuge assegnatario hanno raggiunto

l’indipendenza economica.

Decisione della Corte.

La massimaà la Corte stabilisce che “il comodato a una durata determinabile “per

relationem“, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa

familiare, indipendentemente quindi, dall’insorgere di una crisi coniugale. Il comodante,

dunque, potrà chiedere la restituzione del bene soltanto se sopravvenga un urgente e

impreveduto bisogno.

4)Infedeltà coniugale e addebito della

separazione.

Corte di Cassazione, sezione I, 4 aprile 2014, n. 7998

Fatti e svolgimento del processo.

Caia ricorre in giudizio per richiedere la separazione dal marito Tizio chiedendo, ai sensi

dell’art.151 c.c. comma secondo, l’addebito della separazione a quest’ultimo. A sostegno di

tale pretesa Caia asseriva che tizio aveva trascurato la famiglia che aveva mancato di

contribuire ai bisogni materiali della moglie e dei figli. Tizio chiedeva a sua volta l’addebito

della separazione alla moglie, reo di aver violato più volte il dovere di fedeltà coniugale e di

averlo costretto a trasferirsi altrove.

Il Tribunale addebita la responsabilità della separazione a Caia, valutando come essenziale,

ai fini del sorgere della crisi coniugale, la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte

della stessa.

La Corte d’Appello ribalta la decisione assunta dal giudice sulla base di una missiva

indirizzata da Tizio a Caia, nella quale quest’ultimo riconosceva di aver trascurato la

famiglia. A giudizio della Corte inoltre, la relazione extraconiugale i

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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