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P

rima dell’Illuminismo:

incertezza (x colpa di mancanza codificazioni)

ingerenza potere esecutivo su giudiziario

eccesso di arbitrio (pena con metodi

terroristici, spettacolarità delle sanzioni x

impressionare la collettività)

modello prevalente = INQUISITORIO (solo accusa, no garanzia di difesa di

inquisito)

imputato = nemico x tribunale (ancor prima di FTva incriminazione)

confusione tra reato e peccato (la legge operava sia nell’interesse dello Stato che

in quello della religione)

1. L’illuminismo penale

Razionalizza il DP

1) principio di legalità = certezza del diritto (ergo > protezione interessi

collettivi

2) giudice = bocca della legge (no discrezionalità ma

applicazione di ‘meccanico’ sillogismo giudiziario)

3) danno sociale = unica cosa da punire (x tutelare collettività)

4) necessità e proporzione della pena =

applicabilità solo nei casi che FTvamente lo

richiedono (e in proporzione al danno sociale

provocato da atto illecito)

-Principi accantonati in periodi di autoritarismo ma SEMPRE sottesi a applicazione

norme penali x casi concreti

- “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria = compendio

importantissimo x una politica criminale razionale e moderna

(dopo 1764 Beccaria ebbe grande fortuna Ita e estero) 

ILLUMINISMO PENALE

- 1786 Granducato di Toscana = riforma Leopoldina (mitigazione delle

pene, proporzionalità, tipizzazione dei reati, eliminazione della tortura,

abolizione prove privilegiate) 1

- 1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo (es. principio di legalità,

dannosità sociale, necessità e proporzione delle pene, presunzione di

innocenza ecc.)

-1791 = codice penale F rivoluzionario

-1810 codice penale napoleonico = regresso  reintroduzione pena

di morte, pene infamanti e odiose (gogna, marchio, confisca ecc.),

tentativo = consumazione, delitti contro lo Stato puniti severamente

ecc.

-fine ‘800 = Pellegrino Rossi (ritorno di principio di retribuzione male pena/male

delitto)

- La nascita della moderna scienza

penalistica italiana e la cd scuola classica

1) scuola classica: da 2a ½ ‘800:

 Francesco Carrara  fondamenti illuministici

 anche su principi di natura

spirituale

2) scuola positiva: fine ‘800 ca:  Cesare

Lombroso  ‘positiva’ x’ basata su

 Raffaele Garofalo  ‘positivismo

criminologico’

 Enrico Ferri  (cioè estensione di

‘positivismo filosofico

anche a diritto penale e

criminologia)

-2 differenti concezioni di reato:

1) concezione classica = reato = ente giuridico commesso da un

agente con libero arbitrio; per la libera scelta di commettere l’atto

illecito, l’agente subisce una PENA RETRIBUTIVA per ristabilire

l’ordine sociale turbato

2) concezione positiva = il reato è un elemento bio-psicologico

della società ed è commesso da un agente PERICOLOSO

SOCIALMENTE la cui sanzione deve essere una PENA PREVENTIVA

(il fine quindi è non castigare ma recuperare alla vita sociale)

-i tre esponenti della scuola positiva:

1) Cesare Lombroso: aspetti biologici del soggetto proteso al

reato (caratteristiche fisiche/conformazioni biologiche danno

propensione al delitto). Tesi scientificamente non comprovate;

Lombroso individua:

a) delinquente nato 2

b) delinquente d’occasione

c) delinquente per passione

2) Raffaele Garofalo: aspetti psicologici del soggetto proteso

al reato (caratteristiche psicologiche abnormi portano a delitto);

Garofalo individua:

a) delinquente pazzo

b) delinquente nato incorreggibile 3

c) delinquente per abitudine acquisitiva

d) delinquente per passione

3) Enrico Ferri: aspetti ambientali portano il reo a delinquere

(x questo è meglio agire con correttivi sull’ambiente esterno – detti

SOSTITUTIVI PENALI – x eliminare sconnessioni ambientali e

sociali che portano a delinquere. Tesi scientificamente più credibili

5. Genesi ed evoluzione dell’indirizzo tecnico-

giuridico

-Fine ‘800 nascita della scuola eclettica (media tra posizioni

penalistiche delle due scuole) Germania Franz von Liszt (che

considera aspetti penali del reato oltre che storici, politici, sociologici e

psicologici scienza penale cd integrata)

-scuola tecnico-giuridica (Arturo Rocco): vincolo del giurista al testo

della legge penale, senza lasciarsi influenzare da aspetti di natura

differente (extra-giuridici, che pure concernono il DP ma non devono

influenzare il giurista professionista) posizione autoritaria (Fascismo)

ma con principio di legalità e divieto di analogia (principi liberali)

