P
rima dell’Illuminismo:
incertezza (x colpa di mancanza codificazioni)
ingerenza potere esecutivo su giudiziario
eccesso di arbitrio (pena con metodi
terroristici, spettacolarità delle sanzioni x
impressionare la collettività)
modello prevalente = INQUISITORIO (solo accusa, no garanzia di difesa di
inquisito)
imputato = nemico x tribunale (ancor prima di FTva incriminazione)
confusione tra reato e peccato (la legge operava sia nell’interesse dello Stato che
in quello della religione)
1. L’illuminismo penale
Razionalizza il DP
1) principio di legalità = certezza del diritto (ergo > protezione interessi
collettivi
2) giudice = bocca della legge (no discrezionalità ma
applicazione di ‘meccanico’ sillogismo giudiziario)
3) danno sociale = unica cosa da punire (x tutelare collettività)
4) necessità e proporzione della pena =
applicabilità solo nei casi che FTvamente lo
richiedono (e in proporzione al danno sociale
provocato da atto illecito)
-Principi accantonati in periodi di autoritarismo ma SEMPRE sottesi a applicazione
norme penali x casi concreti
- “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria = compendio
importantissimo x una politica criminale razionale e moderna
(dopo 1764 Beccaria ebbe grande fortuna Ita e estero)
ILLUMINISMO PENALE
- 1786 Granducato di Toscana = riforma Leopoldina (mitigazione delle
pene, proporzionalità, tipizzazione dei reati, eliminazione della tortura,
abolizione prove privilegiate) 1
- 1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo (es. principio di legalità,
dannosità sociale, necessità e proporzione delle pene, presunzione di
innocenza ecc.)
-1791 = codice penale F rivoluzionario
-1810 codice penale napoleonico = regresso reintroduzione pena
di morte, pene infamanti e odiose (gogna, marchio, confisca ecc.),
tentativo = consumazione, delitti contro lo Stato puniti severamente
ecc.
-fine ‘800 = Pellegrino Rossi (ritorno di principio di retribuzione male pena/male
delitto)
- La nascita della moderna scienza
penalistica italiana e la cd scuola classica
1) scuola classica: da 2a ½ ‘800:
Francesco Carrara fondamenti illuministici
anche su principi di natura
spirituale
2) scuola positiva: fine ‘800 ca: Cesare
Lombroso ‘positiva’ x’ basata su
Raffaele Garofalo ‘positivismo
criminologico’
Enrico Ferri (cioè estensione di
‘positivismo filosofico
anche a diritto penale e
criminologia)
-2 differenti concezioni di reato:
1) concezione classica = reato = ente giuridico commesso da un
agente con libero arbitrio; per la libera scelta di commettere l’atto
illecito, l’agente subisce una PENA RETRIBUTIVA per ristabilire
l’ordine sociale turbato
2) concezione positiva = il reato è un elemento bio-psicologico
della società ed è commesso da un agente PERICOLOSO
SOCIALMENTE la cui sanzione deve essere una PENA PREVENTIVA
(il fine quindi è non castigare ma recuperare alla vita sociale)
-i tre esponenti della scuola positiva:
1) Cesare Lombroso: aspetti biologici del soggetto proteso al
reato (caratteristiche fisiche/conformazioni biologiche danno
propensione al delitto). Tesi scientificamente non comprovate;
Lombroso individua:
a) delinquente nato 2
b) delinquente d’occasione
c) delinquente per passione
2) Raffaele Garofalo: aspetti psicologici del soggetto proteso
al reato (caratteristiche psicologiche abnormi portano a delitto);
Garofalo individua:
a) delinquente pazzo
b) delinquente nato incorreggibile 3
c) delinquente per abitudine acquisitiva
d) delinquente per passione
3) Enrico Ferri: aspetti ambientali portano il reo a delinquere
(x questo è meglio agire con correttivi sull’ambiente esterno – detti
SOSTITUTIVI PENALI – x eliminare sconnessioni ambientali e
sociali che portano a delinquere. Tesi scientificamente più credibili
5. Genesi ed evoluzione dell’indirizzo tecnico-
giuridico
-Fine ‘800 nascita della scuola eclettica (media tra posizioni
penalistiche delle due scuole) Germania Franz von Liszt (che
considera aspetti penali del reato oltre che storici, politici, sociologici e
psicologici scienza penale cd integrata)
-scuola tecnico-giuridica (Arturo Rocco): vincolo del giurista al testo
della legge penale, senza lasciarsi influenzare da aspetti di natura
differente (extra-giuridici, che pure concernono il DP ma non devono
influenzare il giurista professionista) posizione autoritaria (Fascismo)
ma con principio di legalità e divieto di analogia (principi liberali)
-Giuseppe Bettiol (stesso periodo di Rocco) vede anche altre
branche attinenti al DP (es. la morale) che deve tutelare non un
INTERESSE ma un VALORE (un quid metastorico) =
GIUSNATURALISMO CATTOLICO + LIBERALISMO
KANTIANO 6. Il movimento della nuova difesa sociale
-Nel 2° dopoguerra Francia = NUOVA DIFESA SOCIALE
(movimento penalistico-dottrinale che influenza in Italia le posizioni di
Filippo Gramatica cerca il superamento del diritto punitivo)
-Francia = Marc Ancel (+ successo internazionale) ok principi
di ‘positivismo criminologico’ con connotati di maggior ‘umanità’
1) da ‘responsabilità penale’ a ‘antisocialità’ (attenzione a specifica
disposizione d’animo del reo)
2) da concezione retributiva a pedagogica/retributiva della pena
7. Gli orientamenti attuali della scienza penalistica
-da anni ’70 in poi (piena applicazione principi di Costituzione)
rivitalizzato il DP alla luce del garantismo costituzionale
(principi di legalità, irretroattività, ‘responsabilità personale’ del
reo, rieducazione ecc.)
