DIRITTO PENALE ITALIANO-GALLO
CAP 1: CARATTERI DELLA REGOLA GIURIDICA E REGOLA GIURIDICA PENALE
Oggetto dell’indagine e analisi della formulazione
Si identifica il DIRITTO PENALE con il complesso di regole che ricollegano ad un
certo fatto una sanzione a cui si riconosca natura penale, senza escludere:
a) Regole che, operando sul piano penale, non dispongono sanzioni (es: amnistia,
prescrizione)
b) Regole che prevedono modifica di conseguenze sanzionatorie (es: aumento,
diminuzione pena)
Si accetta la formula sintetica per cui il dir penale è la parte dell’ord giur che
il complesso di norme
disciplina i fatti costituenti il reato e più analiticamente “
giur-statuali che prevedono fatti cui è collegata come conseguenza la costituzione,
modificazione, estinzione del dovere di applicare una sanzione penale ”.
genus
Le regole penali appartengono al delle regole giur-statuali:
giuridichedotate di effettività fornendo la collante con le regole del complesso
sociale, statualeimputabile all’ord che appare idoneo a garantire l’effettività
delle regole (proprie di un ord nel complesso dotato di effettività); rimane
impregiudicata la questione se tali regole siano tutte di dir pubblico.
Tali regole prevedono elementi costitutivi, modificativi, estintivi di conseguenze
sanzionatorie di ordine penale: ciò è fondamentale per la loro applicazione e
interpretazione, poiché permette di individuare le regole penali come una
categoria determinata con principi peculiari caratterizzati dalla natura della
sanzione “penale” o “criminale”.
Sanzioni esecutive e punitive
Le sanzioni si distinguono in 2 categorie:
1) ESECUTIVEconsistono nell’esecuzione del precetto giur violato o a costituire
una situazione di fatto equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si
fosse adempiuta la regola trasgredita
2) PUNITIVEhanno come contenuto una diminuzione di beni giur (libertà
personale, patrimonio) di cui è titolare un sogg che nel dir penale non può
essere che l’autore del fatto condizionante la conseguenza sanzionatoria
Differenzaes: nel furto la sanzione del 624cp è punitiva mentre la restituzione
della cosa è esecutiva; per l’opinione dominante tutte le sanzioni criminali sono
positive, mentre altro caso è quello delle conseguenze delle disp speciali che si
aggiungono alle pene accessorie.
Non basta qualificare la sanzione criminale come punitiva per individuarla rispetto
alle altre sanzioni, ma è necessaria un’analisi sui caratteri che contrassegnano
come giur-penale una certa regola: bisogna prescindere dai contenuti delle
conseguenze sanzionatorie, ma le sanzioni criminali si distinguono dalle altre per
l’applicabilità solo mediante il riferimento alle regole di accertamento dei fatti, di
irrogazione ed esecuzione delle sanzioni che costituiscono il “processo penale”.
Si potrebbe obiettare che per le misure di prevenzione ricorrono modi e forme del
processo penale, ma riportarle nelle reazioni sanzionatorie penali ha il vantaggio di
assicurare garanzie cost; per la volontà normativa sono penali le sanzioni
espressamente definite come tali dalla legge, pertanto si perviene al processo
penale una volta accertata la natura penale della conseguenzaper individuare le
sanzioni penali si ricorre al criterio nominalistico che non basta in quanto talvolta
nomen iuris
alcune sanzioni amministrative presentano lo stesso di quelle penali,
ma ove non sia sufficiente si ricorre a criteri interpretativi (intenzione del
legislatore) che consentono di qualificare una norma come penale.
La struttura della regola penale
Quello che interessa è cogliere la struttura della proposizione giur astratta, che
consta di tutte le disp che si combinano in un’affermazione di giuridicità di un
determinato comportamento umano.
