I limiti e il contenuto della libertà di manifestazione del pensiero
Raffaella Messinetti
La società contemporanea è definita come società dell’informazione e della comunicazione, questo poiché i sistemi della postmodernità di comunicazione hanno innescato trasformazioni straordinarie a partire proprio da una nuova dimensione della realtà vitale: il World Wide Web. Le nuove tecnologie stanno effettuando un vero mutamento antropologico trasformando l’idea stessa che l’uomo ha di sé nel mondo in cui vive.
Nel sistema giuridico italiano il principio di tutela della persona è socialmente evolutivo, in quanto la libertà e i diritti fondamentali dell’uomo si adattano alla contemporaneità. L’espressione persona individua una nuova condizione dell’uomo in quanto tale. Anche l’esperienza giuridica ne dà atto attraverso un nuovo lessico dei diritti fondamentali della persona umana, quali l’autodeterminazione informativa, accesso ad Internet, cittadinanza digitale, integrità e riservatezza dei sistemi informatici ed oblio. Questo lessico prefigura l’esigenza fondamentale di nuovi bilanciamenti che rinviano al ruolo organizzativo dello stato costituzionale-democratico, dove i diritti fondamentali godono tutti di eguale garanzia giuridica, che implica la rinuncia ad ordinare i diritti fondamentali in una gerarchia, precludendo la possibilità di stabilire che un principio prevale sull’altro a priori, quindi nessun principio ha la capacità di limitarne un altro. La ponderazione in cui il bilanciamento consiste è giuridicamente riconducibile solamente in riferimento al caso concreto.
Limiti e mutamenti nella tutela della libertà
Il tema dei limiti conduce mutamenti importanti nella tutela della libertà. Le limitazioni ad un valore costituzionale si giustificano soltanto per l’esigenza di tutelare valori in contrasto che siano dotati di eguale rango gerarchico. Le limitazioni sono quindi ammissibili soltanto se il valore che intendono garantire sia espresso anch’esso da un principio costituzionale. In questo contesto emerge con forza caratterizzante la libertà di manifestazione del pensiero, la quale determina in modo decisivo il ruolo fondamentale dell’identità dello stato costituzionale-democratico. Il significato e il contenuto della libertà di manifestazione del pensiero sono iscritti nella rete complessiva dei principi fondamentali di tale ordinamento giuridico.
L’articolo ventuno della Costituzione non può essere interpretato come un enunciato linguistico isolato e autosufficiente. Il contenuto ed i limiti della libertà possono essere correttamente identificati in un contesto ermeneutico più ampio, volto a ricostruire la interrelazione sistematica che si istituisce “naturalmente” tra i principi fondamentali in virtù della loro trama aperta. I limiti vengono quindi definiti impliciti perché non sono nominati nell’enunciato linguistico dell’articolo 21, il quale prevede in forma esplicita solamente il limite del buon costume. Se si adotta un’interpretazione meramente letterale, l’enunciato dell’articolo 21 comma 1 della costituzione riprodurrebbe le proclamazioni dei diritti propri del linguaggio normativo dello Stato di diritto del diciannovesimo secolo che, ispirato dall’individualismo liberale, esprimeva una concezione prevalentemente negativa della libertà.
Ordinamento costituzionale-democratico
Nell’ordinamento costituzionale-democratico tale lettura produce un risultato ermeneutico inesatto, ovvero che le libertà non rappresenterebbero mere essenze, ma capacità di scegliere e di fare che devono essere realizzate. Questa visione fondata sul principio della dignità individuale e sociale dell’uomo porta ad una duplice conseguenza, da una parte l’inscindibilità dei diritti fondamentali, dall’altra la rilevanza dell’uomo. In questa prospettiva, in relazione all’articolo 21 della costituzione e gli articoli 2 e 3 della carta costituzionale.
Il diritto di cronaca
Massima: La libertà di stampa è legittima quando concorrono le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell’informazione, verità (oggettiva o putativa) dei fatti esposti e la forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione.
Fatto: Una rivista mensile specializzata in investimenti economici e finanziari, denominata “Tribuna degli investimenti” tra il 1972 e il 1973 pubblica una serie di articoli che riguardavano la gestione di un fondo comune di investimento immobiliare da parte di due società italo-svizzere. Le stesse citano in giudizio l’editore, il proprietario della rivista e la società stampatrice lamentando il carattere denigratorio delle critiche contenute negli articoli. I convenuti manifestano la legittimità del loro operato in quanto le pubblicazioni erano rimaste nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica. Il tribunale respinge le difese dei convenuti, che li accusa di aver posto in essere una condotta denigratoria ai sensi dell’articolo 2598 comma 2, esclude tuttavia il risarcimento del danno per ulteriori accertamenti. La Corte d’Appello di Milano conferma quanto detto in primo grado, ma riforma la decisione sotto due profili: da un lato qualifica il fatto come un illecito civile ai sensi dell’articolo 2043, inoltre condanna ad un risarcimento da stabilire in via equitativa. La corte di cassazione ritiene infine che gli articoli in questione costituiscano legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, tutelati dall’articolo 21 della Costituzione.
