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CONCESSIONE DI VENDITA:

La concessione di vendita è il contratto - di durata - con cui il concessionario assume

l’obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti fornitigli dal concedente. In linea di

massima, l’obbligo promozionale del concessionario è compensato dall’esclusiva territoriale

garantita a lui dalla controparte.

!

FRANCHISING:

Le grandi imprese che producono beni o servizi spesso ritengono conveniente allacciare

legami con distributori autonomi così intensi da creare la parvenza, verso la generalità dei

consumatori, che non sussista alcun diaframma giuridico tra attività di produzione e attività

di distribuzione. Ciò in quanto il rivenditore, partecipando a determinati schemi negoziali

destinati a organizzare la catena distributiva in modo uniforme, non solo utilizza i

segni distintivi del produttore ma si impegna anche a seguirne le direttive nella fase di

allestimento dell’azienda e nella successiva fase di aggiornamento della struttura operativa

alle esigenze di mercato.

Il contratto atipico per raggiungere tali risultati è il “franchising”, il quale permette al

produttore di controllar sin maniera capillare la distribuzione dei beni o servizi offerti al

pubblico secondo metodi uniformi. Allo stesso tempo, le opportunità fornite dalla fattispecie

attraggono gli intermediari, i quali da un lato possono far affidamento sulla rinomanza del

marchio fabbrica quale collettore di clientela, e dall’altro riescono ad abbattere i costi da

sostenere ai fini della predisposizione dell’attività commerciale di rivendita. Si possono

allora individuare i profili distintivi del contratti, quali:

• il franchisor, oltre a mettere a disposizione del franchisee il proprio bagaglio

di conoscenze commerciali e tecnologiche (c.d. “knowhow”) e a prestare loro

l’assistenza necessaria per mettere a profitto tali nozioni, concede ai rivenditori

autonomi le licenze d’uso dei beni immateriali, tra cui importantissimi l’insegna, il

marchio e i brevetti, dietro il pagamento di un corrispettivo in genere determinato da

una percentuale sul volume d’affari, affiancate un compenso fisso

per l’inserimento nel sistema distributivo (c.d. “entry fee”).

• il franchisee ha l’obbligo di uniformarsi alle istruzioni predisposte dalla controparte e

attentamente enumerate nel c.d. “package”, per quanto riguarda tecniche di

organizzazione aziendale, di formazione e aggiornamento del personale ecc ecc, utili

a omogeneizzare la rete distributiva.

Il vincolo di conformazione gravante sugli affiliati informa di sé questo contratto atipico al

punto da diventarne uno degli elementi strutturali. La tecnica di aggregazione attraverso il

quale si esplica si sostanzia nell’articolato controllo esercitato dal franchisor sulla rete

distributiva autonoma, e può anche essere irrobustita tramite la clausola di esclusiva -

elemento accessorio del contratto che vincola la generalità dei franchisees a porre

in commercio soltanto i prodotti o i servizi forniti dalla controparte.

Il parlamento italiano si è occupato di alcuni profili riguardanti il franchising con la l

129/2004, che tuttavia non introduce un complesso organico di norme né quindi intende

ridurre la capacità della fattispecie di adattarsi alle specificità della prassi mercantile.

Semplicemente, sono stati plasmati una serie di concetti ispirati dalla finalità di reagire

alla sproporzione di potere economico tra le parti.

!

FACTORING: operazione fondata sulla cessione dei crediti.

Il factoring è il contratto con cui l’imprenditore cede al factor i crediti, in genere a breve

scadenza, derivanti dall’attività produttiva così che questi provveda, dietro corrispettivo, a

curarne l’incasso e eventualmente a svolgere servizi di consulenza commerciale e

amministrativa.

È possibile che il factoring svolga una funzione di finanziamento extrabancario nel caso in

cui il factor si obblighi ad anticipare, in tutto o in parte, l’ammontare dei crediti oggetto

della cessione - il cedente dovrà allora pagare gli interessi nati da quest’operazione di

anticipazione. Qualora manchi la clausola di anticipazione, la cessione soddisfa il bisogno

del cedente di aver un unico debitore (factor) così da semplificare la riscossione e

assicurargli una liquidità costante. Da parte sua, il factor è un imprenditore la cui attività

consiste nel “comprare” il flusso creditizio di un altro imprenditore.

Di factoring si possono individuare 2 sottospecie, a seconda che il cessionario assuma o no

il rischio dell'insolvenza del ceduto:

1 PRO SOLUTO: il cessionario assume il rischio dell’insolvenza del ceduto. È un

cessione definitiva, traspare la causa vendendi in quanto il factor non può pretendere

la restituzione delle somme anticipate nel caso in cui il debitore ceduto

lasci inadempiuta la propria obbligazione pecuniaria. Attraverso la clausola pro

soluto, la cessione produce un effetto traslativo siccome il cedente si spoglia per

sempre della titolarità del credito. In ragione del maggior rischio assunto poi, il tasso

di commissione del cessionario sarà ovviamente superiore di quanto

richiesto normalmente.

