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PSEUDONIMO

“Lo pseudonimo è un nome diverso da quello spettante per legge, che il soggetto usa in una

determinata attività letteraria o artistica.”

È tutelato al pari del nome contro la contestazione e l’uso indebito altrui.

IL NOME DEGLI ENTI GIURIDICI

Anche tali enti sono socialmente identificati per mezzo della loro denominazione. Il diritto al nome

degli enti giuridici non rientra tra i diritti della personalità in quanto si tratta di un segno di

identificazione che non tutela un interesse paragonabile all’interesse essenziale della persona fisica.

La denominazione degli enti giuridici non presenta i caratteri dei diritti fondamentali

(indisponibilità, non patrimonialità).

b) IL DIRITTO ALL’IDENTITA’ SESSUALE

Il sesso rileva come primo segno di identificazione della persona nel contesto sociale. Il sesso

influenza largamente la vita della persona e i suoi rapporti con l’ambiente. Di qui l’interesse del

soggetto al godimento della propria identità sessuale, e cioè al riconoscimento del proprio sesso.

c) IL DIRITTO ALL’IDENTITA’ MORALE

“Il diritto all’identità morale designa il diritto della persona a non vedere alterata la verità della

propria vita e delle proprie idee.”

Il rispetto dell’identità morale esige precisamente che la divulgazione di fatti e idee della persona

non sia falsa o discorsiva. Il diritto all’identità morale si distingue rispetto al diritto all’integrità

morale, che tutela il bene dell’onore e del decoro, mentre il diritto all’identità morale tutela la verità

dell’immagine della persona.

I DIRITTI FONDAMENTALI DI SOLIDARIETA’. a) L’EGUAGLIANZA

“Il diritto all’eguaglianza tutela l’esigenza dell’essere umano ad essere trattato alla pari degli altri

senza discriminazioni giuridiche, e in particolare discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la

lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali.”

Il diritto all’eguaglianza di trattamento o diritto di eguaglianza giuridica è stato tradizionalmente

rivendicato nei confronti dello Stato. Il suo riconoscimento costituzionale sancisce il divieto di una

legislazione discriminatoria ma conferisce al soggetto anche la pretesa a non subire un trattamento

individuale discriminato da parte dell’Autorità pubblica. Il soggetto può quindi chiedere

l’annullamento di un atto amministrativo che lo discrimini arbitrariamente. Se la discriminazione

discende dalla legge, questa deve essere dichiarata incostituzionale mediante pronuncia alla Corte

costituzionale.

b) IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

“Il diritto alla retribuzione trova ormai generale riconoscimento tra i diritti fondamentali

dell’uomo quale pretesa ad una remunerazione che garantisca al lavoratore e alla sua famiglia una

vita libera e dignitosa.”

Questo diritto si pone tra i diritti fondamentali in quanto la retribuzione non è un semplice

corrispettivo del lavoro ma una prestazione dovuta in funzione del sostentamento del lavoratore e

quindi in funzione di una condizione necessaria per l’esplicazione della sua personalità.

Il diritto alla retribuzione è un diritto privato del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il

diritto alla retribuzione è irrinunciabili e indisponibile nella misura in cui, appunto, esso è

necessario al lavoratore per il mantenimento suo e della famiglia.

I DIRITTI DI FAMIGLIA

La definizione costituzionale della famiglia quale società naturale sta a significare il riconoscimento

dei diritti della famiglia nucleare come diritti fondamentali dell’uomo.

Il bisogno della famiglia come interesse essenziale della persona si specifica nella libertà e nella

solidarietà del nucleo familiare.

La libertà del nucleo familiare deve intendersi come libertà del soggetto di costituire la famiglia

secondo le proprie scelte e come libertà di svolgere in essa la propria personalità.

La solidarietà del nucleo familiare deve intendersi anzitutto come solidarietà reciproca dei coniugi.

Essa deve poi intendersi come solidarietà nei confronti dei figli. La recente riforma della filiazione

ha introdotto un vero e proprio statuto dei diritti del figlio. Tra questi, oltre al diritto all’ascolto e al

diritto a crescere nella propria famiglia, di primaria importanza è il diritto all’assistenza morale o

diritto all’amore.

I diritti di famiglia hanno natura non patrimoniale. I diritti familiari possono avere anche un

contenuto economico nel senso che possono avere ad oggetto beni o prestazioni economicamente

valutabili. Ciò tuttavia non tocca la loro natura non patrimoniale trattandosi pur sempre di

disposizioni costituite in funzione di interessi preminenti della persona e pertanto non

commerciabili. Ad es. il diritto agli alimenti è un diritto a prestazioni economiche che ha tuttavia

natura non patrimoniale in quanto costituito in funzione di un fondamentale bisogno di assistenza

della persona.

La stretta personalità dei diritti di famiglia si traduce nella loro incedibilità e nella loro in

trasmissibilità.

ALTRI DIRITTI DELLA PERSONALITA’

Figure di diritti della personalità vanno poi emergendo tra l’altro nel campo della solidarietà e della

tutela del minore, della quale si è occupata la Convenzione dell’O.N.U. sui diritti del fanciullo

(1991). In questa convenzione sono stati proclamati diritti del minore che la nostra legislazione

ignorava e che tendono ad essere riconosciuti anche in Italia quali diritti fondamentali della persona.

