Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Strutturale tentativo realizzabile doloso nell'ambito della consumazione dolosa eventuale
Una parte minoritaria della dottrina e una giurisprudenza fino a poco tempo fa dominante muovono dal presupposto che il nostro ordinamento positivo non contiene alcuna norma che distingua i due tipi di consumazione: essendo la differenza tra il doloso tentativo e quello della consumazione circoscritta al piano della stessa struttura oggettiva, se ne ricava che il tentativo del doloso e quello della consumazione sono identici. Un ulteriore argomento a sostegno di tale tesi è costituito dall'accoglimento di una concezione oggettiva univoca: essendo la direzione non equivoca del fatto, essa dovrebbe riflettersi anche nel tentativo non doloso a commettere il reato.
La tesi contraria, che ritiene il tentativo e la consumazione dolosa eventuale incompatibili, oltre ad essere sostenuta dalla dottrina, è andata sempre
più affermandosi nella più recente.
DOTTRINA MAGGIORITARIA GIURISPRUDENZA
Essa si poggia su diversi argomenti. Da un lato, proprio l'autonomia strutturale della FATTISPECIE TENTATA rispetto alla del CORRISPONDENTE FATTISPECIE REATO CONSUMATO giustifica una DOLO assunta una del tutto con quella della TENTATIVO CONNOTAZIONE NON COINCIDENTE CONSUMAZIONE.
Dall'altro lato rimane ferma tra il e il requisito della della L'INCOMPATIBILITÀ DOLO EVENTUALE UNIVOCITÀ, pur se, se ne accolga una. Dunque è inevitabile prendere atto che CONDOTTA CONCEZIONE OGGETTIVA nel concetto stesso di è insita una verso uno e la mera TENTATIVO CONDOTTA ORIENTATA SCOPO NON del di. Ciò trova riscontro nell'estremo dell'inequivocità ACCETTAZIONE RISCHIO UN EVENTO POSSIBILE degli atti, il quale va correlato ad un corrispondente atteggiamento psicologico e, quindi, all'intenzione di conseguire il risultato criminoso preso di mira.
B) Configurabilità del
Tentativo nell'ambito delle varie tipologie delittuose. La concreta configurabilità del delitto tentato dipende dalla possibilità di rendere compatibili i requisiti previsti dall'ordinamento con le caratteristiche oggettive dei vari tipi delittuosi presenti.
Requisiti dell'art. 56. Per espressa disposizione legislativa, il tentativo non è ammissibile riferendosi all'art. 56 ai reati contravvenzionali. In questo caso l'esclusione del tentativo non deriva però da una incompatibilità di carattere strutturale. Ma a fondamento di tale esclusione vi sono motivazioni di ordine politico-criminale: la minore gravità dei reati contravvenzionali rende, infatti, inopportuna la perseguibilità a titolo di tentativo.
Il tentativo è inammissibile nell'ambito dei delitti colposi. Se la colpa essenziale della condotta delittuosa, costituirebbe un'evidente ammettere che il tentativo è inammissibile.
possa volontà contraddizione tentativo con la dell‘ di commettere il reato.3. Rispetto alla del nei controversa configurabilità tentativo reati omissivi.
4. Nel il è perché, nell‘ che il delitto preterintenzionale tentativo non ammissibile eventualità, la rimane (in assenza di volontà soggetto passivo sopravviva responsabilità circoscrittaomicida) al delitto di lesione o percosse.
5. Il si anche con riferimento ai : dal momento che tentativo esclude reati unisussistenti non consentono la del in più ; compiuto l‘ che frazionabilità processo esecutivo atti atto unico costituisce il (es. ingiuria verbale), l‘ è delitto azione completa.
6. Il è nei di e dei delitti a tentativo non ammissibile delitti attentato consumazione anticipata per il fatto che, da un lato, in questi il già a e, modelli delittuosi tentativo equivale consumazione dall‘altro, sarebbe un non senso ipotizzare atti idonei diretti in.dal compimento dell'azione criminosa (es. furto tentato in presenza di un sistema di allarme).10. In alcuni casi, il tentativo può essere punito con una pena inferiore rispetto al reato consumato, in quanto si ritiene che l'intento criminale non sia stato completamente realizzato (es. tentato omicidio rispetto all'omicidio consumato).11. Tuttavia, è importante considerare che la punibilità del tentativo dipende anche dalla pericolosità della condotta posta in essere, in quanto il legislatore può ritenere necessario reprimere anche il solo pericolo creato dall'azione tentata.12. In conclusione, la punibilità del tentativo di reato dipende da diversi fattori, tra cui la configurabilità del reato in forma tentata, la possibilità del verificarsi dell'evento ulteriore e la pericolosità della condotta posta in essere.
Dal perfezionarsi della condotta tipica.
10. Il tentativo è escluso per reati abituali o per singole azioni di rilevanza penale autonoma.
11. Nei reati permanenti è possibile che la condotta sia frazionabile.
Tentativo e circostanze
Particolarmente dibattuta e controversa in dottrina ed in giurisprudenza è la questione dei rapporti tra tentativo e circostanze. In proposito, taluni operano una distinzione tra:
1. Tentativo circostanziato delitto: si ha quando le circostanze che realizzano completamente (o in parte) nel contesto della stessa azione tentata.
