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2. GLI UFFICI DI PRESIDENZA

Con i presidenti delle camere collaborano:

L’ufficio di presidenza → alla camera

• Il consiglio di presidenza → al senato

Entrambe sono composti:

- dal presidente dell’assemblea

- da 4 vicepresidenti → coadiuvano il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o

impedimento

- da 3 questori → curano il buon andamento dell’amministrazione e predispongono il progetto di

bilancio e il conto consuntivo

- da 8 segretari → sono preposti alla redazione del processo verbale ed alle operazioni di voto

3. GRUPPI PARLAMENTARI

Estremamente importanti sono poi i gruppi, unioni parlamentari che grosso modo, rispecchiano i

partiti che hanno partecipato alle elezioni. " 21

Sono formati da un numero minimo di 20 deputati e 10 senatori (salvo deroghe autorizzate

dall’ufficio di Presidenza) e tutti i parlamentari, pochi giorni dopo la prima riunione delle camere,

devono dichiarare a quel gruppo vogliono appartenere. I parlamentari che non aderiscono a nessun

gruppo entrano a far parte del cd. gruppo misto in cui confluiscono anche i parlamentari che non

riescono a raggiungere la consistenza numerica prevista per diventare un gruppo autonomo e quelli

che nel corso della legislatura, decidono di abbandonare il proprio gruppo.

Ciascun gruppo ha un suo presidente che lo rappresenta e ne esprime la volontà (portavoce).

4. COMMISSIONI PARLAMENTARI

Accanto ai gruppi, organi fondamentali per i lavori in parlamento sono le 14 commissioni

parlamentari permanenti Sono organi necessari di ciascuna camera, costituite all’inizio della

legislatura, in modo proporzionale alle forze politiche presenti in Parlamento.

- alla camera→ ciascun gruppo parlamentare distribuisce i propri componenti nelle 14

commissioni e qualora il numero dei componenti sia inferiore a 14, esso non potrà essere

rappresentato in tutte le commissioni, in quanto nessun deputato può appartenere

contemporaneamente a più commissioni

- al senato→ l’applicazione meno rigorosa del principio di proporzionalità garantisce invece una

maggiore rappresentatività di tutti i gruppi in quanto qualora la composizione numerica del

gruppo sia inferiore a 14, è possibile che uno stesso senatore venga designato in più commissioni

(massimo 3)

In entrambe le camere, è poi prevista la possibilità di istituire commissioni:

- speciali→ per determinate questioni

- bicamerali→ formate in numero uguale da deputati e senatori che possono essere sia

permanenti (es.Commissione per le questioni regionali, prevista dalla costituzione) che speciali.

Nelle commissioni, che sono individuate sulla base delle materie di competenza, si svolge la

maggior parte del lavoro parlamentare che non viene svolto in assemblea, esse esercitano:

- funzioni legislative

- funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del governo

- funzioni di informazione e di acquisizione di dati

La Costituzione prevede che le commissioni permanenti:

-debbano esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alle camere, per farne

relazione all’Assemblea che dovrà approvarli (commissione in sede referente).

-possono, nei casi previsti, procedere direttamente all’approvazione dei disegni di legge in luogo

dell’Assemblea plenaria (commissione in sede deliberante).

5. GIUNTE PARLAMENTARI

Accanto alle commissioni, altri organi collegiali sono le giunte, i cui membri sono nominati

direttamente dal presidente dell’assemblea subito dopo la costituzione dei gruppi.

Esse, hanno funzioni consultive ed extra-legislative.

Alla Camera è prevista:

1. una giunta per il regolamento

2. una giunta per le elezioni

3. un giunta per le autorizzazioni a procedere " 22

Al Senato è prevista:

1. una giunta per il regolamento

2. una giunta per le elezioni e le immunità parlamentari

Le Giunte per il regolamento → propongono all’assemblea le modificazioni e le integrazioni del

regolamento stesso e forniscono pareri sull’interpretazione delle norme regolamentari

Le Giunte per le elezioni (al Senato Giunta per le elezioni e immunità)→ riferiscono all’Assemblea

sulla regolarità delle operazioni elettorali e sui titoli di ammissione dei parlamentari, formulando le

relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

Alla giunta per le autorizzazioni a procedere spetta invece il compito di proporre all’assemblea la

concessione o il diniego delle autorizzazioni previste dall’art.68.

N.B. al senato tale funzione è svolta dalla giunta per le elezioni e le immunità.

6. CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

Introdotta nel ’51, è convocata dal presidente della camere ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su

richiesta del governo o di un presidente di gruppo; essa si riunisce per esaminare lo svolgimento dei

lavori dell’assemblea e delle commissioni. Va specificato che nel regolamento del senato, a

differenza di quanto avviene per la camera, la conferenza dei presidenti di gruppo non è

disciplinata, ma la sua presenza è presunta.

Funzioni tipiche della conferenza sono:

-la programmazione delle attività parlamentari

-la deliberazione del calendario dei lavori parlamentari

In termini brevi, decide di che cosa si deve parare e quando. Ricorda che le sedute di tale

conferenza non hanno verbale, sono segrete, e non si vota perché si presuppone l’unanimità.

