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Il principio di legalità nel diritto penale
Il principio di legalità nel diritto penale è stato introdotto dall'avvocato e criminalista Anselm Feuerbach all'inizio del XIX secolo. Esso afferma che nessuno può essere punito penalmente se non ha violato una legge scritta. Questo principio è stato poi accolto dall'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
L'articolo 1 del codice penale sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Ad esempio, il caso di essere nudi è ben diverso da essere vestiti. Il diritto penale cerca di tutelare i beni giuridici reprimendo comportamenti lesivi verso gli altri. Anche l'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) sottolinea questo principio.
I destinatari del principio di legalità sono il legislatore e il giudice. La legge penale deve rispettare quattro principi fondamentali:
- Riserva di legge (RdL)
- Tassatività della norma penale
- Irretroattività della norma penale
- Divieto di analogia della norma penale
Questi principi compongono il principio di legalità nel diritto penale.
legge: fondamento e portata
Caso 2 – Un uomo turba un comizio regionale (viene punito x art. 67 legge reg. sic. che estende a elezioni regionali le norme penali previste da TU 1948 n. 26 x elezioni nazionali)
Caso 3 – Un automobilista senza libretto di circolazione non ottempera a obbligo di mostrarlo a ufficio di polizia (incriminato x art. 650 cp inosservanza a provvedimento di Autorità)
Caso 4 – Industriale produce sostanze alimentari vietate da regolamento di Min. Sanità (e non da legge penale)-RdL: qualsiasi incriminazione può avvenire solo se c’è legge precedente (fine = evitare che potere esecutivo intervenga in disciplina di norma penale: così minoranze possono esprimere parere in merito a orientamenti penalistici da conferire a OG)-2 modi x intendere RdL:
- RELATIVA: consente cmq a normazione di tipo 2ario (es. regolamento) di disciplinare norma penale (in concomitanza con legge ordinaria)
- ASSOLUTA: prevede totale disciplina
rimanda a regolamento o aprovvedimento di PA x indicare tutte leCfr caso 3: norma connotazioni di un fatto) ‘Penale’ ‘in bianco’ x’penale lascia la -‘norma penale’ x’ sicuramente incriminatricedisciplina a successivi (ha caratteri di normale precetto penale)interventi (es. -‘in bianco’ x’ non presenta ancora la dizioneprovvedimento degli elementi (es. comportamento illecito) che ladell’Autorità) rendono penalmente rilevante (rimanda a fonte2aria)-norma 1aria ha già caratteri di precettopenale (parla di ‘punizione’ e ‘sanzione’) ma NON completa in ogni sua parte (nondefinisce ‘comportamento’ oggetto dellasanzione, rimandato a fonte 2aria)-ammissibile solo se i caratteri e i criteri dicondotta penalmente rilevante sono indicati –aspetti generali – da legge di Stato (fonte 1aria)2 Norma ordinaria Quasi similare a 1 ma in contrasto (seconsente a norma
permanenza e obbligatorietà, ma non codificato in una norma scritta.(vs.norma CE vale il principio di riserva di legge x legge penale) ma può disciplinare in senso tecnico alcuni elementi emersi in disciplina ordinaria (norma CE in qt senso= 2aria)-Norma CE = ok x valutazione concreta di applicazione del precetto penale (nell'ambito della sua VIGENZA)-interventi CE = concernono intero ambito di DP (sia PG che PS) x ½ di:
- REGOLAMENTO: applicazione diretta in tessuto giuridico italiano
- DIRETTIVA GENERICA: non applicazione diretta (ha natura di norma che disciplina caratteri generici di fattispecie)
- DIRETTIVA ANALITICA: concreta e chiara, applicabile direttamente
7. Il principio nulla poena sine lege-NPSL (nulla poena sine lege) = NON espressamente previsto da art. 25 comm 2° Cost. (manca riferimento a 'sanzione' penale) in qt caso la Costituzione minus dixit quam voluit- riserva di legge = vs. legislatore e vs. GIUDICE (che deve cmq mantenere autonomia e discrezionalità) legge stabilisce max emin pena
(detti EDITTALI x’ stabiliti dalla legge) modellopredeterminazione pena a livello legislativo tra min e max edittalideriva da Code Napoleon 1810 (sostituisce sistema cd. penatariffa del 1791)-sentenza giudice = reale espressione di condanna del danno sociale xreato commesso e espressione di capacità di lex penale di rieducarecondannato (dignità e tutela)-nel caso 5: preminenza legge CE rende inapplicabile normativa penale interna-Trattati: immediatamente applicabili ed efficaci sia vs. Stati che vs. cittadini8. Il principio di tassatività: premessaCaso 6 – Carlo Braibanti viene condannato per plagio di due ragazzi (messi instato di totale soggezione psicologica) cfr art. 603 cp poi dichiarato incostituzionaleCaso 7 – donna prende il sole a seno nudo in spiaggia pubblica (reato xart. 726 cp ma 2 sentenze 1 1982 = reato e altra 1982 = non reato)-principio di sufficiente determinatezza o tassatività = x salvaguardare cittadinoda abusi
del potere giudiziario-Principio di Tassatività = legislatore deve determinare nel modo certo e specifico le determinazioni della fattispecie penale (x'cittadino possa giungere a sua corretta conoscenza)-scopo norma penale = deterrente (deve distogliere consociatidal commettere reati) anche fine di fiducia verso OG9. Il principio di tassatività e tecniche di redazione dellafattispecie penale-norma penale = tassativa se rispetta canoni linguistici e previsione disituazioni concrete (non la fantasia del legislatore) (cfr caso 6(Braibanti): indeterminatezza linguistica rende impossibile ricavarenorma chiara x definire fenomeno di dipendenza psicologica)- PdT = sia x legislatore che x giudice- modelli di normazione:1) NORMAZIONE DESCRITTIVA = tecnica che specifica fatto criminosocon ricorso a elementi empirici2) NORMAZIONE SINTETICA = specifica fatto crimin. x ½ di 'sintesi' dielementi da altre fonti normative-elementi: a) cd. descrittivi
- (traggono significato da realtà empirica; non sempre sufficienti)
- (cd. normativi (necessità di etero-integrazione x ½ di rinvio a altra fonte normativa - NON penale-)-con natura ‘giuridica’ subito identificabili (x’ universali nei vari ambiti giuridici)-con natura ‘extra-giuridica’ provengono da ambiti (sociale, economico, morale ecc.) che ne rendono difficile l’individuazione (es. tutela del pudore art. 527 ss cp indeterminatezza del concetto di buon costume – cfr. caso 7)
- Il principio di irretroattività
- Caso 8 – Tizio viene punito x aver fatto pascolare il gregge sul terreno altrui (art. 636 cp): poi