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CAP 4: LA VALIDITA' DELLA NORMA PENALE NELLO SPAZIO
Criteri generali di applicazione della legge penale nello spazio e soluzione adottata nel nostro ordine giuridico.
Quando ci si chiede quali reati persegua l'ordine giuridico e dove essi debbano essere commessi per essere perseguiti si configurano 4 criteri:
- Universalità - leggi penali da applicare a qualunque uomo in qualsiasi luogo
- Personalità attiva - rileva lo status civitatis del soggetto attivo del reato, quindi si applica la legge della comunità o etnia cui appartiene il reo
- Difesa o personalità passiva - applicazione della legge dello Stato cui appartiene il soggetto passivo del reato, la legge penale qualifica come illecito ogni fatto che lede interessi statali o dei cittadini
- Territorialità - sfera di efficacia della legge penale è delimitata dal territorio statale obbligando tutti coloro che vi si trovino, che siano cittadini, stranieri, apolidi
L'articolo 3 del codice penale dispone che "la legge penale italiana...
obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, limitatamente ai casi stabiliti dalla legge o dal diritto internazionale. Per cittadini italiani si intendono anche gli apolidi (persone che non possiedono cittadinanza alcuna) residenti nel territorio statale e tutti coloro che appartengono a luoghi soggetti alla sovranità dello Stato. Si conclude che il nostro ordinamento adotta il criterio della territorialità, salvo alcune eccezioni al principio della territorialità di cui tratta il secondo comma. Determinazione del territorio dello Stato e limiti della sovranità sul sottosuolo e colonna d'aria sovrastante il territorio. L'articolo 4 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale è territorio dello Stato il territorio della Repubblica."
e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Lenavi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato ovunque si trovino salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera" per la delimitazione del territorio non sorgono grandi difficoltà poiché di massima coincide col territorio della Repubblica, mentre si ha il problema del MARE TERRITORIALE (per la legge italiana i confini sono a 12 miglia dalla costa) i cui criteri per la delimitazione sono: a) Vista - il mare territoriale si estende fino a dove si può spingere lo sguardo b) Massima gittata dei cannoni costieri - si obietta ad esso che non si determina se i cannoni siano piazzati sulla costa o quelli che potrebbero esserlo e che la misura della gittata è in continua evoluzione, tuttavia il diritto internazionale ha cercato di cristallizzarlo stabilendo la gittata massima di 3 miglia: alcuni stati accettano tale regola, altri stabiliscono il limite a200 miglia dalla costa nei confronti di Stati che adottano le stesse misure.
Nelle baie si traccia una retta che unisce le estremità (non si superano le 24 miglia), negli arcipelaghi il mare territoriale coincide con quello tra le isole che compongono l'arcipelago stesso.
La sovranità dello Stato si estende anche a:
- SOTTOSUOLO - fin dove si può pervenire naturalmente tenendo conto delle possibilità del titolare dell'interesse tutelato e di quelle dell'eventuale offensore
- COLONNA D'ARIA SOVRASTANTE IL TERRITORIO - tutto lo spazio atmosferico
Disciplina per navi in transito su mare territoriale straniero o aeromobili percorrenti la colonna d'aria sovrastante il territorio nazionale
Per quanto riguarda navi o aeromobili di Marina o Aeronautica militare trova applicazione sempre la legge dello Stato di appartenenza (legge di bandiera), considerando se si verifichi in tutto o in parte l'azione o l'evento dannoso o pericoloso.
