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PORTOGALLO
gravi (es: tentativo per reati con pena di reclusione di almeno 3 anni. Alcuni
ordinamenti comunque applicano la disciplina del tentativo a tutti i reati).
REQUISITI PER LA PUNIBILITÀ: chiave di volta per una concezione più o meno
oggettiva del diritto penale, anche se gli estremi soggettivi o oggettivi non sono toccati in
nessun ordinamento, e le inclinazioni soggettivistiche sono in genere più marcate (in
ITALIA invece scelte oggettivistica); tuttavia in alcuni ordinamenti non esiste distinzione tra
SVIZZERA,
mezzi idonei e non, il tentativi inidoneo è quindi ammesso ad esempio in
AUSTRIA, INGHILTERRA. Altri ordinamenti invece distinguono addirittura tra tentativo
inidoneo ed irreale. I codici possono alternativamente puntare su: fattori di idoneità degli
atti, inizio dell'esecuzione dell'atto tipico, rapporto di cronologica immediatezza tra
condotta e realizzazione della fattispecie. Ma c'è un'interessante posizione intermedia:
CODICE PORTOGHESE:
art.22 l'idoneità degli atti diviene un possibile indice della loro
natura di atti esecutivi (viene prevista anche una disciplina di favore per il tentativo
assolutamente inidoneo – il nostro impossibile).
INDIVIDUAZIONE DELLA PENA: alcuni ordinamenti prevedono una disciplina di
ITALIA, FRANCIA
favore per il tentativo, come l' mentre altri no, anche se ad esempio in la
giurisprudenza applica in genere pene meno pesanti in caso di tentativo, pur in assenza
INGHILTERRA
di previsione legislativa; in la House of Lords ha addirittura stabilito che in
caso di reato impossibile, vista la condotta in realtà innocua, non si debba punire l'autore.
GERMANIA POLONIA
In di solito la pena è diminuita. In in caso di tentativo non è
necessario rispettare i limiti minimi di commisurazione della pena, che addirittura può non
essere assegnata. LEGISLATORE ITALIANO
DESISTENZA VOLONTARIA E RECESSO ATTIVO: è solo il che le
disciplina specificatamente, molti altri codici non prendono in considerazione la
distinzione, e nei casi in cui la consumazione è generalmente evitata per scelta volontaria
dell'autore ne escludono la punibilità. Comunque l'esenzione da pena per recesso attivo
concerne i casi in cui l'autore impedisca effettivamente l'evento. Casi particolari:
INGHILTERRA desistenza e recesso mai criteri di esenzione da pena, influiscono solo in sede
di commisurazione. La tendenza verso criteri soggettivi od oggettivi rappresenta la
classica distinzione tra le due “filosofie” del diritto penale, che si riverberano su tutti gli
ordinamenti: la rilevanza del danno o del pericolo per il bene giuridico o l'atteggiamento
anti normativo dell'autore. IL CONCORSO DI PERSONE IN REATO
SCELTA ITALIANA
La è controcorrente, ex art.110, se più persone concorrono nel reato
ciascuna di essere soggiace alla pena stabilita, è un modello UNITARIO. Però viene
lasciata molta discrezionalità interpretativa, poiché non sono presenti criteri per
individuare le condotte concorsuali. Il principio penale generale fissato è dell'irrilevanza
del tentativo di concorso, ma altri ordinamenti fissano principi diversi. Possono esserci
diverse figure concorsuali ad esempio, con diversi livelli di responsabilità; le figure tipiche
vedono la partecipazione di più persone ad uno stesso fatto di reato, con la realizzazione
da parte di tutti della condotta tipica, o attraverso il mero contributo atipico di qualcuno
alla condotta tipica di altri.
GERMANIA: punito come autore chi commette il fatto da solo o per mezzo di altri, punito
come complice chi ha prestato dolosamente un contributo alla commissione del fatto
SVIZZERA DANIMARCA).
antigiuridico (anche in e
INGHILTERRA, CRIMINAL LAW ACT, definizione dettagliata di concorso al reato.
POLONIA: complice chi consapevole dell'altrui condotta vietata, ne agevola la
realizzazione. Ma si può configurare un concorso per omissione? Normalmente sì, si può
punire chi agevole tramite omissione.
BELGIO: particolarità, si assimila a questa figura anche il favoreggiatore. La previsione di
una generale figura di organizzatore è importante a fini comparatori: questo sarebbe un
mero complice ma non si ritiene corretto sanzionarlo come gli altri complici, che
solitamente sono meri esecutori materiali dei suoi piani. In alcuni ordinamenti si trovano
previsioni espresse di diminuzione della pena per le condotte di complicità, ma non
FRANCIA.
sempre, ad esempio non in
LIMITI SOGGETTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI: art.116, quando il
reato commesso è diverso da quello voluto, il soggetto ne risponde se è conseguenza
della sua azione od omissione. Questo sembra proprio essere esempio di responsabilità
oggettiva, che infatti non si ritrova in altri ordinamenti.
ITALIA
TENTATIVO DI CONCORSO: in soluzione oggettivistica, art.115 c.p., generale
GERMANIA,
non punibilità, ma non è cosi in tutti i paesi: punibile sia istigazione alla
complicità che la tentata complicità. ITALIA,
DESISTENZA DEL CONCORRENTE: in problema aperto, ma altri ordinamenti
prendono posizione. Due orientamenti: 1-più rigoristico, aggancia l'esenzione da pena al
fatto che l'istigatore abbia impedito la commissione del reato nel quale avevano
concorso. 2- non basta un mero cambiamento di stato d'animo, ma il soggetto deve
essersi adoperato in modo volontario e serio per impedire il fatto.
