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CAPITOLO 4- I RAPPORTI TRA FONTI
La codificazione non lo scopo della certezza del diritto attraverso la redazione di testi normativi che
recepiscono una normativa non scritta, tuttavia la norma non sarà più consuetudinaria e non si adeguerà
più alla mutevole realtà sociale, ma seguirà le vicende dell’atto fonte che l’ha recepita, il quale richiede un
atto uguale per essere modificato.
Le attività di codificazione intraprese dalle Nazioni Unite
L’Art 13 assegna all’Assemblea generale il compito di intraprendere studi è fare raccomandazioni per
promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione, così l’Assemblea ha
istituito un organo sussidiario: la Commissione del diritto internazionale, composta da 34 membri, che si
conclude con una proposta relativa alla materia da codificare, la quale viene discussa e sottoposta agli Stati
membri per poi approvare il testo indicativo, il quale viene sottoposto alla VI Commissione dell’Assemblea
generale che deciderà se promuovere la conclusione di un accordo di codificazione (e quindi adottare il
testo e convocare una conferenza internazionale) o adottarlo come atto privo di un valore normativo.
Vi è anche l’utilizzo della legge come strumento di codificazione, la quale muta il valore normativo delle
norme consuetudinarie ma ne lascia immutata la portata generale, invece gli accordi di codificazione sono
vincolanti solo per gli Stati che li concludono.
Esistono anche i fenomeni di codificazione privata che contribuiscono alla formazione di norme generali,
questa non proviene da soggetti internazionali, per esempio è stata adottata una risoluzione dall’Institut de
droit international che stabiliva la possibilità degli altri Stati non lesi da un illecito di adottare contromisure
nei confronti dello Stato che abbia violato un obbligo erga omnes.
La codificazione può avere diversi effetti:
- registrare l’esistenza di norme con un certo contenuto
- portare alla formazione di una norma nuova e non corrispondente alla prassi, la quale avrà l’effetto
dello strumento di codificazione utilizzato (avrà valore di accordo se incluse in uno strumento di
carattere convenzionale oppure non avrà alcun valore vincolante se incluse in un testo privo di ciò)
- cristallizzare il diritto esistente
- paradossalmente, impedire l’evoluzione del diritto internazionale, in quanto porterebbe a soluzioni
più a favore degli Stati, i quali riotterrebbero la funzione normativa, quando il diritto internazionale
si era sviluppato su base giurisprudenziale o dottrinale
Il trattato di codificazione non ha un effetto di novazione, ossia non rende inapplicabile la preesistente
disciplina consuetudinaria e non arresta il suo processo di evoluzione, a meno che così non abbiano deciso
le parti. Il trattato di codificazione ha lo scopo di prestare certezza del diritto non scritto, infatti nella
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sentenza Nicaragua c. USA, la Corte internazionale di giustizia non ha applicato le norme codificate nella
Carta delle Nazioni Unite in quanto non ne aveva giurisdizione, tuttavia ha applicato le norme
consuetudinarie relativa all’uso della forza, sebbene queste fossero già state codificate nella Carta.
Una riserva ad una disposizione di una convenzione di codificazione non ha effetto sulla corrispondente
norma consuetudinaria, a meno che gli Stati non si mettono d’accordo di derogare alla norma
consuetudinaria nei loro rapporti.
IL COORDINAMENTO FRA NORME DI PARI VALORE
Un conflitto tra norme consuetudinarie molto raro, in quanto nasce da un mutamento radicale della prassi
degli Stati che faccia nascere la necessità di una deroga rispetto al precedente assetto normativo. In questo
caso la soluzione che la nuova consuetudine abroga quella precedente. Ancora più raro è conflitto fra
norme consuetudinarie che regolano materie diverse e succede quando, ad esempio, c’è stato lo sviluppo
della nozione di crimini internazionali che ha comportato l’attribuzione di condotte criminose agli individui
e ciò va contro la norma consuetudinaria che impone di attribuire esclusivamente allo Stato le condotte dei
propri organi. Per evitare conflitti bisogna bilanciare le diverse consuetudini, per esempio bilanciare la
norma consuetudinaria che consente agli Stati costieri di esercitare poteri sovrani sul proprio mare
territoriale dovrà coordinarsi con quella che garantisce il diritto di passaggio a navi Stati terzi.
Sono rari i conflitti anche tra trattati, i quali possono modificare sono un precedente accordo tra le stesse
parti del nuovo trattato.
Vi sono due meccanismi interpretativi :
- formale : secondo l’Art 31 par.3 della Convenzione di Vienna, le norme dei trattati devono essere
interpretate tenendo conto delle altre norme internazionali vincolanti che governano i rapporti fra
le parti. Questo meccanismo permette la connessione di diversi sistemi normativi.
Si è posto il problema se gli accordi istitutivi dell’OMC dovessero essere interpretati alla luce di
trattati multilaterali, tuttavia ciò portava ad un’interpretazione relativista da parte di ogni Stato, in
quanto ognuno interpretava le disposizioni a seconda dei vari obblighi internazionali a cui era
soggetto, allora la giurisprudenza decide che bisogna considerare un accordo esterno a fini
interpretativi solo se questo è vincolante per tutte le parti dell’OMC.