6) LA DURATA DELLE CAMERE

Per legislatura s’intende la durata in carica delle camere tra un’elezione e l’altra: tale periodo è

normalmente di 5 anni (prima per il senato erano 6), secondo quanto statuito dall’art.60, ma può

essere abbreviato in caso di scioglimento anticipato di una o di ambedue le camere da parte del

PDR, oppure allungato in caso di proroga delle stesse.

Occorre fare molta distinzione tra l’istituto:

- della proroga→ previsto dal 2° comma dell’art.60 Cost. secondo cui, la durata di ciascuna

camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra

- della prorogatio→ previsto dal 3° comma dell’art.61 Cost. secondo cui, finchè non siano

riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

La proroga è un atto volontario del Parlamento con cui si decide di rinviare le elezioni e

prorogare i propri poteri. La Costituzione ha limitato tale ipotesi al solo caso di guerra e può

essere disposta solo con legge che non può essere approvata in commissione o con procedimento

abbreviato.

La prorogatio consente invece una sopravvivenza temporanea delle camere nonostante la

cessazione del loro mandato ordinario, per assicurare la continuità di funzionamento del

parlamento durante l’intervallo di tempo necessario alla sostituzione dei titolari dell’organo (serve

ad evitare che vi sia un vuoto di potere; opera anche ove vi sia uno scioglimento anticipato

disposto dal PDR.). " 23

PROROGA PROROGATIO

DIFFERENZE Deve essere istituita con legge Opera automaticamente dal giorno

e si può ricorrere ad essa solo in caso successivo alla scadenza di ogni

di guerra. legislatura ed è la stessa Costituzione a

prevederla.

Istituto eccezionale che può essere Istituto ordinario che evita un vuoto di

NATURA attivato solo in caso di guerra. potere tra due elezioni.

È a priori indeterminata e solo a È predeterminata in relazione

DURATA posteriori determinabile! dipende all’entrata in funzione delle camere

dalla durata della guerra. neo-elette.

La camere hanno poteri limitati in

La camere hanno pieni poteri fatti quanto è finita la legislatura (o

POTERI salvi quelli straordinari che vanno scioglimento anticipato); esse possono

conferiti al Governo. adottare solo atti urgenti e atti dovuti.

๏ LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE

Ai sensi dell’art.88 Cost.:

il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche

• solo una di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato,

salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.

Il potere di scioglimento anticipato è sottoposto a tutta una serie di limiti di carattere procedurale,

temporale e sostanziale.

a) LIMITE PROCEDURALE (art.88 1°comma)

Consiste nell’obbligo del PDR di acquisire il parere dei Presidenti delle due camere in ordine

all’opportunità dello scioglimento. Tale potere non è vincolante, né preclude la possibilità per il

Capo dello Stato di ascoltare, sia pure informalmente, qualsiasi soggetto ritenuto utile allo scopo.

b) LIMITE TEMPORALE (art.88 2°comma)

Vieta l’esercizio del potere di scioglimento anticipato negli ultimi 6 mesi del mandato presidenziale

(cd. semestre bianco) al fine di evitare che il PDR, desideroso di essere rieletto ma poco fiducioso

in tal senso per la composizione politica delle camere, si serva del potere di scioglimento nella

speranza che la composizione delle camere neo-elette gli sia più favorevole.

Tale divieto non di applica nell’ipotesi in cui gli ultimi 6 mesi del mandato presidenziale coincidano

in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura al fine di evitare un “ingorgo istituzionale”.

c) LIMITI SOSTANZIALI (quando il PDR deve e non solo può sciogliere le camere)

Sono numerosi ed alcuni di essi anche contestati in radice da parte della dottrina.

Impossibilità di formare il governo→ quando il Capo dello Stato accerta che le camere non

• sono politicamente in grado di esprimere alcuna maggioranza tale da consentire la nomina di un

Governo, lo scioglimento anticipato diventa un atto dovuto per consentire al circuito

costituzionale (PDR – parlamento – governo) di riprendere a funzionare.

Questa è l’unica ipotesi certa di quelle qui elencate.

Impossibilità di funzionamento delle camere→ ma quali sarebbero le situazioni in grado di

• determinare tale situazione? Forse la mancata elezione dei 5 giudici della Corte Costituzionale o

" 24

dei membri del CSM, anche se in tal caso, si potrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale per

conflitto tra poteri dello Stato in quanto il mancato esercizio di una competenza del Parlamento

lede la capacità di esercitare le competenze di altri due organi.

Sopravvenuta mancanza di rappresentatività delle camere nei confronti del popolo→ ma come

• si può valutare il verificarsi di tale situazione? un risultato delle elezioni amministrative

contrario alla maggioranza che sostiene il Governo non è sufficiente in quanto non è detto vi sia

una necessaria coincidenza di risultati tra elezioni amministrative e politiche. Non è sufficiente

neanche il passaggio

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Publisher
A.A. 2016-2017
72 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulyfr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto parlamentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Frontoni Elisabetta.