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Diritto internazionale

Capitolo 1: La comunità internazionale quale fenomeno dinamico

Caratteri essenziali della comunità internazionale

Società di stati

L’odierna comunità internazionale è composta da Stati sovrani e indipendenti. Il primo carattere essenziale del diritto internazionale è che esso si propone di disciplinare il comportamento di Stati e non di individui. A differenza degli ordinamenti giuridici nazionali, in cui gli individui costituiscono i soggetti primari, i centri di imputazione dei diritti e degli obblighi internazionali sono degli enti collettivi. La comunità internazionale è in senso giuridico la società degli stati qualificabile come fenomeno di élite sotto un duplice profilo: quantitativo e qualitativo.

Il profilo quantitativo è individuabile allorquando si medita sul numero iniziale assai circoscritto dei suoi membri. A partire dagli anni Sessanta, il fenomeno della decolonizzazione ed il processo di disgregazione di alcuni Stati, coinciso con la fine dei regimi comunisti dell’Europa dell’est, hanno determinato un significativo aumento dei membri di tale comunità. Sotto il profilo qualitativo, i membri si pongono, nei rapporti reciproci tra loro, quali enti indipendenti, escludendo ogni situazione di reciproca sudditanza, e, nei rapporti con gli individui che governano, quali enti sovrani che esercitano il potere di imperio sui singoli associati.

Il carattere distintivo della comunità internazionale, intesa in senso giuridico, risiede nel fenomeno elitario che si contrappone a quello di massa che caratterizza le comunità interindividuali o statali, sia dal punto di vista quantitativo, stante il numero elevato di individui che compongono le comunità statali, sia dal punto di vista qualitativo, dato che esse sono costituite da individui che non sono portatori di un potere politico-militare proprio.

Società necessaria

La comunità internazionale è una società necessaria e aperta. Gli stati ne fanno parte per il mero fatto di esistere. Ogni stato vive naturalmente e necessariamente in società con gli altri stati di cui può soltanto constatare la coesistenza. Sotto questo profilo, la comunità internazionale è una società aperta, nel senso che gli stati ne entrano a far parte a prescindere dal consenso degli altri consociati.

Società paritaria

Una terza caratteristica della comunità internazionale è di essere una società paritaria. È assente in essa un’autorità istituzionale superiore ai consociati che sovraintenda alla formazione delle norme, all’accertamento del diritto ed alla realizzazione coattiva del diritto nei confronti dei soggetti che non si conformino spontaneamente alle norme internazionali. Manca un ente che si ponga rispetto agli stati in una posizione analoga a quella che, negli ordinamenti interni, lo stato esplica nei confronti dei propri cittadini.

La struttura paritaria della società internazionale ha come conseguenza che i suoi membri svolgono, nell’ambito della comunità stessa, un duplice ruolo: da un canto, quello di destinatari delle norme giuridiche internazionali, obbligati uti singuli alla loro osservanza, dall’altro quello di gestori della comunità stessa, deputati uti universi a partecipare alla formazione ed imposizione delle norme che governano la comunità internazionale. Considerando gli stati quali gestori della comunità è necessario distinguere le grandi dalle medie e piccole potenze. Le prime, pur essendo in numero ridotto, acquistano un’importanza notevole ai fini della formazione del diritto, perché, anche individualmente considerate, esercitano un notevole peso specifico nella determinazione del contenuto delle norme. Tuttavia la loro netta preponderanza viene riequilibrata dal consistente numero delle medie e piccole potenze (fenomeno del bilanciamento del potere).

Il principio dell’eguaglianza sovrana degli stati innanzi al diritto internazionale vale soltanto per gli stati in quanto destinatari delle norme ma non per gli stati in quanto gestori del potere: i rapporti tra stati sono rapporti di potenza, intesi come la risultante di numerose componenti politiche, economiche, militari, geografiche, sociali e culturali. Priva di una propria organizzazione politico-istituzionale al suo vertice, la comunità internazionale appare ordinata orizzontalmente, poiché il potere è esercitato direttamente dalla collettività degli stati.

