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PROPRIO; IL REATO ABITUALE; IL REATO CONTINUATO.

Il reato complesso 161 202

Pagina di

dall’art. 84/1,

Il reato complesso (o composto) è previsto il quale stabilisce che “le disposizioni

degli articoli precedenti (riferendosi al concorso di reati) non si applicano quando la legge considera

come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero,

per sé stessi, reato”.

Circa la struttura, nel reato complesso un altro reato può rientrare come elemento costitutivo, dando

luogo ad un autonomo titolo di reato (es. rapina rispetto al furto) oppure come circostanza

aggravante, lasciando inalterato il titolo del reato-base (es. furto aggravato dalla violazione di

domicilio o dalla violenza sulle cose).

Si discute se l’art. 84 comprenda soltanto i reati complessi in senso stretto, per l’esistenza dei quali

sono necessari almeno due reati, o anche i reati complessi in senso lato, per la sussistenza dei quali

basta un solo reato con l’aggiunta di elementi ulteriori non costituenti reato. Deve accogliersi la

nozione ampia, sia perché i due tipi di reato complesso presentano problemi comuni, sia perché la

disciplina degli artt. 131 e 170/2 è riferibile ad entrambi. Ma ciò che è fondamentale stabilire è se

l’art. 84 comprenda soltanto i reati necessariamente complessi, in cui almeno un reato è contenuto

come onde non è possibile realizzare la fattispecie complessa senza

elemento costitutivo,

commettere anche quest’ultimo; oppure anche i reati eventualmente complessi, in cui un reato è

contenuto come “elemento particolare”, cosicché è possibile realizzare tali reati senza realizzare

quest’ultima fattispecie. reato progressivo,

del reato complesso in senso lato è il c.d. che comprende quei reati che

Species

contengono come elemento un reato minore, onde la commissione del reato maggiore implica il

passaggio attraverso il reato minore.

Mentre per il reato complesso basta che un reato sia contenuto in un altro, per il reato progressivo

occorre altresì l’offesa crescente di uno stesso bene.

Circa i requisiti per l’unificazione dei singoli reati nel reato complesso, questi debbono essere legati

tra loro non da un rapporto di mera occasionalità, ma da precise connessioni sostanziali, la cui

individuazione va rimandata alle singole figure complesse.

Quanto ai limiti della contenenza, per l’elementare principio di proporzione giuridica il reato

complesso non può assorbire quei fatti criminosi già di per se sanzionati in modo più grave dallo

stesso reato complesso.

Infine, la disciplina del reato complesso è quella del reato unico; non quella della pluralità dei reati,

neppure quando sia più favorevole al reo.

L’antefatto e il postfatto non punibili e la progressione criminosa

Con le incerte categorie dell’antefatto e del postfatto occorre intendere quei reati che costituiscono

la normale premessa o il normale sbocco di altri reati. Per una parte della dottrina resterebbero

assorbiti nel reato principale in base, però, agli inconsistenti criteri di sussidiarietà o consunzione.

In verità, le categorie dell’antefatto e del postfatto non punibili mancano, invece, di fondamento di

diritto positivo. 162 202

Pagina di

Per progressione criminosa deve intendersi il passaggio contestuale da un reato ad un altro più

grave, contenente il primo, per effetto di risoluzioni successive: costituisce un fenomeno, per così

dire intermedio, tra il concorso di norme sullo stesso fatto e le ipotesi che danno sicuramente vita ad

un concorso di reati.

Nel silenzio della legge, la progressione si risolve nel senso della unicità del reato per analogia

in quanto esistono i presupposti per l’applicazione del principio, sopra ordinato al concorso

juris,

apparente di norme anziché di quello sopra ordinato al concorso di reati.

La validità della soluzione appare ancor più evidente rispetto alle ipotesi di progressione in cui il

fatto iniziale costituisce una condizione necessaria dell’evento finale. Poiché il fatto minore rientra,

nel suo aspetto oggettivo, nella fattispecie maggiore, se si ammettesse il concorso di reati lo stesso

fatto finirebbe, anche qui, per essere addebitato due volte all’autore.

Il reato continuato

La figura del reato continuato sorse per opera dei Pratici, che la introdussero per mitigare la

eccessiva severità delle legislazioni dell’epoca sul concorso di reati.

Ancor oggi la funzione dell’istituto è quella di introdurre un trattamento penale più mite, che trova

però la sua ratio nel fatto che nel reato continuato la riprovevolezza complessiva dell’agente viene

ritenuta minore che nei normali casi di concorso.

L’art. 81/2, nella sua originaria formulazione, statuì infatti la non applicabilità delle disposizioni

sul cumulo materiale delle pene a chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche

se di diversa gravità.

Il D.L. 99/74 ha ampliato la portata dell’articolo ammettendo la continuazione nei casi di più

cioè oltre al reato continuato omogeneo,

violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge:

anche quello eterogeneo. istituto di una vitalità espansiva senza pari:

Tre sono i requisiti del reato continuato,

Il medesimo disegno criminoso.

