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Capitolo 1 – La norma giuridica

La norma giuridica

Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola socialmente garantita della vita di relazione. Le norme giuridiche sono norme di cui la società garantisce l’osservanza mediante sanzioni esterne di diverso tipo. La nozione di diritto in senso oggettivo, cioè quale norma giuridica. La nozione di diritto in senso soggettivo, cioè una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica.

La complessità dei rapporti sociali esige una molteplicità di norme che costituiscono un ordinamento. L’ordinamento giuridico è il diritto di una società, cioè l’insieme delle norme giuridiche che governano una società. La realtà della vita associata presenta la tendenza degli associati del gruppo ad organizzarsi. Le singole organizzazioni formano varie istituzioni. L’istituzione è un gruppo sociale stabilmente organizzato (es. famiglia, comune, Stato); nell’ambito del nostro ordinamento giuridico la massima istituzione è lo Stato, il quale detiene il potere legislativo ed esprime l’unità nazionale.

Caratteri della norma giuridica

  • Sanzionabilità: La sanzione esterna è una conseguenza sfavorevole prevista per l’inosservanza della norma e comporta la privazione di un bene o di un effetto giuridicamente vantaggioso. Le sanzioni possono essere:
    • Penali: Tendono a punire il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale (es. omicidio).
    • Esecutorie: Es. la violazione della norma di consegnare la cosa al proprietario importa la sanzione del rilascio coattivo.
    • Risarcitorie: Tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione.
    • Invalidatorie: Sono le sanzioni che tendono a privare di efficacia l’atto compiuto in violazione della norma (es. donazione stipulata senza forma dell’atto pubblico è nulla).
  • Imperatività: Consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità. Non si può sostituire nella sua applicazione con altre norme legali o convenzionali. Accanto alle norme imperative vi sono le norme derogabili.
  • Generalità: Quando la norma è rivolta ad una generalità di destinatari.
  • Astrattezza: Quando la norma prevede un’ipotesi astratta e detta una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti riconducibili entro l’ipotesi prevista.

Diritto e morale

La norma morale esprime un dovere assoluto che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla propria convenienza e dall’altrui giudizio. La morale sociale si distingue in:

  • Buon costume: Indica i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata.
  • La correttezza o buona fede: È l’impegno morale di solidarietà sociale.

Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto privato è il diritto che regola i comuni rapporti tra consociati ovvero il diritto comune delle persone e dell’economia. Il diritto pubblico è invece il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia.

Il diritto dell'Unione Europea

Il diritto dell’Unione Europea ha la sua origine nel trattato di Roma del 25 marzo 1957 firmato da un gruppo di stati europei con la finalità di realizzare la loro unità economica. Sono stati preposti tre distinti enti:

  • Comunità Economica Europea – CEE
  • Comunità Europea dell’Energia Atomica – EURATOM
  • Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio – CECA
  • Mercato Comune Europeo – MEC con poteri normativi, amministrativi e giudiziari.

Il processo di unificazione europea, ancora in atto, ha avuto tappe importanti quali: Col trattato di Maastricht si è dato vita all’Unione Europea, organizzazione politica sovranazionale fondata sulle Comunità Europee. L’Unione Europea ha sostituito la precedente denominazione di Comunità Economica Europea valendosi anche nella denominazione sottolineare l’ampliamento in senso politico e sociale delle finalità perseguite. Il trattato di Lisbona introduce due importanti modifiche:

  • Rafforzamento del Parlamento Europeo e l’istituzione della figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo.
  • Riconoscimento per gli Stati membri della possibilità di uscire dall’Unione.

Gli organi principali dell’Unione sono attualmente:

  • Parlamento europeo: avente funzioni promozionali e consultive.
  • Consiglio: avente potere regolamentare.
  • Commissione: avente funzioni organizzative.
  • Corte di giustizia.
  • Corte dei conti.

Capitolo 2 – Le fonti del diritto

Fonti del diritto

“Le fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche.” Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie che hanno differente efficacia normativa in quanto le une prevalgono sulle altre. L’ordine delle categorie normative secondo la loro prevalenza costituisce la gerarchia delle fonti del diritto. Fonti formali del diritto devono ritenersi attualmente:

  • Le leggi costituzionali; (accanto si pongono i regolamenti e le direttive comunitarie)
  • Le leggi ordinarie;
  • I regolamenti;
  • Gli usi normativi o consuetudini.

Costituzione

“La costituzione è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione e funzione dei pubblici poteri.” La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettare i principi costituzionali. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi, cioè della loro conformità ai principi costituzionali. Le decisioni della corte che dichiarano l’illegittimità della norma sono pubblicate nella gazzetta ufficiale. I principi costituzionali hanno un’importanza fondamentale per il diritto privato ponendosi alla base della disciplina dei rapporti della vita di relazione e affermando le garanzie essenziali della persona, oltre che nei confronti del potere pubblico, anche direttamente nei confronti dei consociati.