Poiché il nostro ord penale è suscettibile di una qualificazione che permetta un
modello arricchito da connotazioni ulteriori?nel nostro ord sono previsti fatti di
reato che non rientrano nella sfera di dominio dell’agente a cui la volontà di esso
non era diretta (resp oggettiva): in tali ipotesi non è individuabile il comando di cui
i comportamenti in questione dovrebbero rappresentare violazione, quindi si
esclude la possibilità di definire la norma penale nella “forma” di imperativo ma si
potrebbe parlare di direttiva, linea di tendenza, evoluzione. Bisogna però tenere
1
conto del PRINCIPIO DELLA NATURA PERSONALE DELLA RESP PENALE (27 Cost) che
pone un problema di:
1) CONTENUTOal dettato in questione sono stati attribuiti nel tempo contenuti
differenti: da una prima lettura, per cui l’art.27 si limitava a sancire il divieto di
resp penale per “fatto altrui”, dottrina e giurispr si orientano che ad assicurare
personalità alla resp penale non basterebbe che il fatto sia posto dal sogg
sanzionato ma è necessaria l’indispensabilità di crit sogg di imputazione che
inverano la rilevanza del soggetto come “persona umana” (di tale indirizzo Cass
e CC) riportando l’agire del sogg alla sfera di dominio della volontà effettiva o
potenziale. Se dette regole svolgono il ruolo di criteri alla cui stregua deve
essere giudicata la legittimità delle disp di legge ordinaria si conclude che per le
ipotesi contrassegnate da resp oggettiva non può sostenersi che forma della
regola penale sia il comando in quanto nel sistema cost ogni regola di dir è
correttamente imputabile all’ord fino al giorno successivo alla pubblicazione
della decisione della CC che ne dichiari l’illegittimità.
Fuori da tale fenomenologia rilevano le decisioni della CC interpretative di
rigettoquando la CC dichiara la legittimità cost di una legge ordinaria può dirsi
che viene implicitamente assunta come operativa una regola cost, mentre se
agli art di legge si attribuiscono contenuti diversi è necessario operare una
scelta tra contenuti ipoteticamente affidabili con un giudizio non su formulazioni
astratte ma su norme vigenti nel significato che assumono con le altre norme
del sistema; è pacifico che la funz costitutiva delle sent di legittimità può essere
adempiuta soltanto con un procedimento di doppia interpretazione: del testo
legislativo ordinario (inserite fattispecie poste da dettati di rango cost) e di
quello di grado superiore in base al quale il 1° deve essere valutato. 1
2) EFFICACIA il problema della portata che nel sistema possiede il 27 Cost va
affrontato tenendo conto oltre che della funz anche del contenuto di
accertamento delle sent di legittimità cost; ogni proposizione normativa che non
enunci i requisiti minimi di imputazione soggettiva che garantiscono
l’osservanza del princ di resp penale personale va integrato dai requisiti in
questioneCC procede con le sent interpretative di rigetto riconoscendo la
necessità di ritenere operativo un modo di intendere il rapporto tra regole cost
ed ordinarie.
La certezza del dir è fatta salva dall’esigenza che alla regola cost sia stata
attribuita una determinata valenza ad opera del giudizio della CC (crit
legislativamente consacrato)si esprime la concezione imperativistica del dir
1
non a livello generale ma circoscritto al 27 Cost.
La norma penale reale
Al termine norma si attribuiscono le strutture più varie e le differenze formali
sembrano consistere nella determinazione del sogg il cui comportamento è
normativamente fissato.
Il destinatario della norma penale è il sogg passibile di sanzione qualora ponga in
essere un dato comportamento: ciò che rileva non è l’effettività della sanzione ma
la condiz di assoggettamento alla possibilità di una sanzione in conseguenza della
commissione di un fatto, inoltre il prodursi dell’effetto sanzionatorio non può fare a
meno di regole che disciplinino l’accertamento del fatto che condiziona
l’assoggettamento a sanzione.
Se ne deduce che la NORMA PENALE REALE, proposizione che esaurisce significato
che a una condotta umana è attribuito nel settore penale, consta di segmenti che
delineano fattispecie condizionante e conseguenze condizionate (dir penale
sostanziale) e di segmenti che dispongono come deve essere accertata detta
fattispecie, pronunciate ed eseguite le conseguenze sanzionatorie (dir penale
processuale), nel sistema costituzionale tali 2 segmenti si compongono in un
tutt’uno.
Il concetto di norma penale, essendo di teoria generale e sottratto a
condizionamenti del dir positivo, è un concetto puro da cui non possono trarsi
regole positive e non ne dipende la sua validità.