CAPITOLO 10 – Gli enti giuridici

NOZIONE

Accanto alla persona fisica sono presenti nell’ordinamento altri destinatari di norme, cioè gli enti

giuridici.

“Gli enti giuridici sono organizzazioni dotate di capacità giuridica, ossia dell’idoneità ad essere

titolari in proprio di diritti e di doveri.”

La soggettività è la qualità di soggetto giuridico, cioè la qualità che designa chi è giuridicamente

capace, e come tale è partecipe dell’ordinamento giuridico.

Il fatto che l’ente sia soggetto di diritto vuol dire che per la legge è l’ente stesso che è parte di

rapporti giuridici.

Il fatto di essere soggetto di diritto implica che l’ente è titolare di quei diritti della personalità che

non presuppongono la corporeità della persona fisica. Per tanto l’ente è titolare del diritto al nome,

del diritto all’identità personale, del diritto alla privacy, del diritto all’onore ma non può essere

titolare del diritto alla vita o alla salute.

Accanto all’ente possono pure essere responsabili singole persone fisiche, ma in tal caso si tratta di

una responsabilità che si aggiunge a quella dell’ente.

ENTI ASSOCIATIVI ED ENTI AMMINISTRATIVI

Gli enti associativi hanno al vertice della loro organizzazione un gruppo di soggetti portatori di un

interesse proprio all’esistenza e all’attività dell’ente (soci o associati).

Enti associativi sono:

 Le associazioni: organizzazioni stabili di persone per il perseguimento di fini non lucrativi

(es. partiti politici e i sindacati)

 Comitati;

 Le società: organizzazioni stabili di persone costituite per il perseguimento di fini di lucro

mediante l’esercizio di un’attività economica comune.

Gli enti amministrativi sono quelli che hanno al vertice della loro organizzazione gli amministratori,

ai quali spettano i poteri decisionali e rappresentativi dell’ente.

Gli amministratori sono titolari di un ufficio privato, e hanno l’obbligo di gestire l’ente nel suo

esclusivo interesse. Enti amministrativi sono:

 Fondazioni: definibili come organizzazioni amministrative dotate di un patrimonio per il

perseguimento di finalità non lucrative.

GLI ORGANI

Oltre ad essere dotato di capacità giuridica, l’ente è anche dotato di capacità di agire. L’ente si

avvale necessariamente di persone fisiche, le quali decidono e compiono gli atti imputati all’ente

medesimo, ma non per ciò esso può essere equiparato ai minori e agli interdetti.Gli enti giuridici

non hanno alcuna menomazione che ne richieda l’affidamento. Essi agiscono attraverso persone che

fanno parte della loro stessa struttura organizzativa, e cioè attraverso gli organi.

“L’organo è in generale l’ufficio competente ad esercitare una funzione dell’ente.”

Gli organi possono essere esterni o interni a seconda che abbiano o no il potere di rappresentanza.

ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA ED ENTI NON PERSONIFICATI

Gli enti con personalità giuridica sono gli enti che hanno ricevuto il riconoscimento formale da

parte dell’ordinamento giuridico.

“Questi enti sono dotati di capacità giuridica generale e autonomia patrimoniale perfetta.”

In quanto dotati di capacità giuridica generale la persona giuridica partecipa in proprio al mondo

delle relazioni giuridiche potendo assumere tutte le posizioni giuridiche connesse ai suoi rilevanti

interessi.

In quanto dotata di autonomia patrimoniale perfetta, o capacità esclusiva, la persona giuridica

risponde essa sola dei propri debiti senza coinvolgere la responsabilità di colore che agiscono in

nome e per conto di essa.

“Gli enti non personificati sono enti privi della personalità giuridica. Essi possono avere capacità

giuridica generale o parziale ma non hanno autonomia patrimoniale perfetta.”

Enti non personificati dotati di capacità giuridica generale sono le associazioni non riconosciute, i

comitati non riconosciuti, le società di persone.

Gli enti non personificati non hanno autonomia patrimoniale perfetta: essi rispondono in proprio dei

debiti assunti in loro nome, ma di tali debiti rispondono personalmente e illimitatamente anche

coloro che hanno agito in rappresentanza dell’ente.

ORGANIZZAZIONI SENZA CAPACITA’ GIURIDICA

La capacità giuridica deve invece negarsi a tutte quelle forme organizzative di persone e di beni che

non pervengono a costituire un centro unitario di imputazioni giuridiche.

In particolare, la capacità giuridica deve negarsi all’azienda che è il complesso dei beni organizzati

per l’esercizio dell’impresa. Chi agisce è l’imprenditore, cioè colui (singolo o società) che si avvale

dell’azienda per l’esercizio dell’attività economica. Ed è appunto all’imprenditore che fanno capo i

rapporti giuridici.

Prive di capacità giuridica sono anche le gestioni patrimoniali separate, ossia quelle organizzazioni

amministrative di beni o servizi che hanno una autonomia meramente contabile e interna.

CAPITOLO 11 – La fondazione

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA FONDAZIONE

“La fondazione è un ente amministrativo con personalità giuridica dotato di un patrimonio per il

perseguimento di uno scopo non lucrativo.”

Presupposti della fondazione sono

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Publisher
A.A. 2020-2021
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucas_89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia.