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REATI DI COMMISSIONE

Possono essere distinti fra:
  • Reati omissivi di mera condotta: quelli che consistono nella mancata realizzazione di una condotta positiva prescritta dalla stessa norma penale incriminatrice.
  • Reati commissivi mediante omissione consistente nel mancato adempimento di un dovere giuridico che conduce ad un risultato vietato dalla norma penale incriminatrice.
Per questi tipi di reati, l'omissione consiste nella mancata esplicazione di un'azione giuridicamente dovuta, cioè nella violazione di un obbligo a contenuto positivo. Da ciò, alcuni osservano che, dal momento che l'obbligo a contenuto positivo contiene - impilcitamente o esplicitamente - un termine, la condotta tipica (e cioè il tempus commissi delicti) potrà dirsi realizzata alla scadenza di tale termine. Gallo osserva come questa sia un'ipotesi sbagliata: ciò è dimostrato apportando il semplice esempio di un Tizio, che ha l'obbligo di.

consegnare tutta la valuta straniera in suo possesso entro il 31 dicembre. Il 30 egli fugge in Bolivia; anchevolendolo, egli non potrà più tornare per il 31 ed adempiere l'obbligo. Da ciò appare evidente come tempus commissidelicti sia il momento in cui il soggetto si è posto nella condizione di non poter più adempiere l'obbligo giuridico. Altri adottano un criterio misto fra quelli sopra esposti, adattabile a seconda dei casi. Non è un errore, scrive Gallo: infatti nel nostro ordinamento non esiste un criterio univoco per la determinazione del tempus commissi delicti.

Il IV comma dell'art. 2 c.p.

Art. 2 - Successione di leggi penali. — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli

effetti penali.Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo (5), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Le leggi temporanee sono quelle la cui validità è espressamente limitata nel tempo; le leggi speciali sono quelle la cui validità perdura fintanto che perdura l'evento eccezionale (anche definito particolare) che ne ha portato all'emanazione.

In caso di leggi come queste, l'art. 2 espressamente stabilisce che le disposizioni dei comma precedenti non si applicano, compresa la retroattività della legge più favorevole al reo.

Per quali motivi? La ratio della non retroattività risiede nel fatto che considerare applicabili retroattivamente le leggi in questione significherebbe estendere un trattamento particolare a situazioni rispetto le quali non sussistono le ragioni che hanno portato all'emanazione delle leggi stesse. Insomma, è la stessa natura di legge temporanea o eccezionale a prescrivere che questa si applichi soltanto a fatti verificatisi sotto il suo imperio. Ammettere la retroattività su fatti regolati da norme eccezionali o temporanee più favorevoli significherebbe svuotare la ragion d'essere di questa categoria di norme. Particolare disciplina delle leggi finanziarie Prima dell'entrata in vigore del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, la dottrina comunemente equiparava la disciplina delle leggi penali eccezionali e temporanee a quella delle leggi finanziarie. Ma, con la nuova disciplina, è assicurata la retroattività, ex art. 2, commi II e III, delle

disposizioni finanziarie più favorevoli rispetto alle violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso. La successione nel tempo di leggi omogenee

Come si configura la vicenda normativa quando si abbia successione fra:

  • legge temporanea e legge temporanea;
  • legge eccezionale e legge eccezionale;
  • legge finanziaria e legge finanziaria.

Gallo sostiene che "se la legge eccezionale posteriore è dovuta ad un evento di natura eccezionale diverso da quello da cui scaturisce la legge precedente" si applica quest'ultima: "urterebbe contro la ratio del sistema applicare retroattivamente la legge posteriore".

Invece, se la legge eccezionale posteriore è invece ispirato alla stessa ratio, si potrà invece applicare quella più favorevole.

Comunque, per quanto riguarda la successione di altre leggi omogenee, Gallo ritiene che la legge successiva più favorevole in caso di successione di

leggi omogenee debba essere applicato.

Conclusioni sulla successione di leggi penali finanziarie nel tempo

L'art. 1 della l. 7 gennaio 1929 fissava il c.d. principio di fissità della legge penale finanziaria:

Art 1: Le disposizioni della presente legge [...] non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi se non per dichiarazione espressa del legislatore [...] con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.

