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CONCESSIONE DI VENDITA:
La concessione di vendita è il contratto - di durata - con cui il concessionario assume
l’obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti fornitigli dal concedente. In linea di
massima, l’obbligo promozionale del concessionario è compensato dall’esclusiva territoriale
garantita a lui dalla controparte.
!
FRANCHISING:
Le grandi imprese che producono beni o servizi spesso ritengono conveniente allacciare
legami con distributori autonomi così intensi da creare la parvenza, verso la generalità dei
consumatori, che non sussista alcun diaframma giuridico tra attività di produzione e attività
di distribuzione. Ciò in quanto il rivenditore, partecipando a determinati schemi negoziali
destinati a organizzare la catena distributiva in modo uniforme, non solo utilizza i
segni distintivi del produttore ma si impegna anche a seguirne le direttive nella fase di
allestimento dell’azienda e nella successiva fase di aggiornamento della struttura operativa
alle esigenze di mercato.
Il contratto atipico per raggiungere tali risultati è il “franchising”, il quale permette al
produttore di controllar sin maniera capillare la distribuzione dei beni o servizi offerti al
pubblico secondo metodi uniformi. Allo stesso tempo, le opportunità fornite dalla fattispecie
attraggono gli intermediari, i quali da un lato possono far affidamento sulla rinomanza del
marchio fabbrica quale collettore di clientela, e dall’altro riescono ad abbattere i costi da
sostenere ai fini della predisposizione dell’attività commerciale di rivendita. Si possono
allora individuare i profili distintivi del contratti, quali:
• il franchisor, oltre a mettere a disposizione del franchisee il proprio bagaglio
di conoscenze commerciali e tecnologiche (c.d. “knowhow”) e a prestare loro
l’assistenza necessaria per mettere a profitto tali nozioni, concede ai rivenditori
autonomi le licenze d’uso dei beni immateriali, tra cui importantissimi l’insegna, il
marchio e i brevetti, dietro il pagamento di un corrispettivo in genere determinato da
una percentuale sul volume d’affari, affiancate un compenso fisso
per l’inserimento nel sistema distributivo (c.d. “entry fee”).
• il franchisee ha l’obbligo di uniformarsi alle istruzioni predisposte dalla controparte e
attentamente enumerate nel c.d. “package”, per quanto riguarda tecniche di
organizzazione aziendale, di formazione e aggiornamento del personale ecc ecc, utili
a omogeneizzare la rete distributiva.
Il vincolo di conformazione gravante sugli affiliati informa di sé questo contratto atipico al
punto da diventarne uno degli elementi strutturali. La tecnica di aggregazione attraverso il
quale si esplica si sostanzia nell’articolato controllo esercitato dal franchisor sulla rete
distributiva autonoma, e può anche essere irrobustita tramite la clausola di esclusiva -
elemento accessorio del contratto che vincola la generalità dei franchisees a porre
in commercio soltanto i prodotti o i servizi forniti dalla controparte.
Il parlamento italiano si è occupato di alcuni profili riguardanti il franchising con la l
129/2004, che tuttavia non introduce un complesso organico di norme né quindi intende
ridurre la capacità della fattispecie di adattarsi alle specificità della prassi mercantile.
Semplicemente, sono stati plasmati una serie di concetti ispirati dalla finalità di reagire
alla sproporzione di potere economico tra le parti.
!
FACTORING: operazione fondata sulla cessione dei crediti.
Il factoring è il contratto con cui l’imprenditore cede al factor i crediti, in genere a breve
scadenza, derivanti dall’attività produttiva così che questi provveda, dietro corrispettivo, a
curarne l’incasso e eventualmente a svolgere servizi di consulenza commerciale e
amministrativa.
È possibile che il factoring svolga una funzione di finanziamento extrabancario nel caso in
cui il factor si obblighi ad anticipare, in tutto o in parte, l’ammontare dei crediti oggetto
della cessione - il cedente dovrà allora pagare gli interessi nati da quest’operazione di
anticipazione. Qualora manchi la clausola di anticipazione, la cessione soddisfa il bisogno
del cedente di aver un unico debitore (factor) così da semplificare la riscossione e
assicurargli una liquidità costante. Da parte sua, il factor è un imprenditore la cui attività
consiste nel “comprare” il flusso creditizio di un altro imprenditore.
Di factoring si possono individuare 2 sottospecie, a seconda che il cessionario assuma o no
il rischio dell'insolvenza del ceduto:
1 PRO SOLUTO: il cessionario assume il rischio dell’insolvenza del ceduto. È un
cessione definitiva, traspare la causa vendendi in quanto il factor non può pretendere
la restituzione delle somme anticipate nel caso in cui il debitore ceduto
lasci inadempiuta la propria obbligazione pecuniaria. Attraverso la clausola pro
soluto, la cessione produce un effetto traslativo siccome il cedente si spoglia per
sempre della titolarità del credito. In ragione del maggior rischio assunto poi, il tasso
di commissione del cessionario sarà ovviamente superiore di quanto
richiesto normalmente.
