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Il concorso di persone nel reato

Funzione incriminatrice e funzione di disciplina delle norme sul concorso di persone

Le norme sul concorso di persone assolvono ad una duplice funzione che si ha in due fasi successive. In primo luogo viene in considerazione la loro funzione incriminatrice: in un ordinamento retto dal principio di legalità, alcune norme sul concorso di persone hanno la funzione di dare rilevanza a comportamenti atipici ai sensi delle norme che delineano i singoli reati, estendendo la responsabilità a chi non realizza in prima persona un reato consumato o tentato, ma concorre alla commissione di un reato da parte di altri. In una fase logicamente successiva, altre norme sul concorso di persone adempiono ad una funzione di disciplina del trattamento sanzionatorio, individuando la misura della pena per ciascuno dei concorrenti.

La struttura del concorso di persone.

Il concorso di persone nel reato consta di quattro elementi costitutivi:

  • pluralità di

persone;

  • realizzazione di un fatto di reato;
  • contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto;
  • consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto.

a) Pluralità di persone.

Alla realizzazione del fatto, nei reati monosoggettivi (es. omicidio doloso) deve concorrere almeno un'altra persona (il partecipe) rispetto a quella la cui condotta è descritta dalla norma incriminatrice di parte speciale (l'autore). In relazione ai reati necessariamente plurisoggettivi (es. bigamia), deve aggiungersi almeno un'altra persona a quelle la cui condotta è già richiesta dalla struttura della norma incriminatrice di parte speciale. Nel numero dei concorrenti rientrano anche le persone non imputabili o non punibili per effetto di una causa personale di esclusione della punibilità.

L'irrilevanza dell'imputabilità e della punibilità per la sussistenza del concorso di persone.

Il concorso di persone discende dalle disposizioni degli articoli 111 e 112 c.p., che prevedono talune circostanze aggravanti nei confronti di chi ha determinato a commettere il fatto persone non imputabili o non punibili: in particolare l'articolo 112 comma 4, stabilisce in modo inequivoco che alcune circostanze aggravanti si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

Realizzazione di un fatto di reato (consumato o tentato).

Il fondamento normativo del requisito.

Il secondo requisito del concorso di persone è che sia stato realizzato nella forma tentata o consumata, il fatto di reato descritto da una norma incriminatrice di parte speciale: prima che sia integrato il fatto, il comportamento atipico è penalmente irrilevante.

Questo requisito del concorso è imposto dall'articolo 115 che sancisce la non punibilità dell'accordo per commettere un reato e dell'istigazione accolta a commettere un reato, quando il

Il reato oggetto dell'accordo o dell'istigazione non è stato commesso. Un reato può considerarsi commesso quando il fatto è stato realizzato sia nella forma consumata sia nella forma tentata: basta quindi che l'autore realizzi un delitto tentato perché possa profilarsi un concorso di persone nel reato.

L'adesione del legislatore italiano al modello dell'accessorietà minima. Subordinando la rilevanza delle condotte atipiche alla presenza di un fatto tipico, il legislatore italiano ha dunque modellato il concorso di persone secondo l'idea dell'accessorietà: il comportamento atipico rileva se e in quanto accede ad un fatto principale tipico. Si pone il problema se ai fini del concorso sia sufficiente un fatto principale tipico (accessorietà minima), o se oltre che tipico il fatto debba essere antigiuridico (accessorietà limitata), ma anche colpevole (accessorietà estrema) o, addirittura, anche punibile.

(iperaccessorietà). Es: Caio, istigato da Tizio, comunicando con più persone, offendere la reputazione di Mevio. Ci si chiede se l'arilevanza della condotta di istigazione dipenda dal solo fatto di diffamazione commesso da Caio, oppure dipenda anche dall'ulteriore accertamento che Caio non abbia diffamato Mevio nell'esercizio di una facoltà legittima, oppure dipenda anche dall'ulteriore condizione che Caio abbia commesso colpevolmente quella diffamazione (non abbia agito ad es. nello stato d'ira determinato da un comportamento ingiusto di Mevio e subito dopo di esso), oppure ancora dipenda anche dalla punibilità di Caio, che, ad es., potrebbe essere esclusa qualora di tratti dell'ambasciatore di uno Stato estero.

