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Estratto del documento

OBIETTIVO:

1tener conto di un insieme di circostanze particolari che permettono di adeguare meglio la

pena ai singoli casi criminosi

2far si che l’adeguamento sanzionatorio si attenui entro i confini legislativamente

considerati dal giudice

L. n.251/2005: disciplina delle circostanze:imitando la “tolleranza zero” del sistema

statunitense,lo Stato identifica nei delinquenti recidivi pericolosi nemici dell’ordine

pubblico->trattamento più rigoroso verso i recidivi e inasprimento del regime

sanzionatorio.

Classificazione:

a)circostanze aggravanti: aumento della pena comminata per il reato-

base(quantitativamente) o modifica qualitativa della sanzione

circostanze attenuanti:diminuzione quantitativa della pena prevista per il reato base o

qualitativa a vantaggio del reo

b)comuni:previste nella parte generale del codice applicabile a tutti i reati

speciali:rapportate a specifiche situazioni di reato

c)art.70: oggettive:mezzi,natura,specie,....

soggettive:riguardano la personalità del reo

d)tipiche o generiche: grado di determinatezza raggiunto in sede di tipizzazione legislativa.

La dottrina inoltre ha stabilito criteri di differenziazione di natura sostanziale o formale:

-criterio discretivo: fa leva sull’esistenza di un rapporto di specialità tra l’ipotesi

circostanziata e l’ipotesi semplice di reato

-criterio di imputazione delle circostanze: inizialmente attribuite secondo un criterio

puramente obiettivo di presenza effettiva. Con la L. 19/1990: regime di imputazione

soggettiva->le circostanze aggravanti sono valutare a carico dell’agente solo se da lui

conosciute o dalla colpevole ignoranza. Mentre è inalterata l’imputazione obiettiva delle

attenuanti-->sent. 346/1988: costituzionalizzazione del principio di colpevolezza.

Con la nuova disciplina,il legislatore ha accolto la differenziazione necessaria a seconda

che la circostanza aggravante acceda un reato doloso o colposo; inoltre per l’imputazione

della circostanza aggravante si esige la colpa

-criterio di applicazione di aumenti/diminuzioni:

1 nelle circostanze a efficacia comune: aumento o diminuzione è dipendente dalla pena

ordinaria e si effettua una variazione fino a 1/3 della pena prevista per il reato semplice

2 nelle circostanze a efficacia speciale:opera sulla pena stabilita per la circostanza

speciale e riguarda quelle che importano un aumento o diminuzione della pena + di 1/3

Concorso di circostanze:

a)concorso omogeneo: sono compresenti più circostanze della stessa specie,o tutte

aggravanti o tutte attenuanti

-efficacia comune:aumento o diminuzione si opera sulla quantità risultante dall’aumento o

diminuzione precedente->art.66:limite di non superare il triplo del massimo stabilito dalla

legge

-efficacia speciale:si applica per le circostanze aggravanti la pena stabilita per la

circostanza più grave(art.63,4); se concorrono più attenuanti si applica solo la pena meno

grave stabilita(art.63,5). Vedi art.68 e art.63,3

b)concorso eterogeneo: per un medesimo fatto di reato accedono circostanze aggravanti

e attenuanti:

-codice Zanardelli: principio del bilanciamento,giudizio di prevalenza o equivalenza tra

circostanze eterogenee e applicazione solo di quelle ritenute prevalenti.

-oggi:art.69->giudizio di bilanciamenti in merito al quale si applicano i giudizi di prevalenza

o equivalenza anche alle altre circostanze inerenti la persona e altre circostanze per

evitare dilatazioni del potere discrezionale del giudice.

Criteri di giudizio dati da:

-tesi maggioritaria:art.133, elementi di cui tener conto senza fissare gerarchie;

-tesi minoritaria:il giudizio va effettuato mettendo a confronto circostanze eterogenee

nell’intensità accertata in concreto.

Art.69: divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su aggravanti in casi:

-recidiva reiterata all’art.99,4

-casi previsti da art.111 112,4.

E’ affidata alla discrezionalità del giudice la determinazione del quantum compreso tra il

minimo e il massimo della variazione di pena prodotta dalle circostanze->struttura bifasica:

determinazione del quantum + entità delle variazioni connessa alle circostanze

->ma uno stesso elemento di fatto si da computare in sede di determinazione di pena,una

sola volta.