-Giuseppe Bettiol (stesso periodo di Rocco)  vede anche altre

branche attinenti al DP (es. la morale) che deve tutelare non un

INTERESSE ma un VALORE (un quid metastorico) =

GIUSNATURALISMO CATTOLICO + LIBERALISMO

KANTIANO 6. Il movimento della nuova difesa sociale

-Nel 2° dopoguerra  Francia = NUOVA DIFESA SOCIALE

(movimento penalistico-dottrinale che influenza in Italia le posizioni di

Filippo Gramatica  cerca il superamento del diritto punitivo)

-Francia = Marc Ancel (+ successo internazionale)  ok principi

di ‘positivismo criminologico’ con connotati di maggior ‘umanità’

1) da ‘responsabilità penale’ a ‘antisocialità’ (attenzione a specifica

disposizione d’animo del reo)

2) da concezione retributiva a pedagogica/retributiva della pena

7. Gli orientamenti attuali della scienza penalistica

-da anni ’70 in poi (piena applicazione principi di Costituzione)

rivitalizzato il DP alla luce del garantismo costituzionale

(principi di legalità, irretroattività, ‘responsabilità personale’ del

reo, rieducazione ecc.)

-ripulite man mano molte impostazioni fasciste del DP

Parte Prima – Diritto penale e legge penale

Capitolo 1 – Caratteristiche e funzioni del diritto penale

1. Premessa

-diritto penale (DP) = branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti

reato

-REATO = fatto al cui verificarsi la legge riconnette sanzioni penali

-SANZIONE PENALE = conseguenza giuridica connessa al fatto di reato

realizzato da un soggetto agente: 2 specie:

1) inflizione della PENA in senso stretto

2) comminazione di una MISURA DI SICUREZZA

-il fine è lo stesso:

1) PREVENZIONE GENERALE: obiettivo = distrazione da

commissione di reati x tutta la collettività (inflizione sanzione)

2) PREVENZIONE SPECIALE: obiettivo = distrazione da

commissione di nuovi reati x il reo (mediante inflizione sanzione) Principi DP: MNC

Materialità

-3 principi fondamentali x DP: Necessaria lesività

1) PRINCIPIO DI MATERIALITA’ = Colpevolezza

cogitationis poenam nemo patitur (non c’è reato ledere o

se non c’è comportamento esterno materiale)

2) PRINCIPIO DI NECESSARIA LESIVITA’ o

OFFENSIVITA’ = comportamento materiale deve porre in

pericolo beni giuridici

3) PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA = all’agente si deve poter muovere un

rimprovero per averlo commesso

2. Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei

beni giuridici

-fine DP = protezione del BENE GIURIDICO (interesse, giuridicamente rilevante,

meritevole di tutela)

-FUNZIONE DI UTILITA’ del bene giuridico = bene tutelabile quando

produce utilità a consociati (sennò uso di legge penale = sproporzionato x

eccesso)

-valutazione storica di concetto di bene giuridico (BG):

1) tedesco Birnbaum: prima concezione storica di BG (BG =

espressione di 1 o + interessi di collettività meritevoli di tutela;

sennò non riceve disciplina)

2) Franz v. Liszt: BG = preesistente a realtà sociale (esprime

bisogni di collettività ma norma di tutela = successiva)

3) Arturo Rocco: BG (o meglio OGGETTO GIURIDICO) =

interesse strettamente connesso a norma penale; BG anzi è

SOLO l’oggetto di disciplina della norma penale incriminatrice

(quindi BG determinato DOPO disciplina DP)  FSG

(Formale, sost. Specifico e sost. Generico)

a) oggetto giuridico formale (es. interesse Stato a obbedienza

proprie leggi)

b) oggetto giuridico sostanziale generico (es. interesse Stato a

propria conservazione ed esistenza)

c) oggetto giuridico sostanziale specifico (interesse del soggetto

passivo del reato)

4) concezione metodologica: BG = NON unico o preminente

valore del DP, ma altre cose = impo (es. condotta penalmente rilevante,

gravità di lesione ecc.)

