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ERRORE

[esempio di errore non essenziale: L ' errore è essenziale quando presenta due caratteristiche: in

primis, deve essere stato tale da aver determinato la parte a concludere il contratto (in parole

semplici, se non ci fosse stato un soggetto non avrebbe stipulato l' accordo) ].

In secondo luogo, non ogni errore determinante può essere considerato solo essenziale perché il

nostro codice qualifica tale solo l 'errore che cade o sulla natura del negozio (esempio credo di

dare in locazione mentre il contratto è di enfiteusi) o sull' oggetto del negozio o su una qualità della

cosa, oggetto del negozio che, in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del

consenso (esempio si crede che sia un pony in realtà è un cavallo da corsa) o sull'identità o sulle

qualità dell ' altro contraente.

Infine anche l'errore di diritto, perchè sia rilevante, deve avere carattere essenziale,e ciò si verifica

quando esso ha rappresentato l'unica ragione del negozio.

Faccio presente che non ha carattere di essenzialità l' errore che cade sui MOTIVI che inducono

un individuo a concludere il negozio.

Non è essenziale, invece, l'errore sui motivi come nel caso di chi acquista un appartamento in una

città credendo di dovervi lavorare mentre ottiene il lavoro in un altro luogo.]

quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto

quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero

qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o

circostanze, deve ritenersi determinante del consenso

errore essenziale quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altr

sempre che l'una o le altre siano state determinanti del conse

quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica

contratto

DOLO

Vizi del volere: sono elementi perturbativi della volontà che agiscono in maniera tale da

formare una volontà diversa da quella che si sarebbe formata nel caso in cui non avesse agito:

si tratta di un ipotesi di volontà viziata e non di una mancanza di volontà. Per questo si avrà

l’annullabilità del negozio e non la nullità.

Il dolo consiste in quel comportamento ingannatorio che si sostanzia in raggiri grazie ai quali

un soggetto cade in errore nel compimento di un contratto. Il dolo è un comportamento volto

ad ingannare e a far cadere in errore; può avvenire sia dall’altra parte contraente, sia da un

terzo. Se proviene dall’altra parte il contratto sarà annullabile; se proviene da un terzo è

annullabile solo se i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Esistono due tipi ti dolo:

-dolo determinante: quando senza il comportamento doloso la parte ingannata non avrebbe

compiuto il negozio. Può richiedere annullamento e risarcimento.

-dolo incidente: quando la parte ingannata avrebbe comunque compiuto il negozio anche

senza il comportamento doloso, ma in mancanza di questo, l’avrebbe concluso a condizioni

più favorevoli. Il contratto è valido.

LA COMPRAVENDITA

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un

altro diritto dietro il pagamento di un prezzo. Il contratto va considerato tra quelli a esecuzione

istantanea. E’ tuttavia possibile concordare il differimento della consegna o del prezzo.

Dal contratto nascono delle obbligazioni:

-Il venditore è tenuto a consegnare la cosa al compratore e garantire la pienezza del dominio e

l’assenza di vizi o difetti occulti.

-Il compratore è obbligato a pagare il prezzo concordato nel termine e luogo prestabiliti.

Restrizioni alla libera negoziabilità delle cose mediante compravendita:

-limite oggettivo: incommerciabilità di determinati oggetti per ragioni di ordine pubblico

-limite soggettivo: divieti speciali di comprare nei riguardi di determinate persone che

potrebbero essere portatrici di interessi conflittuali

RISERVA DI PROPRIETA’

La vendita con riserva della proprietà costituisce il modello negoziale qualificato dalla

mancanza di immediata coincidenza tra perfezionamento dell’accordo e trasferimento del

diritto reale. Il compratore diventa proprietario soltanto a seguito del pagamento dell’ultima rata

del prezzo, sebbene assuma i rischi sin dal momento della consegna del bene. La riserva di

proprietà soddisfa l’interesse del venditore a funzione di garanzia del credito.

Proprietà del venditore: funzione di garanzia

Acquirente: aspettativa reale consolidata in piena proprietà per effetto dell’evento

condizionante il trapasso.