Singole circostanze aggravanti comuni, art.61:

1. aver agito per motivi abietti o futili: il motivo costituisce l’obiettivo dell’azione, abietto:

turpe e ignobile; futile: di enorme sproporzione tra movente e azione delittuosa

2. aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro; conseguire o assicurare a

sè o altri il prodotto/prezzo/profitto/impunità di un altro reato. Colui il quale non arretra

dinanzi alla commissione di un reato-mezzo purchè vi sia connessione finalistica

3. aver nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell’evento->colpa cosciente o con

previsione

4. aver adoperato servizie(inflizione di sofferenze fisiche non necessarie alla realizzazione

del reato) o agito con crudeltà(sofferenze morali oltre i limiti del normale) verso le

persone

5. aver profittato di circostanze di tempo,luogo,persona tali da ostacolare la pubblica o

privata difesa->minorata difesa

6. aver commesso il reato durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente

alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o carcerazione per

un precedente reato->situazione di latitanza

7. aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità

nei delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro->valutazione oggettiva al

momento in cui il danno è commesso

8. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso->

intenzione

9. aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a pubbliche

funzioni o pubblici servizi o qualità di un ministro di un culto

10.aver commesso il fatto contro un p.u. o una persona incaricata di pubblico servizio o

rivesta qualità di ministro di un culto ammesso dallo Stato o agente diplomatico o

consolare di uno stato estero nell’atto o a causa dell’adempimento di funzioni o servizio

11.aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o abuso di

relazioni di ufficio,prestazione d’opera,coabitazione,ospitalità-->abuso di fiducia

12.il colpevole ha commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale

->introdotta da L.92/2008, purchè sia manifestato un certo grado di ribellione alla legge ed

essa costituisce il riflesso di principio populistico-identitario

13. aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o

nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione

Singole circostanze attenuanti:art.62:

1. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale->movente valutabile alla

stregua di valori etico-sociali;rapporto di congruenza tra azione e motivo esteriormente

accettabile

2. aver agito in stato di ira determinato da un fato ingiusto altrui->2 momenti:

-soggettivo:impulso emotivo incontenibile che provoca perdita di poteri di autocontrollo

-oggettivo:contrario all’insieme delle regole sociali vigenti in contesti di convivenza

3. aver agito per suggestione di una folla in tumulto(quando non si tratta di riunioni o

assemblamenti vietati dalla legge/autorità) e il colpevole non è delinquente o

contravventore abituale o per tendenza

4. aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale

tenuità( delitti contro il patrimonio) o aver agito per conseguire un lucro di speciale

tenuità(delitti determinati da motivi di lucro)->valutazione del lucro in relazione al valore

della cosa

5. l’essere concorso a determinare l’evento insieme con l’azione o omissione del

colpevole ,il fatto doloso della persona offesa:

-elemento materiale:inserimento dell’azione dell’offesa nelle cause

-elemento psichico:volontà di concorrere alla produzione dell’evento medesimo

6. avere riparato interamente al danno con risarcimento se possibile,prima del giudizio o

essersi operati spontaneamente e efficacemente per elidere o attenuare le

conseguenze dannose o pericolose fuori dal caso previsto dall’art.56(delitto tentato)-

>spontaneità+risarcimento o riparazione del danno

Circostanze attenuanti generiche:art.62 bis->il giudice può prendere in considerazione

altre circostanze ma queste solo da ritenere come una sola circostanza->divieto di doppia

valutazione e soggette al principio di bilanciamento

->limitazione per i soggetti recidivi introdotta con la riforma del 2005 per presunzione

normativa

--->la recidiva:ricaduta nel reato; modificato con L.251/2005: trasformata da facoltativa a

obbligatoria

1.recidivo è chi dopo essere condannato per un delitto non colposo ne commette un altro

non colposo->nesso con art.133.2 col concetto di capacità a delinquere

2 art.99: 3 forme di recidiva:

-semplice:commissione di un delitto non colposo a seguito di condanna

irrevocabile(presupposto:sentenza definitiva di condanna) per un altro delitto non colposo-

>aumento di 1/3 della pena

-aggravata:se il delitto non colposo è della stessa indole(recidiva specifica:anche reati con

caratteri fondamentali comuni:omogeneità dei fatti concreti e medesimezza dell’indole

psicologica) o commesso entro 5 giorni dalla condanna precedente(recidiva

infraquinquennale) o è stato realizzato durante o dopo l’esecuzione della pena o durante il

tempo in cui il soggetto si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena-->aumento

fino alla metà; se concorrono più di una di queste circostanze-->aumento della metà

-reiterata:il nuovo delitto non colposo è commesso da chi è già recidivo->aumento della

metà per recidiva semplice;-->di 2/3 se la precedente recidiva è specifica o

infraquinquennale

-obbligatoria:soggetto recidivo che commette uno dei delitti senza ragionevole motivazione

politico-criminale

-art.99: in nessun caso l’aumento di pena può superare il cumulo delle pene risultate dalle

condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto

Capitolo 5- Delitto tentato

Il concetto di consumazione esprime la realizzazione compiuta di tutti gli elementi

costitutivi di una fattispecie criminosa->si è in presenza di un reato consumato se questo

corrisponde al modello legale delineato dalla norma incriminatrice in questione

-delitto tentato o tentativo:l’agente non riesce a portare a compimento il delitto

programmato ma gli atti parzialmente realizzati sono tali da esteriorizzare l’intenzione

criminosa->fondamento della punibilità è l’esigenza di prevenire l&

Dettagli
A.A. 2015-2016
74 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luciana.battarino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Fornasari Gabriele.