Diritto pubblico e diritto penale
Ci si chiede se il dir penale sia composto tutto da regole di dir pubblico o se ne
facciano parte anche regole di dir privato e nella difficoltà di cogliere i contenuti, è
la forma a determinare l’appartenenza della regola giur ad una delle 2 grandi
famiglie, si adottano 2 distinte tecniche di tutela:
a) conseguenza sanzionatoria, ossia il meccanismo che conduce alla sanzionabilità
in concreto, attivata d’ufficio con l’acquisizione della notizia di illecito da parte
degli organi del procedimento, quindi tale interesse è ritenuto meritevole di una
difesa che prescinde da dichiarazioni di volontà del titolare dell’interesse leso,
pertanto la reazione ad un offesa è concepita come affare che non riguarda
soltanto l’offeso bensì la collettività giuridicamente organizzatanorme penali
reali di dir pubblico per la parte contrassegnata dalla messa in moto d’ufficio del
meccanismo coattivo-sanzionatorio
b) la realizzazione della conseguenza sanzionatoria è subordinata ad una
dichiarazione di volontà del privato titolare dell’interesse assunto come leso,
pertanto l’attribuzione al privato di tale facoltà si spiega poiché l’interesse
protetto è ritenuto di pertinenza, prima che della collettività, del privatonorme
penali reali di dir privato se interviene la dichiarazione necessaria del privato
Per la riconducibilità della norma penale a comando e a seconda della circostanza
che il meccanismo sanzionatorio sia attivato nell’uno o altro modo, si individuano
le situazioni giur-soggettive scaturenti dalla norma penale che nell’incontro con la
norma attengono alla posizione del sogg rispetto ad un comportamento ipotetico
(proprio o di altri soggetti) normativamente fissato.
Le situazioni giuridico-soggettive discendenti dalla regola penale
Per le figure discendenti dalla regola penale si impone una distinzione: alcune
significano i modi in cui si articola la regolarità della norma, altre presuppongono il
riferimento ad elementi di fattispecie reali perciò la validità di queste ultime è
condizionata storicamente ed la validità è estesa ad un ambito minore delle prime;
tali 2 gruppi contemplano la medesima realtà ma si pongono nelle 2 diverse
prospettive del comportamento (condotta riferita ad un soggetto) e del
soggettola disputa sulla posizione favorevole si è conclusa con l’assunzione a
punto centrale del sistema giur del concetto di OBBLIGO, perciò il mezzo tecnico
con cui il dir opera è la subordinazione di determinati interessi a vantaggio di altri:
si parla di obblighi per una situazione favorevole che pone i termini di un rapporto
giur e di doveri, ossia situazioni sfavorevoli alle quali non corrisponde un altrui dir
soggettivo e per la sanzionabilità di essi è soltanto ciò che ordinariamente rileva
l’illiceità di un fatto. La liceità o illiceità di un fatto, stante l’insufficienza della
“sanzione”, dipende dal complessivo (non ci si ferma ad un solo elemento che
concreta la violazione del dovere) trattamento che trova nell’ord (qualifica di un
comportamento e reazione ad esso dell’ord). Il giudizio di disvalore dell’ord su un
certo comportamento si fonda sulla sanzionabilità in quanto del comportamento
deve affermarsi la contrarietà a un dovere e ove si realizzi il comportamento
descritto nella fattispecie condizionante.
Interessi obiettivamente protetti e diritto soggettivo
L’incontro tra norma incriminatrice e il sogg portatore dell’interesse tutelato dà
luogo ad una situazione soggettiva passiva favorevole per quanto concerne la
soddisfazione dell’interesse e per l’attuazione della tutela posta dall’ord. La
soddisfazione dell’interesse tutelato dipende dalla circostanza che i 3i consociati si
astengano da indebite ingerenze poste in essere da comportamenti previsti dalla
norma incriminatriceINTERESSE OBIETTIVAMENTE PROTETTO.
Nel caso in cui la concretizzazione dell’effetto sanzionatorio è subordinata alla
manifestazione di volontà posta dal titolare dell’interesseDIR SOGGETTIVO
caratterizzato da diversa intensità a seconda che si eserciti sulla messa in atto del
meccanismo coattivo-sanzionatorio o sull’estinzione del procedimento o reato che
ne costituisce l’oggetto: si parla di situazione attiva rispetto al potere di azione per
attuare la tutela e passiva per l’aspettativa di non ingerenze esterne.
