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Estratto del documento

PORTOGALLO

gravi (es: tentativo per reati con pena di reclusione di almeno 3 anni. Alcuni

ordinamenti comunque applicano la disciplina del tentativo a tutti i reati).

REQUISITI PER LA PUNIBILITÀ: chiave di volta per una concezione più o meno

oggettiva del diritto penale, anche se gli estremi soggettivi o oggettivi non sono toccati in

nessun ordinamento, e le inclinazioni soggettivistiche sono in genere più marcate (in

ITALIA invece scelte oggettivistica); tuttavia in alcuni ordinamenti non esiste distinzione tra

SVIZZERA,

mezzi idonei e non, il tentativi inidoneo è quindi ammesso ad esempio in

AUSTRIA, INGHILTERRA. Altri ordinamenti invece distinguono addirittura tra tentativo

inidoneo ed irreale. I codici possono alternativamente puntare su: fattori di idoneità degli

atti, inizio dell'esecuzione dell'atto tipico, rapporto di cronologica immediatezza tra

condotta e realizzazione della fattispecie. Ma c'è un'interessante posizione intermedia:

CODICE PORTOGHESE:

art.22 l'idoneità degli atti diviene un possibile indice della loro

natura di atti esecutivi (viene prevista anche una disciplina di favore per il tentativo

assolutamente inidoneo – il nostro impossibile).

INDIVIDUAZIONE DELLA PENA: alcuni ordinamenti prevedono una disciplina di

ITALIA, FRANCIA

favore per il tentativo, come l' mentre altri no, anche se ad esempio in la

giurisprudenza applica in genere pene meno pesanti in caso di tentativo, pur in assenza

INGHILTERRA

di previsione legislativa; in la House of Lords ha addirittura stabilito che in

caso di reato impossibile, vista la condotta in realtà innocua, non si debba punire l'autore.

GERMANIA POLONIA

In di solito la pena è diminuita. In in caso di tentativo non è

necessario rispettare i limiti minimi di commisurazione della pena, che addirittura può non

essere assegnata. LEGISLATORE ITALIANO

DESISTENZA VOLONTARIA E RECESSO ATTIVO: è solo il che le

disciplina specificatamente, molti altri codici non prendono in considerazione la

distinzione, e nei casi in cui la consumazione è generalmente evitata per scelta volontaria

dell'autore ne escludono la punibilità. Comunque l'esenzione da pena per recesso attivo

concerne i casi in cui l'autore impedisca effettivamente l'evento. Casi particolari:

INGHILTERRA desistenza e recesso mai criteri di esenzione da pena, influiscono solo in sede

di commisurazione. La tendenza verso criteri soggettivi od oggettivi rappresenta la

classica distinzione tra le due “filosofie” del diritto penale, che si riverberano su tutti gli

ordinamenti: la rilevanza del danno o del pericolo per il bene giuridico o l'atteggiamento

anti normativo dell'autore. IL CONCORSO DI PERSONE IN REATO

SCELTA ITALIANA

La è controcorrente, ex art.110, se più persone concorrono nel reato

ciascuna di essere soggiace alla pena stabilita, è un modello UNITARIO. Però viene

lasciata molta discrezionalità interpretativa, poiché non sono presenti criteri per

individuare le condotte concorsuali. Il principio penale generale fissato è dell'irrilevanza

del tentativo di concorso, ma altri ordinamenti fissano principi diversi. Possono esserci

diverse figure concorsuali ad esempio, con diversi livelli di responsabilità; le figure tipiche

vedono la partecipazione di più persone ad uno stesso fatto di reato, con la realizzazione

da parte di tutti della condotta tipica, o attraverso il mero contributo atipico di qualcuno

alla condotta tipica di altri.

GERMANIA: punito come autore chi commette il fatto da solo o per mezzo di altri, punito

come complice chi ha prestato dolosamente un contributo alla commissione del fatto

SVIZZERA DANIMARCA).

antigiuridico (anche in e

INGHILTERRA, CRIMINAL LAW ACT, definizione dettagliata di concorso al reato.

POLONIA: complice chi consapevole dell'altrui condotta vietata, ne agevola la

realizzazione. Ma si può configurare un concorso per omissione? Normalmente sì, si può

punire chi agevole tramite omissione.

BELGIO: particolarità, si assimila a questa figura anche il favoreggiatore. La previsione di

una generale figura di organizzatore è importante a fini comparatori: questo sarebbe un

mero complice ma non si ritiene corretto sanzionarlo come gli altri complici, che

solitamente sono meri esecutori materiali dei suoi piani. In alcuni ordinamenti si trovano

previsioni espresse di diminuzione della pena per le condotte di complicità, ma non

FRANCIA.

sempre, ad esempio non in

LIMITI SOGGETTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI: art.116, quando il

reato commesso è diverso da quello voluto, il soggetto ne risponde se è conseguenza

della sua azione od omissione. Questo sembra proprio essere esempio di responsabilità

oggettiva, che infatti non si ritrova in altri ordinamenti.

ITALIA

TENTATIVO DI CONCORSO: in soluzione oggettivistica, art.115 c.p., generale

GERMANIA,

non punibilità, ma non è cosi in tutti i paesi: punibile sia istigazione alla

complicità che la tentata complicità. ITALIA,

DESISTENZA DEL CONCORRENTE: in problema aperto, ma altri ordinamenti

prendono posizione. Due orientamenti: 1-più rigoristico, aggancia l'esenzione da pena al

fatto che l'istigatore abbia impedito la commissione del reato nel quale avevano

concorso. 2- non basta un mero cambiamento di stato d'animo, ma il soggetto deve

essersi adoperato in modo volontario e serio per impedire il fatto.

