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Quadro 7.2 - Le materie su cui si può chiedere il voto segreto

Le materie su cui è possibile chiedere il voto segreto sono quelle, delicatissime, dei diritti e delle libertà previsti nella prima parte della Costituzione. Qui il possibile ricorso al voto segreto è a piena tutela del libero mandato parlamentare, agevolando la costruzione di maggioranze trasversali, che sfuggano al vincolo della disciplina di gruppo. Può esservi, inoltre, richiesta di voto segreto sulle modificazioni al regolamento di ciascuna Camera.

Quadro 7.3 - Il diverso computo degli astenuti alla Camera e al Senato

L'art. 48 r.C., dopo aver letteralmente ripetuto la regola costituzionale (le deliberazioni dell'Assemblea e delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti), precisa però che sono considerati presenti a questo fine, solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario, delle astensioni i segretari si limitano a prendere nota ai fini.

Del numero legale (al raggiungimento del quale essi concorrono). Più vicino alla lettera della disposizione costituzionale, l'art. 107 r.S. stabilisce che le deliberazioni sono prese a maggioranza dei senatori che partecipano al voto, ivi compresi gli astenuti.

Al Senato, quindi, il numero degli astenuti è sommato a quello dei favorevoli e dei contrari, per determinare il numero dei presenti che, diviso per due e aumentato di uno, dà la maggioranza necessaria. Il voto di astensione rende perciò più difficile raggiungere la maggioranza.

Lo scrutinio e il calcolo delle maggioranze (e degli astenuti)

Una volta cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Per descrivere il momento dell'accertamento del risultato si parla di scrutinio. Non rileva, da quel momento, l'effettiva volontà del votante.

L'eventuale errore

non incide sul risultato. È quest'ultimo ad essere "accertato" dai segretari, per essere poi proclamato dal Presidente: ai primi, dunque, la funzione di contare e svolgere operazioni materiali di numerazione dei voti; al Presidente quella di controllare queste operazioni e proclamare il risultato, con le formule, nelle votazioni deliberative, approva o non approva. È sempre del Presidente, in ogni caso di irregolarità, apprezzate le circostanze, il potere di annullare la votazione e di disporne una seconda.

Alla proclamazione del risultato non si arriva qualora, come si è visto, manchi il numero legale. Se tale numero c'è, quel che va accertato è se la somma dei voti favorevoli alla proposta sottoposta al voto ottenga la maggioranza. Sul punto la Costituzione fissa una regola: le deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale (art. 64).

comma 3). Oltre alla maggioranza semplice, possono essere previste, purché con norma costituzionale, maggioranze più elevate (altrimenti dette qualificate). Si dice maggioranza “assoluta” la metà più uno dei componenti del collegio. La maggioranza, sia essa dei componenti o dei votanti, è il numero minimo dei voti favorevoli alla proposta in votazione perché essa possa ritenersi approvata. Per le votazioni elettive il mancato raggiungimento del numero minimo previsto non dà un esito di rigetto: non chiude quindi il procedimento, che continua con una nuova votazione.

CAPITOLO 8 I PROCEDIMENTI PARLAMENTARI

I procedimenti organizzatori: la programmazione dei lavori in aula e in commissione

1. Le origini e le evoluzioni della programmazione dei lavori

1.1. I regolamenti parlamentari del 1971, nell’adottare per le Camere il metodo della programmazione, hanno inteso superare la logica della definizione seduta per

sedutadell’ordine del giorno. Questo era infatti approvato alla fine della seduta precedente, suproposta del Presidente con decisione assunta a maggioranza della stessa Assemblea.Con l’adozione del metodo della programmazione dei lavori, invece, si è inteso organizzarela produzione legislativa, evitando provvedimenti sporadici, occasionali e intermittenti, ealtresì assicurare parametri essenziali per l’attività dell’Assemblea, delle commissioni, eanche del singolo deputato, fornendo a quest’ultimo una serie di riferimenti temporali emateriali.Tuttavia, l’adozione di tale metodo non si è rivelata sufficiente. Per un verso, infatti, si eraancorata la definizione del programma e del calendario dei lavori al raggiungimento di unaccordo unanime in seno alla conferenza dei capigruppo. Per altro verso, si erasottovalutata l’importanza del momento attuativo del programma e del calendario, senzacioè prevedere, specie