5) da nazismo/fascismo: BG = rispetto dello stato etico

(impersonato da dittatore): ogni consociato deve agire nel rispetto dello

Stato e x il suo sviluppo (commistione tra diritto e etica)

6) da 2° dopoguerra in poi: BG = ambito puramente giuridico (nessun

riferimento alla morale)

-DP (branca di diritto pubblico) = forte congruenza con

Costituzione (alla luce di qt si valutano le situazioni penalmente

Costituzione su DP: NIRRL

rilevanti) Necessità

Irretroattività

-Costituzione = principio di stretta necessità x applicazione del DP; inoltre

Responsabilità personale

Rieducazione

(Costituzione): Libertà personale di tutti

1) art. 25 Cost.: principio di irretroattività

2) art. 27 Cost.: principio di responsabilità personale

3) art. 27 Cost.: principio di funzione rieducativa

4) art. 13 Cost.: principio di libertà personale di ogni uomo

-quindi DP giustificato solo se chiamato a tutelare un interesse (o

BG) che trova giustificazione nei valori della Costituzione (anche

se da questa non viene espressamente menzionato)

a) Costituzione pone limiti a poteri statali e promuove

diversi modelli di società (in astratto), sempre in rapporti a dei

valori fondamentali

b) il DP opera su situazioni concrete, valutando tutti gli aspetti

del vivere sociale (anche se non consoni con Costituzione, ma

penalmente rilevanti)

-due considerazioni:

1) DP può disciplinare BG difficilmente ‘afferrabili’ o

configurabili o beni di interesse superindividuale?  cfr es. cd ‘beni

senza oggetto’ (BSO, la cui determinazione è impossibile o difficile:

Forme di tutela del DP: SOPAD

violazione di norma che disciplina BSO non porta danno sociale

Sospetto

renti modalità:

Ostativi

o l’attenzione sul soggetto

tangibile, semmai morale)  la Costituzione NON DEVE dirigere

Pericolo presunto

Attentato

condotta morale di un popolo (ma non si deve lasciare che i BSO non

Dolo specifico a condotta neutra

vengano tutelati  x qut è impo il DP!)

2) come si esplicano alcune forme di tutela previste dalle norme penali?

Con diffe

1) reati di sospetto = legge penale reprime comportamenti di un soggetto

puntand

+tosto che sui suoi effettivi comportamenti

2) reati ostativi = legge penale agisce su ‘condotte prodromiche’

(non nec lesive, ma che anticipano condotte lesive di BG)  DP

interviene

frapponendo ostacoli tra momento anticipativo e momento concretamente

effettivo)

3) reati di pericolo presunto = reati solo presunti o cmq

valutati possibili su base empirica (considerando condotte di

agente)

4) delitti di attentato = azioni preparatori di reati contro la

personalità dello Stato che potrebbero creare reale nocumento

5) reati a dolo specifico con condotta neutra = azioni non di per

sé illecite anzi tutelate da Costituzione stessa (es. associazione), ma

messe in atto con intento illecito (es. associazione sovversiva, con

dolo specifico)

-Corte Costituzionale (CC): ha sindacato su TUTTA la legge (quindi anche su

legge penale, norma ordinaria)

-no sindacato di natura politica in merito (ma valori di Costituzione = grosso

vincolo interpretativo x norma penale)

-eppure sindacato = condotto + volte in passato (e ancora lo è) anche con risultato

politico

-sentenze possibili:

1) SENTENZE DI RIGETTO: + frequenti (x via delle difficoltà

nel trattare norma penale) (CC non prende in considerazione causa

CC può: RMA

di illegittimità di norma ordinaria rispetto a Costituzione; Rigettare

Manipolare

Accogliere

Principi del DP:

Giudice deve applicare legge dubbia) SMFA Sussidiarietà

Meritevolezza

Frammentarietà

2) SENTENZE MANIPOLATIVE: x Autonomia

3. 4. 5. I principi di ‘sussidiarietà’, di ‘meritevolezza di pena’,

modificare senso e portata norma penale non

di ‘frammentarietà’ e di ‘autonomia’

chiara (semmai ‘riletta’ in chiave costituzionale)

A Principio di sussidiarietà - si ricorre al DP se non è stato possibile porre rimedi punitivi di altra

3) SENTENZE DI ACCOGLIMENTO:

natura (civili, amm.vi ecc.) DP = extrema ratio.