La natura primaria o secondaria della regola penale
Ci si chiede se sia esatto che ogni norma penale presupponga necessariamente
una violazione antecedente di una norma non penale: tale discorso sulla natura
primaria o secondaria delle norme penali non è importantissima, ciò che rileva è se
sia giusto che ogni fatto costitutivo di reato passi necessariamente attraverso la
realizzazione di un momento di torto oggettivo prima della realizzazione degli
elementi soggettivi del fatto di reatoil momento di torto oggettivo esiste ed è
antigiuridico poiché sanzionato dalla conseguenza dell’impedibilità e tale sanzione
è posta in essere quando è minacciata un’ingerenza non giustificata nella sfera
giur propria o altrui indipendentemente dal realizzarsi di requisiti di carattere
psicologico (dolo, colpa) che poi sono necessari per il sopravvivere della sanzione
penale, inoltre tale aspetto rileva anche per il raccordo tra illecito civile e penale.
Ogni sanzione è un comportamento che se non si giustifica come reazione
all’illecito sarebbe esso stesso un illecito ed inoltre, menomando ogni situazione di
dir preesistente, verrebbe ad essere un vero e proprio comportamento
antigiuridico, salvo che non lo sia se derivante da un precedente illecito; ogni
illecito penale passa attraverso un momento che pone in essere questo illecito
oggettivo al quale si può reagire in via sanzionatoria con l’impedibilità
(legislativamente consacrata) che se non fosse condizionata dall’illecito sarebbe
un indiscusso comportamento antigiuridico.
Regola penale e regola morale
Ci si chiede quale sia il RAPPORTO TRA REGOLE MORALI ED ETICHE e bisogna
stabilire se valutazione giuridico-penale e giudizio morale coincidano o debbano
coincidere: i sostenitori della tesi affermativa avvertono che la valutazione giur
non può scendere alla radice dell’azione per coglierne la più lieve sfumatura,
quindi le valutazioni attributive di significato giur a condotte umane devono
trascurare la persona nella sua essenza per concentrarsi sul tipo. L’illecito penale è
un illecito personale, ma si considera che la norma penale non può rinunziare ad
un minimo di generalizzazione a pena di abdicare alla funz del dir di fornire regole
per il comportamento umano.
La contrapposizione tra irripetibilità (individualità del giudizio etico che è assoluto
poiché concreto) e il carattere astratto dei giudizi di dir non potrà mai essere
superata: ciò non significa affermare l’amoralità del fenomeno giur che,
considerato sia esperienza giur sia norma, è sempre oggetto di giudizio etico, né
escludere per il legislatore l’obbligo di plasmare i propri precetti in conformità ai
giudizi della moraleRAPPORTO DI DIVERSITA’, in quanto non si può negare
validità ad una valutazione giur sulla base di una mancata corrispondenza ad una
valutazione morale.
CAP 2: LE FONTI
Fonti di produzione e fonti di cognizione
La locuzione “fonti del dir” ha 2 accezioni:
1. DI PRODUZIONEcome modi di produzione del dir, attualmente si indica tanto
il procedimento con cui la regola giur è creata, quanto la regola creata
attraverso esso: tale distinzione rileva solo a proposito delle regole poste in
essere dalla volontà del legisl, mentre per la consuetudine cogliere la struttura
della regola è fondamentale.
2. DI COGNIZIONEstrumenti materiali mediante con cui il dir è portato a
conoscenza dei destinatari
Gradualità delle regole giuridiche. Regole primarie e regole secondarie
Ogni ord giur si impernia sulla GRADUALITA’ delle regole che lo compongono,
infatti ogni regola trova la ragione della sua giuridicità in una regola di rango
superiore fino a giungere ad una proposizione che si giustifica da sola: essa
esprime come si produce il dir in un determinato ambito riflettendo una
constatazione di carattere storico attraverso un posterius che descrive ciò che già
èrappresenta il crit riassuntivo dei modi di formazione del dir: non è dover essere
ma esser dovuto.
Si considerano PRIMARIE le leggi ordinarie promanate dal potere legislativo,
mentre SECONDARIE i regolamenti promanati da poteri oggettivamente e
funzionalmente diversi dal potere legislativo, essi sono subordinati alla legge su 2
piani distinti:
1. Norma secondaria non può modificare quella primaria
2. Riserva di leggedisciplina si verifica quando il legisl esclude che una certa
materia o un certo modo di produzione
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