Il diritto internazionale: diritto per gli stati e diritto per gli individui
Parte speciale
La sovranità statale: definizione, requisiti e conseguenze
Il diritto internazionale è quell’insieme di regole giuridiche che disciplinano la coesistenza tra Stati. La sovranità costituisce il principale attributo dei soggetti dell’ordinamento internazionale, unitamente a quello dell’eguaglianza; occorre sottolineare che la disciplina della sovranità è sottoposta a una progressiva limitazione, attraverso la fissazione di nuovi obblighi convenzionali, a seguito dell’emergere di valori di cui sono portatori gli individui.
Per sovranità si intende la potestà di governo di uno Stato, che si può manifestare attraverso modalità diverse: si possono avere manifestazioni interne della sovranità che riguardano la libertà dello Stato nell’esercizio della sua potestà di governo (il c.d. jus vitae ac necis dello Stato nei confronti della collettività umana sottoposta al suo governo); si possono avere manifestazioni all’esterno dell’attività di governo, consistenti nel divieto agli altri Stati di esercitare attività coercitive nell’ambito della sfera di potere attribuita a uno Stato determinato.
Pertanto, la sovranità implica, da un lato, la libertà o discrezionalità dello Stato nell’esercizio della potestà di governo e, dall’altro, il divieto di interferenza nei confronti degli altri. Entrambe queste attività sono caratterizzate dall’elemento dell’esercizio della forza. Oggetto e scopo esclusivi del diritto internazionale classico erano quelli di disciplinare la sovranità statale al fine di garantire la coesistenza di distinte sfere di sovranità, permettendo a ciascuno Stato di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sul proprio territorio e nei confronti dei propri cittadini.
In questo contesto, costituisce un caposaldo del diritto internazionale classico la norma consuetudinaria sulla sovranità territoriale, ai sensi della quale lo Stato gode di una giurisdizione esclusiva, ossia di un insieme di competenze sovrane, nell’ambito del suo territorio.
Dalla condizione di sovranità e dell’eguaglianza degli Stati discendono diversi principi: in primo luogo, quello dell’esclusività della sovranità in un determinato ambito territoriale e su di una determinata popolazione; in secondo luogo, il dovere di non ingerenza nell’area di dominio riservato dello Stato e quello di sottoposizione alle regole del diritto internazionale.
Quanto all’esclusività della sovranità, gli Stati godono di una libertà d’azione pressoché assoluta ed illimitata nell’ambito della propria sfera territoriale. Il potere di governo è esclusivo nei confronti degli altri Stati; ciascuno Stato esercita, per il tramite dei suoi organi, i poteri normativi, giurisdizionali, esecutivi e coercitivi nel proprio territorio, ossia le proprie funzioni sovrane.
Il potere di governo è anche libero nelle forme e nei modi del suo esercizio e nei suoi contenuti; ciascuno Stato esegue i criteri che ritiene più opportuni nell’organizzazione interna e nell’esercizio del potere di governo sulla propria comunità territoriale, ossia sugli individui e sui loro beni che si trovano nell’ambito del territorio.
Il potere di governo è potenzialmente illimitato, in quanto ha ad oggetto tutte le possibili attività umane che possono essere condotte nell’ambito del territorio statale od in ambiti a questo funzionalmente collegati; esso comprende tutte le funzioni e competenze necessarie per la gestione delle attività umane condotte o collegate all’ambito territoriale della sovranità statale ed alla collettività ivi stanziata.
Poiché il territorio è l’ambito spaziale nel quale lo Stato manifesta la sua sovranità, appare evidente l’indispensabilità di questo ambito per l’affermazione e la sussistenza della sovranità stessa. Ciò comporta che nel diritto internazionale contemporaneo il principio dell’integrità territoriale è un principio fondamentale; al riguardo, la Carta delle Nazioni Unite, all’art 2, par 4, impone agli Stati membri di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza armata contro l’integrità territoriale di qualsiasi Stato.
