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Cap. 1: La comunità internazionale quale fenomeno dinamico

La comunità internazionale è per definizione una società di stati. Il diritto internazionale si propone di disciplinare il comportamento di stati e non di individui, i quali vanno a costituire quel complesso di enti, Stati sovrani ed indipendenti, che hanno la caratteristica di non essere giuridicamente l'uno superiore all'altro. I soggetti della Comunità Internazionale possono agire solo per mezzo di individui che esercitano attività per conto degli Stati cui appartengono e la cui condotta è imputata agli Stati.

La comunità internazionale è una società paritaria, dove, infatti, non vi è un'autorità istituzionale superiore ai consociati ed è il corpo sociale collettivo che provvede alla creazione delle norme, all'accertamento del loro contenuto al fine della soluzione delle controversie, all'attuazione della volontà collettiva, la quale si manifesta attraverso l'intervento sociale nei confronti delle sfere degli stati. Gli Stati operano come superiorem non recognoscentes, sia all’interno, che all’esterno della sfera spaziale da loro controllata. Da ciò discende che i suoi membri svolgono un duplice ruolo: da una parte sono destinatari delle norme internazionali che li obbligano, uti singoli, e dall’altra sono i gestori, uti universi, della comunità stessa.

Un'altra caratteristica è che essa è una società necessaria ed aperta: necessaria nel senso che gli stati ne fanno parte per il mero fatto di esistere, quali autorità di governo entro distinte sfere spaziali e che cessano di appartenervi nel momento in cui perdono la loro soggettività. Inoltre ogni stato vive naturalmente e necessariamente in società con gli altri stati di cui può solo constatare la coesistenza e la cooperazione, che è attualmente volta a garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, a razionalizzare gli scambi commerciali e lo sviluppo economico, ad assicurare la tutela dei diritti umani e dell'ambiente. Essa è aperta nel senso che gli stati ne entrano a far parte a prescindere dal consenso degli altri consociati.

In questo contesto possiamo, infatti, dire che inizialmente era una società di stati europei e occidentali, in seguito, dopo la fine della seconda guerra mondiale, si è aperta anche a quelli di religione e civiltà non cristiane, quindi di tradizione e sviluppo economico, culturale e sociale molto differenti, assumendo una struttura universale e un ordinamento dinamico, che si evolve e si modifica incessantemente, per adattarsi alle nuove situazioni di fatto e ai grandi mutamenti che si verificano all'interno della stessa Comunità internazionale, soprattutto grazie all’importante processo di decolonizzazione avviato dall’ONU.

Cap. 2: Lo stato soggetto originario della comunità internazionale

Lo Stato rappresenta la base dell'organizzazione internazionale. Si può parlare di stato secondo diverse accezioni: come ente ternario, cioè il complesso di popolo (ambito personale dell’esercizio dei poteri di governo dello Stato sovrano), territorio (ambito spaziale dello Stato nel quale è stabilmente stanziata una determinata collettività e dove viene esercitata la potestà di governo dello Stato sovrano) e apparati governativi (complesso di organi individuati dai tre poteri dello Stato: esecutivo, legislativo e giudiziario); stato comunità, cioè l'insieme dei cittadini stanziati in un determinato territorio e sottoposti ad una determinata potestà di governo; stato ordinamento, cioè l'insieme delle norme giuridiche che regolano il rapporto tra i cittadini poste da un medesimo potere sovrano o da quest’ultimo riconosciute obbligatorie; stato organizzazione, cioè l'insieme degli apparti di governo che tendono a disciplinare le relazioni umane.

Tra queste definizioni la dottrina ha identificato lo Stato con la definizione di Stato comunità, cioè ente composto da tre elementi: popolo, territorio e potestà d’imperio; e quella di Stato organizzazione, in quanto insieme di apparati sovrani di una comunità territoriale. Infatti, perché si abbia uno Stato, non è sufficiente la presenza di un territorio e di una collettività umana, ma è indispensabile l’affermazione di una potestà. Inoltre, esso deve essere definito come l’organizzazione sovrana di una comunità territoriale che costituisce uno Stato persona, esercita il potere sovrano nei confronti della comunità ad esso sottoposta e rivendica la propria sovranità ed indipendenza nei confronti degli altri membri della Comunità Internazionale.

La soggettività internazionale è la capacità di uno stato di essere titolare e destinatario o beneficiario diretto ed immediato delle norme giuridiche internazionali e pertanto di diritti ed obblighi internazionalmente sanciti. Di conseguenza essa può essere definita anche come l'unica legittimazione, non solo alla partecipazione alle funzioni proprie dell'ordinamento internazionale di un singolo ente, ma anche al fine del suo essere destinatario di norme giuridiche internazionali.

Le caratteristiche proprie degli stati sono, all'interno, l'effettività dei poteri di governo, cioè la capacità reale di esercitare le proprie funzioni su una determinata comunità, la c.d. sovranità interna; ed all'esterno, l'indipendenza, cioè la mancanza di qualsiasi ingerenza da parte di altri soggetti, la c.d. sovranità esterna. Effettività ed indipendenza sono requisiti pregiuridici della soggettività degli Stati: essi presentano un carattere di generalità e rappresentano l’aspetto interno tra lo Stato e la propria base sociale nei confronti della quale il primo deve esercitare effettivamente la propria sovranità; e quello esterno, nell’ambito del quale lo Stato deve presentarsi come ente indipendente.