2. Tentativo delitto circostanziato: si ha quando un delitto, se fosse giunto a compiutamente, sarebbe stato qualificato dalla presenza di una o più circostanze.
Invece nessun dubbio può sussistere sulla compatibilità strutturale tra tentativo e circostanze realizzatesi anche prima che il reato giunga a consumazione (es. aggravante del reato).
CONSUMAZIONE
La consumazione di un reato avviene quando tutti gli elementi costitutivi del reato sono stati realizzati.
RISERVE GIUSTIFICATE
Le riserve giustificate iniziano a manifestarsi a partire dalle ipotesi di tentativo di omicidio accompagnato da atti diretti a seviziare.
TENTATIVO CIRCOSTANZIATO
Esce poi a maggior ragione riserve la figura del tentativo di reato circostanziato, soprattutto riguardo alle circostanze attenuanti di danno patrimoniale speciale, in base alla valutazione che l'autore del reato avrebbe con gli elementi costitutivi del reato realizzato.
CERTEZZA ELEMENTI COSTITUTIVI
Tali riserve trovano fondamento in un duplice ordine di considerazioni. Da un lato, non si vede quale sia la ragione per ritenere che in questo settore le circostanze connesse al reato possano essere derogate rispetto al principio di legalità. È lo stesso principio di legalità, infatti, che impone che le circostanze siano applicate soltanto in presenza di esigenze costitutive del reato.
PRESUPPOSTI esplicitamente previsti dalla LEGGE INVALICABILI LIMITI: le relative all'azione del risultano STRUTTURALE CIRCOSTANZE EVENTO CONSUMATIVO REATO COMPATIBILI soltanto con la dell'azione. Ne deriva che le uniche COMPIUTA REALIZZAZIONE ILLECITO PENALE CIRCOSTANZE col sono quelle che si nello COMPATIBILI TENTATIVO REALIZZANO COMPIUTAMENTE STESSO CONTESTO dell'azione. Desistenza e recesso attivo In alcuni casi ad la del non è un ostacolo esterno, ma un' dello IMPEDIRE CONSUMAZIONE REATO INIZIATIVA stesso il quale, , dall' già intrapresa. Al riguardo AGENTE MUTANDO PROPOSITO RECEDE AZIONE CRIMINOSA l' stabilisce rispettivamente ai e che: se ART. 56 COMMI 3 4 COLPEVOLE VOLONTARIAMENTE DESISTE, soggiace soltanto alla per gli , qualora questi di per sé DALL'AZIONE PENA ATTI COMPIUTI COSTITUISCANO un ; e che: se , soggiace alla REATO DIVERSO VOLONTARIAMENTE IMPEDISCE L'EVENTO PENA STABILITA per il .da un punto di vista giuridico. Il "delitto tentato" si riferisce a due situazioni: la "desistenza volontaria" e il "recesso attivo" (o pentimento operoso). Nell'ambito della nostra dottrina è molto radicata l'idea che tanto la "desistenza volontaria" quanto il "recesso attivo" trovino legittimazione nella teoria del cosiddetto "ponte d'oro": l'ordinamento, al fine di prevenire ulteriori offese ai beni giuridici, farebbe assegnamento sulla promessa di impunità (o di riduzione di pena nel caso del recesso attivo) come contropartita alla spinta psicologica criminosa (o all'interruzione dell'attività rea). Tale teoria ha, però, perso la posizione dominante che occupava fino ad alcuni anni fa perché sono state mosse due obiezioni di fondo: la funzione incentivo della norma criminosa presupporrebbe che tutti i soggetti riconoscano la sua esistenza; l'idea stessa del "ponte d'oro" poggerebbe su una base psicologica criminosa.DESISTENZA PONTE D'ORO CONCEZIONIestranee alla perché il soggetto che è solitamente spinto da motivi diPSICOLOGICHE REALTÀ̀ DELINQUEe spesso è capace di razionalmente il ed il delle sueNATURA DIVERSA NON VALUTARE PRO CONTRO. Tali obiezioni, anche se non sono da sottovalutare, non destituiscono di ogni fondamento la teoria:AZIONIinfatti è vero che le di chi spesso a calcoli , maMOTIVAZIONI DELINQUE NON CORRISPONDONO RAZIONALIse ciò fosse sempre vero, dovremmo per coerenza già in partenza laESCLUDERE FUNZIONE DETERRENTEdella stessa . Una ragione giustificatrice del fondamento sostanziale della desistenza puòMINACCIA PENALEessere individuata nell'ottica degli scopi della pena e, precisamente, sul duplice piano della PREVENZIONEe della : chi di sua sui suoi passi da un latoGENERALE PREVENZIONE SPECIALE RITORNA INIZIATIVA NONun esempio per gli e, dall'altro, mostra di possedere unaRAPPRESENTA PERICOLOSO ALTRI NON VOLONTÀdi tale da il ricorso ad una .
Per accogliere senza CRIMINOSA INTENSITÀ̀ GIUSTIFICARE PENA RIEDUCATIVA, riserve l‘idea di un tra e della sarebbe, però , necessario NESSO DESISTENZA FUNZIONE RIEDUCATIVA PENA attribuire alla di dei del : la MAGGIORE RILIEVO VALUTAZIONE MERITEVOLEZZA MOTIVI RECESSO dovrebbe assumere solo qualora fosse espressione di un DESISTENZA VOLONTARIA RILEVANZA e di (es. intervento della polizia).