È illecito per il diritto internazionale qualsiasi esercizio non autorizzato di potere di governo in territorio altrui. Ai sensi di tale diritto, l’acquisto della sovranità è il risultato di una situazione di fatto, in virtù della quale dall’effettivo e consolidato esercizio dell’imperio sul territorio, discende il diritto di esercitarvi il potere di governo in modo esclusivo ed indisturbato.
Il principio di effettività stabilisce che solo le situazioni che sono effettive acquistano rilevanza giuridica, ossia richiede che l’apparato che detiene l’autorità in un determinato territorio e su una data popolazione, costituisca un’entità distinta e separata dagli altri Stati ed eserciti una potestà d’imperio reale nei limiti della sua sfera di autorità.
La sovranità comporta anche subordinazione degli Stati alle regole del diritto internazionale; gli Stati sono titolari diretti dei diritti ed obblighi sanciti dalle norme consuetudinarie e da quelle convenzionali del diritto internazionale. L’accettazione di obblighi attraverso la conclusione di accordi internazionali non significa rinuncia alla sovranità ma esercizio di una delle componenti della sovranità stessa; anche nel caso dell’adesione a un trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale, l’adesione è manifestazione del consenso degli Stati ad accettare o meno vincoli giuridici.
Divieto di ingerenza negli affari interni e dominio riservato
Il concetto di dominio riservato ha rilievo non solo politico ma anche giuridico ed indica quell’ambito del dominio statale in cui le funzioni e competenze dello Stato non sono vincolate dal diritto internazionale. Si tratta di un ambito dello Stato a portata relativa, nel senso che la sua ampiezza dipende dal diritto internazionale e dalla sua evoluzione.
La relatività di questo concetto è stata affermata dalla giurisprudenza internazionale che ha ancorato l’accertamento sulla circostanza che una determinata materia rientri o meno nel dominio riservato statale all’evoluzione dei rapporti internazionali. La determinazione della sfera del dominio riservato, ossia dell’ambito della sovranità discrezionale dello Stato, non spetta al diritto interno, ma al diritto internazionale, non esistendo un ambito di sovranità riservata per natura.
Essa si manifesta e varia nel tempo a seconda degli impegni internazionali assunti dagli Stati e della loro portata; assumono rilievo gli impegni assunti dallo Stato per via di accordi internazionali e attraverso il sostegno alle attività ed alle iniziative delle organizzazioni internazionali cui partecipa. Il concetto di dominio riservato è evolutivo, infatti la sfera di sovranità esclusiva tende a variare a seconda degli obblighi che gli Stati via via assumono.
Il divieto di non ingerenza negli affari interni è la garanzia dell’esclusività delle competenze sovrane dello Stato; questo divieto assume la sua manifestazione più evidente nel non-intervento nella sfera delle competenze esclusive dello Stato, per difendere un diritto o per proteggere taluni soggetti.
Con riferimento alla protezione dei diritti umani da violazioni massicce e generalizzate il divieto di intervento umanitario è venuto meno nel caso di intervento a favore del popolo in lotta per la sua autodeterminazione. Il principio del dominio riservato così come il divieto di non ingerenza rilevano anche nei confronti dell’azione delle organizzazioni internazionali e nei confronti delle NU. Ricordiamo l’art 2, paragrafo 7 della Carta ONU che stabilisce che nessuna disposizione autorizza le NU ad intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato.
Sovranità e legame di cittadinanza
La potestà dello Stato su di una determinata comunità può essere vantata non a titolo territoriale ma a titolo personale, ossia grazie a quel vincolo stabile dato dal legame di cittadinanza, il quale permette allo Stato di disporre in modo completo dei propri cittadini.
Lo Stato è dotato di una competenza esclusiva e discrezionale nell’attribuzione della cittadinanza, potendo fissare i criteri in base ai quali concederla sulla base di valutazioni socio-politiche e della propria jus sanguinis e situazione demografica. I criteri più utilizzati sono quelli dello jus soli, spesso combinati insieme. Il primo collega la concessione della cittadinanza alla nazionalità dei genitori, il secondo al luogo di nascita, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
Molti ordinamenti giuridici contemplano anche l’istituto della naturalizzazione grazie al quale viene riconosciuta la cittadinanza in caso di matrimonio oppure dopo un certo periodo di residenza nello Stato; essa costituisce una facoltà offerta al cittadino straniero che deve espressamente manifestare la sua volontà ad assumere un’altra nazionalità. Non infrequenti sono poi i casi di nazionalità doppia così come i casi di apolidia ossia di assenza di qualunque cittadinanza.