Regolamenti e direttive comunitarie

I regolamenti comunitari sono gli atti normativi di portata generale direttamente applicabili all’interno degli Stati membri (volti a regolare i rapporti intersoggettivi dei cittadini dell’Unione). Le direttive hanno come destinatari gli Stati membri, vincolandoli a realizzare determinati risultati attraverso forme e mezzi prescelti, o il rapporto tra Stato e privati.

Le leggi ordinarie. I codici

“Le leggi ordinarie sono in generale le leggi dello Stato, escluse quelle aventi carattere costituzionale. La menzione di legge ordinaria è usata appunto per indicare che non si tratta di legge costituzionale.” Nell’ambito delle leggi ordinarie si distingue tra codici e leggi speciali. Il codice è una legge che disciplina organicamente un’intera materia. L’importanza del codice risiede tuttavia nella sistematicità e compiutezza della sua disciplina.

I primi importanti codici furono il codice prussiano (1794), il codice civile austriaco (1811) e il codice civile francese o codice Napoleone (1804). Il nostro codice civile vigente è stato emanato nel 1942, sostituendo quello del 1865. Il vecchio codice civile conteneva norme indegne, ispirate all’ideologia fascista, quali quelle che sancivano la discriminazione razziale. Eliminate queste norme, la struttura fondamentale del codice civile è rimasta. Mutamenti radicali si sono avuti solo al diritto di famiglia. Il codice civile si compone di 2969 articoli numerati. Ogni articolo ha una propria intitolazione detta rubrica e può dividersi in più periodi separati da un a capo, detti commi. Il testo del codice si divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in generale.

I libri sono:

  • Delle persone e della famiglia
  • Delle successioni
  • Della proprietà
  • Delle obbligazioni
  • Del lavoro
  • Della tutela e dei diritti.

Le leggi speciali e i testi unici

Le leggi che lo Stato emana nel corso del tempo sono numerose e poiché non sempre la legge successiva abroga interamente la legge precedente può risultare talvolta non agevole stabilire quali norme relative a un dato istituto sono ancora vigenti e quali, invece, tacitamente decadute. Se il testo unico è emanato nell’esercizio del potere legislativo esso costituisce una nuova legge, e le norme anteriori che non siano incluse nel testo devono considerarsi abrogate.

I regolamenti

“Il regolamento è un precetto normativo di grado inferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro podestà regolamentare.” Si distingue tra regolamenti indipendenti (contengono una disciplina autonoma del suo oggetto) e regolamenti esecutivi (detta norme di attuazione e specificazione di una disciplina principale). Il regolamento è sempre di grado inferiore alla legge.

I contratti collettivi con efficacia generale

Il contratto collettivo è un contratto normativo stipulato dalle associazioni sindacali per disciplinare uniformemente i rapporti di lavoro della categoria.

Gli usi normativi o consuetudini. Distinzione con gli usi negoziali

Gli usi normativi, detti anche consuetudini, sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti. Gli usi sono accettati dall’ambiente sociale come norme sanzionabili che disciplinano i rapporti. Elementi costitutivi della consuetudine sono:

  • Elemento obiettivo: la costante e uniforme ripetizione nel tempo di un determinato comportamento;
  • Elemento soggettivo: convincimento della vincolatività giuridica di quel comportamento.

Usi normativi: sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti. Trovano applicazione nelle materie non regolate da leggi o regolamenti ovvero quando siano richiamati da tali norme (BIANCA).

Usi contrattuali (o negoziali): sono le pratiche comunemente e costantemente osservate nel tempo come norme giuridicamente vincolanti. Valgono solo per i contratti come comportamento complessivo delle parti. Trovano applicazione nelle materie non regolate da leggi o regolamenti ovvero quando siano richiamati da tali norme (BIANCA).

Affinché una consuetudine possa dirsi formata occorre, più precisamente, che sussista anzitutto un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo. Nel nostro ordinamento la legge statale dà agli usi un rilievo limitato. Essi occupano infatti l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti. Essi inoltre hanno efficacia limitatamente alle materie che non siano regolate da leggi o regolamenti. La differenza tra usi normativi e usi negoziali è che nei primi sono una fonte formale di norme giuridiche dell’ordinamento giuridico generale; i secondi sono invece pratiche negoziali che si presumono volute dalle parti e hanno quindi l’efficacia propria delle clausole contrattuali.

La giurisprudenza

La giurisprudenza in senso oggettivo è l’insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari. Le sentenze sono le decisioni che risolvono in via autoritaria le controversie di diritto. La giurisprudenza in senso soggettivo indica il complesso delle autorità giudicanti (magistratura). La giurisprudenza non è menzionata tra le fonti del diritto, e ciò spiega in quanto il potere giudiziario è distinto rispetto a quello legislativo. Il nostro ordinamento ignora il principio della vincolatività dei precedenti. Il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre sentenze.