alla Camera, strumenti procedurali che consentissero l'effettivo rispetto dei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori. Con le modifiche del regolamento del Senato approvate nel 1988 il quadro si è completato. Vi è stata la trasformazione da facoltativo in obbligatorio dello strumento del contingentamento dei tempi, il che ha reso possibile attuare, con relativa certezza, le indicazioni contenute nel programma e nel calendario. Le tappe principali dell'evoluzione della programmazione dei lavori alla camera sono costituite dalle novelle regolamentari del 1981, del 1990 e del 1997. Si è superato il principio unanimistico in seno alla conferenza dei capigruppo, richiedendosi, per l'approvazione di programma e calendario, il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai 3/4 dei componenti della Camera; e, al tempo stesso, si è generalizzato pressoché.completamente il ricorso al contingentamento dei tempi. Gli strumenti della programmazione dei lavori nella disciplina vigente sono: 1. Il programma dei lavori: di orizzonte bimestrale al Senato, bimestrale o trimestrale alla Camera. 2. Il calendario dei lavori: a cadenza mensile al Senato, trisettimanale alla Camera. 3. L'ordine del giorno (spesso detto "di seduta"): determinato in via pressoché esclusiva dal Presidente d'Assemblea, senza il coinvolgimento della conferenza dei capigruppo. L'ordine del giorno di seduta tende a diventare una mera attuazione della programmazione. Il calendario dei lavori è il documento cruciale. Esso fissa il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare (r.S.); ovvero individua gli argomenti.

estabilisce le sedute per la loro trattazione, specificando quali sono i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni (r.C.). In realtà, però, è frequente che il calendario si spinga oltre, fissando cioè anche l'orario di inizio e fine della seduta o delle votazioni, e specificando l'ordine con cui i diversi provvedimenti dovranno essere iscritti all'ordine del giorno.

Il programma dei lavori, infine, è il documento di taglio più astratto e generale. In esso ci si limita ad inserire, per ognuno dei due o tre mesi in esso ricompresi, i provvedimenti o gli argomenti che saranno presumibilmente oggetto di trattazione. Il procedimento per la formazione del programma e del calendario dei lavori è abbastanza articolato.

Ai fini della formazione del programma sono previste le seguenti fasi:

Opportuni contatti della presidenza di Assemblea con il Presidente dell'altro

ramoa) del Parlamento e con il governo, in vista della convocazione della conferenza dei capigruppo

Eventuale convocazione della conferenza dei presidenti di commissione

b) Alla camera, comunicazione preventiva delle indicazioni del governo

c) Riunione della conferenza dei capigruppo, nella quale, per prassi, il Presidente di Assemblea presenta una bozza di programma, approntata sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei gruppi

In esito alla riunione della conferenza, possono verificarsi due ipotesi: o il programma è approvato (all'unanimità in Senato; con la maggioranza qualificata alla Camera); o, in mancanza di tale approvazione, è definito dal Presidente.

Il programma è comunicato all'Assemblea e, dopo questa comunicazione, diviene definitivo; solo al Senato, nel caso in cui sia stato predisposto dal Presidente, esso può essere discusso ed, eventualmente, anche modificato. Il procedimento per la formazione del calendario

è analogo a quello appena descritto, ma un po’ semplificato nelle fasipreparatorie, non essendo necessari i contratti preliminari.

I regolamenti prescrivono poi una serie di vincoli contenutistici alla predisposizione diprogrammi e calendario. L’obiettivo è quello di garantire tempi congrui per l’esame inrapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti: evitando cioè unacompressione eccessiva dei tempi di esame, in rapporto alla complessità, tanto tecnico-materiale quanto politica, dei provvedimenti in discussione. Un vincolo ulteriore riguarda ilrispetto di un arco temporale minimo per l’esame dei progetti di legge in commissione.

Ove programmi e calendari siano approvati dalla conferenza dei capigruppo, il regolamentorichiede, inoltre, che il Presidente riservi comunque una quota del tempo disponibile agliargomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla

consistenza di questi. Nel caso in cui, invece, i programmi e calendari siano definiti dal Presidente, il vincolo diviene più preciso: è necessario che il Presidente inserisca nel calendario le proposte dei gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi 1/5 degli argomenti da trattare, ovvero del tempo complessivamente disponibile. Si può quindi parlare di una vera e propria quota riservata all'opposizione.

Il regolamento del Senato contiene una previsione in qualche misura analoga, che, in più, cerca di attribuire rilievo anche alle indicazioni provenienti dai singoli senatori. Ogni due mesi almeno 4 sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dalle opposizioni e da questi fatti propri. Non manca, comunque, qualche elemento di flessibilità, che consente di tener conto delle urgenze che regolarmente irrompono nell'agenda politica e, conseguentemente, in quella parlamentare.

Vi sono

ale per l'inserimento automatico dei provvedimenti nel calendario. Questa formula tiene conto di diversi fattori, come la data di presentazione del provvedimento, la sua importanza e l'urgenza con cui deve essere discusso. Ad esempio, i provvedimenti di legge che vengono presentati al Senato vengono automaticamente inseriti nel calendario delle sedute. Questo permette ai senatori di avere una visione chiara e organizzata delle attività legislative in corso. Inoltre, il calendario può essere aggiornato in tempo reale per riflettere eventuali modifiche o aggiunte ai provvedimenti in discussione. Questo assicura che i senatori siano sempre informati sulle ultime novità legislative e possano pianificare le proprie attività di conseguenza. L'utilizzo di una formula generale per l'inserimento automatico nel calendario dei provvedimenti permette di garantire una gestione efficiente e trasparente delle attività legislative.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
70 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto parlamentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cosulich Matteo.