-ripulite man mano molte impostazioni fasciste del DP
Parte Prima – Diritto penale e legge penale
Capitolo 1 – Caratteristiche e funzioni del diritto penale
1. Premessa
-diritto penale (DP) = branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti
reato
-REATO = fatto al cui verificarsi la legge riconnette sanzioni penali
-SANZIONE PENALE = conseguenza giuridica connessa al fatto di reato
realizzato da un soggetto agente: 2 specie:
1) inflizione della PENA in senso stretto
2) comminazione di una MISURA DI SICUREZZA
-il fine è lo stesso:
1) PREVENZIONE GENERALE: obiettivo = distrazione da
commissione di reati x tutta la collettività (inflizione sanzione)
2) PREVENZIONE SPECIALE: obiettivo = distrazione da
commissione di nuovi reati x il reo (mediante inflizione sanzione) Principi DP: MNC
Materialità
-3 principi fondamentali x DP: Necessaria lesività
1) PRINCIPIO DI MATERIALITA’ = Colpevolezza
cogitationis poenam nemo patitur (non c’è reato ledere o
se non c’è comportamento esterno materiale)
2) PRINCIPIO DI NECESSARIA LESIVITA’ o
OFFENSIVITA’ = comportamento materiale deve porre in
pericolo beni giuridici
3) PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA = all’agente si deve poter muovere un
rimprovero per averlo commesso
2. Funzioni di tutela del diritto penale: la protezione dei
beni giuridici
-fine DP = protezione del BENE GIURIDICO (interesse, giuridicamente rilevante,
meritevole di tutela)
-FUNZIONE DI UTILITA’ del bene giuridico = bene tutelabile quando
produce utilità a consociati (sennò uso di legge penale = sproporzionato x
eccesso)
-valutazione storica di concetto di bene giuridico (BG):
1) tedesco Birnbaum: prima concezione storica di BG (BG =
espressione di 1 o + interessi di collettività meritevoli di tutela;
sennò non riceve disciplina)
2) Franz v. Liszt: BG = preesistente a realtà sociale (esprime
bisogni di collettività ma norma di tutela = successiva)
3) Arturo Rocco: BG (o meglio OGGETTO GIURIDICO) =
interesse strettamente connesso a norma penale; BG anzi è
SOLO l’oggetto di disciplina della norma penale incriminatrice
(quindi BG determinato DOPO disciplina DP) FSG
(Formale, sost. Specifico e sost. Generico)
a) oggetto giuridico formale (es. interesse Stato a obbedienza
proprie leggi)
b) oggetto giuridico sostanziale generico (es. interesse Stato a
propria conservazione ed esistenza)
c) oggetto giuridico sostanziale specifico (interesse del soggetto
passivo del reato)
4) concezione metodologica: BG = NON unico o preminente
valore del DP, ma altre cose = impo (es. condotta penalmente rilevante,
gravità di lesione ecc.)