Fuori da tale situazione la legge penale italiana non ha applicazione come legge territoriale: per navi o aeromobili non militari si sostiene che la comunità viaggiante su acque territoriali italiane è assoggettata alla legge penale italiana anche per fatti compiuti a bordo, ma per ragioni di cortesia internazionale si preferisce riservare la repressione degli illeciti in acque territoriali o colonna d'aria sovrastante allo Stato a cui appartiene nave o aeromobile. Il diritto internazionale pubblico propone un criterio per cui la nave o l'aeromobile rimane assoggettata all'ordinamento dello Stato di cui batte bandiera, con l'eccezione dell'illecito perpetrato che leda interessi dello Stato o della comunità ospitante: soluzione che trova fondamento nell'art. 101 della Costituzione che impone all'ordinamento giuridico di conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tra cui quello della vigenza sulla navi o aeromobili della legge di bandiera; per navi o aeromobili nonmilitari è esperibile la procedura degli artt.8, 9,10 cp per i reati commessi all'estero, con concorso di poteri facenti capo a Stati diversi. 2. Esame delle eccezioni previste dall'art.3 cp. L'art.32 cp fa riferimento ad altri articoli di cui si esamina il contenuto: - a. 7 cp: serie di delitti commessi da cittadini o stranieri in territorio estero. I primi 4 numeri sono ispirati al criterio della difesa, mentre il 5° funziona da valvola di sicurezza dal carattere generalissimo. - b. 8 cp: ipotesi di delitto politico che può essere oggettivo (offende interesse politico dello Stato o diritto politico del cittadino) o soggettivo (motivi politici). La punibilità è condizionata alla richiesta del Ministero della giustizia e dalla querela dell'offeso (condizione di procedibilità). Inoltre, rimanda agli artt. 10 (non ammessa estradizione per reati politici) e 26 Cost. - c. 9 cp: ipotesi del delitto comune del cittadino all'estero. Il 1° comma stabilisce l'ergastolo o...reclusione minima non < 3 anni (condizione di procedibilità: presenza colpevole nel territorio statale), il secondo comma stabilisce una pena restrittiva della libertà personale di minore durata (condizione di procedibilità: presenza colpevole nel territorio statale, richiesta del Ministro della Giustizia o querela dell'offeso); norma dalla portata vasta che qualifica in termini di illecito qualunque reato commesso all'estero punito con pena detentiva, esclusi reati convenzionali e quelli previsti dal numero 5 dell'articolo 7 del decreto 10 del codice penale (ipotesi di delitto comune dello straniero all'estero): il primo comma considera delitto a danno dello Stato o cittadino per cui la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non < 1 anno (condizione di procedibilità dell'articolo 9 del codice penale), il secondo comma per il delitto commesso a danno di Stato estero o di uno straniero punisce il colpevole secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della Giustizia (condizione di procedibilità: presenza nel territorio statale).territorio statale, delitto per cui è stabilito ergastolo o reclusione non < 3 anni, estradizione non concessa o accettata dallo Stato in cui ha commesso il delitto o a cui appartiene)si prescinde da crit dinazionalità, territorialità e difesa Di fronte a tale situazione si mantiene in piedi l'asserto per cui la regola generale è la territorialità eccetto gli artt.7,8,9,10? Dalle analisi di tali art scaturisce la tendenziale universalità della legge penale italiana con l'ord che prevede il meccanismo processuale delle condiz di procedibilità per contenere la possibilità di iniziare il procedimento: sul piano dei principicrit universalità, sul piano effettuale il legislatore ne restringe le conseguenze arrivando a risultati coincidenti con quelli del crit di territorialità, con la possibilità di superare i confini della territorialità. locus commissi delicti Determinazione del 2 Per definire iRapporti tra ordine penale italiano e ordine stranieri è importante l'art.6 cp: "il reato si considera commesso nel territorio statale quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, o ivi si è verificato l'evento che è la conseguenza di esse" - tale norma pone il problema del LOCUS COMMISSIDELICTI da cui discende la competenza degli organi giudiziari. Il sistema non si affida a un criterio unitario, si hanno diverse ipotesi a seconda che si tratti di reati:
- Istantanei - il luogo della realizzazione coincide con quello della consumazione, se il fatto istantaneo cagiona la morte di 1 o più persone l'ipotesi criminosa si realizza quando si verifica tale fatto e la regola processuale per determinare il locus si ispira al criterio del luogo in cui si è verificata l'azione o omissione causalmente collegata alla morte della persona offesa.
- Di durata - il criterio precedente non subisce
eccezioni; soluzione particolare è per la determinazione del locus quando più reati sono commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso (es: furto eseguito per impossessarsi e falsificare un testamento): crit per cui prevale il luogo in cui è posto in essere il reato più grave, in caso di pari gravità il 1° degli illeciti in questione.
NBper reato permanente e continuato l’abbandono del crit per cui il reato è commesso nel luogo di cessazione della permanenza o continuazione vuole evitare che il reo possa predeterminare il giudice competente.
Il crit della consumazione regge l’individuazione del locus in caso di delitto tentato, che avviene alla stregua del luogo in cui è compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto: tentativo punibile lo avrebbe già il 1° atto idoneo e diretto in modo non equivoco al fine criminoso, se però, in un contesto di azione, al 1° seguono altri, sarà
decisivo l'ultimo. Altro problema: fattispecie criminosa può anche non essere un reato di pura condotta o con evento naturalistico, infatti vi sono reati sottoposti ad una condizione di punibilità. Per il 44 cp è una fattispecie costituita da un fatto criminoso riconducibile a coscienza e volontà del soggetto la cui sanzionabilità è subordinata al verificarsi di un fatto giuridico futuro e incerto (condicio juris) e si avrà la punibilità anche se il soggetto non ha voluto il fatto stesso (es: bancarotta fraudolenta, condizione è la sentenza di fallimento); in questi casi il locus commissi delicti, facendo leva sul 158 cp che si occupa della determinazione del tempus commissi delicti ai fini della prescrizione, è quello in cui si verifica la condizione di punibilità. Problemi interpretativi circa la disciplina dei reati commessi all'estero. Perché si possa procedere contro il colpevole di un fatto commesso all'estero,è necessario che il fatto s