CAPITOLO 4 – SISTEMI SANZIONATORI A CONFRONTO
Cenni storici: CESARE BECCARIA, difensore della necessità di abolire la pena di morte,
ciascun individuo rinuncia a parte della sua libertà per godere meglio della restante
parte, da questa affermazione consegue il principio di legalità, che ne traccia i limiti. Idea
che la commisurazione della pena trovi riferimento nel danno sofferto dalla società,
scopo della pena per Beccaria è evitare che il soggetto delinque di nuovo e che altri lo
imitino, tramite una pena ragionevole e proporzionata
ILLUMINISMO: tre ideologie della pena si contendono il campo:
IDEOLOGIA UTILITARISTICA: concezione statalista del reato come attentato allo
–
stato; IDEOLOGIA UMANITARIA: alla crudeltà della pena è opportuno sostituire l'infallibilità;
– IDEOLOGIA PROPORZIONALISTICA: la pena deve riflettere il vero disvalore del reato.
–
Le ideologia presentano dei punti in comune: individuazione di una scala di gravità dei
reati, previsione di limiti al sovrano per stabilire le pene.
TEORIE SUL FUNZIONAMENTO DELLA PENA: teoria retributiva (prettamente morale, di
stampo kantiano, reato come ribellione del singolo alla volontà, prevenzione intesa come
intimidazione, teoria rieducativa o dell'emenda.
SCUOLA CLASSICA E POSITIVA: teorie nate in Italia tra '800 e '900. scuola classica
(esponente maggiore è CARRARA, riprende quanto detto da Beccaria, la pena deve
essere esemplare, deve essere afflittiva ma di un giusto male, le idee fondamentali sono
che la pena debba essere afflittiva moralmente/fisicamente, e che debba essere sentita
dal reo come sofferenza e conseguenza delle sue azioni. Vi sono 4 categorie di pene:
capitali, coercitive (privative o limitative della libertà, che si dividono in afflittive positive,
eminentemente corporali, e afflittive negative, quindi detenzione e esilio), infamanti e
pecuniarie) e scuola positiva (con esponenti ferri, Lombroso. Reato come fenomeno
naturale, sociale, azione dell'uomo nella società, si fa strada l'idea di pericolosità sociale,
Lombroso nell'opera “l'uomo delinquente” dà vita al DETERMINISMO BIOLOGICO, e anche
altri studiosi pubblicarono testi simili; da queste premesse si deduceva che la pena avesse
limitata efficacia, con conseguente crisi del sistema.
CODICE ROCCO: figlio del tecnicismo giuridico, recepisce entrambe le idee con il
sistema del doppio binario, pene - generalpreventive e misure di sicurezza –
specialpreventive!
COSTITUZIONE: art.27, la pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità, e deve tendere alla rieducazione del condannato, è solo dagli anni '60 che si è
rivalutata la funzione generalpreventiva della pena, secondo la quale la finalità
retributiva andrebbe riletta come necessità che la pena sia proporzionata al disvalore del
fatto commesso. La finalità specialpreventiva viene concepita come risocializzazione.
Art.133 elenca indici fattuali di commisurazione alla capacità di delinquere. Oggi si assiste
ad una generale tendenza alla DECARCERIZZAZIONE, sono previsti istituti alternativi alle
pene detentive di breve durata, ma questo ha conseguentemente portato ad una
perdita di certezza della pena, a causa anche delle cornici edittali molto ampie, in cui gli
unici criteri di decisione sono previsti all'art.133; conseguenze importanti ha avuto anche
l'introduzione del rito speciale di patteggiamento, dove è rimesso alla parti indicare una
pena congrua, dove il giudice in principio non aveva sindacato, fino al 2000 quando è
intervenuta una sentenza della corte costituzionale che ha riconosciuto al giudice stesso
almeno un margine di discrezionalità. Dal 2003 l'istituto è a disposizione per i rei di reati a
cui è concordata una pena non superiore ai 5 anni, mentre prima era di 3. da questo se
ne deduce che LA CERTEZZA DELLA PENA è ancora oggi uno dei punti dolenti del nostro
sistema sanzionatorio. TIPI DI PENA
PENE PRINCIPALI, ex art.17 definisce le pene principali, e l'art.18 specifica come esse si
dividano il detentive o pecuniarie:
ERGASTOLO E PENA DETENTIVA: la pena di morte è stata soppressa ex art.1 d. lgs.
–
n.244 del 1944, per i delitti previsti dal codice penale, rispettivamente nel 48 e nel 94 per
quelli previsti dalle leggi speciali e dal codice penale militare di guerra. Ergastolo previsto
ex art.22 c.p., tassativamente per i casi più gravi, anche se l'idea perpetua si è con il
tempo ridimensionata, visto che è stato reso possibile applicare agli ergastolani dall' 86 la
semilibertà. Nella maggior parte degli ordinamenti l'ergastolo è previsto tassativamente
come unica pena in determinati casi, mentre in altri paesi non è più prevista da lungo
INGHILTERRA
tempo. In la pena detentiva più lunga è il LIFE IMPRISONMENTE, la cui durata
è discrezionale, e che di regola non supera i 10 anni, di più solo per determinati reati a
sfondo sessuale con pericolo di recidiva. Reclusione prevista ex art.23 c.p. Per un minimo
di 15 giorni fino ad un massimo di 24 anni, mentre l'arresto è previsto ex art.25 per minimo 5
giorni e massimo 3 anni. Per entramb