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EFFICACIA RETROATTIVA AD UNA LEGGE CHE CONTENGA UNA NUOVA INCRIMINAZIONE .

Si configura una nuova incriminazione:

Quando la legge individua una FIGURA DI REATO INTEGRALMENTE

 NUOVA→comprensiva cioè di una classe di fatti che in base alla disciplina previgente

erano tutti penalmente irrilevanti. (Es. l’art. 615 bis sulle “interferenze illecite nella vita

privata” ha ampliato la tutela della riservatezza della vita privata, reprimendo una nuova

classe di comportamenti, in aggiunta a quelli già contemplate nella norma)

C’è un AMPLIAMENTO DI FIGURE DI REATO PREESISTENTI→tale effetto può derivare

 sia da interventi su disposizioni di parte speciale, sia da interventi su disposizioni di parte

generale

Inoltre il divieto di retroattività comprende non solo le nuove incriminazioni, ma anche:

- La previsione di PENE PRINCIPALI;

- PENE ACCESSORIE;

- EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA

+ severi di quanto previsto nella legge vigente al tempo del commesso reato.

Inoltre si discute se il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ INTERESSI ANCHE LE MISURE DI

SICUREZZA; il problema sorge perché l’art. 25 Cost. a proposito di misure di sicurezza enuncia il

PRINCIPIO DI LEGALITA’ ma NON il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’.

Inoltre l’art. 200 c.p.:<<stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al

tempo della loro applicazione e se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura è diversa si

applica la legge in vigore al tempo dell’esecuzione>>.

In conclusione NESSUNO PUO’ ESSERE SOTTOPOSTO A UNA MISURA DI SICUREZZA PER

UN FATTO CHE, SECONDO LA LEGGE DEL TEMPO IN CUI FU COMMESSO O SECONDO

UNA LEGGE SUCCESSIVA, NON COSTITUIVA REATO; quindi non può essere applicata una

misura di sicurezza a chi ha commesso un fatto che, al momento della sua realizzazione, non era

preveduto dalla legge come reato.

Il caso di misure di sicurezza prevista da una legge posteriore: nel caso in cui la legge del

tempo in cui il soggetto ha agito configurasse il fatto come reato, ma non prevedesse l’applicabilità

di quella misura, in base al principio di irretroattività, IL GIUDICE NON POTRA’ APPLICARE LA

MISURA A CHI HA AGITO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CHE HA

PREVISTO LA MISURA.

3.Il principio di irretroattività e diritto processuale penale

Il DIVIETO DI IRRETROATIVITA’ NON SI APPLICA per le norme che regolano il PROCESSO

PENALE. La ratio del principio di irretroattività ne circoscrive l’ambito di applicazione alle norme

che individuano i reati e le relative sanzioni, non si estende alle norme processuali perché TALI

NORME NON INTERFERISCONO CON LE LIBERE SCELTE DI AZIONE DEL CITTADINO.

Per la materia processuale opera di regola il PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM ( ogni atto è

regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica); cioè il principio secondo il quale GLI ATTI

PROCESSUALI GIA’ COMPIUTI CONSERVANO LA LORO VALIDITA’ ANCHE DOPO UN

MUTAMENTO DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA, MENTRE GLI ATTI DA COMPIERE SONO

IMMEDIATAMENTE DISCIPLINATI DALLA NUOVA LEGGE PROCESSUALE.

4.Il principio di retroattività delle norme penali favorevoli all’agente

RETROATTIVITA’: capacità di un atto normativo di estendere la sua efficacia anche al tempo

precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore.

Art. 2 co 2 c.p.:<<nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non

costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali>>; quindi

LA NORMA SOPRAVVENUTA CHE ABOLISCE L’INCRIMINAZIONE, SI APPLICA

RETROATTIVAMENTE, cioè si applica anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

Inoltre: - se non è stata ancora pronunciata la condanna, il soggetto deve essere prosciolto;

-se vi è stata sentenza definitiva di condanna, cessa l’esecuzione della pena e ogni

effetto penale della condanna

Art. 2 co 3 c.p.:<<prevede che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori

sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono + favorevoli al reo, salvo che sia stata

pronunciata sentenza irrevocabile>>.

Anche la legge sopravvenuta che modifica in senso favorevole all’agente la disciplina di un reato si

applica retroattivamente, a condizione però che la sentenza di condanna non sia ancora passata in

giudicato. Inoltre il principio di retroattività della disciplina + favorevole al reo NON si applica

alle LEGGI TEMPORANEE ED ECCEZIONALI, perché vale il PRINCIPIO DELLA

INCODIZIONATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL TEMPO IN CUI IL FATTO E’ STATO

COMMESSO.

Altra differenza con il principio di irretroattività della norma penale di sfavore→il principio di

retroattività della norma penale favorevole all’agente non è coperto da garanzia costituzionale, di

conseguenza tale principio vincola il giudice, ma non il legislatore ordinario, che può derogarvi

attraverso una previsione espressa purchè rispettosa del principio costituzionale di eguaglianza.

5.Abolizione del reato

L’ipotesi disciplinati dall’art. 2 co 2 c.p. esprime una scelta politico-criminale del legislatore→ritiene

non più meritevole o bisognosa di repressione, una classe di fatti in precedenza inclusi nel

catalogo dei reati.

