Fiandaca – Musco Diritto penale parte generale
Settima edizione aggiornato al 2016 (Integrato, rielaborato e schematizzato per uno studio più intuitivo)
Riassunti interamente sostitutivi
Diritto penale – parte I
Cap I – Caratteristiche e funzioni del diritto penale
Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Il reato è ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali. Le sanzioni penali sono la pena e la misura di sicurezza ed entrambe tendono al duplice obiettivo di distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati (prevenzione generale), e di risocializzare il delinquente impedendo che torni a delinquere (prevenzione speciale).
- Materialità - la volontà criminosa deve materializzarsi in un comportamento esterno.
- Lesività - il comportamento deve ledere o mettere in pericolo beni giuridici.
- Colpevolezza - penalmente attribuibile all’autore solo se gli si può muovere un rimprovero per averlo commesso.
Partizione del diritto penale
A) Fondamentale-Complementare
- Fondamentale: contenuto nel codice penale (Codice Rocco 1/07/1931).
- Complementare: contenuto nelle leggi speciali che prevedono autonome figure di reato.
B) Comune-Speciale
- Comune: si applica a tutti i soggetti.
- Speciale: si applica soltanto a determinati soggetti (codici penali militari).
C) Generale-Locale
- Generale: si applica in tutto il territorio statale.
- Locale: solo su parti di esso (reati connessi a calamità si applicano solo nelle zone colpite).
Riforme
- 224/44: Abolizione pena di morte.
- 689/81: Ampliamento del campo dell’illecito amministrativo, depenalizzando molti reati.
- 67/14: Riforma delle pene detentive non carcerarie e del sistema sanzionatorio.
- 220/74: Cumulo delle pene per il concorso formale di reati; possibilità del giudizio di comparazione di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti.
- 354/75: Sanzioni alternative (semilibertà, liberazione anticipata).
Beni giuridici (Funzione del diritto penale)
La funzione del diritto penale consiste nella tutela dei beni giuridici, ossia quei beni socialmente rilevanti. La definizione più adatta è quella di “unità di funzione” - l’interesse o accorpamento di interessi idonei a realizzare uno scopo utile per il sistema sociale o per una sua parte.
Dopo un’evoluzione del concetto di bene giuridico, si arriva ad Arturo Rocco - “Il bene giuridico non può prescindere dalle valutazioni normative, per cui coincide con l’oggetto di tutela di una norma penale già emanata.”
Infine si ha una Teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico - proprio l’esigenza di prospettare criteri atti a impedire rischi di arbitrio da parte di un legislatore “onnipotente”, ha indotto la dottrina ad assumere la costituzione a fondamento o comunque a criterio fondamentale, nella scelta di ciò che può legittimamente assurgere a reato.
Gli obiettivi perseguiti da questa teoria sono: elaborare un concetto di bene giuridico che preesista alla valutazione del legislatore; ordinare e prospettare criteri di determinazione del bene giuridico dotati di vincolatività nei confronti del legislatore penale. Il ricorso al diritto penale diventa l’extrema ratio, legittimato per tutelare beni di rilevanza costituzionale e socialmente considerati tali.
In materia di bene protetto, il controllo di legittimità si basa sul rapporto tra norma penale denunciata e l’esercizio di libertà costituzionalmente garantite. (Sentenza 394/2006 - il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo).
Possibili sentenze
- Di rigetto: la corte ha salvato molte fattispecie pur in contrasto con i diritti fondamentali, poiché finalizzate alla tutela di beni di rango costituzionale.
- Manipolative: si conservano fattispecie sospettate di contraddire i principi costituzionali, riformulando però l’oggetto della tutela. Interpretazione costituzionalmente orientata. Es. Religione prima protetta poiché funzionale allo stato fascista, ora è un bene protetto il sentimento religioso come espressione della personalità del singolo credente.
- Di accoglimento: illegittimità della norma penale, poiché comprime diritti e libertà costituzionalmente garantiti. Es. sent. n 269/1986 con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale il reato di eccitamento all’emigrazione perché in contrasto con l’art 35 c. 4 che afferma la libertà di emigrazione.
Principi
Principio di sussidiarietà - si parla di sussidiarietà del diritto penale per esprimere l’idea dello strumento penale come estrema ratio. Il principio di sussidiarietà può essere concepito secondo due accezioni:
- Concezione ristretta: extrema ratio, visione più moderna e laica del diritto penale.
- Concezione ampia: la sanzione penale sarebbe comunque da preferire anche nei casi di non strettissima necessità, tutte le volte in cui la funzione stigmatizzante propria della pena risulti utile alla riaffermazione dell’importanza del bene tutelato.
Principio di meritevolezza della pena - ci si deve trovare dinanzi ad una forte aggressione del bene protetto. Sanzione quindi quando l’aggressione raggiunga un livello di gravità tale da risultare intollerabile.
Principio di frammentarietà - l’ordinamento eleva a illecito penale solo le azioni più intollerabili:
- Alcune fattispecie di reato tutelano il bene solo contro specifiche forme di aggressione.
- Ciò che rileva penalmente è molto limitato rispetto a ciò che è antigiuridico.
