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PROPRIO; IL REATO ABITUALE; IL REATO CONTINUATO.
Il reato complesso 161 202
Pagina di
dall’art. 84/1,
Il reato complesso (o composto) è previsto il quale stabilisce che “le disposizioni
degli articoli precedenti (riferendosi al concorso di reati) non si applicano quando la legge considera
come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero,
per sé stessi, reato”.
Circa la struttura, nel reato complesso un altro reato può rientrare come elemento costitutivo, dando
luogo ad un autonomo titolo di reato (es. rapina rispetto al furto) oppure come circostanza
aggravante, lasciando inalterato il titolo del reato-base (es. furto aggravato dalla violazione di
domicilio o dalla violenza sulle cose).
Si discute se l’art. 84 comprenda soltanto i reati complessi in senso stretto, per l’esistenza dei quali
sono necessari almeno due reati, o anche i reati complessi in senso lato, per la sussistenza dei quali
basta un solo reato con l’aggiunta di elementi ulteriori non costituenti reato. Deve accogliersi la
nozione ampia, sia perché i due tipi di reato complesso presentano problemi comuni, sia perché la
disciplina degli artt. 131 e 170/2 è riferibile ad entrambi. Ma ciò che è fondamentale stabilire è se
l’art. 84 comprenda soltanto i reati necessariamente complessi, in cui almeno un reato è contenuto
come onde non è possibile realizzare la fattispecie complessa senza
elemento costitutivo,
commettere anche quest’ultimo; oppure anche i reati eventualmente complessi, in cui un reato è
contenuto come “elemento particolare”, cosicché è possibile realizzare tali reati senza realizzare
quest’ultima fattispecie. reato progressivo,
del reato complesso in senso lato è il c.d. che comprende quei reati che
Species
contengono come elemento un reato minore, onde la commissione del reato maggiore implica il
passaggio attraverso il reato minore.
Mentre per il reato complesso basta che un reato sia contenuto in un altro, per il reato progressivo
occorre altresì l’offesa crescente di uno stesso bene.
Circa i requisiti per l’unificazione dei singoli reati nel reato complesso, questi debbono essere legati
tra loro non da un rapporto di mera occasionalità, ma da precise connessioni sostanziali, la cui
individuazione va rimandata alle singole figure complesse.
Quanto ai limiti della contenenza, per l’elementare principio di proporzione giuridica il reato
complesso non può assorbire quei fatti criminosi già di per se sanzionati in modo più grave dallo
stesso reato complesso.
Infine, la disciplina del reato complesso è quella del reato unico; non quella della pluralità dei reati,
neppure quando sia più favorevole al reo.
L’antefatto e il postfatto non punibili e la progressione criminosa
Con le incerte categorie dell’antefatto e del postfatto occorre intendere quei reati che costituiscono
la normale premessa o il normale sbocco di altri reati. Per una parte della dottrina resterebbero
assorbiti nel reato principale in base, però, agli inconsistenti criteri di sussidiarietà o consunzione.
In verità, le categorie dell’antefatto e del postfatto non punibili mancano, invece, di fondamento di
diritto positivo. 162 202
Pagina di
Per progressione criminosa deve intendersi il passaggio contestuale da un reato ad un altro più
grave, contenente il primo, per effetto di risoluzioni successive: costituisce un fenomeno, per così
dire intermedio, tra il concorso di norme sullo stesso fatto e le ipotesi che danno sicuramente vita ad
un concorso di reati.
Nel silenzio della legge, la progressione si risolve nel senso della unicità del reato per analogia
in quanto esistono i presupposti per l’applicazione del principio, sopra ordinato al concorso
juris,
apparente di norme anziché di quello sopra ordinato al concorso di reati.
La validità della soluzione appare ancor più evidente rispetto alle ipotesi di progressione in cui il
fatto iniziale costituisce una condizione necessaria dell’evento finale. Poiché il fatto minore rientra,
nel suo aspetto oggettivo, nella fattispecie maggiore, se si ammettesse il concorso di reati lo stesso
fatto finirebbe, anche qui, per essere addebitato due volte all’autore.
Il reato continuato
La figura del reato continuato sorse per opera dei Pratici, che la introdussero per mitigare la
eccessiva severità delle legislazioni dell’epoca sul concorso di reati.
Ancor oggi la funzione dell’istituto è quella di introdurre un trattamento penale più mite, che trova
però la sua ratio nel fatto che nel reato continuato la riprovevolezza complessiva dell’agente viene
ritenuta minore che nei normali casi di concorso.
L’art. 81/2, nella sua originaria formulazione, statuì infatti la non applicabilità delle disposizioni
sul cumulo materiale delle pene a chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche
se di diversa gravità.
Il D.L. 99/74 ha ampliato la portata dell’articolo ammettendo la continuazione nei casi di più
cioè oltre al reato continuato omogeneo,
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge:
anche quello eterogeneo. istituto di una vitalità espansiva senza pari:
Tre sono i requisiti del reato continuato,
Il medesimo disegno criminoso.