La prima ipotesi può determinare difficoltà in modo particolare quando impone doppio obblighi perché riconducibili ad entrambe le cittadinanze o determinare un contrasto tra i due Stati di cittadinanza nell’esercizio di talune loro facoltà in rapporto al cittadino, come la protezione diplomatica. Il diritto internazionale richiede che la cittadinanza sia espressione di un legame reale ed effettivo tra individuo ed uno Stato determinato, ossia che la stessa non sia un legame meramente giuridico ma esprima una solidarietà di vita, di interessi e di sentimenti tendente ad una reciprocità di diritti ed obblighi.
Costituisce una cittadinanza sui generis quella dell’Unione Europea; si tratta di una cittadinanza formale, che è esclusivamente connessa al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione. Da essa discendono solo diritti e nessun dovere per il cittadino europeo: si tratta della libertà di circolazione e di soggiorno sul territorio degli Stati membri; del diritto di voto e ad essere eletti alle elezioni locali e al Parlamento europeo nello Stato di residenza; della protezione consolare e diplomatica da parte di ogni Stato dell’UE quando nel Paese terzo lo Stato di nazionalità non ha alcuna rappresentanza diplomatica o consolare e al diritto di petizione al Parlamento europeo e di rivolgersi al mediatore europeo.
In merito alla nazionalità delle persone giuridiche lo Stato gode di una competenza esclusiva e discrezionale che lo porta a preferire il criterio della sede legale o quello del luogo dell’incorporazione o ancora quello del controllo, talora fondato sulla cittadinanza degli azionisti di maggioranza e talaltra sulla cittadinanza di coloro che dirigono l’ente.
L’assenza o l’impossibilità di utilizzare il legame di cittadinanza: l’apolide e il rifugiato
Dal punto di vista giuridico, queste situazioni discendono o da vuoti tra una legislazione statale e l’altra o dall’assenza di norme in materia di cittadinanza quando nasce un nuovo Stato. L’apolide, essendo privo del legame di cittadinanza, non gode della protezione di alcuno Stato; tra gli accordi adottati per i casi di mancanza di cittadinanza ricordiamo la Convenzione di NY del 1954 sullo status degli apolidi e la Convenzione di NY del 1961 sulla riduzione delle situazioni di apolidia.
La convenzione del '54 impone agli Stati contraenti di garantire all’apolide il trattamento riservato allo straniero, mentre la convenzione del '61 fissa alcune regole a questo riguardo al fine di evitare situazioni di apolidia. Essa fa discendere la cittadinanza dal luogo di nascita, nel caso in cui altrimenti, l’individuo dovesse restare apolide. Nel contempo la convenzione vieta la privazione di cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.
Il rifugiato deve essere distinto dall’apolide; il rifugiato è uno straniero che gode di un regime particolare di protezione nello Stato di accoglienza in considerazione delle persecuzioni, per ragioni di razza, di religione o credo politico, di cui è stato vittima nel proprio Stato. Il perno della condizione di rifugiato è costituito dal diritto di asilo, ossia dal diritto – riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario a quegli individui che sono perseguitati per le ragioni esposte – a cercare rifugio in un altro Stato.
A fronte di tale diritto viene fortemente limitato il potere discrezionale dello Stato quanto all’accesso dello straniero, non essendo possibile il respingimento alla frontiera del richiedente asilo in quello Stato ove la sua vita o libertà sarebbero minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale, od opinioni politiche. Egualmente limitata è l’espulsione, che è ammessa solo per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Quanto allo status del rifugiato, le norme si incentrano su due principi: garantire al rifugiato un trattamento non meno favorevole di quello che lo Stato accorda ai propri cittadini e riservargli un trattamento comparabile a quello generalmente accordato agli stranieri. Lo status di rifugiato ha una valenza limitata, discendendo dal diritto di asilo concesso dallo Stato territoriale. Il riconoscimento dell’asilo assume rilievo giuridico per tutti gli Stati membri solo nel caso dell’UE sulla base del sistema europeo comune di asilo.
