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Capitolo I - Il reato circostanziato
Le circostanze e la loro funzione
Le circostanze sono quegli elementi di fatto o di diritto che consentono di irrogare la pena tenendo conto di chi è il reo e di cosa è stato il reato, ma che non fanno parte della struttura del reato secondo la fattispecie delineata dalla norma penale incriminatrice. Non vanno confuse con le circostanze di esclusione della pena, altrimenti dette discriminanti o cause di giustificazione: il nome è simile, ma la sostanza è diversa.
Tale necessità di "commisurare" la pena al reo trova fondamento normativo nell'art. 132 del codice:
Art. 132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. - Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti.
riduzione della pena in misura fissa e predeterminata;● Circostanze AD EFFETTO SPECIALE: determinano un aumento o una riduzione della pena in misura variabile, a seconda delle specifiche caratteristiche della circostanza stessa.Terza distinzione che possiamo fare riguarda la natura delle circostanze:● Circostanze PERSONALI: riguardano le caratteristiche personali dell'autore del reato, come ad esempio l'età, il sesso, la salute mentale, ecc.● Circostanze REATOLOGICHE: riguardano le caratteristiche del reato stesso, come ad esempio la gravità del danno causato, il grado di premeditazione, l'uso di armi, ecc.● Circostanze PROCESSUALI: riguardano le modalità di svolgimento del processo penale, come ad esempio la collaborazione con l'autorità giudiziaria, la confessione, ecc.diminuzione della pena fino ad un terzo.
Circostanze AD EFFETTO SPECIALE: in loro presenza la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena indipendentemente da quella ordinaria prevista per il reato. Di solito, quest'ultima categoria viene comunque ricompresa fra quella delle c. ad effetto speciale.
Circostanze di TERZO GENERE: determinano un aumento od una diminuzione della pena superiore ad 1/3. Torneremo successivamente sull'argomento; anche perché il tertium genus desta dubbi in dottrina, con particolare riguardo al giudizio di bilanciamento dell'art. 69, che non prevede questa categoria "anomala", che dovrà quindi necessariamente essere ricompresa in una delle prime due.
In rapporto al tipo di reato, le circostanze possono essere distinte fra:
Circostanze COMUNI: sono applicate a tutti i reati in quanto compatibili con le note interne di questi reati. (61 cp aggravanti; 62 cp attenuanti);
- Circostanze OGGETTIVE: concerono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo, la modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
- Circostanze SOGGETTIVE: concernono l'intensità del dolo, il grado della colpa, le condizioni o qualità personali del colpevole, i rapporti tra il colpevole e l'offeso o che sono inerenti alla
persona del colpevole.
Circostanze inerenti alla persona del colpevole: hanno una rilevanza autonoma, che chiariremo meglio in seguito. La differenza fra questo tipo di circostanze, dopo la riforma del 1974 che ha rinnovato l'art. 69, ha perso gran parte della sua rilevanza ai fini dell'applicazione della pena, con l'unica eccezione del concorso di più persone nel reato, ove le circostanze soggettive continuano a valere solo per la persona cui si riferiscono, mentre quelle oggettive si applicano secondo le regole generali.
Abbiamo già letto in precedenza l'art. 133. Da esso possono ricavarsi vere e proprie circostanze attenuanti. Il giudice, senza violare il ne bis in idem, potrà quindi utilizzare due volte lo stesso dato: una volta per definire la pena per il reato non circostanziato, la seconda per utilizzarla quale attenuante generica. Tutti gli elementi del 133 possono, infatti, essere ricompresi in un'unica circostanza attenuante, la quale
concorre con le altre aggravanti e le altre attenuanti. Cosa succede, invece, se il giudice, in base al n° 4 dell'art. 133 "Il giudice deve tener conto altresì della capacità adelinquere del colpevole, desunta [...] dale condizioni di vita individuale, famiglilare e sociale del reo"? Qualora il giudice superi in alto o in basso i limiti edittali della pena pecuniaria, siamo di fronte ad una circostanza insenso stretto? Per Gallo giuridicamente sì, in quanto è propria delle circostanze la possibilità di superare i limiti edittali. Tuttavia, la ratio di questo istituto non ha nulla a che vedere con le circostanze: il plus o il minus non riguardano il reo ol'adeguatezza della pena, a sono in funzione all'idoneità della stessa a farsi sentire come tale. La diminuzione di pena ex artt. 422 e 444 c.p. Sono stati recentemente introdotti due nuovi istituti processuali che possono portare ad una riduzione di penaconseguente.alla loro adozione: il patteggiamento ed il rito abbreviato.
Art. 442. Decisione. — 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.
3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2.
Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. — 1. L’imputato e il pubblico
Il ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3bis e 3quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. È bene chiarire che patteggiamento e giudizio abbreviato non sono assimilabili ad alcuna circostanza ma hanno mero carattere processuale e premiale. Perciò,questi istituti non concorrono con le circostanze nel giudizio di bilanciamento che deve essere effettuato ex art. 69. Gallo riporta varie sentenze della Corte di Cassazione che sostengono questa tesi, anche se precisa che bisogna distinguere fra gli atti giuridici, che hanno natura processuale, e la riduzione della pena che da essi deriva che, alla pari delle circostanze, ha natura sostanziale. Proprio in virtù della natura processuale, la riduzione di pena derivante dal rito abbreviato o dal patteggiamento non influisce sui termini prescrizionali. Criteri di imputazione delle circostanze Cominciamo con le attenuanti. Secondo quale criterio sono imputate? Stabilisce l'art 59 nel suo primo comma: Art. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. — Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Alcuni hanno argomentato che il criterio di imputazionedelle attenuanti è la responsabilità oggettiva. Gallo dissente in maniera categorica, e giustamente: quella del 59 I comma è, infatti, un'ipotesi opposta alla responsabilità oggettiva. Se questa, infatti, si risolve in un imputazione di un fatto non voluto né rappresentato, qui non siamo in presenza di unaccollo ma, al contrario, di un alleggerimento.
Passiamo ora alle aggravanti. In materia dispone l'art. 59 nel suo secondo comma. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
C'è subito da notare che vi è stata in questa materia un'innovazione, ad opera della L. 19/1990. Prima della sua entrata in vigore le aggravanti erano ricomprese nel I comma dell'art.
59, queste sì addebitate secondo un vero e proprio criterio di responsabilità oggettiva. Con il nuovo testo, invece, le aggravanti possono essere addebitate solo se ascrivibili a colpa. Ciò