1. E’ il coefficiente psicologico che lega e cementa i diversi
episodi criminosi e contraddistingue, ontologicamente, il reato continuato dal concorso di reati.
Per aversi medesimo disegno criminoso è necessario e sufficiente la iniziale programmazione e
deliberazione di compiere una pluralità di reati, in vista del conseguimento di un unico fine
prefissato sufficientemente specifico.
L’unicità del disegno criminoso ha come requisito intellettivo una mera rappresentazione mentale
anticipata dei singoli episodi delittuosi, poi, di fatto, commessi dallo stesso agente.
Come requisito finalistico, l’unicità dello scopo, cioè i diversi episodi criminosi costituiscono
attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario.
Ne deriva che i diversi reati sono in un rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al
conseguimento di un unico fine. 163 202
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L’identità del disegno criminoso viene meno quando fra l’uno e l’altro fatto criminoso siano
intervenute circostanze che abbiano indotto il reo a modificare il piano criminoso nella sua essenza
sopra precisata per cui il passaggio ad ulteriori azioni richieda un previo superamento dei nuovi
motivi inibitori, generati da tali circostanze, sì da aversi un nuovo atteggiamento antidoveroso del
soggetto.
Più violazioni di legge.
2. Esiste una stretta interdipendenza tra l’identità del disegno criminoso e
una certa omogeneità funzionale di violazioni. Intanto è configurabile un disegno criminoso unitario
in quanto le violazioni, pur se di leggi diverse, si presentano tutte come per conseguire il
mezzi fine
ultimo, cui tende il disegno.
Come già anticipato, tale requisito ha subito con la riforma del 1974 un’innovazione veramente
art. 81
radicale, se non sconvolgente, in quanto, il riformato ammette la presenza di reati diversi,
anche del tutto eterogenei tra di loro, per cui sarebbe meglio parlare di continuazione di reati (nella
maggior parte degli ordinamenti, invece, esiste la necessità della omogeneità dei reati).
La pluralità di azioni o omissioni (art. 81 cpv).
3. Deve intendersi come pluralità di condotte
che danno luogo ad altrettanti episodi criminosi. Il reato continuato esula, però, se la
autonome
pluralità di azioni è tale solo in senso naturalistico, ma deve, invece, sussistere un’azione
giuridicamente unitaria (es. furto commesso entro un congruo spazio di tempo, si ha furto unico,
non continuato).
Le diverse azioni possono avvenire in tempi diversi (art. 81), quindi anche con notevole lasso di
tempo (essendo la contemporaneità concepibile solo per le omissioni!): sarà, però, più difficile
dimostrare la medesimezza del disegno criminoso.
Regime sanzionatorio del reato continuato
Il reato continuato è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
Tale pena non può, comunque, superare quella che sarebbe applicabile in base al cumulo
materiale.
1) Primo problema è l’individuazione della violazione più grave, essendo controverso se debba
intendersi quella più grave in astratto, oppure in concreto, con riferimento cioè alla pena
edittale, qualitativamente o quantitativamente più grave, o invece alla pena concretamente
applicabile, valutati tutti gli indici dell’art. 133 e le circostanze.
La giurisprudenza appare orientarsi nel secondo senso: la dottrina (F-M) in quella più grave
in astratto.
2) Altro problema riguarda il caso di reati puniti con PENE DI SPECIE DIVERSA (es.
reclusione e arresto ovvero multa e ammenda): la Corte Cost. con la sentenza 312/88 ha
avallato l’orientamento estensivo, sottolineando l’esigenza di far godere al condannato una
minore limitazione della libertà personale rispetto al cumulo materiale delle pene. 164 202
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3) Terzo problema è l’applicabilità del cumulo giuridico ai reati continuati, puniti con PENE
ETEROGENEE, essendo la novella del ’74, a differenza del codice del 1889 e di altri codici
stranieri, del tutto carente sul punto.
Sicché subito si è posto il problema se e come effettuare tale cumulo tra reclusione e arresto e,
soprattutto, tra pene detentive e pene pecuniarie.
Si possono schematizzare tre possibili soluzioni:
a) Aumento della pena base prevista per il reato più grave, per cui la pena si trasformerebbe
nella parte aggiuntiva di pena detentiva sulla base dell’indice di 250 / giorno (art. 135). Ma
€
confligge con il favor rei.
b) Fissata la pena base per il reato più grave, la si aumenta rispetto agli altri reati in termini di
pena detentiva, subito dopo convertendo la pena aumentata in pena pecuniaria.
c) Si applica una pena complessiva, costituita di due pene di genere diverso (pecuniaria e
detentiva), in modo che una parte di sanzione sia riferibile a entrambe le violazioni in
concorso e la pena pecuniaria attenga solo a quella meno grave. Questa è la soluzione
attualmente preferita dalla giurisprudenza, con riferimento ai reati meno gravi, composti di
parte detentiva e pecuniaria congiunta. la possibilità di amm