Commento: La sentenza è meglio nota come il “Decalogo del Giornalista”. La Cassazione si è quindi soffermata su un’analisi dei vari casi di violazione delle condizioni dell’esercizio del diritto di cronaca. Vengono quindi riuniti ed organizzati in maniera sistematica i criteri per la valutazione della portata diffamatoria di una notizia. La sentenza è da condividere, salvo alcune precisazioni. La prima riguarda l’ambito di applicazione del decalogo, le tre condizioni infatti vengono applicate solamente quando vi sia un conflitto tra gli articoli tutelati dall’articolo 21 ed all’articolo 2 della Costituzione, ad esempio il conflitto tra diritto di cronaca e il diritto all’onore. La pubblicazione di una notizia non vera non costituisce un illecito, in quanto si avrebbe una forte limitazione della libertà di manifestazione del pensiero.
Il ruolo di queste regole è quindi quello di bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale, si rende necessaria l’individuazione di criteri idonei affinché un fatto di per sé illecito venga considerato come lecito da parte dell’ordinamento. Si parla di esimenti di responsabilità oggettive, che prendono il nome di esercizio di diritto. Con queste esimenti non si è responsabili dei danni cagionati ad altri, salvo nei casi in cui il diritto valichi i limiti posti dall’ordinamento. Il caso in questione inizialmente qualificato come lesione alla reputazione, è stato poi qualificato in materia di bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto all’identità personale.
Per regolare il trattamento dei dati personali, si stabilisce che nel caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche, esse devono in ogni caso rimanere nei limiti del diritto di cronaca, posti a tutela dei diritti fondamentali. Con riguardo alla condizione di verità dell’articolo, la Corte precisa che essa viene rispettata anche nel caso di verità putativa, se alla base vi sia un lavoro di ricerca svolto diligentemente. La cassazione specifica che una critica non può essere considerata né vera né falsa, tuttavia deve basarsi su fatti reali. Anche il diritto di satira, dato il suo carattere di stravolgimento della realtà, non può essere soggetto ad un giudizio di verità.
Con riferimento all’utilità sociale dell’articolo si ritiene che non venga rispettato quando la notizia è priva di interesse sociale. Questa condizione ha poi acquisito il carattere dell’attualità, ovvero dal suo mutare con il passare del tempo. La sua mancanza fa venir meno il requisito dell’utilità sociale. In relazione alla forma civile, essa deve restringersi nel caso in cui si parli di critica politica o di satira, che si caratterizzano per i loro toni pungenti ed accesi. La libertà di stampa deve tuttavia essere rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone. Non può quindi ritenersi lecito che venga utilizzato il contesto politico o della satira per denigrare o diffamare apertamente un soggetto.
Il diritto di critica
Massima: Il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo graffiante, purché vi sia proporzione tra l’importanza del fatto e la necessità della sua esposizione, non dovendo trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato.
Fatto: In un quotidiano viene pubblicato un articolo che riporta i fatti di una vicenda accademica che ha per protagonista la ricorrente, quale compagna di vita di un noto professore universitario. La ricorrente secondo l’articolo era beneficiaria di una manovra di potere volta a conferirle la cattedra universitaria. Essa quindi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno e una sanzione della riparazione pecuniaria secondo l’art 12 della legge stampa quali conseguenze di reato di diffamazione a mezzo stampa. Il Tribunale e la Corte d’Appello respingono le richieste della ricorrente affermando che il giornalista ha legittimamente esercitato il diritto di critica. La ricorrente propone quindi ricorso in cassazione.
Diritto: La corte di Cassazione ricorda che il diritto di critica, come quello di cronaca, è soggetto ai limiti legati al Decalogo del Giornalista, quali la verità oggettiva o putativa dei fatti, l’interesse pubblico alla vicenda (o pertinenza) e la correttezza formale dell’esposizione (o continenza). In conformità dei seguenti limiti, il diritto di critica si esprime tramite un giudizio, un’opinione fondata sull’interpretazione dei fatti e puramente soggettiva. Il fatto o comportamento oggetto della critica deve corrispondere a verità, anche putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive. Il diritto di critica giornalistica può essere esercitato anche in modo graffiante purché vi sia proporzione tra il fatto e la sua esposizione in chiave critica, non dovendo questa trascendere in attacchi e aggressioni personali dirette a colpire un soggetto. La Corte di Cassazione respinge quindi il ricorso della ricorrente.
Commento: Il diritto di critica è libera manifestazione del pensiero, e si pone come esimente per il reato di diffamazione solo se esercitato nei limiti posti dal Decalogo, in quanto esso non è mera narrazione dei fatti ma esprime in un giudizio o un’opinione soggettiva. La verità può anche essere putativa, quindi non assoluta, purché sia sempre ancorata a fonti o circostanze oggettive. L’articolo di critica giornalistica è necessario per l’informazione ma non deve risolversi in un attacco del soggetto criticato. Lo stile può essere pungente ma deve comunque trattarsi di un fatto oggettivamente vero.
Il diritto di satira
Massima: La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, rientra infatti nell’articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà dei messaggi del pensiero. Essa costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa, basata sulla rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. La peculiarità della satira la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca.
Fatto: In un giornale locale vengono pubblicati degli articoli che ridicolizzano il nome di...
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