2 PRO SOLVENDO: il cessionario non assume il rischio dell’insolvenza del ceduto. Il

trasferimento del credito avviene salvo buon fine: l’importo anticipato andrà infatti

restituito dal cedente nel caso in cui, scaduto il termine, ci sia inadempimento del

debitore. Per ridurre accordi fraudolenti è d’uso che il factor richieda al ceduto una

dichiarazione, contestuale alla cessione, attestante l’esistenza e l’esigibilità

dei crediti - sarà così eventualmente esposto all’azione di risarcimento dei danni.

Il parlamento si è occupato del factoring, sotto la denominazione italiana di “cessione dei

crediti d’impresa”, con una normativa speciale con la l 52/1991, con l’obbiettivo di superare

quegli ostacoli che rendevano malsicuro il ricorso al factoring.

! LOCAZIONE

3. (artt 1571 ss):

La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) concede in godimento all’altra

(conduttore) un cosa mobile o immobile per un determinato periodo ottenendo in cambio un

corrispettivo (art 1571). La disciplina generale è dettata dagli artt 1571 ss, ma questa deve

essere armonizzata con la legislazione speciale extra codicem che ha favorito

la “decodificazione” del tipo contrattuale. I punti nodali di riferimento di tale disciplina sono

le l 392/1978 e l 431/1998.

Dal contratto nasce a favore del locatario il diritto personale di godimento. Il locatore

invece, se proprietario, conserva il valore di scambio del bene, mentre sfrutta quello d’uso

indirettamente tramite la percezione del canone. La locazione è quindi un negozio

di scambio di utilità: l’utilità di godimento diretto al locatario e il beneficio del godimento

mediato del locatore fruito per mezzo della conversione in moneta del valore d’uso.

Attribuendo tale diritto al locatario, il locatore da una parte limita i propri poteri sul bene,

ma dall’altro beneficia dei frutti civili dovuti a titolo di controprestazione.

La locazione può avere ad oggetto sia mobili sia immobili. Tuttavia, l’obbligazione gravante

il locatario di restituire il bene presuppone che lo stesso non sia consumabile - lo

sfruttamento genererà sì il naturale degrado ma non l’estinzione dell’oggetto. La stessa

funzione economica della fattispecie che presuppone la reiterazione del godimento della

cosa locata esclude gli oggetti suscettibili di un solo utilizzo. Qualora il bene abbia la

capacità di produrre frutti naturali, si applicherà la disciplina sull’affitto con l’obbligo

dell’affittuario di rispettarne la destinazione economica e di non disperdere la capacità

produttiva. In linea di massima la locazione del bene principale consente al conduttore di

beneficiare anche delle sue pertinenze e accessori - salvo patto contrario che delimiti

l’oggetto del contratto.

Il contratto di locazione non può eccedere la durata di 30 anni - se stipulato per

un periodo maggiore, il termine legale sostituisce quello convenuto (art 1573). Tuttavia, la

locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita

dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte (art 1607). Laddove la durata non sia

prevista, la si determina secondo le 4 ipotesi previste all'art 1574.

Sul locatore gravano le obbligazioni di consegnare il bene al conduttore in buono stato, di

mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto e di garantirne il pacifico godimento

durante le locazione (art 1575). Rispetto al primo punto, grava sul conduttore l’onere di

verificare che le caratteristiche della cosa locata permettano lo svolgimento dell’attività

ripromessasi: il principio di autoresponsabilità implica che egli, conoscendo un difetto

strutturale o giuridico e assumendo su di sé il connesso rischio economico, non potrà

rifiutarsi di pagare il canone. Al contrario, il conduttore che ignori il difetto ha diritto a

invocare i rimedi di cui all'art 1578, ossia risoluzione del contratto o riduzione

del corrispettivo, oltre al risarcimento dei danni. Il patto con cui il locatore limita la

propria responsabilità per tali vizi è nullo se li ha taciuti deliberatamente oppure se i vizi

sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa (art 1579). I vizi conosciuti

dal conduttore potranno essere causa di domanda di risarcimento

solamente qualora espongano a un serio pericolo la salute del conduttore medesimo o dei

suoi familiari o dipendenti (art 1580). Il locatore è tenuto a eseguire le riparazioni

necessarie ad assicurare l’efficiente godimento del bene secondo quanto pattuito, ad

eccezione della piccola manutenzione che grava sul conduttore (art 1576.1). Anche a carico

del conduttore sono le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione se il bene è

un mobile (art 1576.2). Qualora il bene necessiti di riparazioni non a carico del conduttore,

questi deve darne notizia al locatore (art 1577.1). Tuttavia, se le riparazioni sono urgenti il

conduttore può sostituirsi al locatore, fatto salvo il suo diritto al rimborso a patto che ne dia

contemporaneamente avviso al locatore (art 1577.2). Se il bene in questione è un immobile

e l’esecuzione della riparazione lo rende inabitabile, il conduttore ha diritto a chiedere la

risoluzione del contratto (art 1584.2). Il locatore è poi obbligato a garantire il conduttore

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A.A. 2014-2015
245 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gbonins di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ciatti Alessandro.