CAPITOLO 4 – SISTEMI SANZIONATORI A CONFRONTO

Cenni storici: CESARE BECCARIA, difensore della necessità di abolire la pena di morte,

ciascun individuo rinuncia a parte della sua libertà per godere meglio della restante

parte, da questa affermazione consegue il principio di legalità, che ne traccia i limiti. Idea

che la commisurazione della pena trovi riferimento nel danno sofferto dalla società,

scopo della pena per Beccaria è evitare che il soggetto delinque di nuovo e che altri lo

imitino, tramite una pena ragionevole e proporzionata

ILLUMINISMO: tre ideologie della pena si contendono il campo:

IDEOLOGIA UTILITARISTICA: concezione statalista del reato come attentato allo

stato; IDEOLOGIA UMANITARIA: alla crudeltà della pena è opportuno sostituire l'infallibilità;

– IDEOLOGIA PROPORZIONALISTICA: la pena deve riflettere il vero disvalore del reato.

Le ideologia presentano dei punti in comune: individuazione di una scala di gravità dei

reati, previsione di limiti al sovrano per stabilire le pene.

TEORIE SUL FUNZIONAMENTO DELLA PENA: teoria retributiva (prettamente morale, di

stampo kantiano, reato come ribellione del singolo alla volontà, prevenzione intesa come

intimidazione, teoria rieducativa o dell'emenda.

SCUOLA CLASSICA E POSITIVA: teorie nate in Italia tra '800 e '900. scuola classica

(esponente maggiore è CARRARA, riprende quanto detto da Beccaria, la pena deve

essere esemplare, deve essere afflittiva ma di un giusto male, le idee fondamentali sono

che la pena debba essere afflittiva moralmente/fisicamente, e che debba essere sentita

dal reo come sofferenza e conseguenza delle sue azioni. Vi sono 4 categorie di pene:

capitali, coercitive (privative o limitative della libertà, che si dividono in afflittive positive,

eminentemente corporali, e afflittive negative, quindi detenzione e esilio), infamanti e

pecuniarie) e scuola positiva (con esponenti ferri, Lombroso. Reato come fenomeno

naturale, sociale, azione dell'uomo nella società, si fa strada l'idea di pericolosità sociale,

Lombroso nell'opera “l'uomo delinquente” dà vita al DETERMINISMO BIOLOGICO, e anche

altri studiosi pubblicarono testi simili; da queste premesse si deduceva che la pena avesse

limitata efficacia, con conseguente crisi del sistema.

CODICE ROCCO: figlio del tecnicismo giuridico, recepisce entrambe le idee con il

sistema del doppio binario, pene - generalpreventive e misure di sicurezza –

specialpreventive!

COSTITUZIONE: art.27, la pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità, e deve tendere alla rieducazione del condannato, è solo dagli anni '60 che si è

rivalutata la funzione generalpreventiva della pena, secondo la quale la finalità

retributiva andrebbe riletta come necessità che la pena sia proporzionata al disvalore del

fatto commesso. La finalità specialpreventiva viene concepita come risocializzazione.

Art.133 elenca indici fattuali di commisurazione alla capacità di delinquere. Oggi si assiste

ad una generale tendenza alla DECARCERIZZAZIONE, sono previsti istituti alternativi alle

pene detentive di breve durata, ma questo ha conseguentemente portato ad una

perdita di certezza della pena, a causa anche delle cornici edittali molto ampie, in cui gli

unici criteri di decisione sono previsti all'art.133; conseguenze importanti ha avuto anche

l'introduzione del rito speciale di patteggiamento, dove è rimesso alla parti indicare una

pena congrua, dove il giudice in principio non aveva sindacato, fino al 2000 quando è

intervenuta una sentenza della corte costituzionale che ha riconosciuto al giudice stesso

almeno un margine di discrezionalità. Dal 2003 l'istituto è a disposizione per i rei di reati a

cui è concordata una pena non superiore ai 5 anni, mentre prima era di 3. da questo se

ne deduce che LA CERTEZZA DELLA PENA è ancora oggi uno dei punti dolenti del nostro

sistema sanzionatorio. TIPI DI PENA

PENE PRINCIPALI, ex art.17 definisce le pene principali, e l'art.18 specifica come esse si

dividano il detentive o pecuniarie:

ERGASTOLO E PENA DETENTIVA: la pena di morte è stata soppressa ex art.1 d. lgs.

n.244 del 1944, per i delitti previsti dal codice penale, rispettivamente nel 48 e nel 94 per

quelli previsti dalle leggi speciali e dal codice penale militare di guerra. Ergastolo previsto

ex art.22 c.p., tassativamente per i casi più gravi, anche se l'idea perpetua si è con il

tempo ridimensionata, visto che è stato reso possibile applicare agli ergastolani dall' 86 la

semilibertà. Nella maggior parte degli ordinamenti l'ergastolo è previsto tassativamente

come unica pena in determinati casi, mentre in altri paesi non è più prevista da lungo

INGHILTERRA

tempo. In la pena detentiva più lunga è il LIFE IMPRISONMENTE, la cui durata

è discrezionale, e che di regola non supera i 10 anni, di più solo per determinati reati a

sfondo sessuale con pericolo di recidiva. Reclusione prevista ex art.23 c.p. Per un minimo

di 15 giorni fino ad un massimo di 24 anni, mentre l'arresto è previsto ex art.25 per minimo 5

giorni e massimo 3 anni. Per entramb

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.baisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Fornasari Gabriele.