- Il penalmente rilevante non coincide col moralmente riprovevole.
Obiezioni: La frammentarietà contrasterebbe con l’esigenza di reprimere tutti i comportamenti capaci di ledere un bene protetto. (si ricorre però a interpretazione estensiva delle fattispecie criminose). In una prospettiva di prevenzione speciale, la frammentarietà potrebbe contrastare con la risocializzazione del reo: cioè, sarebbe più coerente penalizzare tutte le condotte lesive dei beni assunti a punti di riferimento del processo rieducativo. (Tuttavia, proprio perché il processo rieducativo ha lo scopo di favorire la riacquisizione di quei valori, egli deve essere sollecitato a riorientare la sua condotta per non ripetere quei comportamenti).
Principio di autonomia - ci troviamo difronte ad un complesso di norme dotato di proprie regole e principi. La concezione secondo cui “ogni condotta costituente reato sarebbe sempre e in ogni caso vietata anche da un’altra norma di diritto privato o pubblico” è oggi respinta, anche quando l’illecito penale è costruito su di un evento lesivo che fa da presupposto a illeciti extrapenali. Talvolta difatti l’illecito penale rimane circoscritto a specifiche forme di aggressione tipizzate dalla fattispecie incriminatrice, per cui si caratterizza come illecito di modalità di lesione.
Cap II – Funzione di garanzia della legge penale
Principio di legalità
Art 25, 2°c COST: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. (Nulla poena sine lege)
Art 1 CP: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.”
Solo la legge o un atto normativo equiparato, possono stabilire con quale sanzione e in quale misura debba essere represso il comportamento criminoso. Il principio di legalità si traduce in quattro sottoprincipi:
Riserva di legge
Tende a sottrarre la competenza in materia penale, al potere esecutivo. La potestà normativa in materia penale è riservata esclusivamente al legislatore ordinario, il che si giustifica con esigenze di garanzia formali e sostanziali. Per assicurare effettivamente tali garanzie:
- Mancanza della tirannia di maggioranza, quindi equilibrio tra le forze del parlamento per evitare abusi.
- Scelte politico-criminali devono essere oggetti di dibattito pubblico.
Assoluta: La riserva di legge è, anche se oggi viene concesso al potere regolamentare uno spazio di intervento normativo, se pur limitato. Decreto legge, legge delega possono produrre leggi del diritto penale.
Rapporto legge-fonte subordinata:
- Norme penali in bianco: La legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte concretamente punibili. Compatibile con principio di riserva di legge qualora precetto penale rinvii a singoli e concreti provvedimenti dell’autorità amministrativa.
- La fonte secondaria disciplina uno o più elementi che concorrono alla descrizione dell’illecito penale (Sentenza 282/90).
- La fonte secondaria specifica, in via tecnica, elementi nel nucleo significativo essenziale.
- La legge consente alla fonte secondaria di scegliere i comportamenti punibili tra quelli da quest’ultima disciplinati. Illegittima.
Rapporto legge-consuetudine:
- Nel diritto penale, la consuetudine non è atta a svolgere:
- Funzione incriminatrice o aggravatrice del trattamento punitivo.
- Funzione abrogatrice (desuetudine).
- Parte della dottrina ammette una funzione integratrice della consuetudine, ossia il rinvio a criteri sociali di valutazione, come in materia di osceno.
- Ammessa la funzione scriminante, ossia le norme che configurano cause di giustificazione non hanno carattere specificatamente penale, per cui le situazioni scriminanti non sono necessariamente subordinate al principio di riserva di legge.
Riserva di legge e norma UE:
- Ovviamente è esclusa la potestà legislativa penale dell’Ue, la quale però è legittimata a prevedere e irrogare sanzioni amministrative, nei casi in cui gli interessi comunitari non siano tutelati dal diritto penale interno.
- Dibattito: rimane da chiedersi se nello scenario moderno siano maturati i presupposti per considerare superato l’ostacolo al riconoscimento di una piena competenza penale UE. Le direttive europee che impongono agli stati membri di introdurre al loro interno determinate figure di reato, presuppongono necessariamente una legge di attuazione deliberata dal parlamento nazionale (formale rispetto del principio di riserva di legge); tuttavia, gli obblighi di incriminazione derivanti dalla normativa europea determinano di fatto un’espropriazione del potere dei singoli parlamenti nazionali.
Erosione quindi del principio di riserva di legge: in virtù del principio del primato del diritto UE, la normativa dell’unione prevale sulle norme dell’ordinamento interno.
Forme di interazione tra norme di diritto dell’UE e diritto penale interno
Le possono essere di tre tipi:
- Conflitto totale o parziale tra norma di diritto dell’UE e legge penale italiana: Se il giudice interno è in dubbio sull’interpretazione della norma UE ricorre, ex art. 234 C.E., ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
- Il giudice a quo è tenuto a rivolgersi alla corte di giustizia prima di formulare questione di costituzionalità.
- Se la norma dell’UE è self-executing, il giudice dovrà disapplicare la norma penale italiana e applicare quella dell’UE.