L’ordinamento statale è, invece, di tipo verticale-gerarchico: ne discende la distinzione tra base sociale e vertice dell’organizzazione di potere e la condizione di sudditanza degli elementi posti alla base dell’organizzazione di governo. La diversità di struttura esistente all’interno della comunità internazionale e delle società statali, è rivelata dalla mancanza nella comunità internazionale del sistema di delega che costituisce un elemento caratteristico del procedimento elettorale delle singole comunità nazionali. Si potrebbe concludere che l’ordinamento internazionale presenti una democraticità superiore a quella esistente all’interno delle compagini statali, dal momento che l’esercizio del potere da parte della comunità internazionale è diretto, senza necessità di deleghe e sovrastrutture che esercitino il potere per conto della collettività.

Evoluzione storica della comunità internazionale: dall’Impero romano alla Pace di Westfalia

L’origine della comunità internazionale nella sua attuale struttura viene fatta risalire alla Pace di Westfalia del 1648 che conclude la guerra dei trent’anni (1614-1648). Risulterebbe contraddittorio indicare con esattezza un preciso momento storico al quale riportare la nascita della comunità internazionale e del suo diritto poiché i mutamenti storici non si manifestano in un’improvvisa sostituzione degli assetti preesistenti, la pace di Westfalia segna il momento più alto di una lunga evoluzione che ha portato alla formazione delle monarchie assolute ed al ribaltamento della concezione medievale, fondata sui rapporti feudali e sul riconoscimento della posizione di preminenza del papato e dell’impero.

All’epoca dell’Impero romano non poteva dirsi esistente un diritto internazionale, stante la mancanza, al di là dei confini di quell’impero, di entità statali a questo assimilabili ed il rifiuto dell’ordinamento romano di riconoscere l’esistenza di un potere giuridico ad esso paritario. Dal 476 d.C., su quello che era il territorio dell’impero romano d’occidente, sorgono i regni romano barbarici, autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, ma uniti da una comune fede religiosa, dal culto dell’unità imperiale romana e dal diritto comune, che ha continuato per secoli a sostituire la base giuridica degli ordinamenti nazionali europei.

A partire dall’VIII secolo, da questi regni si svilupparono delle entità organizzate in monarchie; tuttavia, da un canto, la struttura feudale in cui le comunità sono inserite ne mina l’effettiva capacità di governo, ostacolando il consolidamento di una struttura organizzativa centralizzata, dall’altro, la supremazia del papa a capo della chiesa cattolica e dell’imperatore a capo del sacro romano impero, ne pongono in discussione l’effettiva autonomia e indipendenza.

In questo contesto, la comunità delle genti cristiane assume, nel tardo medioevo, una struttura gerarchica, al vertice della quale l’imperatore e il papa si contendono il primato della sua guida. Se in un primo momento, Carlo Magno mostra di accettare la superiorità della chiesa di Roma, quando nell’800 fonda l’impero romano d’occidente, dopo l’843 la corona imperiale, allora detenuta dai sovrani tedeschi, rivendica il potere universale in concorrenza con il papato, affermando che le monarchie non sono altro che province dell’impero e che i re non sono che re delle proprie province. A tale aspirazione il papa Gregorio VII contrappone la celebre teoria dei due guanti, secondo la quale, essendo il guanto il simbolo del potere, sarebbe stato il papa che avrebbe ricevuto da dio il guanto sacerdotale e quello secolare. Con la riforma gregoriana, papa Gregorio VII si auto-riconosce il potere di deporre i principi, di abrogare le leggi e gli usi contrari alle prescrizioni divine e di procedere senza appello all’attribuzione di territori sans maitre, proclamando il potere giurisdizionale del papato su tutti i principi cristiani.

