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DIRITTO PENALE ITALIANO-GALLO

CAP 1: CARATTERI DELLA REGOLA GIURIDICA E REGOLA GIURIDICA PENALE

Oggetto dell’indagine e analisi della formulazione

Si identifica il DIRITTO PENALE con il complesso di regole che ricollegano ad un

 certo fatto una sanzione a cui si riconosca natura penale, senza escludere:

a) Regole che, operando sul piano penale, non dispongono sanzioni (es: amnistia,

prescrizione)

b) Regole che prevedono modifica di conseguenze sanzionatorie (es: aumento,

diminuzione pena)

Si accetta la formula sintetica per cui il dir penale è la parte dell’ord giur che

il complesso di norme

disciplina i fatti costituenti il reato e più analiticamente “

giur-statuali che prevedono fatti cui è collegata come conseguenza la costituzione,

modificazione, estinzione del dovere di applicare una sanzione penale ”.

genus

Le regole penali appartengono al delle regole giur-statuali:

 giuridichedotate di effettività fornendo la collante con le regole del complesso

sociale, statualeimputabile all’ord che appare idoneo a garantire l’effettività

delle regole (proprie di un ord nel complesso dotato di effettività); rimane

impregiudicata la questione se tali regole siano tutte di dir pubblico.

Tali regole prevedono elementi costitutivi, modificativi, estintivi di conseguenze

sanzionatorie di ordine penale: ciò è fondamentale per la loro applicazione e

interpretazione, poiché permette di individuare le regole penali come una

categoria determinata con principi peculiari caratterizzati dalla natura della

sanzione “penale” o “criminale”.

Sanzioni esecutive e punitive

Le sanzioni si distinguono in 2 categorie:

 1) ESECUTIVEconsistono nell’esecuzione del precetto giur violato o a costituire

una situazione di fatto equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si

fosse adempiuta la regola trasgredita

2) PUNITIVEhanno come contenuto una diminuzione di beni giur (libertà

personale, patrimonio) di cui è titolare un sogg che nel dir penale non può

essere che l’autore del fatto condizionante la conseguenza sanzionatoria

Differenzaes: nel furto la sanzione del 624cp è punitiva mentre la restituzione

della cosa è esecutiva; per l’opinione dominante tutte le sanzioni criminali sono

positive, mentre altro caso è quello delle conseguenze delle disp speciali che si

aggiungono alle pene accessorie.

Non basta qualificare la sanzione criminale come punitiva per individuarla rispetto

 alle altre sanzioni, ma è necessaria un’analisi sui caratteri che contrassegnano

come giur-penale una certa regola: bisogna prescindere dai contenuti delle

conseguenze sanzionatorie, ma le sanzioni criminali si distinguono dalle altre per

l’applicabilità solo mediante il riferimento alle regole di accertamento dei fatti, di

irrogazione ed esecuzione delle sanzioni che costituiscono il “processo penale”.

Si potrebbe obiettare che per le misure di prevenzione ricorrono modi e forme del

processo penale, ma riportarle nelle reazioni sanzionatorie penali ha il vantaggio di

assicurare garanzie cost; per la volontà normativa sono penali le sanzioni

espressamente definite come tali dalla legge, pertanto si perviene al processo

penale una volta accertata la natura penale della conseguenzaper individuare le

sanzioni penali si ricorre al criterio nominalistico che non basta in quanto talvolta

nomen iuris

alcune sanzioni amministrative presentano lo stesso di quelle penali,

ma ove non sia sufficiente si ricorre a criteri interpretativi (intenzione del

legislatore) che consentono di qualificare una norma come penale.

La struttura della regola penale

Quello che interessa è cogliere la struttura della proposizione giur astratta, che

 consta di tutte le disp che si combinano in un’affermazione di giuridicità di un

determinato comportamento umano.