5) da nazismo/fascismo: BG = rispetto dello stato etico
(impersonato da dittatore): ogni consociato deve agire nel rispetto dello
Stato e x il suo sviluppo (commistione tra diritto e etica)
6) da 2° dopoguerra in poi: BG = ambito puramente giuridico (nessun
riferimento alla morale)
-DP (branca di diritto pubblico) = forte congruenza con
Costituzione (alla luce di qt si valutano le situazioni penalmente
Costituzione su DP: NIRRL
rilevanti) Necessità
Irretroattività
-Costituzione = principio di stretta necessità x applicazione del DP; inoltre
Responsabilità personale
Rieducazione
(Costituzione): Libertà personale di tutti
1) art. 25 Cost.: principio di irretroattività
2) art. 27 Cost.: principio di responsabilità personale
3) art. 27 Cost.: principio di funzione rieducativa
4) art. 13 Cost.: principio di libertà personale di ogni uomo
-quindi DP giustificato solo se chiamato a tutelare un interesse (o
BG) che trova giustificazione nei valori della Costituzione (anche
se da questa non viene espressamente menzionato)
a) Costituzione pone limiti a poteri statali e promuove
diversi modelli di società (in astratto), sempre in rapporti a dei
valori fondamentali
b) il DP opera su situazioni concrete, valutando tutti gli aspetti
del vivere sociale (anche se non consoni con Costituzione, ma
penalmente rilevanti)
-due considerazioni:
1) DP può disciplinare BG difficilmente ‘afferrabili’ o
configurabili o beni di interesse superindividuale? cfr es. cd ‘beni
senza oggetto’ (BSO, la cui determinazione è impossibile o difficile:
Forme di tutela del DP: SOPAD
violazione di norma che disciplina BSO non porta danno sociale
Sospetto
renti modalità:
Ostativi
o l’attenzione sul soggetto
tangibile, semmai morale) la Costituzione NON DEVE dirigere
Pericolo presunto
Attentato
condotta morale di un popolo (ma non si deve lasciare che i BSO non
Dolo specifico a condotta neutra
vengano tutelati x qut è impo il DP!)
2) come si esplicano alcune forme di tutela previste dalle norme penali?
Con diffe
1) reati di sospetto = legge penale reprime comportamenti di un soggetto
puntand
+tosto che sui suoi effettivi comportamenti
2) reati ostativi = legge penale agisce su ‘condotte prodromiche’
(non nec lesive, ma che anticipano condotte lesive di BG) DP
interviene
frapponendo ostacoli tra momento anticipativo e momento concretamente
effettivo)
3) reati di pericolo presunto = reati solo presunti o cmq
valutati possibili su base empirica (considerando condotte di
agente)
4) delitti di attentato = azioni preparatori di reati contro la
personalità dello Stato che potrebbero creare reale nocumento
5) reati a dolo specifico con condotta neutra = azioni non di per
sé illecite anzi tutelate da Costituzione stessa (es. associazione), ma
messe in atto con intento illecito (es. associazione sovversiva, con
dolo specifico)
-Corte Costituzionale (CC): ha sindacato su TUTTA la legge (quindi anche su
legge penale, norma ordinaria)
-no sindacato di natura politica in merito (ma valori di Costituzione = grosso
vincolo interpretativo x norma penale)
-eppure sindacato = condotto + volte in passato (e ancora lo è) anche con risultato
politico
-sentenze possibili:
1) SENTENZE DI RIGETTO: + frequenti (x via delle difficoltà
nel trattare norma penale) (CC non prende in considerazione causa
CC può: RMA
di illegittimità di norma ordinaria rispetto a Costituzione; Rigettare
Manipolare
Accogliere
Principi del DP:
Giudice deve applicare legge dubbia) SMFA Sussidiarietà
Meritevolezza
Frammentarietà
2) SENTENZE MANIPOLATIVE: x Autonomia
3. 4. 5. I principi di ‘sussidiarietà’, di ‘meritevolezza di pena’,
modificare senso e portata norma penale non
di ‘frammentarietà’ e di ‘autonomia’
chiara (semmai ‘riletta’ in chiave costituzionale)
A Principio di sussidiarietà - si ricorre al DP se non è stato possibile porre rimedi punitivi di altra
3) SENTENZE DI ACCOGLIMENTO:
natura (civili, amm.vi ecc.) DP = extrema ratio.
