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OBIETTIVO:
1tener conto di un insieme di circostanze particolari che permettono di adeguare meglio la
pena ai singoli casi criminosi
2far si che l’adeguamento sanzionatorio si attenui entro i confini legislativamente
considerati dal giudice
L. n.251/2005: disciplina delle circostanze:imitando la “tolleranza zero” del sistema
statunitense,lo Stato identifica nei delinquenti recidivi pericolosi nemici dell’ordine
pubblico->trattamento più rigoroso verso i recidivi e inasprimento del regime
sanzionatorio.
Classificazione:
a)circostanze aggravanti: aumento della pena comminata per il reato-
base(quantitativamente) o modifica qualitativa della sanzione
circostanze attenuanti:diminuzione quantitativa della pena prevista per il reato base o
qualitativa a vantaggio del reo
b)comuni:previste nella parte generale del codice applicabile a tutti i reati
speciali:rapportate a specifiche situazioni di reato
c)art.70: oggettive:mezzi,natura,specie,....
soggettive:riguardano la personalità del reo
d)tipiche o generiche: grado di determinatezza raggiunto in sede di tipizzazione legislativa.
La dottrina inoltre ha stabilito criteri di differenziazione di natura sostanziale o formale:
-criterio discretivo: fa leva sull’esistenza di un rapporto di specialità tra l’ipotesi
circostanziata e l’ipotesi semplice di reato
-criterio di imputazione delle circostanze: inizialmente attribuite secondo un criterio
puramente obiettivo di presenza effettiva. Con la L. 19/1990: regime di imputazione
soggettiva->le circostanze aggravanti sono valutare a carico dell’agente solo se da lui
conosciute o dalla colpevole ignoranza. Mentre è inalterata l’imputazione obiettiva delle
attenuanti-->sent. 346/1988: costituzionalizzazione del principio di colpevolezza.
Con la nuova disciplina,il legislatore ha accolto la differenziazione necessaria a seconda
che la circostanza aggravante acceda un reato doloso o colposo; inoltre per l’imputazione
della circostanza aggravante si esige la colpa
-criterio di applicazione di aumenti/diminuzioni:
1 nelle circostanze a efficacia comune: aumento o diminuzione è dipendente dalla pena
ordinaria e si effettua una variazione fino a 1/3 della pena prevista per il reato semplice
2 nelle circostanze a efficacia speciale:opera sulla pena stabilita per la circostanza
speciale e riguarda quelle che importano un aumento o diminuzione della pena + di 1/3
Concorso di circostanze:
a)concorso omogeneo: sono compresenti più circostanze della stessa specie,o tutte
aggravanti o tutte attenuanti
-efficacia comune:aumento o diminuzione si opera sulla quantità risultante dall’aumento o
diminuzione precedente->art.66:limite di non superare il triplo del massimo stabilito dalla
legge
-efficacia speciale:si applica per le circostanze aggravanti la pena stabilita per la
circostanza più grave(art.63,4); se concorrono più attenuanti si applica solo la pena meno
grave stabilita(art.63,5). Vedi art.68 e art.63,3
b)concorso eterogeneo: per un medesimo fatto di reato accedono circostanze aggravanti
e attenuanti:
-codice Zanardelli: principio del bilanciamento,giudizio di prevalenza o equivalenza tra
circostanze eterogenee e applicazione solo di quelle ritenute prevalenti.
-oggi:art.69->giudizio di bilanciamenti in merito al quale si applicano i giudizi di prevalenza
o equivalenza anche alle altre circostanze inerenti la persona e altre circostanze per
evitare dilatazioni del potere discrezionale del giudice.
Criteri di giudizio dati da:
-tesi maggioritaria:art.133, elementi di cui tener conto senza fissare gerarchie;
-tesi minoritaria:il giudizio va effettuato mettendo a confronto circostanze eterogenee
nell’intensità accertata in concreto.
Art.69: divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su aggravanti in casi:
-recidiva reiterata all’art.99,4
-casi previsti da art.111 112,4.
E’ affidata alla discrezionalità del giudice la determinazione del quantum compreso tra il
minimo e il massimo della variazione di pena prodotta dalle circostanze->struttura bifasica:
determinazione del quantum + entità delle variazioni connessa alle circostanze
->ma uno stesso elemento di fatto si da computare in sede di determinazione di pena,una
sola volta.