Poiché il nostro ord penale è suscettibile di una qualificazione che permetta un

modello arricchito da connotazioni ulteriori?nel nostro ord sono previsti fatti di

reato che non rientrano nella sfera di dominio dell’agente a cui la volontà di esso

non era diretta (resp oggettiva): in tali ipotesi non è individuabile il comando di cui

i comportamenti in questione dovrebbero rappresentare violazione, quindi si

esclude la possibilità di definire la norma penale nella “forma” di imperativo ma si

potrebbe parlare di direttiva, linea di tendenza, evoluzione. Bisogna però tenere

1

conto del PRINCIPIO DELLA NATURA PERSONALE DELLA RESP PENALE (27 Cost) che

pone un problema di:

1) CONTENUTOal dettato in questione sono stati attribuiti nel tempo contenuti

differenti: da una prima lettura, per cui l’art.27 si limitava a sancire il divieto di

resp penale per “fatto altrui”, dottrina e giurispr si orientano che ad assicurare

personalità alla resp penale non basterebbe che il fatto sia posto dal sogg

sanzionato ma è necessaria l’indispensabilità di crit sogg di imputazione che

inverano la rilevanza del soggetto come “persona umana” (di tale indirizzo Cass

e CC) riportando l’agire del sogg alla sfera di dominio della volontà effettiva o

potenziale. Se dette regole svolgono il ruolo di criteri alla cui stregua deve

essere giudicata la legittimità delle disp di legge ordinaria si conclude che per le

ipotesi contrassegnate da resp oggettiva non può sostenersi che forma della

regola penale sia il comando in quanto nel sistema cost ogni regola di dir è

correttamente imputabile all’ord fino al giorno successivo alla pubblicazione

della decisione della CC che ne dichiari l’illegittimità.

Fuori da tale fenomenologia rilevano le decisioni della CC interpretative di

rigettoquando la CC dichiara la legittimità cost di una legge ordinaria può dirsi

che viene implicitamente assunta come operativa una regola cost, mentre se

agli art di legge si attribuiscono contenuti diversi è necessario operare una

scelta tra contenuti ipoteticamente affidabili con un giudizio non su formulazioni

astratte ma su norme vigenti nel significato che assumono con le altre norme

del sistema; è pacifico che la funz costitutiva delle sent di legittimità può essere

adempiuta soltanto con un procedimento di doppia interpretazione: del testo

legislativo ordinario (inserite fattispecie poste da dettati di rango cost) e di

quello di grado superiore in base al quale il 1° deve essere valutato. 1

2) EFFICACIA il problema della portata che nel sistema possiede il 27 Cost va

affrontato tenendo conto oltre che della funz anche del contenuto di

accertamento delle sent di legittimità cost; ogni proposizione normativa che non

enunci i requisiti minimi di imputazione soggettiva che garantiscono

l’osservanza del princ di resp penale personale va integrato dai requisiti in

questioneCC procede con le sent interpretative di rigetto riconoscendo la

necessità di ritenere operativo un modo di intendere il rapporto tra regole cost

ed ordinarie.

La certezza del dir è fatta salva dall’esigenza che alla regola cost sia stata

attribuita una determinata valenza ad opera del giudizio della CC (crit

legislativamente consacrato)si esprime la concezione imperativistica del dir

1

non a livello generale ma circoscritto al 27 Cost.

La norma penale reale

Al termine norma si attribuiscono le strutture più varie e le differenze formali

 sembrano consistere nella determinazione del sogg il cui comportamento è

normativamente fissato.

Il destinatario della norma penale è il sogg passibile di sanzione qualora ponga in

essere un dato comportamento: ciò che rileva non è l’effettività della sanzione ma

la condiz di assoggettamento alla possibilità di una sanzione in conseguenza della

commissione di un fatto, inoltre il prodursi dell’effetto sanzionatorio non può fare a

meno di regole che disciplinino l’accertamento del fatto che condiziona

l’assoggettamento a sanzione.

Se ne deduce che la NORMA PENALE REALE, proposizione che esaurisce significato

che a una condotta umana è attribuito nel settore penale, consta di segmenti che

delineano fattispecie condizionante e conseguenze condizionate (dir penale

sostanziale) e di segmenti che dispongono come deve essere accertata detta

fattispecie, pronunciate ed eseguite le conseguenze sanzionatorie (dir penale

processuale), nel sistema costituzionale tali 2 segmenti si compongono in un

tutt’uno.

Il concetto di norma penale, essendo di teoria generale e sottratto a

condizionamenti del dir positivo, è un concetto puro da cui non possono trarsi

regole positive e non ne dipende la sua validità.