- ricorso a DP, oltre che necessario conforme allo scopo (=
meno frequenti (CC accoglie dubbi di
meritevole di
costituzionalità: la legge non sarà + applicata)
applicazione) OK uso del DP se punizione di illecito può
-necessità di creare vincolo alla norma penale rispettando la Costituzione
avvenire nel modo + completo possibile
- se minimo dubbio che ricorso a DP porti a incertezza rispetto a
2 situazioni:
FTva capacità punitiva applicazione DP =
a) interventi x circoscrivere il ‘penalmente rilevante’ x non
ingiustificata
allargare portata norma penale a ambiti morali (Stato democratico e di diritto
1) teoria restrittiva = ricorso a norma penale solo nei casi di
strettissima necessità (nessun altro intervento punitivo avrebbe =
non deve orientare la condotta ‘morale’ dei propri cittadini)
forza)
b) interventi x portare
2) teoria ampliativa ricorso a DP sempre auspicabile (x forza
deterrente e capacità di impressionare)
norma penale vs. protezione di beni
- cfr PdS diritto amm.vo e diritto UE (con sue accezioni)
giuridici di rilevanza collettiva (es.
Principio di meritevolezza - ricorso a norma penale NON x tutte le lesioni BG; necessario quando
B
salute, ambiente ecc.)
della pena azione dannosa del s-a presenta carica offensiva che rende necessario DP
- DP = frammentario x 3 ragioni:
C Principio di frammentarietà 1) DP NON disciplina tutte le forme possibili di aggressione a
medesimo BG (solo aggressioni previste da legge penaliste codicistica e
specialistica)
2) x DP = ‘penalmente rilevante’ ciò che suscita indignazione di intero
OG (quello che OG può considerare penalmente rilevante)
3) x DP = non ‘penalmente rilevante’ quello che giudicato tale dalla
morale
- x prevenzione generale: PdF fa venire meno esigenza di
prevenzione generale (rispetto a TUTTI i possibili comportamenti
aggressivi di BG)
- x prevenzione speciale: anche in qt caso il PdF non ha valenza (fine
= recupero del reo vs. tutti i tipi di reato e quindi completo recupero
sociale)
- problema di mentalità da ‘vittima’ di reo che commette illecito che
viene punito x fatto (previsto da CP) mentre altri no (con mentalità
aggressive <>)
6. Partizioni di diritto penale
-CP = parte generale (criteri di imputazione soggettivi e oggettivi,
conseguenze giuridiche del reato, elementi di punibilità) e parte
speciale (catalogo di fattispecie su singoli fatti illeciti)
-parte generale = contiene principi e richiede > approfondimento teorico
(presupporrebbe già studio p.speciale)
-parte speciale = organizzata con criterio sistematico con
divisione x “BG di categoria” (reati che offendono medesimo BG,
es. patrimonio, fede pubblica ecc.)
-parte speciale = di + antica formazione; attua la parte generale
-le due parti (speciale e generale) si integrano a vicenda
7. Caratteristiche del codice Rocco
- Codice Penale (CP) = cd codice Rocco (dal nome del guardasigilli del 1930, in
pieno periodo fascista)
- rispondenza a principi liberali ma emanato durante dittatura ( quindi strumento
sanzionatorio = inasprito)
- SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO = sanzione della PENA
(tradizionale) + sanzione della MISURA DI SICUREZZA
(entrambe al fine concorrente di punire il reo ma anche
recuperarlo alla vita di società)
-numerosi interventi di riforma (x cambiare parti troppo legate a fascismo)
8. Codice Rocco, interventi riformatori e legislazione
speciale
-particolare disciplina di intervento dei cittadini
A DLL n° (previsto intervento vs. abusi di pubblici ufficiali)
288/1944 -esercizio di cd exceptio veritatis (cittadino può provare
verità di addebito mosso nei suoi confronti all’atto di
imputazione per un fatto determinato)
-attenuanti generiche (circostanze non tipizzate) a fini di
umanizzare condanna
B DLL n° - abolizione pena di morte (scelta politica penale poi
222/1944 ribadita da Costituzione nel 1948 e nel 1994)
C Legge - no disciplina penale x reati a mezzo stampa (non +
127/1958 responsabilità oggettiva direttore giornale, ma responsabilità
x colpa)
D Legge - riforma di istituto di sospensione condizionale
191/1962 e della pena e della libertà condizionale (finalità di
1634/1962 recupero sociale)
E Legge Riforma dell’istituto della depenalizzazione (estensione a
illeciti già depenalizzati e a quelli + tipicamente
689/1981 amministrativi – la pena + prevista è la multa -)
F Legge cd Riforma di ambiti di disciplina ‘generale’ del CP:
novella del comparazione attenuanti/aggravanti del reato; recidiva da
1974 aggravante obbligatoria a facoltativa; libertà condizionale
anche in caso di 2° condanna
G Legge Riforma ordinamento penitenziario (miglior vivibilità
354/1998 delle carceri e miglior opera di recupero di condannato)
Interventi su parte ‘speciale’
1 Art. 270 bis; - introduzione di reati di ‘associazioni con finalità di
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- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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