1. E’ il coefficiente psicologico che lega e cementa i diversi

episodi criminosi e contraddistingue, ontologicamente, il reato continuato dal concorso di reati.

Per aversi medesimo disegno criminoso è necessario e sufficiente la iniziale programmazione e

deliberazione di compiere una pluralità di reati, in vista del conseguimento di un unico fine

prefissato sufficientemente specifico.

L’unicità del disegno criminoso ha come requisito intellettivo una mera rappresentazione mentale

anticipata dei singoli episodi delittuosi, poi, di fatto, commessi dallo stesso agente.

Come requisito finalistico, l’unicità dello scopo, cioè i diversi episodi criminosi costituiscono

attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario.

Ne deriva che i diversi reati sono in un rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al

conseguimento di un unico fine. 163 202

Pagina di

L’identità del disegno criminoso viene meno quando fra l’uno e l’altro fatto criminoso siano

intervenute circostanze che abbiano indotto il reo a modificare il piano criminoso nella sua essenza

sopra precisata per cui il passaggio ad ulteriori azioni richieda un previo superamento dei nuovi

motivi inibitori, generati da tali circostanze, sì da aversi un nuovo atteggiamento antidoveroso del

soggetto.

Più violazioni di legge.

2. Esiste una stretta interdipendenza tra l’identità del disegno criminoso e

una certa omogeneità funzionale di violazioni. Intanto è configurabile un disegno criminoso unitario

in quanto le violazioni, pur se di leggi diverse, si presentano tutte come per conseguire il

mezzi fine

ultimo, cui tende il disegno.

Come già anticipato, tale requisito ha subito con la riforma del 1974 un’innovazione veramente

art. 81

radicale, se non sconvolgente, in quanto, il riformato ammette la presenza di reati diversi,

anche del tutto eterogenei tra di loro, per cui sarebbe meglio parlare di continuazione di reati (nella

maggior parte degli ordinamenti, invece, esiste la necessità della omogeneità dei reati).

La pluralità di azioni o omissioni (art. 81 cpv).

3. Deve intendersi come pluralità di condotte

che danno luogo ad altrettanti episodi criminosi. Il reato continuato esula, però, se la

autonome

pluralità di azioni è tale solo in senso naturalistico, ma deve, invece, sussistere un’azione

giuridicamente unitaria (es. furto commesso entro un congruo spazio di tempo, si ha furto unico,

non continuato).

Le diverse azioni possono avvenire in tempi diversi (art. 81), quindi anche con notevole lasso di

tempo (essendo la contemporaneità concepibile solo per le omissioni!): sarà, però, più difficile

dimostrare la medesimezza del disegno criminoso.

Regime sanzionatorio del reato continuato

Il reato continuato è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave,

aumentata sino al triplo.

Tale pena non può, comunque, superare quella che sarebbe applicabile in base al cumulo

materiale.

1) Primo problema è l’individuazione della violazione più grave, essendo controverso se debba

intendersi quella più grave in astratto, oppure in concreto, con riferimento cioè alla pena

edittale, qualitativamente o quantitativamente più grave, o invece alla pena concretamente

applicabile, valutati tutti gli indici dell’art. 133 e le circostanze.

La giurisprudenza appare orientarsi nel secondo senso: la dottrina (F-M) in quella più grave

in astratto.

2) Altro problema riguarda il caso di reati puniti con PENE DI SPECIE DIVERSA (es.

reclusione e arresto ovvero multa e ammenda): la Corte Cost. con la sentenza 312/88 ha

avallato l’orientamento estensivo, sottolineando l’esigenza di far godere al condannato una

minore limitazione della libertà personale rispetto al cumulo materiale delle pene. 164 202

Pagina di

3) Terzo problema è l’applicabilità del cumulo giuridico ai reati continuati, puniti con PENE

ETEROGENEE, essendo la novella del ’74, a differenza del codice del 1889 e di altri codici

stranieri, del tutto carente sul punto.

Sicché subito si è posto il problema se e come effettuare tale cumulo tra reclusione e arresto e,

soprattutto, tra pene detentive e pene pecuniarie.

Si possono schematizzare tre possibili soluzioni:

a) Aumento della pena base prevista per il reato più grave, per cui la pena si trasformerebbe

nella parte aggiuntiva di pena detentiva sulla base dell’indice di 250 / giorno (art. 135). Ma

confligge con il favor rei.

b) Fissata la pena base per il reato più grave, la si aumenta rispetto agli altri reati in termini di

pena detentiva, subito dopo convertendo la pena aumentata in pena pecuniaria.

c) Si applica una pena complessiva, costituita di due pene di genere diverso (pecuniaria e

detentiva), in modo che una parte di sanzione sia riferibile a entrambe le violazioni in

concorso e la pena pecuniaria attenga solo a quella meno grave. Questa è la soluzione

attualmente preferita dalla giurisprudenza, con riferimento ai reati meno gravi, composti di

parte detentiva e pecuniaria congiunta. la possibilità di amm

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Publisher
A.A. 2022-2023
202 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cefaliello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Maiello Paolo.