Diritto pubblico e diritto penale

Ci si chiede se il dir penale sia composto tutto da regole di dir pubblico o se ne

 facciano parte anche regole di dir privato e nella difficoltà di cogliere i contenuti, è

la forma a determinare l’appartenenza della regola giur ad una delle 2 grandi

famiglie, si adottano 2 distinte tecniche di tutela:

a) conseguenza sanzionatoria, ossia il meccanismo che conduce alla sanzionabilità

in concreto, attivata d’ufficio con l’acquisizione della notizia di illecito da parte

degli organi del procedimento, quindi tale interesse è ritenuto meritevole di una

difesa che prescinde da dichiarazioni di volontà del titolare dell’interesse leso,

pertanto la reazione ad un offesa è concepita come affare che non riguarda

soltanto l’offeso bensì la collettività giuridicamente organizzatanorme penali

reali di dir pubblico per la parte contrassegnata dalla messa in moto d’ufficio del

meccanismo coattivo-sanzionatorio

b) la realizzazione della conseguenza sanzionatoria è subordinata ad una

dichiarazione di volontà del privato titolare dell’interesse assunto come leso,

pertanto l’attribuzione al privato di tale facoltà si spiega poiché l’interesse

protetto è ritenuto di pertinenza, prima che della collettività, del privatonorme

penali reali di dir privato se interviene la dichiarazione necessaria del privato

Per la riconducibilità della norma penale a comando e a seconda della circostanza

che il meccanismo sanzionatorio sia attivato nell’uno o altro modo, si individuano

le situazioni giur-soggettive scaturenti dalla norma penale che nell’incontro con la

norma attengono alla posizione del sogg rispetto ad un comportamento ipotetico

(proprio o di altri soggetti) normativamente fissato.

Le situazioni giuridico-soggettive discendenti dalla regola penale

Per le figure discendenti dalla regola penale si impone una distinzione: alcune

 significano i modi in cui si articola la regolarità della norma, altre presuppongono il

riferimento ad elementi di fattispecie reali perciò la validità di queste ultime è

condizionata storicamente ed la validità è estesa ad un ambito minore delle prime;

tali 2 gruppi contemplano la medesima realtà ma si pongono nelle 2 diverse

prospettive del comportamento (condotta riferita ad un soggetto) e del

soggettola disputa sulla posizione favorevole si è conclusa con l’assunzione a

punto centrale del sistema giur del concetto di OBBLIGO, perciò il mezzo tecnico

con cui il dir opera è la subordinazione di determinati interessi a vantaggio di altri:

si parla di obblighi per una situazione favorevole che pone i termini di un rapporto

giur e di doveri, ossia situazioni sfavorevoli alle quali non corrisponde un altrui dir

soggettivo e per la sanzionabilità di essi è soltanto ciò che ordinariamente rileva

l’illiceità di un fatto. La liceità o illiceità di un fatto, stante l’insufficienza della

“sanzione”, dipende dal complessivo (non ci si ferma ad un solo elemento che

concreta la violazione del dovere) trattamento che trova nell’ord (qualifica di un

comportamento e reazione ad esso dell’ord). Il giudizio di disvalore dell’ord su un

certo comportamento si fonda sulla sanzionabilità in quanto del comportamento

deve affermarsi la contrarietà a un dovere e ove si realizzi il comportamento

descritto nella fattispecie condizionante.

Interessi obiettivamente protetti e diritto soggettivo

L’incontro tra norma incriminatrice e il sogg portatore dell’interesse tutelato dà

 luogo ad una situazione soggettiva passiva favorevole per quanto concerne la

soddisfazione dell’interesse e per l’attuazione della tutela posta dall’ord. La

soddisfazione dell’interesse tutelato dipende dalla circostanza che i 3i consociati si

astengano da indebite ingerenze poste in essere da comportamenti previsti dalla

norma incriminatriceINTERESSE OBIETTIVAMENTE PROTETTO.

Nel caso in cui la concretizzazione dell’effetto sanzionatorio è subordinata alla

 manifestazione di volontà posta dal titolare dell’interesseDIR SOGGETTIVO

caratterizzato da diversa intensità a seconda che si eserciti sulla messa in atto del

meccanismo coattivo-sanzionatorio o sull’estinzione del procedimento o reato che

ne costituisce l’oggetto: si parla di situazione attiva rispetto al potere di azione per

attuare la tutela e passiva per l’aspettativa di non ingerenze esterne.

