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Art. 150 c.p. "La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato".
(La morte del reo estingue tutti gli effetti penali del reato, incluse le pene principali ed accessorie; sopravvivono le obbligazioni civili relative al risarcimento del danno nascente dal reato, il pagamento delle spese processuali...)
L'amnistia propria (cioè l'amnistia che interviene prima della sentenza definitiva di condanna).
Amnistia (art. 151 c.p.): provvedimento di clemenza generale con il quale lo Stato rinuncia all'applicazione della pena in relazione a fatti costituenti reato e commessi in un determinato periodo di tempo, comunque anteriore all'entrata in vigore dello stesso provvedimento che concede il beneficio. L'amnistia è adottata con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera; non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge (l'amnistia cancella il reato e la
pena; l'indulto cancella la pena).. La prescrizione del reato. Prevedendo che il reato possa estinguersi per effetto della prescrizione (art. 157 c.p.), la legge dà rilievo al venir meno dell'interesse pubblico alla repressione dei reati. Il tempo necessario a prescrivere reato, dopo la riforma del 2005 (legge 5 dicembre 2005 n. 251,c.d. Cirielli) è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque... non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e di 4 anni se si tratta di contravvenzione. I termini di sei anni per i delitti e di quattro anni previsto per le contravvenzioni valgono anche se si tratta di delitti o di contravvenzioni puniti con la sola pena pecuniaria. Una disciplina speciale è prevista per i disastri colposi (art. 449 c.p.), per l'omicidio colposo e, ancora, per una serie di gravi reati contemplati nell'art. 51. 3 bis e quater c.p.p. (tra gli altri, delitti in materia di schiavitù, associazione di tipo mafioso,
l'azione penale non si estingue e il reato può essere perseguito. Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il tempo necessario a prescrivere è pari al doppio del massimo edittale di pena previsto per il reato consumato o tentato. Il termine di prescrizione per un determinato reato inizia a decorrere dal giorno della consumazione del reato. Nel caso di tentativo, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Per i reati permanenti, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata la permanenza, ovvero dalla cessazione della situazione antigiuridica creata dalla condotta. Per i reati sottoposti a condizione obiettiva di punibilità, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificata la condizione. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria si attiva prima che siano decorsi i termini di prescrizione sopraindicati, l'azione penale non si estingue e il reato può essere perseguito.Il corso della prescrizione subisce un'interruzione. Non ogni iniziativa dell'autorità giudiziaria, ma solo il compimento degli atti di cui all'art. 160 comma 1 e 2 c.p., può peraltro interrompere il corso della prescrizione: tra gli atti interruttivi si annoverano fra l'altro l'interrogatorio dell'imputato, l'ordinanza di applicazione di misure cautelari, la richiesta di rinvio a giudizio, la sentenza di condanna non definitiva ecc.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorre dal giorno dell'interruzione, ma i termini previsti dall'art. 157 c.p. non possono prolungarsi oltre un quarto. Un prolungamento maggiore per effetto degli atti interruttivi è previsto per alcune categorie di autori: il prolungamento massimo è della metà nei casi di cui all'art. 99. 2 c.p. (recidiva gravata), di due terzi nei casi di cui all'art. 99. 4 (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli artt. 102, 103 e 105 c.p.