Dalla seconda metà del 1400 (Rinascimento) l’Europa vive un’epoca di trasformazioni che conduce al processo di erosione del potere tradizionale del papato e dell’impero. La lotta per la sovranità sulla repubblica delle nazioni cristiane si conclude con la sconfitta di entrambi i contendenti e dalle ceneri del sistema feudale si viene consolidando una comunità di soggetti sovrani e indipendenti. Tra ordini di fattori concorrono alla progressiva formazione delle monarchie nazionali moderne: la scoperta del nuovo mondo altera l’equilibrio di interessi fino ad allora esistenti, lo schiudersi ai paesi europei di un mondo più vasto di quello sino ad ora conosciuto; il propagarsi della riforma protestante infrange l’unità religiosa degli stati europei, la contestazione sul piano teologico della preminenza pontificia conduce gli stati nei quali la riforma si afferma a negare, sul piano giuridico, la preminenza del vescovo di Roma sugli stati. Il papa è sì sovrano, ma soltanto sul territorio circoscritto dello stato della chiesa; alla fine del XV secolo il sacro romano impero perde ogni carattere di potestà universale, per divenire sacro romano impero della nazione germanica.

I centri di potere politico di nuova formazione si proclamano autorità sovrane entro il proprio territorio e rispetto alla collettività umana ivi stanziata, negando la coesistenza entro la sfera spaziale da essi dominata di ogni altra autorità politica. Al termine della guerra dei trent’anni il trattato di Munster con la Francia e quello di Osnabruck con la Svezia sanciscono il definitivo assetto pluralistico della società internazionale, costituendo il punto di arrivo del processo storico che ha visto il dissolversi dei vecchi centri di potere e il sorgere di nuove realtà.

La previsione in tali trattati del principio secondo il quale spetta al sovrano determinare la religione ammessa nel territorio dello stato (cuius regio eius religio) dà fondamento all’autorità dello stato nei confronti dei sudditi. Il riconoscimento del protestantesimo legittima l’esistenza a livello internazionale di stati fondati sul credo calvinista o luterano, confermando la vittoria delle monarchie sul papato non solo da un punto di vista religioso ma anche politico. Questi trattati sanciscono la disgregazione della Germania in circa 300 stati indipendenti sui quali l’imperatore ha un’autorità soltanto nominale a cui viene concesso il diritto di stringere alleanze con potenze straniere e di far guerra, purché le alleanze o le guerre non fossero dirette contro l’impero, né contro la pace collettiva, né contro i trattati di Westfalia. Questi trattati pongono le fondamenta del diritto pubblico europeo nella configurazione della sovranità e dell’uguaglianza degli stati come principi fondamentali delle relazioni internazionali, nella previsione della necessità dell’accordo degli stati per la soluzione dei problemi comuni e nella predisposizione di un meccanismo di controllo sul mantenimento della sicurezza collettiva. Con la pace di Westfalia si generalizza l’idea dell’uguaglianza giuridica tra gli stati, quale che sia il credo religioso da essi professato o la loro dimensione.

Al declino del potere temporale della chiesa ed alla frammentazione dell’impero si accompagna la nascita di una comunità internazionale composta da stati effettivi e indipendenti, non riconoscendo alcuna autorità ad essi superiore.

La repressione dei tentativi egemonici

Dopo la Pace di Westfalia, la comunità internazionale non ha più subito radicali trasformazioni riuscendo a difendersi dai vari tentativi egemonici volti a realizzare un dominio mondiale. Il primo è stato esperito da Napoleone Bonaparte che ha tentato di imporre all’Europa continentale la superiorità della Francia. Il secondo tentativo è rappresentato dalla politica di ingerenza condotta dagli stati membri della Santa Alleanza (Prussia, Russia, Austria). L’intervento dell’alleanza a presidio della restaurazione suscita l’opposizione degli USA preoccupati che Spagna e Portogallo intendessero riconquistare le colonie americane che avevano approfittato della crisi del periodo napoleonico per rendersi indipendenti. La dottrina Monroe (Roosevelt) reprime i tentativi volti ad assoggettare la società internazionale al direttorio di poche grandi potenze dichiarando che ogni nazione di intervento degli Stati europei sarebbe stata considerata un atto ostile nei confronti degli USA i quali garantivano il proprio disinteresse per le vicende europee.