2 PRO SOLVENDO: il cessionario non assume il rischio dell’insolvenza del ceduto. Il
trasferimento del credito avviene salvo buon fine: l’importo anticipato andrà infatti
restituito dal cedente nel caso in cui, scaduto il termine, ci sia inadempimento del
debitore. Per ridurre accordi fraudolenti è d’uso che il factor richieda al ceduto una
dichiarazione, contestuale alla cessione, attestante l’esistenza e l’esigibilità
dei crediti - sarà così eventualmente esposto all’azione di risarcimento dei danni.
Il parlamento si è occupato del factoring, sotto la denominazione italiana di “cessione dei
crediti d’impresa”, con una normativa speciale con la l 52/1991, con l’obbiettivo di superare
quegli ostacoli che rendevano malsicuro il ricorso al factoring.
! LOCAZIONE
3. (artt 1571 ss):
La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) concede in godimento all’altra
(conduttore) un cosa mobile o immobile per un determinato periodo ottenendo in cambio un
corrispettivo (art 1571). La disciplina generale è dettata dagli artt 1571 ss, ma questa deve
essere armonizzata con la legislazione speciale extra codicem che ha favorito
la “decodificazione” del tipo contrattuale. I punti nodali di riferimento di tale disciplina sono
le l 392/1978 e l 431/1998.
Dal contratto nasce a favore del locatario il diritto personale di godimento. Il locatore
invece, se proprietario, conserva il valore di scambio del bene, mentre sfrutta quello d’uso
indirettamente tramite la percezione del canone. La locazione è quindi un negozio
di scambio di utilità: l’utilità di godimento diretto al locatario e il beneficio del godimento
mediato del locatore fruito per mezzo della conversione in moneta del valore d’uso.
Attribuendo tale diritto al locatario, il locatore da una parte limita i propri poteri sul bene,
ma dall’altro beneficia dei frutti civili dovuti a titolo di controprestazione.
La locazione può avere ad oggetto sia mobili sia immobili. Tuttavia, l’obbligazione gravante
il locatario di restituire il bene presuppone che lo stesso non sia consumabile - lo
sfruttamento genererà sì il naturale degrado ma non l’estinzione dell’oggetto. La stessa
funzione economica della fattispecie che presuppone la reiterazione del godimento della
cosa locata esclude gli oggetti suscettibili di un solo utilizzo. Qualora il bene abbia la
capacità di produrre frutti naturali, si applicherà la disciplina sull’affitto con l’obbligo
dell’affittuario di rispettarne la destinazione economica e di non disperdere la capacità
produttiva. In linea di massima la locazione del bene principale consente al conduttore di
beneficiare anche delle sue pertinenze e accessori - salvo patto contrario che delimiti
l’oggetto del contratto.
Il contratto di locazione non può eccedere la durata di 30 anni - se stipulato per
un periodo maggiore, il termine legale sostituisce quello convenuto (art 1573). Tuttavia, la
locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita
dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte (art 1607). Laddove la durata non sia
prevista, la si determina secondo le 4 ipotesi previste all'art 1574.
Sul locatore gravano le obbligazioni di consegnare il bene al conduttore in buono stato, di
mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto e di garantirne il pacifico godimento
durante le locazione (art 1575). Rispetto al primo punto, grava sul conduttore l’onere di
verificare che le caratteristiche della cosa locata permettano lo svolgimento dell’attività
ripromessasi: il principio di autoresponsabilità implica che egli, conoscendo un difetto
strutturale o giuridico e assumendo su di sé il connesso rischio economico, non potrà
rifiutarsi di pagare il canone. Al contrario, il conduttore che ignori il difetto ha diritto a
invocare i rimedi di cui all'art 1578, ossia risoluzione del contratto o riduzione
del corrispettivo, oltre al risarcimento dei danni. Il patto con cui il locatore limita la
propria responsabilità per tali vizi è nullo se li ha taciuti deliberatamente oppure se i vizi
sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa (art 1579). I vizi conosciuti
dal conduttore potranno essere causa di domanda di risarcimento
solamente qualora espongano a un serio pericolo la salute del conduttore medesimo o dei
suoi familiari o dipendenti (art 1580). Il locatore è tenuto a eseguire le riparazioni
necessarie ad assicurare l’efficiente godimento del bene secondo quanto pattuito, ad
eccezione della piccola manutenzione che grava sul conduttore (art 1576.1). Anche a carico
del conduttore sono le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione se il bene è
un mobile (art 1576.2). Qualora il bene necessiti di riparazioni non a carico del conduttore,
questi deve darne notizia al locatore (art 1577.1). Tuttavia, se le riparazioni sono urgenti il
conduttore può sostituirsi al locatore, fatto salvo il suo diritto al rimborso a patto che ne dia
contemporaneamente avviso al locatore (art 1577.2). Se il bene in questione è un immobile
e l’esecuzione della riparazione lo rende inabitabile, il conduttore ha diritto a chiedere la
risoluzione del contratto (art 1584.2). Il locatore è poi obbligato a garantire il conduttore
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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