L'equità

“L’equità è il principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale.” In questo fondamentale significato l’equità assolve due diverse funzioni:

  • Criterio di valutazione: tende a contemperare interessi diversi tenendo conto di tutte le esigenze rilevanti secondo la coscienza sociale anche se non rilevanti per la norma;
  • Criterio di soluzione della controversia. L’equità non è una norma ma solo un criterio di soluzione della lite. L’equità è appunto la giustizia del caso concreto.

Capitolo 3 – L'interpretazione della legge

“L’interpretazione della norma giuridica è l’atto che ne determina il significato.” Gli atti interpretativi non hanno vincolatività giuridica; l’interpretazione vincolante si riscontra eccezionalmente nella interpretazione autentica, cioè nella interpretazione formalmente fissata da altra norma di legge, detta interpretativa, che ha efficacia retroattiva. La stessa interpretazione è un atto disciplinato dalla legge, la quale detta i criteri mediante i quali l’interpretazione deve essere compiuta. I criteri legali di interpretazione della legge sono il criterio letterale e il criterio funzionale.

Interpretazione letterale

“Il criterio letterale impone all’interprete di attribuire alla legge il significato manifestato dalle parole di essa secondo la loro connessione.”

Interpretazione funzionale

“Il criterio funzionale impone all’interprete di non attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.” L’intento obiettivo è lo scopo al quale la legge risulta indirizzata e che ne costituisce la ragione. Di questa ragione tiene conto l’interpretazione funzionale. “L’interpretazione funzionale è allora quella che ha riguardo alla ragione della norma, cioè all’interesse specifico da questa tutelato.”

L’interpretazione è detta anche restrittiva quando attribuisce alla legge un significato meno ampio di quello risultante dalla stretta interpretazione letterale. Viceversa, l’interpretazione è detta estensiva quando essa attribuisce alla legge un significato più ampio di quello risultante dalla mera interpretazione letterale.

Interpretazione sistematica

L’interesse normativo non può essere considerato isolatamente poiché la rilevanza di un interesse è sempre dimensionata e condizionata dalla rilevanza riconosciuta agli altri interessi. “L’interpretazione funzionale è dunque essenzialmente un’interpretazione sistematica, e cioè un’interpretazione coerente col sistema della legge.”

Interpretazione evolutiva

“L’interpretazione evolutiva è l’interpretazione che si adegua all’evolversi dei valori sociali.”

Analogia

In mancanza di una specifica previsione normativa si rende necessario il ricorso all’analogia. “L’analogia è il criterio in base al quale alla fattispecie non regolata da una precisa disposizione di legge si applica la norma regolatrice di una fattispecie simile (analogia di legge o analogia legis).”

Quando non vi sono disposizioni di legge che regolano casi simili si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato. “L’applicazione dei principi generali è detta anche analogia di diritto (o analogia iuris) mentre l’applicazione della regola del caso simile è detta analogia di legge (o analogia legis).”

Interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea

“Per interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea si intende l’obbligo gravante su tutti i giudici di attribuire alle leggi interne il significato più aderente non solo alla lettera, ma anche allo spirito delle fonti del diritto dell’Unione Europea.”

Capitolo 4 – L'applicazione della legge nel tempo e nello spazio

La legge entra normalmente in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, salvo che la legge stessa stabilisca un termine più ampio o più breve. L’intervallo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore è detta vacanza della legge (vacatio legis). La durata di efficacia della legge può essere predeterminata dalla legge medesima mediante un termine finale. Oltre che per la scadenza di un termine finale la legge cessa di avere efficacia a seguito del verificarsi di determinati fatti estintivi.

L’abrogazione è la cessazione di efficacia della legge a seguito di un fatto estintivo e può essere totale (quando investe l’intera norma) o parziale (quando investe solo una parte di essa).” La principale forma di estinzione della norma giuridica è l’abrogazione per norma successiva, che può essere esplicita (quando la legge successiva dichiara la cessazione di efficacia di quella precedente) o tacita (quando la legge successiva è incompatibile con la precedente). Il principio di estinzione della legge per norma successiva è un principio generale che trova applicazione anche e soprattutto quando alla legge ordinaria faccia seguito una legge costituzionale incompatibile con la prima. Così, le norme del codice incompatibili con la costituzione devono ritenersi per ciò stesso abrogate.

Ogni vicenda modificativa dell’ordinamento giuridico importa il problema dell’applicazione della norma nel tempo. “Il diritto transitorio o intertemporale è l’insieme delle norme che regolano il conflitto delle leggi nel tempo.” In generale, la norma giuridica è irretroattiva, essa cioè non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore. Nello stesso tempo la teoria del fatto compiuto afferma che la nuova legge non tocca gli effetti già prodotti dalla precedente. “Il principio della irretroattività può dunque definirsi come il principio secondo il quale la legge è valevole per il tempo successivo alla sua entrata in vigore facendo salvi gli effetti giuridici de...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucas_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia.
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