L’abolizione può essere:

• INTEGRALE: quindi viene integralmente soppressa una figura di reato

• RESTRITTIVA: quindi vengono definiti i contorni, così da restringere l’area applicativa

Inoltre l’art. 2 co 2 c.p. attribuisce una RETROATTIVITA’ ILLIMITATA ALL’ABOLIZIONE DEL

REATO, nel senso che ne può risultare travolto anche il giudicato; in particolare:

SE NON è STATA ANCORA PRONUNCIATA SENTENZA DEFINITIVA DI

 CONDANNA→l’agente deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come

reato;

SE LA SENTENZA DI CONDANNA è PASSATA IN GIUDICATO, ED è IN CORSO

 L’ESECUZIONE DELLA PENA PRINCIPALE→deve essere disposta la revoca della

sentenza di condanna e la cessazione dell’esecuzione della pena.

Inoltre: - CESSA L’ESECUZIONE DELLE PENE ACCESSORIE

- VENGONO MENO GLI EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA

Restano ferme invece le obbligazioni civili nascenti dal reato ( es. quelle che hanno per oggetto il

). Nonché secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, la

risarcimento del danno

misura di sicurezza patrimoniale della confisca.

6.La successione di norme integratrici

Si discute se e quando sia applicabile il principio di retroattività della norma + favorevole nei casi in

cui, successivamente alla commissione del fatto sia stata modificata una norma giuridica

richiamata dalla norma incriminatrice. Dipende dal fatto che la norma integri o no la norma

incriminatrice:

• NORMA RICHIAMATA INTEGRA LA NORMA INCRIMINATRICE: solo in questo caso si può

parlare di successione di norme integratrici della norma penale;

• NORMA INCRIMINATRICE FA RIFERIMENTO AD ALTRA NORMA: la norma richiamata

non integra la norma incriminatrice.

Inoltre sono vere e proprie norme integratrici della norma penale, le NORME DEFINITORIE: cioè

norme attraverso le quali il legislatore chiarisce il significato di termini usati nelle norme

incriminatrici; servono quindi ad individuare il contenuto del precetto penale. Una modifica di

queste norme che dà luogo ad una restrizione dell’ambito delle incriminazioni, comporta abolizione

del reato con efficacia retroattiva. Norme integratrici della norma penale, sono le NORME PENALI

IN BIANCO.

7.Successione di norme modificative della disciplina

La modificazione può riguardare solo la disciplina del reato. Bisogna verificare se la disciplina della

nuova legge confrontata con quella del tempo del commesso reato sia + favorevole o meno

favorevole all’agente, cioè:

LEGGE POSTERIORE MENO FAVOREVOLE→secondo il principio di irretroattività si

 applica la LEGGE VIGENTE AL MOMENTO DEL FATTO;

LEGGE POSTERIORE + FAVOREVOLE→secondo il principio di retroattività si applica la

 LEGGE POSTERIORE

Infatti art. 2 co 3 c.p.:<<se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono

diverse, si applica quella le cui disposizioni sono + favorevoli al reo>>.

Inoltre per decidere quale sia la legge che contiene la disciplina in concreto + favorevole, il giudice

deve considerare l’intera disciplina:

- La SPECIE DELLA PENA PRINCIPALE (la pena pecuniaria si considera sempre +

favorevole rispetto alla pena detentiva);

- La MISURA DELLA PENA PRINCIPALE;

- Le PENE ACCESSORIE;

- Gli EFFETTI PENALI DELLA CONDANNA;

- Le MISURE DI SICUREZZA etc..

Il giudice deve quindi prima applicare idealmente al caso concreto la legge del tempo del

commesso reato ( quindi quella in vigore al momento del giudizio), infine deve comparare i risultati

delle diverse applicazioni ideali per decidere quale sia la legge che contiene la disciplina +

favorevole per il caso concreto.

LIMITE ALLA RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE POSTERIORE + FAVOREVOLE

Non deve essere intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, perché prevale l’intangibilità

della cosa giudicata, per salvaguardare la certezza degli accertamenti giudiziari ormai esauriti.

Infatti l’art. 2 co 3 c.p. afferma che la regola si applica salvo che sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile.

8.Leggi eccezionali e leggi temporanee

Il principio della RETROATTIVITA’ della legge penale + FAVOREVOLE NON OPERA per le

LEGGI ECCEZIONALI e le LEGGI TEMPORANEE.

LEGGI ECCEZIONALI

Sono le leggi emanate per fronteggiare situazioni di carattere straordinario ( es. calamità,

epidemie..), la cui disciplina è legata a tali situazioni ( quindi costituiscono eccezione alla regola

generale). Con il ritorno alla normalità il legislatore potrà abolire il reato previsto dalla legge

eccezionale oppure potrà mitigarne il trattamento sanzionatorio, perché è venuta meno la

situazione di fatto che aveva dato origine a quella disciplina.

LEGGI TEMPORANEE

Sono leggi che contengono la predeterminazione espressa del periodo di tempo in cui avrà vigore

( quindi hanno vigore entro un limite di tempo da esse determinato). In questo caso si tratta di

norme dettate per fronteggiare situazioni di carattere contingente, con la sola peculiarità rispetto

alle leggi eccezionali che è la stessa legge a fissare un termine per la sua vigenza.

9.Il decreto-legge decaduto o non convertito

Secondo gli art. 25 Cost. e 2 c.p. un decreto-legge convertito in legge che contiene una nuova

incriminazione o un trattamento penale + severo NON può avere EFFICACIA RETROATTIVA.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuristaxcaso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Mormando Vito.