Art. 1525 e 1526 : introducono una disciplina a protezione dell’acquirente dall’uso di clausole

vessatorie:

-il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non da diritto

alla risoluzione del contratto

-se esiste una clausola penale autorizzante il venditore ad incamerare le rate riscosse, il

giudice può ridurre l’indennità convenuta

-nell’evenienza di risoluzione per inadempimento imputabile al compratore, l’altra parte è

tenuta a restituire le rate riscosse, salvo il diritto di un equo compenso per l’uso della cosa o il

risarcimento di eventuali danni

PATTO DI RISCATTO

Il venditore può essere interessato legittimamente a riacquistare la proprietà del bene. Il dante

causa si riserva la facoltà di riottenere la proprietà già trasferita, mediante restituzione del

prezzo e i rimborsi. Nel patto di riscatto è il venditore a costituire la parte debole che si trova in

una difficile situazione economica. Il termine per l’esercizio del diritto potestativo spettante al

venditore:

-massimo due anni per beni mobili

-massimo cinque anni per beni immobili

VENDITA DI COSA FUTURA

Le parti sono libere di vendere un bene attualmente inesistente. Se la prestazione è sin

dall’inizio impossibile per un impedimento giuridico o materiale la sanzione di nullità è fondata

sull’ art. 1418. Se invece la cosa non viene ad esistenza a seguito di un inadempimento

sopravvenuto (art. 1256). Se si tratta di un in attuazione imputabile il compratore ha diritto di

pretendere la risoluzione del contratto, o la riduzione del prezzo, oltre ai danni. Il trasferimento

del diritto sul bene si consegue nell’istante in cui la cosa diventa reale rappresentando il

risultato dell’opera umana o del processo naturale di maturazione.

E’ un tipo di vendita ad effetti obbligatori, e non reali, infatti la proprietà passa in capo al

compratore quando la cosa viene a esistenza: es. vendita di appartamento sulla carta-> la

proprietà si trasferisce quando il bene viene edificato; vendita del raccolto di un anno agrario. Il

contratto è nullo se la cosa non viene a esistenza. Il contratto di vendita di cosa futura è

assoggettabile a trascrizione e tale funzione di pubblicità ha lo scopo di risolvere eventuali

controversie tra più acquirenti.

VENDITA DI COSE ALTRUI

La vendità può avere ad oggetto il bene di proprietà altrui. Il venditore è obbligato a

perfezionare il passaggio di proprietà della cosa in capo alla controparte.

vendita di cosa altrui: è disciplinata dagli artt. 1478 - 1479 c.c. Oggetto di questa tipologia di

compravendita è la cosa altrui. In genere viene definito come un contratto consensuale ad

effetti obbligatori, anche se parte della dottrina ne ha contestato la legittimità. Infatti in questo

caso è obbligo dell'alienante quello di far acquistare la proprietà della cosa all'acquirente. Tale

trasferimento di proprietà può avvenire indirettamente e quindi la res oggetto di compravendita

passa di proprietà dell'alienante e contestualmente dell'acquirente, oppure tramite il

trasferimento della proprietà recta via dal terzo proprietario al compratore. In questo caso il

terzo non subentra nel contratto di vendita e resta estraneo a tale rapporto. Inoltre l'art. 1479

c.c. consente al compratore in buona fede di chiedere la risoluzione del contratto qualora, al

momento della conclusione del negozio, ignorasse che la cosa non era di proprietà del

venditore e se nel frattempo non ne ha acquistato la proprietà. Abbiamo un collegamento con

l’art. 1153 c.c. in tema di possesso vale titolo: nel caso di alienazione di un bene mobile a non

domino sulla base di un titolo astrattamente idoneo, quando si acquisisce il possesso in buona

fede si acquista la proprietà oppure l’uso, usufrutto o pegno. Quindi:

• Bene mobile a non domino;

• Titolo astrattamente idoneo: ossia che produce effetti. In concreto il titolo non è idoneo

perché non proviene dal titolare. Astrattamente idonei sono anche i titoli viziati, un contratto

viziato. Il contratto annullabile produce effetti, il contratto nullo non è mai titolo astrattamente

idoneo. Il contratto rescindibile sì finché non viene rescisso. Il contratto simulato non produce

effetti perché apparente, quello dissimulato sì. Il contratto stipulato dal falsus procurator no

perché per produrre effetti occorre la ratifica;

• Possesso = consegna;

• Buona fede soggettiva.