Lo status di rifugiato, inoltre, viene meno nel momento in cui il rifugiato accetta la protezione del suo Stato di origine e quando cessano le circostanze alla base della concessione del diritto di asilo.
Sovranità statale e suoi limiti classici: il trattamento dello straniero
Grazie al principio di sovranità, lo Stato è competente a disciplinare le attività umane nel suo ambito territoriale e a fissare il regime giuridico applicabile agli individui ed alle persone fisiche sottoposti alla sua sfera di sovranità. Quanto ai limiti derivanti dalla sovranità statale dalle norme consuetudinarie sul trattamento dello straniero, essi non riguardano la discrezionalità dello Stato nell’ammissione dello straniero nel proprio territorio e più in generale a stabilire la propria politica nel campo dell’immigrazione.
Lo Stato può liberamente decidere di non ammettere taluni stranieri o di ammetterli subordinatamente a determinate condizioni, così come di ammetterli per periodi brevi o temporanei o per periodi più lunghi. Spesso gli Stati concludono accordi internazionali con cui stabiliscono standard comuni quanto alle condizioni di ingresso e di residenza dei rispettivi cittadini. Anche l’espulsione dello straniero rientra nella discrezionalità dello Stato.
Tuttavia, taluna prassi giurisprudenziale e taluna dottrina affermano che questa discrezionalità non può essere esercitata se non per motivi di ordine pubblico o di alta politica o secondo buona fede o senza scopi ulteriori. Altri limiti possono discendere dalle regole consuetudinarie sul trattamento dello straniero.
Lo Stato, una volta che ha ammesso lo straniero a soggiornare nel proprio territorio, è sottoposto al rispetto di due principi di natura consuetudinaria: quello di non imporre allo straniero obblighi connessi con lo status di cittadinanza e quello di proteggere il cittadino straniero.
Quanto al primo principio, esso ha una portata indeterminata, potendosi soltanto riferire all’assenza da quello stretto legame di cittadinanza con lo Stato ospite ed alla conseguente rete di diritti ed obblighi collegati. Ciò esclude le prestazioni come il servizio militare, quelle imposizioni fiscali che non discendano da attività o beni nel territorio dello Stato ospite, così come l’applicazione di quelle misure monetarie, antitrust o commerciali che non siano connesse ad attività poste in essere nel territorio dello Stato.
Quanto al secondo principio, furono gli Stati occidentali che storicamente sostennero l’esistenza di uno standard internazionale di trattamento dello straniero, altri Stati, in particolar modo quelli latino-americani, ritenevano che gli stranieri dovessero essere trattati come i cittadini, ossia secondo lo standard del trattamento nazionale; questo concetto si è progressivamente consolidato ed affermato anche grazie alla Corte permanente di giustizia internazionale la quale riconobbe l’esistenza di un nucleo di norme internazionali generalmente accettate sul trattamento degli stranieri, applicabile indipendentemente dal diritto interno.
In particolare, sullo Stato gravano obblighi di non fare, ossia di non sottoporre lo straniero a trattamenti “anormali” consistenti detenzioni illecite, requisizioni arbitrarie, ecc. Lo Stato deve anche permettere allo straniero di mettersi in contatto con le proprie autorità nazionali, in specie quelle diplomatiche e consolari. In secondo luogo, lo Stato deve proteggere lo straniero ed i suoi beni, lo Stato deve reprimere le violazioni commesse a danno dello straniero, mettendo a disposizione di quest’ultimo quei mezzi giurisdizionali che siano tali da garantire la repressione dei comportamenti ed il risarcimento del danno. Sono questi ultimi, obblighi di diligenza.
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