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PIRATERIA

Forse unico dubbio che emerge dai manuali è quello relativo alla cioè il pirata

hostes umani generis

per ragioni commerciali è sempre stato considerato (nemico del

bloccava libero

genere umano) non perché depredava, distruggeva le navi, ma perché

commercio in alto mare.

Ora è chiaro che è il pirata a commettere il crimine! Il pirata non ha una bandiera dello

Stato, non agisce come nave militare in nome e per conto di qualcuno, ma si pone al di

Divieto di commettere atti di pirateria concepito nei confronti del

fuori. deve essere

singolo pirata —> primo crimine il relazione al quale si è prevista la giurisdizione penale

internazionale—> pirata può essere catturato, ucciso, imprigionato e portato nelle

prigioni (di una qualunque nave che lo sottopone a sua giurisdizione, anche se crimine

è avvenuto in zona non sotto suo “potere”) —> chiunque lo può mandare a processo!

Crimine pirateria è fattispecie che si rivolge però a Stati —> voi stati avete diritto di fare

questo e quest’altro. Se pirata si trova nell’acqua territoriale di un qualche Stato, lo può

prendere lo Stato nel cui territorio si trova il pirata.

Poi è successa cosa rivoluzionaria —> fine della II guerra mondiale che ha portato alla

sconfitta del III Reich e alla domanda che si sono fatti tutti i paesi alleati, “cosa facciamo

di questi nazisti?”. Churchill aveva idea di ammazzarli tout court, ma altri paesi alleati

Tribunale di Norimberga

hanno detto di no, è meglio fare un processo e hanno creato il

che è un tribunale creato dalle potenze vincitrici e si è dato giurisdizione nei confronti

dei criminali nazisti a Norimberga, a Tokyo dei criminali giapponesi e si è dato compito

Non giudici indipendenti

di fare giustizia (tribunale dei vincitori). è fatto da rispetto a

parti. Ma perché è stato creato? Qual è la ragione? Per la prima volta i paesi della

comunità internazionale (paesi vincitori) si sono resi conto che il III Reich non aveva

solo commesso crimini nei confronti dei cittadini o militari delle forze nemiche che poi

crimini nei confronti della PROPRIA popolazione!

l’hanno sconfitto, ma

Genocidio ebraico è iniziato sul loro territorio —> anche Italia si è macchiata di crimini

simili deportando i nostri ebrei verso i campi di concentramento.

Per la prima volta è saltato il ragionamento tradizionale. Stati nei confronti dei propri

cittadini sono liberi di fare quello che vogliono e gli altri non si devono intromettere

(ingerenza negli affari interni degli Stati) —> prima volta che mondo dice che anche se

tu sei sovrano su quella comunità, non puoi commettere atrocità nei confronti dei

Ciò presuppone partire dall’individuo,

soggetti. una prospettiva diversa!

Ed è in questo quadro che si è sviluppata la nozione di crimini individuali dell’individuo.

Cioè a prescindere dal fatto che tu hai fatto quello che hai fatto in nome e per conto

dello Stato tedesco, tu l’hai fatto quindi responsabilità dello Stato tedesco ma anche

responsabilità dell’individuo e ne deve sopportare le conseguenze. Sovranità statale in

materia di trattamento individuo e per sudditi stessi.

NERINA BOSCHIERO PRIMO SEMESTRE

Nozione di crimine individuale (crimini contro umanità, di guerra, di aggressione, ecc ha

determinato una svolta e una accelerazione del diritto internazionale in un settore che

non era stato considerato —> diritto penale internazionale, perché il diritto

Convenzione sul

internazionale ha iniziato a farsene carico) —> esempio classico della

genocidio del 1948 che mira a stabilire la criminalità di atti commessi da individui,

anche se ben difficilmente individuo da solo è in grado di commettere genocidio (si

deve avvalere di tutto l’apparato statale) —> Convenzione stabilisce per genocidio per

la prima volta la definizione del crimine specifico di genocidio, prevedendo la

responsabilità individuale. Nazioni Unite ruolo importante nello sviluppo

Da quel momento in poi hanno avuto

settore del diritto internazionale dei diritti umani. Convenzione Universale

A partire da

Diritti Umani dell’Assemblea Generale valore normativo

del 1949, che ha e contiene

serie di disposizioni considerate di diritto consuetudinario.

Moltissimi sono trattati che in realtà si indirizzano agli Stati —> sono Stati che si

impegnano sottoscrivendo trattati su diritti umani, convenzione contro tortura, contro

discriminazione donne, ecc —> Stati si impegnano verso altri Stati a garantire a

persone sotto loro giurisdizione, il rispetto di tali diritti.

Si può o no parlare di diritti che spettano direttamente ai singoli, o siamo ancora nello

schema teorico tradizionale che in realtà il singolo è un beneficiario? Stiamo parlando

di diritti previsti dal diritto internazionale direttamente in capo ai singoli? Per crimini e

oggi diritto penale internazionale pone

per il penale, il problema è superato —>

obblighi in capo ai singoli.

Giurisdizione nei confronti di uno Stato contraente (Israele, Gaza City) —> americani

che non hanno ratificato statuto della Corte Penale, prima cosa che hanno fatto è stato

concludere centinaia di accordi bilaterali con Stati parte, accordi che vincolano

americani con altri Stati per ottenere da loro impegno a non consegnare mai cittadini

americani sospettati di aver commesso crimini in Afghanistan, Siria, Libia, ecc.

