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Il principio di legalità nel diritto penale

Il principio di legalità nel diritto penale è stato introdotto dall'avvocato e criminalista Anselm Feuerbach all'inizio del XIX secolo. Esso afferma che nessuno può essere punito penalmente se non ha violato una legge scritta. Questo principio è stato poi accolto dall'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

L'articolo 1 del codice penale sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Ad esempio, il caso di essere nudi è ben diverso da essere vestiti. Il diritto penale cerca di tutelare i beni giuridici reprimendo comportamenti lesivi verso gli altri. Anche l'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) sottolinea questo principio.

I destinatari del principio di legalità sono il legislatore e il giudice. La legge penale deve rispettare quattro principi fondamentali:

  1. Riserva di legge (RdL)
  2. Tassatività della norma penale
  3. Irretroattività della norma penale
  4. Divieto di analogia della norma penale

Questi principi compongono il principio di legalità nel diritto penale.

legge: fondamento e portata

Caso 2 – Un uomo turba un comizio regionale (viene punito x art. 67 legge reg. sic. che estende a elezioni regionali le norme penali previste da TU 1948 n. 26 x elezioni nazionali)

Caso 3 – Un automobilista senza libretto di circolazione non ottempera a obbligo di mostrarlo a ufficio di polizia (incriminato x art. 650 cp  inosservanza a provvedimento di Autorità)

Caso 4 – Industriale produce sostanze alimentari vietate da regolamento di Min. Sanità (e non da legge penale)-RdL: qualsiasi incriminazione può avvenire solo se c’è legge precedente (fine = evitare che potere esecutivo intervenga in disciplina di norma penale: così minoranze possono esprimere parere in merito a orientamenti penalistici da conferire a OG)-2 modi x intendere RdL:

  1. RELATIVA: consente cmq a normazione di tipo 2ario (es. regolamento) di disciplinare norma penale (in concomitanza con legge ordinaria)
  2. ASSOLUTA: prevede totale disciplina
di legge adottare)  OKnormazione 3aria-4. Il principio di legalità penale e il divieto di analogia-OKnormazione 4aria-5. La riserva di legge penale e la sua interpretazione-OKnormazione 5aria-6. La retroattività delle leggi penali-OKnormazione 6aria-7. La successione delle leggi penali nel tempo-OKnormazione 7aria-8. La gerarchia delle fonti del diritto penale-OKnormazione 8aria-9. La legge penale speciale e la legge penale generale-OKnormazione 9aria-10. La legge penale in bianco-OKnormazione 10ariapenali adottare in -SICURAMENTE MAI = LEGGE REGIONALE (sia di competenzaesclusiva su materie di interesse penalistico, sia di competenzaconcorrente – con lo Stato – di medesimo ambito – se non indicato daart. 117 Cost.)-OK legge regionale se porta una causa di giustificazione alla normapenale (ossia porta una circostanza che giustifica un comportamentopenalmente rilevante)-ma caso 2 (tutela penale x settore ‘elettorale’ regionale sprovvisto ditutela)  usa la ‘recezione’ della legge penale statale (sentenza CCconsidera legittima la recezione ma con una motivazione cheindicherebbe che non doveva essere recepita)4. Rapporto legge-fonte subordinata: i diversi modelli diintegrazione (4 livelli)- RdL = riguarda la gerarchia delle fonti (importante naturalmente anche x il DP)1 Norma penale in Norma penale demanda a fonte subordinata lebianco (cfr art. 650 condotte penalmente rilevanti (es. legge penalecp) determina sanzione eIl testo formattato con i tag HTML è il seguente:

rimanda a regolamento o aprovvedimento di PA x indicare tutte leCfr caso 3: norma connotazioni di un fatto) ‘Penale’ ‘in bianco’ x’penale lascia la -‘norma penale’ x’ sicuramente incriminatricedisciplina a successivi (ha caratteri di normale precetto penale)interventi (es. -‘in bianco’ x’ non presenta ancora la dizioneprovvedimento degli elementi (es. comportamento illecito) che ladell’Autorità) rendono penalmente rilevante (rimanda a fonte2aria)-norma 1aria ha già caratteri di precettopenale (parla di ‘punizione’ e ‘sanzione’) ma NON completa in ogni sua parte (nondefinisce ‘comportamento’ oggetto dellasanzione, rimandato a fonte 2aria)-ammissibile solo se i caratteri e i criteri dicondotta penalmente rilevante sono indicati –aspetti generali – da legge di Stato (fonte 1aria)2 Norma ordinaria Quasi similare a 1 ma in contrasto (seconsente a norma