Il terzo tentativo egemonico, esperito durante la prima guerra mondiale dagli imperi austro-ungarico, germanico e ottomano, è fallito per la ferma reazione degli Stati dell’Intesa (GB, FR, Russia). Nella seconda guerra mondiale il tentativo delle potenze dell’asse tripartito (Germania, Italia, Giappone) di instaurare un nuovo ordine mondiale incentrato su un’ideologia militaristica ed imperialistica, è stroncato dalla coalizione degli Stati portatori delle istanze pluralistiche, democratiche ed anorganiche dell’ordinamento internazionale. La consacrazione definitiva della concezione copernicana affermatasi con la Pace di Westfalia si ha alla fine del secondo conflitto mondiale, con la nascita delle Nazioni Unite, un’organizzazione internazionale a carattere universale e permanente che riconosce il principio dell’eguaglianza sovrana degli stati imponendo limiti espliciti al diritto degli stati di ricorrere all’uso della forza e predisponendo un sistema di sicurezza collettiva finalizzato all’eliminazione della guerra di aggressione dalla categoria degli atti internazionalmente leciti.

La struttura eurocentrica della comunità internazionale nel XIX secolo

Il diritto internazionale fino al XIX secolo presentava un carattere europeo-occidentale. Uniti da una comune fede religiosa e da principi e valori comuni che informano i loro sistemi politici, economici e sociali, gli Stati europei hanno per lungo tempo dominato la vita di relazione internazionale, costringendo ai margini della comunità gli stati non cristiani. La moderna società internazionale ha avuto inizialmente una specifica caratterizzazione religiosa e culturale (la c.d. civiltà cristiana). La stessa espressione Respublica Christiana, utilizzata dalla dottrina antica per indicare la comunità internazionale, è indice dell’attitudine a limitare l’ambito di estensione della società internazionale al complesso degli stati europei o di origine europea.

La rivoluzione industriale, intervenuta in Europa alla fine del secolo XVIII, ha creato un divario incolmabile tra gli stati europei e quelli non europei, i quali hanno finito per inchinarsi alla superiorità dell’Europa, subendone gradualmente l’influenza. La concezione eurocentrica della comunità internazionale si è tradotta in un apporto ideologico all’espansione coloniale delle potenze europee ed in una facile giustificazione dell’uso della forza a tal fine richiesto. Le aree non dominate dagli stati europei apparivano agli occhi di politici, giuristi e pensatori come terre nullis, spazi suscettibili dell’occupazione da parte delle potenze civili.

Soltanto nel XIX secolo gli stati europei, al culmine della loro potenza, hanno cominciato a porsi il problema del se e del come stabilire relazioni giuridiche con solide entità statali, quali la Cina, il Giappone e la Turchia. A partire dalla metà dell’800 si è sempre fatto riferimento alle regole della comune convivenza internazionale con la denominazione di ‘diritto pubblico europeo’ (Trattato di Parigi che conclude la guerra di Crimea 1856); l’espressione ribadisce che le regole che compongono il diritto di quella comunità sono di matrice europea e che esse conservano una tale natura anche quando entità esterne all’Europa vengano a beneficiarne.

Da un lato gli stati preesistenti consentivano l’ammissione di un nuovo membro nella comunità internazionale, dall’altro la pratica del riconoscimento lasciava intendere che il nuovo stato doveva accettare in toto il diritto vigente nella comunità internazionale e ad esso doveva adeguarsi. Il contenuto del diritto internazionale classico finiva per rispecchiare gli interessi delle potenze europee e di quella americana.

La struttura universale della comunità internazionale contemporanea

Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale la decolonizzazione ha assunto un ritmo crescente trasformando la fisionomia della comunità internazionale. Il processo di erosione degli imperi coloniali ha portato alla formazione di nuovi stati e all’aumento di micro stati. Nel contempo numerosi stati dell’Europa orientale si sono convertiti alla dottrina socialista sotto la minaccia e le pressioni dell’Unione Sovietica, unendosi a quest’ultima nella sua lotta ideologica contro gli stati capitalisti.

Situazione, questa, destinata ad essere superata con il crollo dell’Unione Sovietica alla fine degli anni '80 dello scorso secolo, il riacquisto dell’indipendenza da parte degli stati ed il mutamento dei relativi regimi politici ed economici. Il risultato è stato un moltiplicarsi dei soggetti che partecipano alla società internazionale. Gli stati occidentali pur continuando ad esercitare una notevole influenza nel modellare le linee di condotta del...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher victoriademaio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Vassalli di Dachenhausen Talitha.
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