Competenza penale dell’UE “indiretta”: implica la mediazione di una legge nazionale attuativa adottata da uno stato membro. Le forme in cui è consentito che le forme sovranazionale condizionino l’applicabilità di norme penali nazionali:
- Regolamento europeo che specifichi o concretizzi da un punto di vista tecnico uno o più elementi di fattispecie già definiti essenzialmente dal legislatore nazionale.
- Norma sovranazionale che integra elementi normativi della fattispecie incriminatrice (con effetti espansivi della punibilità): possibile, anche se bisogna convenire sul fatto che ciò comporti un indebolimento del principio di riserva di legge.
Interpretazione conforme al diritto sovranazionale: il giudice è tenuto, laddove possibile, a scegliere quelle interpretazioni del diritto interno che risultino più in armonia con le fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento nazionale (principi di leale collaborazione e fedeltà comunitaria).
- Interpretazioni orientate: l’interpretazione deve risultare compatibile con il tenore testuale della norma penale.
- Bonam partem: Se ne derivano esiti applicativi in senso riduttivo della punibilità (favor rei) è senz’altro legittimo.
- Malam partem: Gli effetti espansivi della punibilità non sono compatibili con la ratio del principio costituzionale di riserva di legge (orientamento preferibile).
Forme di influenza della CEDU
Innalzamento degli standard di garanzia dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti in vicende penalmente rilevanti: I giudici di Strasburgo esigono alcuni presupposti di garanzia, i quali vanno rapportati non al testo della norma ma all’interpretazione concreta che ne forniscono i giudici:
- La conoscibilità della fonte normativa in questione.
- La sua accessibilità.
- La sua ragionevole prevedibilità da parte dei destinatario.
Materia penale: la corte prospetta una concezione di materia penale elaborata sulla base di standard europei, e tale da ricomprendere tutti i comportamenti cui segue l’applicazione di una sanzione con finalità preventive, retributive ed afflittive, indipendentemente dal nomen iuris, di volta in volta attribuito nell’ordinamento interno, e a prescindere dalla corrispondente fonte normativa. Tale concezione persegue l’obiettivo di rendere il più possibile omogenea la protezione dei diritti fondamentali nello spazio europeo: l’esigenza di dare più spazio all’esplicazione dei diritti umani, può comportare una restrizione dell’operatività dei precetti penali.
Principio di tassatività
Impone al legislatore di individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato. Tale principio completa il principio di frammentarietà, perché se si ricorre alla tutela penale solo contro determinate forme di aggressione ai beni giuridici, è necessario che il legislatore specifichi i comportamenti che integrano tali modalità aggressive.
Giurisprudenza: respinto le eccezioni La Corte Cost. ha nella quasi totalità dei casi, sollevate sotto il profilo della violazione del principio di tassatività, facendo leva su vari argomenti, alcuni dei quali discutibili: criterio del significato - Il salvataggio delle norme denunciate è stato operato in base al linguistico, in quanto al giudice sarebbe sempre possibile rintracciare un significato determinato, corrispondente al normale uso linguistico dei termini impiegati nelle norme sospettate di eccessiva indeterminatezza. Per le espressioni tecniche tale criterio non risulta utile.
Diritto vivente: Il diritto vivente coincide con l’interpretazione costante o comunque dominante che la giurisprudenza conferisce a una certa norma incriminatrice. Nei casi in cui manca un indirizzo interpretativo costante o prevalente, il diritto vivente è visto come il rapporto dialettico tra le varie interpretazioni e il principio di determinatezza rimarrebbe salvo tutte le volte in cui la disomogeneità interpretativa non sia eccessiva.
Sentenze di accoglimento
- Sentenza 96/81: in tema di plagio, ha precisato che la determinatezza o tassatività della fattispecie incriminatrice non attiene solo alla sua formulazione linguistica, ma implica anche la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato.
- Sentenza 34/95: nel dichiarare incostituzionale una disposizione incriminatrice in materia di asilo e soggiorno di cittadini extracomunitari, ha rilevato che l’espressione utilizzata dal legislatore per indicare la condotta punibile (cioè non adoperarsi per ottenere il rilascio del documento di viaggio), impedisce di stabilire con precisione quando l’inerzia del soggetto che si sia intesa sanzionare, raggiunga la soglia penalmente apprezzabile.
Tecniche di redazione della fattispecie penale
Il principio di tassatività vincola da un lato il legislatore ad una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato e, dall’altro il giudice ad una interpretazione che rifletta il tipo descrittivo così come configurato.
Principali tecniche di legiferazione
- Normazione descrittiva: tecnica che descrive il fatto criminoso mediante l’impiego di termini che alludono a dati della realtà empirica. Però tale tecnica può portare ad un eccesso casistico.
- Normazione sintetica: una tecnica che adotta una qualificazione di sintesi mediante l’impiego di elementi normativi rinviando ad una fonte esterna rispetto alla fattispecie incriminatrice (tecnica preferibile).
Strumenti di tecnica legislativa
Gli atti a garantire la tassatività della fattispecie sono:
- Elementi descrittivi: elementi che traggono il loro significato direttamente dalla realtà.
- Fattispecie costruite in forma descrittiva sono i delitti di omicidio o di lesione personale.
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