permanenza e obbligatorietà, ma non codificato in una norma scritta. e della sua giuridicità (in OG italiano consuetudine OK se fattispecie non disciplinata già da legge ordinaria o regolamento) - consuetudine: NON disciplina fattispecie penale; NON ruolo 'integrativo' o 'aggravatore' di norma penale - desuetudine = MAI strumento abrogativo di fattispecie penali (norma penale NON perde efficacia solo perché non attuata per periodo di tempo - anche notevole)  necessaria norma penale successiva abrogatrice - consuetudine OK x DP solo come 'causa di giustificazione' (condizione che giustifica comportamento criminale, escludendolo) 6. Riserva di legge e normativa comunitaria Caso 5 - Tizio non sottopone a verifica e controllo apparecchi pressione con pressione > 0,05 Kg/cmq (reato ex art. 112 rd 824/1927) ma < a 0,5 Kg/cmq (in conformità con direttiva CE) - norma CE = principio del primato vs. norma penale interna - norma comunitaria = NON può disciplinare fattispecie penale

(vs.norma CE vale il principio di riserva di legge x legge penale) ma può disciplinare in senso tecnico alcuni elementi emersi in disciplina ordinaria (norma CE in qt senso= 2aria)-Norma CE = ok x valutazione concreta di applicazione del precetto penale (nell'ambito della sua VIGENZA)-interventi CE = concernono intero ambito di DP (sia PG che PS) x ½ di:

  1. REGOLAMENTO: applicazione diretta in tessuto giuridico italiano
  2. DIRETTIVA GENERICA: non applicazione diretta (ha natura di norma che disciplina caratteri generici di fattispecie)
  3. DIRETTIVA ANALITICA: concreta e chiara, applicabile direttamente

7. Il principio nulla poena sine lege-NPSL (nulla poena sine lege) = NON espressamente previsto da art. 25 comm 2° Cost. (manca riferimento a 'sanzione' penale)  in qt caso la Costituzione minus dixit quam voluit- riserva di legge = vs. legislatore e vs. GIUDICE (che deve cmq mantenere autonomia e discrezionalità)  legge stabilisce max emin pena

(detti EDITTALI x’ stabiliti dalla legge)  modellopredeterminazione pena a livello legislativo tra min e max edittalideriva da Code Napoleon 1810 (sostituisce sistema cd. penatariffa del 1791)-sentenza giudice = reale espressione di condanna del danno sociale xreato commesso e espressione di capacità di lex penale di rieducarecondannato (dignità e tutela)-nel caso 5: preminenza legge CE rende inapplicabile normativa penale interna-Trattati: immediatamente applicabili ed efficaci sia vs. Stati che vs. cittadini8. Il principio di tassatività: premessaCaso 6 – Carlo Braibanti viene condannato per plagio di due ragazzi (messi instato di totale soggezione psicologica) cfr art. 603 cp poi dichiarato incostituzionaleCaso 7 – donna prende il sole a seno nudo in spiaggia pubblica (reato xart. 726 cp ma 2 sentenze 1 1982 = reato e altra 1982 = non reato)-principio di sufficiente determinatezza o tassatività = x salvaguardare cittadinoda abusi

del potere giudiziario-Principio di Tassatività = legislatore deve determinare nel modo certo e specifico le determinazioni della fattispecie penale (x'cittadino possa giungere a sua corretta conoscenza)-scopo norma penale = deterrente (deve distogliere consociatidal commettere reati) anche fine di fiducia verso OG9. Il principio di tassatività e tecniche di redazione dellafattispecie penale-norma penale = tassativa se rispetta canoni linguistici e previsione disituazioni concrete (non la fantasia del legislatore) (cfr caso 6(Braibanti): indeterminatezza linguistica rende impossibile ricavarenorma chiara x definire fenomeno di dipendenza psicologica)- PdT = sia x legislatore che x giudice- modelli di normazione:1) NORMAZIONE DESCRITTIVA = tecnica che specifica fatto criminosocon ricorso a elementi empirici2) NORMAZIONE SINTETICA = specifica fatto crimin. x ½ di 'sintesi' dielementi da altre fonti normative-elementi: a) cd. descrittivi

  1. (traggono significato da realtà empirica; non sempre sufficienti)
  2. (cd. normativi (necessità di etero-integrazione x ½ di rinvio a altra fonte normativa - NON penale-)-con natura ‘giuridica’  subito identificabili (x’ universali nei vari ambiti giuridici)-con natura ‘extra-giuridica’  provengono da ambiti (sociale, economico, morale ecc.) che ne rendono difficile l’individuazione (es. tutela del pudore art. 527 ss cp  indeterminatezza del concetto di buon costume – cfr. caso 7)
  3. Il principio di irretroattività
  4. Caso 8 – Tizio viene punito x aver fatto pascolare il gregge sul terreno altrui (art. 636 cp): poi
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Publisher
A.A. 2020-2021
218 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.