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IL CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE
L’elemento che caratterizza il contratto avente ad oggetto la prestazione di un opera intellettuale è
rappresentato dalla tipologia della prestazione, a prescindere dal fatto che essa sia esercitata in
modo continuativo o saltuario. L’oggetto della prestazione è l’attività intellettuale. L’intellettualità del
fare implica che il prestatore d’opera svolga un servizio consistente nel prodotto delle energie
cerebrali spese in vista dell’interesse del cliente. Il professionista gode di ampia discrezionalità
nella scelta dei mezzi più adatti al conseguimento del risultato utile. Egli è tenuto a disattendere le
direttiva impartite dal cliente qualora risultino in contrasto con le regole dell’arte esercitata.
Quindi si tratta di un “fare” in cui materialità e manualità assumano un ruolo accessorio rispetto al
lavoro intellettuale.
Il rapporto tra professionista e cliente è personale, nel senso che le capacità del prestatore d’opera
sono infungibili. Le qualità dell’obbligato determinano il consenso del cliente stesso. Il
professionista può ricorrere ad ausiliari, a condizione che questi svolgano le loro funzioni sotto il
diretto controllo del padrone, dall’altro che il loro impiego non svilisca la fiducia alla base del
rapporto professionista/cliente.
La legge determina le professioni intellettuali “protette”, l’esercizio delle quali è interdetto a chi non
abbia superato l’esame di abilitazione, il cui fine è quello di verificare, nell’interesse della
collettività, che il candidato possieda le conoscenze teoriche e sostanziali indispensabili per la
pratica professionale.
Compenso: Se non è convenuto dalle parti e non si basa su tariffe professionali o degli usi, è
stabilito dal giudice, dopo aver sentito il parere dell’associazione professionale competente. E’
vietato concordare il compenso il proporzione al risultato ottenuto.
Obbligazione di mezzi e di risultato:
La responsabilità per in attuazione totale o parziale o tardiva del programma obbligatorio è
disancorata dalla situazione di difficoltà soggettiva in cui si trova il debitore ma non è assoluta.
L’impegno imposto al debitore non ne consente la liberazione solo nell’ipotesi in cui la prestazione
risulti naturalisticamente impossibile.
L’obbligato sarà sanzionato in base alla responsabilità contrattuale quando nell’attuare il rapporto
si sia verificato un accidente imprevisto che rendeva disagevole l’attività.
Il prestatore d’opera intellettuale non risponde a causa del mancato raggiungimento del risultato
programmato, a patto che siano state osservate le regole della diligente prestazione. Assumono
rilevanza quindi i mezzi: il professionista risponde se l’esito negativo della prestazione sia causato
da un esercizio negligente dell’attività preparatoria o accessoria alla prestazione principale (es.
strumenti chirurgici non sterilizzati).
MANDATO
Il mandato è il contratto con il quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in
nome proprio e per conto del mandante. Gli atti oggetto dell’incarico possono avere natura
materiale (effettuare un atto esecutivo di un precedente contratto) o negoziale (concludere una
locazione in nome proprio e nell’interesse di un altro).
Il contratto di mandato obbliga, nel senso che il mandatario si impegna a svolgere l’attività oggetto
dell’incarico di gestione o di cura dell’interesse altrui. La funzione gestoria caratterizza la causa del
contratto in esame.
Il mandato può essere generale o speciale.
-Generale: definito dal legislatore residuale; legittima il mandatario a compiere tutti gli atti che non
eccedano l’ordinaria amministrazione qualora non siano stati indicati espressamente. (es. a meno
che non sia stato espressamente autorizzato) l’incarico quindi implica una gestione conservativa
salvo clausola contraria.
-Speciale: ha ad oggetto singoli atti (negoziali o materiali) individuati dal mandante. Esigenza di
raggiungere un risultato utile e vantaggioso spiega la regola secondo cui il mandatario è legittimato
a porre in essere tutti gli atti che sebbene non contemplati nel mandato si rivelino necessari in vista
dell’esecuzione di quelli nominati.
Corrispettivo: l’onerosità è un elemento qualificante il mandato. Il mandato può essere stipulato
anche a titolo gratuito. Ma se non è stabilità diversamente esso si presume oneroso. Il compenso è
definito dalle parti oppure sulla base di tariffe professionali o degli usi oppure dal giudice.
Pluralità di mandatari e sub mandato:
Il mandante può conferire a più mandatari l’incarico di compiere la medesima attività gestoria. In
questa ipotesi i mandatari sono autorizzati ad agire disgiuntamente. Il mandante dovrà comunicare
la conclusione dell’affare agli altri mandatari, altrimenti risponderà dei danni derivanti
dall’omissione o dal ritardo. Il mandatario può ricorrere all’opera di un sostituto (= sub mandatario).
In questo caso il mandatario risponderà dell’operato del sostituto.
MANDATO CON PROCURA
Quando al contratto di mandato si affianca la procura viene a crearsi una situazione in cui il titolare
del potere rappresentativo è anche, nel medesimo istante, obbligato a eseguire l’incarico gestorio.