- globale: meccanismo che consente di considerare a fini interpretativi norme internazionali anche se
non vincolanti per tutte le parti dell’accordo da interpretare, quindi considera l’intero corpo delle
regole internazionali. Questo meccanismo non è obbligatorio ed utilizza regole non vincolanti per
determinare gli orientamenti della comunità internazionale rispetto ai quali collocare l’attività
interpretativa. Questo meccanismo considera le tendenze evolutive dell’ordinamento
internazionale per interpretare una disposizione, inoltre consente la circolazione dei modelli
interpretativi. Vi sono analogie con la tecnica dell’interpretazione evolutiva, tuttavia differenza di
questa il richiamo ad accordi esterni non vuole evidenziare il mutamento di una data nozione nel
tempo ma vuole illuminare il contenuto di una data nozione nell’ordinamento.
TECNICHE NON GERARCHICHE DI SOLUZIONE DEI CONFLITTI
La successione nel tempo di norme convenzionali incompatibili
Se più trattati si succedono sul medesimo ambito, concorrono a formare la disciplina giuridica, mentre se
sono incompatibili l’Art 30 par.3 della Convenzione di Vienna prevede che gli obblighi stabiliti dal trattato
successivo prevalgono rispetto a quello precedente.
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Nel caso in cui i trattati siano incompatibili e abbiano un ambito sono parzialmente coincidente, tuttavia
non vi sono soluzioni perciò uno Stato è obbligato nei confronti di entrambi trattati, sebbene le condotte
siano incompatibili e l’adempimento di uno comporta l’inadempimento dell’altro.
Al fine di evitare l’assunzione di obblighi incompatibili, le parti possono includere il trattato una clausola di
compatibilità che assicuri, in caso di conflitto, la prevalenza degli obblighi di un altro trattato. Un esempio di
clausola di compatibilità all’Art 351 del TFUE che abilita ciascuno Stato membro a discostarsi dagli obblighi
derivanti dalla sua appartenenza all’UE per osservare obblighi convenzionali con Stati terzi assunti
precedentemente alla sua adesione all’UE.
Accordi fra alcuni Stati parti di un accordo multilaterale
L’Art 41 della Convenzione di Vienna stabilisce la possibilità di alcune parti di un accordo multilaterale di
concludere fra loro un accordo in deroga al primo a condizione che tale accordo non incida sui diritti delle
altre parti e che non risulti incompatibile con l’oggetto e lo scopo del primo accordo.
Ciò accade spesso nell’UE, dove alcuni Stati fanno parte di un accordo multilaterale, allora tendono ad
includere nell’accordo con Stati terzi una clausola di deconnessione per rispettare le regole dell’UE, oppure
attraverso una riserva che esclude l’applicazione della disciplina multilaterale
L’Art 103 della prevede Carta delle Nazioni Unite
Questo articolo stabilisce un altro meccanismo di coordinamento che prevede che gli obblighi derivanti
dalla Carta prevalgono rispetto ad altri obblighi convenzionali in caso di conflitto con accordi fra Stati
membri delle Nazioni Unite, sia con accordi tra Stati membri e Stati terzi. L’Art 103 non stabilisce l’invalidità
degli accordi contrastanti con la Carta, ma ne subordina solo gli effetti nel caso obbligassero ad una
condotta incompatibile con gli obblighi della Carta. Questo articolo ha una prospettiva costituzionalista,
ossia sembra avvolto ad imporre una forma di autorità sociale nell’ordinamento internazionale attraverso
la Carta delle Nazioni Unite, infatti attraverso questa disposizione la Carta mira ad affermare un rapporto di
superiorità gerarchica agli obblighi internazionali ordinari. Questo meccanismo porterebbe portare alla
violazione di diritti fondamentali degli Stati e diritti fondamentali individuali.
IL DIRITTO COGENTE E LA GERARCHIA TRA NORME IN DIRITTO INTERNAZIONALE
L’ ordinamento internazionale si basa sul principio consensualistico, perciò è difficile immaginare l’esistenza
di interessi e valori superiori alle regole ordinarie. Una relazione gerarchica si può trovare tra il trattato
istitutivo di una organizzazione internazionale e le norme prodotte dalle istituzioni di questa: queste ultime
sono invalide se contrastano con il trattato istitutivo. Questo diritto superiore è chiamato diritto cogente ed
è superiore trattati e quindi non è derogabile attraverso il consenso delle parti.
Questa idea del diritto cogente era molto diffusa con il diritto naturale, tuttavia vi era l’identificazione del
diritto cogente con principi di etica internazionale, con la conseguenza che questi principi non
corrispondevano alle esigenze dell’ordinamento internazionale, quanto alle aspettative dell’interprete.
L’Art 53 della Convenzione di Vienna prevede che un trattato invalido se è in conflitto con norme
imperative del diritto internazionale generale al momento della sua conclusione, mentre l’Art 64 dichiara
che se il trattato è in contrasto con una norma imperativo nata successivamente alla sua conclusione, non è
nullo ma si estingue da quel momento.
Il diritto cogente non considera le condotte materiali ma solo il conflitto normativo, infatti il diritto cogente
esprime l’interesse della comunità internazionale a non tollerare la vigenza di una norma che incontra
comportamenti contrari ai valori fondamentali; il diritto cogente può portare alla creazione di una regola di
interpretazione conforme, o