Singole circostanze aggravanti comuni, art.61:
1. aver agito per motivi abietti o futili: il motivo costituisce l’obiettivo dell’azione, abietto:
turpe e ignobile; futile: di enorme sproporzione tra movente e azione delittuosa
2. aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro; conseguire o assicurare a
sè o altri il prodotto/prezzo/profitto/impunità di un altro reato. Colui il quale non arretra
dinanzi alla commissione di un reato-mezzo purchè vi sia connessione finalistica
3. aver nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell’evento->colpa cosciente o con
previsione
4. aver adoperato servizie(inflizione di sofferenze fisiche non necessarie alla realizzazione
del reato) o agito con crudeltà(sofferenze morali oltre i limiti del normale) verso le
persone
5. aver profittato di circostanze di tempo,luogo,persona tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa->minorata difesa
6. aver commesso il reato durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente
alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o carcerazione per
un precedente reato->situazione di latitanza
7. aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità
nei delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro->valutazione oggettiva al
momento in cui il danno è commesso
8. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso->
intenzione
9. aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a pubbliche
funzioni o pubblici servizi o qualità di un ministro di un culto
10.aver commesso il fatto contro un p.u. o una persona incaricata di pubblico servizio o
rivesta qualità di ministro di un culto ammesso dallo Stato o agente diplomatico o
consolare di uno stato estero nell’atto o a causa dell’adempimento di funzioni o servizio
11.aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o abuso di
relazioni di ufficio,prestazione d’opera,coabitazione,ospitalità-->abuso di fiducia
12.il colpevole ha commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale
->introdotta da L.92/2008, purchè sia manifestato un certo grado di ribellione alla legge ed
essa costituisce il riflesso di principio populistico-identitario
13. aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o
nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione
Singole circostanze attenuanti:art.62:
1. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale->movente valutabile alla
stregua di valori etico-sociali;rapporto di congruenza tra azione e motivo esteriormente
accettabile
2. aver agito in stato di ira determinato da un fato ingiusto altrui->2 momenti:
-soggettivo:impulso emotivo incontenibile che provoca perdita di poteri di autocontrollo
-oggettivo:contrario all’insieme delle regole sociali vigenti in contesti di convivenza
3. aver agito per suggestione di una folla in tumulto(quando non si tratta di riunioni o
assemblamenti vietati dalla legge/autorità) e il colpevole non è delinquente o
contravventore abituale o per tendenza
4. aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale
tenuità( delitti contro il patrimonio) o aver agito per conseguire un lucro di speciale
tenuità(delitti determinati da motivi di lucro)->valutazione del lucro in relazione al valore
della cosa
5. l’essere concorso a determinare l’evento insieme con l’azione o omissione del
colpevole ,il fatto doloso della persona offesa:
-elemento materiale:inserimento dell’azione dell’offesa nelle cause
-elemento psichico:volontà di concorrere alla produzione dell’evento medesimo
6. avere riparato interamente al danno con risarcimento se possibile,prima del giudizio o
essersi operati spontaneamente e efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose fuori dal caso previsto dall’art.56(delitto tentato)-
>spontaneità+risarcimento o riparazione del danno
Circostanze attenuanti generiche:art.62 bis->il giudice può prendere in considerazione
altre circostanze ma queste solo da ritenere come una sola circostanza->divieto di doppia
valutazione e soggette al principio di bilanciamento
->limitazione per i soggetti recidivi introdotta con la riforma del 2005 per presunzione
normativa
--->la recidiva:ricaduta nel reato; modificato con L.251/2005: trasformata da facoltativa a
obbligatoria
1.recidivo è chi dopo essere condannato per un delitto non colposo ne commette un altro
non colposo->nesso con art.133.2 col concetto di capacità a delinquere
2 art.99: 3 forme di recidiva:
-semplice:commissione di un delitto non colposo a seguito di condanna
irrevocabile(presupposto:sentenza definitiva di condanna) per un altro delitto non colposo-
>aumento di 1/3 della pena
-aggravata:se il delitto non colposo è della stessa indole(recidiva specifica:anche reati con
caratteri fondamentali comuni:omogeneità dei fatti concreti e medesimezza dell’indole
psicologica) o commesso entro 5 giorni dalla condanna precedente(recidiva
infraquinquennale) o è stato realizzato durante o dopo l’esecuzione della pena o durante il
tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena-->aumento
fino alla metà; se concorrono più di una di queste circostanze-->aumento della metà
-reiterata:il nuovo delitto non colposo è commesso da chi è già recidivo->aumento della
metà per recidiva semplice;-->di 2/3 se la precedente recidiva è specifica o
infraquinquennale
-obbligatoria:soggetto recidivo che commette uno dei delitti senza ragionevole motivazione
politico-criminale
-art.99: in nessun caso l’aumento di pena può superare il cumulo delle pene risultate dalle
condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto
Capitolo 5- Delitto tentato
Il concetto di consumazione esprime la realizzazione compiuta di tutti gli elementi
costitutivi di una fattispecie criminosa->si è in presenza di un reato consumato se questo
corrisponde al modello legale delineato dalla norma incriminatrice in questione
-delitto tentato o tentativo:l’agente non riesce a portare a compimento il delitto
programmato ma gli atti parzialmente realizzati sono tali da esteriorizzare l’intenzione
criminosa->fondamento della punibilità è l’esigenza di prevenire l&