Nel caso di vendita di cosa altrui, quando l’oggetto è costituito da un bene mobile e il bene viene

consegnato si perfeziona la fattispecie dell’art. 1153 c.c. Si ha un acquisto a titolo originario perché

l’acquisto della proprietà è indipendente dal diritto del precedente titolare. Se l’acquirente ha

acquistato la proprietà a titolo originario può domandare la risoluzione? Giurisprudenza: sì.

VENDITA CON RISERVA COMMISSORIA

La vendita può essere caratterizzata da una causa economica-concreta di finanziamento per il

compratore e di garanzia per il venditore. Il venditore ha l’occasionale bisogno di monetizzare il

valore di scambio nella prospettiva di riottenere la titolarietà della cosa, restituendo il prezzo.

Il patto commissorio è un accordo con il quale il debitore, a garanzia della soddisfazione di un

proprio debito, mette a disposizione un proprio bene, con l'intesa che, verificatosi l'inadempimento,

detto bene passerà in proprietà del creditore.

La vendita in garanzia si caratterizza per il passaggio di un bene da un debitore ad un creditore,

con il precipuo scopo di garantire il pagamento del debito.

In materia, la giurisprudenza è stata controversa. In particolare, l’elemento discriminate è stato

considerato quello dell’effettività o meno della proprietà. Più specificamente, la giurisprudenza ha

effettuato una differenziazione, sostenendo che “la vendita fiduciaria a scopo di garanzia si

distingue dalla vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio perché

nel negozio fiduciario la proprietà si trasferisce al compratore che, però, assume l’obbligo,

derivante dal patto interno ad efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore

se questi estinguerà il debito garantito, mentre nel negozio simulato, pur essendo apparentemente

convenuto il trasferimento immediato della proprietà (sottoposto a condizione risolutiva a favore del

venditore che voglia riprendere la cosa mediante la tempestiva restituzione del prezzo), le parti

concordano in concreto, ponendo in essere un patto commissorio, che il compratore – creditore

diverrà proprietario dell’immobile solo se il debitore non adempierà il suo debito nel termine

stabilito”.

Inoltre, “il divieto di patto commissorio sia applica a qualsiasi negozio, ancorché lecito e quale ne

sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento

dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando

preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata

estinzione del debito; ove, pertanto, venga a mancare la funzione di scambio a parità di condizioni,

tipica di ogni contratto di compravendita, costituente elemento indispensabile per la liceità del

negozio, si ricade nella causa illecita, quindi sotto la sanzione della nullità, in quanto il negozio

concluso costituisce il mezzo che permette di raggiungere il risultato vietato dalla legge”.

PATTO MARCIANO

E’ iniquo che il creditore sfruttando la condizione di minorità economica della controparte, acquisti

la proprietà di una cosa il cui valore superi in modo marcato il debito garantito. Se al momento

dell’inadempimento il bene dato in garanzia eccede il valore del credito garantito, il compratore è

allora tenuto a corrispondere alla controparte la differenza in modo da evitare arricchimenti indebiti.

Consegna:

La consegna della cosa rileva solo sotto il profilo di un esecuzione di una compravendita già

perfetta. La consegna può mancare quando il venditore conservi la detenzione, ( a cui rimane la

detenzione e non più il possesso) .