- ricorso a DP, oltre che necessario conforme allo scopo (=

meno frequenti (CC accoglie dubbi di

meritevole di

costituzionalità: la legge non sarà + applicata)

applicazione) OK uso del DP se punizione di illecito può

-necessità di creare vincolo alla norma penale rispettando la Costituzione 

avvenire nel modo + completo possibile

- se minimo dubbio che ricorso a DP porti a incertezza rispetto a

2 situazioni: 

FTva capacità punitiva applicazione DP =

a) interventi x circoscrivere il ‘penalmente rilevante’ x non

ingiustificata

allargare portata norma penale a ambiti morali (Stato democratico e di diritto

1) teoria restrittiva = ricorso a norma penale solo nei casi di

strettissima necessità (nessun altro intervento punitivo avrebbe =

non deve orientare la condotta ‘morale’ dei propri cittadini)

forza)

b) interventi x portare 

2) teoria ampliativa ricorso a DP sempre auspicabile (x forza

deterrente e capacità di impressionare)

norma penale vs. protezione di beni

- cfr PdS diritto amm.vo e diritto UE (con sue accezioni)

giuridici di rilevanza collettiva (es.

Principio di meritevolezza - ricorso a norma penale NON x tutte le lesioni BG; necessario quando

B

salute, ambiente ecc.)

della pena azione dannosa del s-a presenta carica offensiva che rende necessario DP

- DP = frammentario x 3 ragioni:

C Principio di frammentarietà 1) DP NON disciplina tutte le forme possibili di aggressione a

medesimo BG (solo aggressioni previste da legge penaliste codicistica e

specialistica)

2) x DP = ‘penalmente rilevante’ ciò che suscita indignazione di intero

OG (quello che OG può considerare penalmente rilevante)

3) x DP = non ‘penalmente rilevante’ quello che giudicato tale dalla

morale

- x prevenzione generale: PdF fa venire meno esigenza di

prevenzione generale (rispetto a TUTTI i possibili comportamenti

aggressivi di BG)

- x prevenzione speciale: anche in qt caso il PdF non ha valenza (fine

= recupero del reo vs. tutti i tipi di reato e quindi completo recupero

sociale)

- problema di mentalità da ‘vittima’ di reo che commette illecito che

viene punito x fatto (previsto da CP) mentre altri no (con mentalità

aggressive <>)

6. Partizioni di diritto penale

-CP = parte generale (criteri di imputazione soggettivi e oggettivi,

conseguenze giuridiche del reato, elementi di punibilità) e parte

speciale (catalogo di fattispecie su singoli fatti illeciti)

-parte generale = contiene principi e richiede > approfondimento teorico

(presupporrebbe già studio p.speciale)

-parte speciale = organizzata con criterio sistematico con

divisione x “BG di categoria” (reati che offendono medesimo BG,

es. patrimonio, fede pubblica ecc.)

-parte speciale = di + antica formazione; attua la parte generale

-le due parti (speciale e generale) si integrano a vicenda

7. Caratteristiche del codice Rocco

- Codice Penale (CP) = cd codice Rocco (dal nome del guardasigilli del 1930, in

pieno periodo fascista)

- rispondenza a principi liberali ma emanato durante dittatura ( quindi strumento

sanzionatorio = inasprito)

- SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO = sanzione della PENA

(tradizionale) + sanzione della MISURA DI SICUREZZA

(entrambe al fine concorrente di punire il reo ma anche

recuperarlo alla vita di società)

-numerosi interventi di riforma (x cambiare parti troppo legate a fascismo)

8. Codice Rocco, interventi riformatori e legislazione

speciale

-particolare disciplina di intervento dei cittadini

A DLL n° (previsto intervento vs. abusi di pubblici ufficiali)

288/1944 -esercizio di cd exceptio veritatis (cittadino può provare

verità di addebito mosso nei suoi confronti all’atto di

imputazione per un fatto determinato)

-attenuanti generiche (circostanze non tipizzate) a fini di

umanizzare condanna

B DLL n° - abolizione pena di morte (scelta politica penale poi

222/1944 ribadita da Costituzione nel 1948 e nel 1994)

C Legge - no disciplina penale x reati a mezzo stampa (non +

127/1958 responsabilità oggettiva direttore giornale, ma responsabilità

x colpa)

D Legge - riforma di istituto di sospensione condizionale

191/1962 e della pena e della libertà condizionale (finalità di

1634/1962 recupero sociale)

E Legge Riforma dell’istituto della depenalizzazione (estensione a

illeciti già depenalizzati e a quelli + tipicamente

689/1981 amministrativi – la pena + prevista è la multa -)

F Legge cd Riforma di ambiti di disciplina ‘generale’ del CP:

novella del comparazione attenuanti/aggravanti del reato; recidiva da

1974 aggravante obbligatoria a facoltativa; libertà condizionale

anche in caso di 2° condanna

G Legge Riforma ordinamento penitenziario (miglior vivibilità

354/1998 delle carceri e miglior opera di recupero di condannato)

Interventi su parte ‘speciale’

1 Art. 270 bis; - introduzione di reati di ‘associazioni con finalità di

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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