La natura primaria o secondaria della regola penale

Ci si chiede se sia esatto che ogni norma penale presupponga necessariamente

 una violazione antecedente di una norma non penale: tale discorso sulla natura

primaria o secondaria delle norme penali non è importantissima, ciò che rileva è se

sia giusto che ogni fatto costitutivo di reato passi necessariamente attraverso la

realizzazione di un momento di torto oggettivo prima della realizzazione degli

elementi soggettivi del fatto di reatoil momento di torto oggettivo esiste ed è

antigiuridico poiché sanzionato dalla conseguenza dell’impedibilità e tale sanzione

è posta in essere quando è minacciata un’ingerenza non giustificata nella sfera

giur propria o altrui indipendentemente dal realizzarsi di requisiti di carattere

psicologico (dolo, colpa) che poi sono necessari per il sopravvivere della sanzione

penale, inoltre tale aspetto rileva anche per il raccordo tra illecito civile e penale.

Ogni sanzione è un comportamento che se non si giustifica come reazione

 all’illecito sarebbe esso stesso un illecito ed inoltre, menomando ogni situazione di

dir preesistente, verrebbe ad essere un vero e proprio comportamento

antigiuridico, salvo che non lo sia se derivante da un precedente illecito; ogni

illecito penale passa attraverso un momento che pone in essere questo illecito

oggettivo al quale si può reagire in via sanzionatoria con l’impedibilità

(legislativamente consacrata) che se non fosse condizionata dall’illecito sarebbe

un indiscusso comportamento antigiuridico.

Regola penale e regola morale

Ci si chiede quale sia il RAPPORTO TRA REGOLE MORALI ED ETICHE e bisogna

 stabilire se valutazione giuridico-penale e giudizio morale coincidano o debbano

coincidere: i sostenitori della tesi affermativa avvertono che la valutazione giur

non può scendere alla radice dell’azione per coglierne la più lieve sfumatura,

quindi le valutazioni attributive di significato giur a condotte umane devono

trascurare la persona nella sua essenza per concentrarsi sul tipo. L’illecito penale è

un illecito personale, ma si considera che la norma penale non può rinunziare ad

un minimo di generalizzazione a pena di abdicare alla funz del dir di fornire regole

per il comportamento umano.

La contrapposizione tra irripetibilità (individualità del giudizio etico che è assoluto

 poiché concreto) e il carattere astratto dei giudizi di dir non potrà mai essere

superata: ciò non significa affermare l’amoralità del fenomeno giur che,

considerato sia esperienza giur sia norma, è sempre oggetto di giudizio etico, né

escludere per il legislatore l’obbligo di plasmare i propri precetti in conformità ai

giudizi della moraleRAPPORTO DI DIVERSITA’, in quanto non si può negare

validità ad una valutazione giur sulla base di una mancata corrispondenza ad una

valutazione morale.

CAP 2: LE FONTI

Fonti di produzione e fonti di cognizione

La locuzione “fonti del dir” ha 2 accezioni:

 1. DI PRODUZIONEcome modi di produzione del dir, attualmente si indica tanto

il procedimento con cui la regola giur è creata, quanto la regola creata

attraverso esso: tale distinzione rileva solo a proposito delle regole poste in

essere dalla volontà del legisl, mentre per la consuetudine cogliere la struttura

della regola è fondamentale.

2. DI COGNIZIONEstrumenti materiali mediante con cui il dir è portato a

conoscenza dei destinatari

Gradualità delle regole giuridiche. Regole primarie e regole secondarie

Ogni ord giur si impernia sulla GRADUALITA’ delle regole che lo compongono,

 infatti ogni regola trova la ragione della sua giuridicità in una regola di rango

superiore fino a giungere ad una proposizione che si giustifica da sola: essa

esprime come si produce il dir in un determinato ambito riflettendo una

constatazione di carattere storico attraverso un posterius che descrive ciò che già

èrappresenta il crit riassuntivo dei modi di formazione del dir: non è dover essere

ma esser dovuto.

Si considerano PRIMARIE le leggi ordinarie promanate dal potere legislativo,

 mentre SECONDARIE i regolamenti promanati da poteri oggettivamente e

funzionalmente diversi dal potere legislativo, essi sono subordinati alla legge su 2

piani distinti:

1. Norma secondaria non può modificare quella primaria

2. Riserva di leggedisciplina si verifica quando il legisl esclude che una certa

materia o un certo modo di produzione

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.
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