L'ordinamento ritiene sufficiente che la condotta atipica acceda ad un fatto tipico; non sono invece condizioni per la configurabilità di un concorso di persone ne l'antigiuridicità, ne la colpevolezza.

ne la punibilità del fatto commesso da altri. Quanto all'antigiuridicità, di regola la liceità del fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione opera sia nei confronti dell'autore del fatto, sia di chi lo ha istigato o agevolato. La normale estensione delle cause di giustificazione a tutti i concorrenti è sancita dall'articolo 119 co. 2 c.p. il quale stabilisce che "le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato". Tuttavia, questa regola ammette eccezioni: vi sono infatti cause di giustificazione cosiddette personali, che si riferiscono soltanto a cerchie limitate di soggetti, come l'uso legittimo delle armi, che giustificano il fatto limitatamente alle persone appartenenti a quella cerchia. Le cause di giustificazione personali rientrano nella categoria legislativa delle circostanze soggettive di esclusione della pena, la cui rilevanza è

Disciplinato dall'articolo 119 co. 1 c.p.: secondo tale disposizione "le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono".

La disciplina dell'articolo 119 co. 1 c.p. si applica anche nella sfera della colpevolezza. Se il fatto tipico è commesso da persona non imputabile, rimane ferma l'eventuale responsabilità di chi lo ha istigato o fornito l'arma con la quale il soggetto non imputabile ha commesso, per esempio, un fatto di omicidio: e la responsabilità dell'istigatore o dell'agevolatore resta ferma, anche se lo stato di incapacità di intendere di volere dell'autore è stato cagionato per lo scopo di fargli commettere il reato.

Del pari, se chi commette il fatto agisce senza dolo o per difetto del momento rappresentativo, essendo caduto in errore su un elemento essenziale del fatto, non

Risponderà del delitto di appropriazione indebita per mancanza di dolo; ne risponderà invece chi lo ha istigato a commettere il fatto se sapeva che la cosa oggetto della vendita non era di proprietà del istigato e magari ha provocato con l'inganno l'errore in cui è caduto l'autore del fatto: è quanto si ricava dall'articolo 48 c.p., quando dispone espressamente che in caso di errore determinato dall'altrui inganno "del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo". Difetta poi il momento volitivo del dolo quando il fatto sia stato commesso per costringimento fisico: l'articolo 46 c.p. stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto da altri, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi"; il che non esclude il concorso dell'autore della costrizione:

l'articolo 46 comma 2, stabilisce infatti che del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza. L'irrilevanza della colpevolezza dell'autore del fatto emerge anche sul terreno delle scusanti: così, ai sensi dell'art. 54 co. 3 c.p., non è punibile chi commette un fatto nello stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, ma, in tal caso del fatto commesso dalla persona minacciata, risponde chi l'ha costretta a commetterlo. Infine la disciplina dell'articolo 119 co. 1 c.p. si applica anche alle cause personali di non punibilità. Chi istiga un agente diplomatico straniero ad acquistare un prezioso quadro rubato in una pinacoteca italiana risponderà di concorso in ricettazione, in quanto la causa di non punibilità di cui gode il diplomatico ha carattere personale quindi non si comunica ai concorrenti. L'esecuzione.frazionata del fatto. La realizzazione del fatto tipico può avvenire ad opera di più persone, ciascuna delle quali, d'accordo con l'altra, realizza una parte del fatto: si parla in questo caso di esecuzione frazionata e si designano come coautori coloro che eseguono congiuntamente una parte del fatto. Perché si tratti dell'esecuzione frazionata di un unico fatto è necessario che i soggetti agiscano sulla base di un accordo, mentre non rileva il contesto temporale nel quale si collocano le condotte dei coautori. A differenza di quanto accade in altri ordinamenti, nel codice penale italiano manca una previsione espressa dell'esecuzione frazionata di un fatto tipico, ma è pacifico che tale ipotesi sia riconducibile alla disciplina generale del concorso di persone nel reato. c) Contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto. Il fondamento normativo del requisito. Non vi può essere concorso di persone se la condotta

atipica non ha esercitato un'influenza causale sul fatto concreto tipico realizzato da altri: in assenza di questo collegamento causale, la condotta atipica non reca infatti nessun contributo all'offesa al bene giuridico immanente al fatto principale.

La necessità di questo collegamento emerge con chiarezza dal linguaggio del legislatore. Nell'articolo 116 c.p. la legge accolla a titolo di concorso un reato commesso da altri che il partecipe non ha voluto, a condizione che la condotta atipica abbia contribuito causalmente alla realizzazione del fatto: recita infatti la norma che, qualora il reato commesso sia diverso da quello che l'agente voleva contribuire a realizzare, questi risponde del reato diverso "se è conseguenza della sua azione od omissione".

Un collegamento causale è visibile anche nelle ipotesi in cui la legge, agli articoli 111 e 112, parla di chi ha determinato (compiere azioni che esercitano un influsso).

causalesulle scelte di comportamento di altri, facendo nascere o rafforzando il proposito di commettere un certo reato)altri a commettere un reato.

La legge italiana non seleziona le condotte atipiche il cui contributo causale alla realizzazione del fatto da par

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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandra <3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Mormando Vito.