Azioni contrattuali:
Nel mandato senza procura tra mandante e mandatario non viene a imbastirsi alcun rapporto
contrattuale. Il mandante è comunque legittimato ad agire in nome proprio contro i terzi in vista
della tutela dei diritti di credito scaturenti dall’esecuzione dell’obbligazione gestoria.
Diligenza del mandatario:
Il mandatario nell’esecuzione dell’incarico è tenuto ad osservare la diligenza del buon padre di
famiglia. Il mandato conferito al professionista fa nascere in capo a quest’ultimo l’obbligazione di
agire con diligenza. Deve curare quindi l’interesse del mandante (compiere tutte le prestazioni
strumentali alla cura dell’interesse del mandante e non deve oltrepassare i limiti dell’incarico
gestorio).
Il mandatario non è solo tenuto ad osservare le istruzioni ricevute ma anche obbligato a rendere al
mandante le circostanze sopravvenute (sopravvenienzee) le quali possano indurre quest’ultimo a
revocare il mandato o a modificare il contenuto.
Può capitare che il mandatario non riesca a comunicare l’esistenza di ostacoli immediatamente al
mandante; in questo caso egli dovrà o prestare fede alle direttive iniziali con il rischio di violare
l’obbligo di salvaguardare l’interesse del mandante a causa della differenza tra la situazione
programmata e quella sopravvenute, oppure non eseguire l’incarico con lo stesso rischio.
Soluzione: Egli ha il dovere di discostarsi dalle istruzioni quando, a causa del fatto sopravvenuto
che non può essere comunicato tempestivamente al mandante, la loro osservanza
pregiudicherebbe gli interessi di quest’ultimo.
Estinzione del mandato:
Il mandato si estingue con la scadenza del termine o per il compimento dell’affare, per la revoca da
parte del mandante, per la rinuncia del mandatario o per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione di
una delle parti.
La revoca è l’atto con il quale il mandante fa venir meno la legittimazione del mandatario ad agire
nel suo interesse. L’assenza di una giusta causa di revoca obbliga il revocante a risarcire i danni
quando il mandato sia stato conferito a tempo determinato o con un termine. La revoca può essere
tacita se il mandante ha eseguito direttamente l’affare oggetto del contratto gestorio, oppure se egli
abbia nominato un nuovo mandatario per il compimento dell’affare. L’effetto estintivo si verificherà
solo all’istante in cui tali atti negoziali siano stati comunicati al mandatario.
Se il mandato è a tempo indeterminato la revoca obbliga il mandante al risarcimento del danno nel
caso in cui non sia stato dato un adeguato preavviso, e che sussista una giusta causa.
La rinuncia del mandatario può essere fonte di responsabilità: il gestore è tenuto a risarcire i danni
patiti dal mandante quando la rinuncia all’incarico non risulti fondata su giusta causa, oppure dove
la rinuncia al mandato non sia stata comunicata all’altra parte con un congruo preavviso.
Mandato post mortem: è nullo il mandato a causa di morte, nel quale il mandatario riceve l’incarico
dal mandante di disporre dopo l’apertura della successione di quest’ultimo dei beni facenti parte
dell’asse ereditario. E’ invece valido il mandato post mortem se esso ha ad oggetto il
perfezionamento di atti di disposizione su beni o diritti acquistati da vivo dal mandatario, i quali
dovranno essere eseguiti dopo la morte del mandante.
LOCAZIONE
La locazione è il contratto con il quale una parte (di regola il proprietario) concede in godimento
all’altra una cosa mobile o immobile per un determinato periodo ottenendo in cambio un
corrispettivo. Nasce a favore del locatario il diritto personale di godimento. Il contratto è in forma
libera, ad accezione della locazione immobiliare ultraventennale. Il locatore, quando è proprietario,
conserva il valore di scambio del bene, mentre quello “d’uso” è sfruttato indirettamente e cioè
tramite la percezione del canone.
Scambio di utilità: utilità del godimento diretto: spetta al locatario, giustificato dall’obbligazione del
dante causa.
Beneficio del godimento: fruito dal locatore per mezzo della conversione in moneta del valore
d’uso.
La locazione non produce né il distacco definitivo del valore di scambio da quello dell’uso, né la
modifica strutturale del diritto di proprietà.
Oggetto: La locazione può avere a oggetto beni mobili o immobili. L’obbligazione vincolante il
locatario di restituire il bene concesso in godimento presuppone che il bene stesso non sia
consumabile: lo sfruttamento potrà generare il naturale degrado ma non l’estinzione dell’oggetto.
La funzione di locazione porta infatti ad escludere le cose che si estinguono a seguito dell’atto di
utilizzo. Se il bene ha locazione produttiva, l’affittuario avrà l’obbligo di rispettare la destinazione
economica della cosa e quindi di gestirla in modo da non disperdere la sua capacità produttiva, a
fronte dei diritti di far propri i frutti. Le parti sono libere di delimitare l’oggetto della locazione. Salvo
patto contrario, la locazione della cosa principale legittimerà il conduttore a benefici