(abitualità nel delitto e professionalità nel reato). Il corso della prescrizione può anche subire una sospensione in una serie di ipotesi di forzata inattività dell'autorità giudiziaria. Si tratta delle ipotesi in cui: - sia necessario l'autorizzazione a procedere; - il giudice ordinario sollevi questione di legittimità costituzionale ovvero investe la Corte di giustizia delle Comunità europee; - il procedimento o il processo penale siano sospesi "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore". Una volta cessata la causa di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il tempo decorso anteriormente al verificarsi della causa sospensiva si somma al tempo decorso dopo che tale causa è venuta meno.. L'oblazione. È una causa di estinzione del reato, consistente nel pagamento di una somma di denaro (corrispondente ad 1/3 del massimo.dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione ovvero alla metà del massimo dell'ammenda quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda), con l'effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo. L'oblazione può essere chiesta dall'interessato prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna. Il pagamento estingue il reato. (Nel caso di oblazione ordinaria: a fronte della domanda proposta tempestivamente dall'imputato, il giudice ha l'obbligo di ammetterlo all'oblazione; nel caso di oblazione speciale: il giudice deve decidere discrezionalmente se il concreto fatto antigiuridico e colpevole sia così poco grave da meritare soltanto la pena pecuniaria, e non l'arresto). Il perdono giudiziale. Causa di estinzione dei reati commessi dai minori di anni 18. Ai fini della concessione del beneficio occorre che il colpevole,All'epoca del commesso reato, non abbia superato gli anni 18 e che non sia mai stato precedentemente condannato per un delitto; inoltre, è necessario che il reato commesso non sia grave. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (sulla base della prognosi che il soggetto si asterrà dal commettere ulteriori reati): può consistere nell'astensione dal rinvio a giudizio (atto col quale il PM sollecita il giudice dell'udienza preliminare alla emanazione del decreto che dispone il giudizio) ovvero, nel caso in cui il giudizio si sia già restaurato, nell'astensione dalla pronuncia della condanna.
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 170 c.p.
Comma 1 "Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato".
Comma 2
"La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso". Comma 3 "L'estinzione di taluno tra più reati commessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione". Art. 151.2 c.p.
"Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa". Nel quadro del concorso di persone nel reato, l'art. 182 c.p. dispone che "salvo che la legge disponga altrimenti, l'estensione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce" (notiamo quindi che, di regola, le cause di estinzione del reato operano soltanto rispetto al singolo concorrente al quale si riferisce la causa estintiva). Sezione IV: le forme di manifestazione del reato. Capitolo X Tentativo e concorso di persone. A) Il tentativo. Art. 56.1 c.p.
Comma 1: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".
Comma 2: "Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da 1/3 a 2/3".
(Dall'art. 42. 2 c.p. si ricava che il delitto tentato deve essere necessariamente commesso con dolo).
L'inizio dell'attività punibile si concretizza nella commissione dei soli atti esecutivi (univoci). Sono quindi irrilevanti a titolo di tentativo gli atti preparatori (l'art. 115 c.p. sancisce la normale irrilevanza degli atti preparatori, come es. l'accordo o l'istigazione che abbiano per oggetto la commissione di un reato che poi non venga commesso).
Per quanto riguarda i reati a forma vincolata: esecutivi sono gli atti
checorrispondono allo specifico modello di comportamento descritto dalla normaincriminatrice;- per quanto riguarda i reati a forma libera: esecutiva è l'attività che consiste nell'uso del mezzo scelto dall'agente.L'idoneità degli atti esecutivi.(Gli atti sono idonei se creano la probabilità della consumazione del reato)In dottrina e in giurisprudenza , si afferma che l'idoneità va valutata tenendo conto non soltanto delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente, al momento della condotta, ma di tutte le circostanze realmente esistenti in quel momento (ma accertate solo successivamente): giudizio a base totale.La logica che sta alla base di questa disciplina risiede nel principio di offensività: non si può punire chi non ha almeno esposto a pericolo un bene giuridico. La mancata esposizione a pericolo può derivare da fattori imperativi non conoscibili ex ante, come l'inesistenza
dell'oggetto materiale (es. uomo già morto) ovvero un ostacolo inopinato all'efficacia causale dell'azione.
Art. 49 c.p. "La punibilità è esclusa quando per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso".
Il tentativo nei reati omissivi.- il tentativo nei reati omissivi impropri: l'inizio dell'omissione punibile ex art. 56 c.p. si ha quando il mancato compimento dell'azione aumenta il pericolo, che il garante ha l'obbligo giuridico di neutralizzare per impedire, che si verifichi l'evento.
Il tentativo nei reati omissivi propri: si configura nell'ipotesi in cui il soggetto non sfrutti il primo momento utile per adempiere all'obbligo di agire, ma conservi una chance ulteriore per adempiere a quell'obbligo. Se l'agente sfrutta questa chance e lo fa per una libera scelta, rimarrà integrato un fatto
antigiuridico e colpevole di