L’acquisto del possesso può avvenire a titolo originario o a titolo derivativo, può essere

accompagnato da un’attività materiale d’apprensione del possesso (a sua volta a rilievo unilaterale

- occupazione spoglio - o bilaterale - consegna, restituzione) o può prescindere da essa in

fattispecie giuridiche nelle quali il passaggio del possesso consegue, per legge o per volontà delle

parti, a determinate vicende (si pensi alla situazione di possesso che si verifica in capo ai chiamati

all’eredità con l’apertura della successione oppure all’istituto del costituto possessorio della traditio

brevi manu nelle quali, per effetto di specifici atti d’autonomia privata, il titolare della situazione

possessoria varia senza che via sia una materiale consegna della cosa).

Prezzo: Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo arbitrante. Se le parti

non si accordano per la nomina, essa è compiuta dal presidente del tribunale del luogo in cui è

stato concluso il contratto. In mancanza di accordo il prezzo è determinato da un terzo:

-cose che il venditore vende abitualmente: prezzo normalmente praticato dal venditore

-cose con prezzo di borsa o mercato: prezzo deciso da listini in mancanza di accordo il pagamento

deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove essa si esegue.

VENDITA DI COSE MOBILI

In mancanza di patti, la consegna deve avvenire nel luogo dove questa si trova al tempo della

vendita oppure nel domicilio o nella sede dell’impresa del venditore. Se è previsto un trasporto il

venditore si libera dall’obbligo di consegna usando uno spedizioniere. Le spese del trasporto sono

a carico del consumatore. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata il

venditore potrà depositaria a spese del compratore.

La garanzia di buon funzionamento: Il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al

venditore il difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta sotto pena di decadenza. Il

giudice può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa, salvo il

risarcimento di danni. La garanzia è improspettabile se l’oggetto del contratto è una cosa

oggettivamente o soggettivamente infungibile oppure non suscettibile di aggiustamento.

VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO

Non si perfeziona finchè il compratore non comunichi il gradimento all’altra parte. Il gradimento

importa che il compratore possa svolgere una valutazione discrezionale e non potestativa.

VENDITA A PROVA

Si presume perfezionata sotto la condizione che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea

all’uso cui è destinata. L’esito positivo della prova non estingue i diritti di garanzia per vizi e difetti

difficilmente individuali dalla prova.

VENDITA SU CAMPIONE

Il campione deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce. Qualsiasi difformità

attribuisce al compratore il diritto di risoluzione del contratto.

VENDITA SU DOCUMENTI

La vendita su documenti si è radicata nel traffico mercantile per semplificare la circolazione di cose

mobili detenute dal terzo nell’interesse del proprietario. Il compratore sarà pienamente soddisfatto

quando entrerà nell’effettivo possesso della cosa.

VENDITA DI COSE IMMOBILI

Nel dettaglio, la compravendita di beni immobili può svolgersi attraverso due modalità: a misura o

a corpo. Si parla di vendita a misura quando ad esempio si paga una somma in cambio di tot metri

quadrati di prodotto. Negli altri casi invece si parla di compravendita immobiliare a corpo.

Nella compravendita immobiliare a corpo, inoltre, è possibile mettere in atto una richiesta di

compensazione nel caso in cui la misura venga indicata in diverso modo rispetto alla superficie

dichiarata, se la differenza fra il valore riscontrato nella realtà della compravendita e quello indicato

nel contratto sia pari al cinque percento, sia in più che in meno.

Art. 1537: presuppone una differenza quantitativa (o di estensione) tra l’immobile oggetto del

contratto e quello effettivamente consegnato all’acquirente. (es. superficie inferiore rispetto a

quella dichiarata).

-Meno valore: in questa eventualità l’acquirente può richiedere la diminuzione del prezzo

-Più valore: se c’è un incremento di valore della cosa si avrà un maggior costo e l’acquirente può

liberarsi dal contratto.

VENDITA DI BENI DI CONSUMO

La disciplina giuridica della vendita dei beni di consumo è contenuta nel capo I "della vendita di

beni di consumo" del titolo III "garanzia legale di conformità garanzie commerciali per i beni di

consumo" del decreto legislativo 6 settembre 2005 numero 206, noto come co

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sab2393 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Riva Ilaria.
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