La ratio era quella di assicurare la certezza del diritto in materia finanziaria tributaria, instabile perché, di per sé, soggetta a continui interventi del legislatore.

Ma questa norma creava un grave problema di legittimità costituzionale. Essa, infatti, vincolava il legislatore futuro, escludendo l'abrogazione inespressa. Poteva una siffatta regola vincolare il legislatore futuro? No, probabilmente, in un regime di costituzione flessibile (Statuto Albertino); neanche in regime di

Costituzione repubblicana, a meno che nonsi volesse ravvisare un fenomeno di costituzionalizzazione dell'art. 1, ai sensi della XVI disposizione transitoria:XVT DT: Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione ed alcoordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente oimplicitamente abrogate.

Il nodo normativo è stato risolto da leggi seguenti, che hanno abrogato nella sua interezza l'art. 1 della legge del '29.

Esame dell'art. 2 ultimo comma anche con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale

Dispone l'ultimo comma dell'art. 2 c.p.:[...] Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di undecreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Questa disposizione era stata emanata con le leggi vigenti nel 1939. Leggi che prevedevano che, in caso di mancataconversione di

un effetto retroattivo, cioè ex tunc, salvo che la legge lo disponga espressamente. Art. 117: La Corte Costituzionale ha il potere di dichiarare l'invalidità di una legge o di una parte di essa, se contraria alla Costituzione. Tale dichiarazione ha effetto ex tunc, cioè a partire dal momento in cui la legge è stata emanata. Queste disposizioni costituzionali hanno introdotto un cambiamento significativo nella successione delle leggi nel tempo. Ora, i decreti non convertiti perdono efficacia fin dal momento della loro emanazione, mentre le disposizioni invalide dichiarate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo. In conclusione, la successione delle leggi penali nel tempo è regolata dalle disposizioni costituzionali che stabiliscono l'effetto retroattivo ex tunc per i decreti non convertiti e per le disposizioni invalide dichiarate dalla Corte Costituzionale.

valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 136: Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove loro tengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Prima lettura, dal disposto del 136 sembra evincersi che le pronunce della Corte che dichiarano l'illegittimità di una legge abbiano efficacia ex nunc: "la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Persino Calamandrei riteneva così; tuttavia, un argomento decisivo può essere apportato: se l'efficacia non fosse retroattiva, cioè ex tunc, nessuna delle parti di un procedimento avrebbe interesse a ricorrere alla Corte: l'eventuale sentenza di accoglimento - se non avesse efficacia retroattiva - non gioverebbe in alcun modo, applicandosi comunque in quel procedimento la norma dichiarata illegittima. La l. 11 marzo 1953 n. 87 chiude, comunque, ogni questione in merito: la validità delle norme dichiarate incostituzionali cessa ex tunc. È bene precisare che la sentenza di accoglimento non dà luogo né ad una abrogazione (infatti essa ha efficacia retroattiva).

né ad una disapplicazione (avendo la sentenza effetto erga omnes). Si tratta, invece, di un fenomeno di annullamento che travolge tutti gli effetti della legge illegittima. 14 Nascono, tuttavia, delle difficoltà. La norma riconosciuta come costituzionalmente illegittima potrebbe avere abrogato una incriminazione precedente, oppure aver modificato la disciplina in senso più favorevole al reo. Dobbiamo dunque domandarci quale applicazione abbia, nel campo penale, il regime dell'annullamento. Qui non c'è alcuna successione di norme penali nel tempo: la norma precedente a quella riconosciuta illegittima riprende efficacia ex tunc. Per Gallo bisogna tenere presente la ratio dell'art. 25 e quella, là ricompresa, di certezza del diritto. Tale sistema, se applicato, porterebbe alle assai gravi conseguenze per i singoli che verrebbero esposti a sanzioni penali per aver tenuto comportamenti considerati leciti da norme indiscutibilmente efficaci quando.abile rispetto alla normativa vigente.
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A.A. 2012-2013
25 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Trapani Mario.