Diritto internazionale pone ora obblighi in capo all’individuo direttamente senza il filtro

degli Stati. È pacifico che si tratta di obblighi internazionali. Per i diritti il discorso è più

complicato. Convenzione che dice che Stati si impegnano a non torturare cittadini —>

questo significa dall’altra parte che cittadino ha diritto di andare davanti a giudice

internazionale per condannare Stato nel caso in cui venisse torturato?

Si è soggetti del diritto internazionale quando si è direttamente destinatari di diritti e di

obblighi. Bisogna sulla base dei diritti vedere se i singoli sono direttamente destinatari.

Nella grande maggioranza dei casi queste convenzioni pongono i diritti e considerano

non come titolare diretto del diritto

individuo come beneficiario e destinatario ma

stesso. Solo in limitate e circoscritte ipotesi, e sempre sul presupposto del volere degli

Stati, si è andati oltre e si è previsto nei trattati il diritto degli individui di fare ricorso a

un’autorità giudiziaria per far valere la violazione. Fare ricorso ci dice che si tratta non

procedurale!

di un diritto sostanziale ma Quindi hai diritto di andare davanti a qualcuno

e chiedere conto della violazione commessa nei tuoi riguardi.

Fare ricorso può essere inteso in vari modi:

davanti ad un giudice

1. Vado davanti ad un altro organo

2. Vado che è incaricato di valutare condotta dello Stato e

che si può pronunciare su condotta Stato, ma non essendo un giudice, non può

pronunciare sentenza vincolante e si limita a raccomandare allo Stato ritenuto

violatore del diritto del singolo di cessare la violazione e porre rimedio

Il che significa che è solo nei giudizi e ricorsi giurisdizionali veri davanti alle Corti il

singolo ha diritto processuale compiuto, può presentarsi al processo, portare le sue

prove, prendere parte al procedimento.

Se non è davanti a giudice no, singolo dice che Stato x si è comportato in maniera

illecita nei suoi confronti e solo in un processo giurisdizionale l’individuo ha diritto di

pretendere attuazione coercitiva della sentenza (pretendere che Stato condannato

esegua la sentenza).

Sistemi avanzati che attribuiscono all’individuo un diritto fondamentale strumento con il

quale si mette in moto responsabilità dello Stato —> non è regola comune (che invece è

che gli Stati se ne fregano degli individui).

Grandi convenzioni in materia di diritti umani, hanno ambiti regionali (africano,

americano, europeo) —> non ce n’è neanche una nel continente asiatico! Nessun paese

asiatico è parte di convenzioni su diritti umani.

NERINA BOSCHIERO PRIMO SEMESTRE

Questo ci dice che sistemi avanzati sono propri solo di situazioni molto evolute in senso

democratico nel rispetto dello Stato di diritto. Sono situazioni minoritarie ancora oggi

che riguardano l’Europa in particolare.

Consiglio d’Europa

Il (organizzazione che ha redatto CEDU) ha messo in piedi nella

Convenzione Europea catalogo di diritti importanti

il meccanismo perfetto —> —>

sistema più avanzato insieme al suo corrispettivo della convenzione inter-americana sui

diritti dell’uomo per garantire al singolo e individuo di trascinare in giudizio lo Stato

(anche suo), per vederlo giudicato e condannato. Nel momento in cui si è parte della

Convenzione Europea, ci si è obbligati ad adempiere a sentenze Corte Europea.

Corte Europea ti condanna per violazione

Se (come è successo all’Italia) —> Stati parte

della CEDU si vincolano a decisioni Corte e devono corrispondere risarcimento danni

direttamente all’individuo. Diversamente (in tutti i sistemi dinanzi ai quali singoli

decisione resa

possono presentare loro reclami che non sono ricorsi giudiziari), la ha la

raccomandazione

valenza di una e Stati sono liberi di adempiere o non adempiere.

Normalmente analisi prassi ci dice che se Stato aderisce a Convenzione o protocollo

aggiuntivo a Convenzione che stabilisce meccanismo non di reclamo —> decide di

sottoporsi a verifica e spontaneamente ha aderito e quindi il risultato è che Stati a cui

viene raccomandato di modificare condotte, adempiono. Quindi non è vero che si deve

per forza sempre solo andare in giudizio. Mondo va verso una pressione affinché Stati

rispettino diritti dell’uomo in un modo o nell’altro.

Spesso Stati sono liberi o no di aderire o no a protocolli che prevedono poteri di organi,

se aderiscono di solito rispettano il protocollo. ricorso individuale

ecc. ma Quindi il non è

dipende dalla volontà degli

un vero diritto del singolo, ma è qualcosa di precario perché

Stati (accetto o no di essere subordinato a controllo commissione o di organo non

giurisdizionale del mio caso? Se lo accetto, diritto procedurale c’è).

Nei sistemi più avanzati tutti gli Stati dell’Unione Europea per esempio sono parte della

CEDU che ha un catalogo di diritti portato da Comunità Europea a livello di trattato

istitutivo quindi sono norme di rango superiore.

Unione Europea non ha ancora aderito

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A.A. 2024-2025
136 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cosa2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Boschiero Nerina.