La sussistenza di questi due requisiti, e non anche altre tipologie di requisiti, determina la sussistenza dello stato, la mancanza di uno di questi ne determina l'estinzione.

Esistono vari tipi di riconoscimento:

  • Esplicito, attraverso atti ufficiali ed in forma scritta
  • Implicito, attraverso fatti concludenti
  • De Jure, con valenza definitiva, incondizionata e piena
  • De Facto, con valenza provvisoria e revocabile
  • Collettivo o Individuale, in base al numero di soggetti che lo effettuano
  • Condizionato o Incondizionato, in base alla subordinazione o meno di impegni da parte del nuovo stato
  • Di Stati o di Governi, distinzione non più rilevante e non sembra connettersi ad una ragione giuridica precisa e fondata

Il non-riconoscimento rappresenta quel processo che, al fine della tutela degli interessi fondamentali della Comunità Internazionale, mira a sanzionare quegli Stati che violano i principi fondamentali della Carta ONU, come quello di eguaglianza sovrana, il divieto di minaccia, del ricorso all'uso della forza armata, nonché tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Con riferimento al requisito dell'effettività, non possono essere considerati soggetti dell'ordinamento internazionale i governi in esilio, cioè quei governi formatisi all'estero per via di una situazione di occupatio bellica. Con riferimento al requisito dell'indipendenza, invece, non possono essere considerati soggetti dell'ordinamento internazionale i governi fantoccio, cioè governi creati, come nel caso dei governi in esilio, ma costituiti dalla potenza occupante sul territorio occupato e gli Stati facenti parte di uno Stato federale, i quali derivano la loro sovranità dallo Stato federale e sono ordinamenti derivati, cioè organi decentrati del governo federale il quale può attribuire loro competenze limitate in ambito territoriale o internazionale.

Al contrario sono soggetti internazionali gli Stati che fanno parte di una confederazione di Stati, in quanto in quest’ultimo caso non esiste un soggetto centrale e gli Stati membri sono tutti soggetti del diritto internazionale, che si basano su un accordo con il quale si vincolano con un rapporto confederale.

I governi insurrezionali sono governi che si formano con il procedere di movimenti insurrezionali, in genere in occasione di conflitti interni o moti rivoluzionari, per i fini della conquista del potere, per il raggiungimento dell'indipendenza o per unirsi ad un altro Stato. Inizialmente ai governi insurrezionali veniva attribuito una sorta di riconoscimento dalla Comunità Internazionale, ma oggi vengono considerati enti parastatali dotati di legittimità temporanea.

Gli insorti non sono dotati di soggettività internazionale, pertanto il governo preesistente continua a rappresentare lo Stato nelle relazioni internazionali ed il fenomeno insurrezionale rimane, da un punto di vista giuridico, rimesso nell’esercizio del dominio riservato allo Stato, quindi è un fenomeno interno. Nel momento in cui gli insorti si organizzano in governo ed assumono il controllo continuativo su di una parte del territorio e della popolazione, allora, sulla base della sussistenza del duplice criterio di effettività ed indipendenza, si trasformano in governo insurrezionale, che è soggetto dell’ordinamento internazionale e titolare di diritti ed obblighi internazionalmente sanciti. Nelle ipotesi di formazione di un governo insurrezionale vengono a coesistere due distinti governi: il governo preesistente, detto legittimo, ed il governo nuovo, ossia quello insurrezionale. Questa situazione tende ad essere provvisoria, essendo uno dei due governi destinato a soccombere a seconda delle vicende del conflitto.

La nascita di uno Stato si accompagna all'instaurazione di un apparato di governo, dotato di effettività ed indipendenza e della potestà di imperio o sovranità. Poiché gli spazi terrestri si sono esauriti, oggigiorno nuove entità statali nascono solo da stati preesistenti e in particolare per:

  • Smembramento o Scissione, cioè dalla sostituzione di nuovi stati allo stato preesistente
  • Fusione, cioè dalla sostituzione di uno Stato nuovo a quelli preesistenti, dopo la loro unione
  • Secessione, cioè dal distacco di una parte del territorio dello Stato preesistente che diventa l'ambito spaziale della sovranità di un nuovo Stato
  • Incorporazione, cioè dall'annessione di una parte del territorio di uno Stato o tutto il territorio a quello di un altro Stato
  • Mutamento rivoluzionario, dalla sostituzione di un nuovo governo al precedente che presenta caratteristiche del tutto diverse da quelle precedenti

In via generale, il diritto internazionale non ha grossa incidenza nella vita interna degli stati, tranne che per la materia della successione degli stati, codificata dalla Convenzione di Vienna del 1978 e del 1983, con la quale si fa riferimento alla sostituzione di uno Stato ad un altro nell’ambito della responsabilità delle relazioni internazionali. Per quanto concerne la successione dei beni pubblici, essa avviene senza bisogno di un particolare atto di acquisizione e senza alcuna compensazione, salvo diverso accordo tra le parti, mentre per i debiti di stato, cioè quegli obblighi finanziari dello stato predecessore nei confronti di un altro Stato, occorre distinguere due regimi, a seconda che si tratti o meno di uno Stato sorto da un processo di decolonizzazione. Nel caso di successione al di fuori della decolonizzazione, il debito passa in capo allo stato successore in una proporzione equa, mentre nel caso contrario, si esclude il passaggio, salvo diverso accordo tra le parti.

Lo status giuridico è una situazione giuridica specifica degli stati e della loro personalità. La soggettività è il presupposto degli status. Gli status sono:

  • La neutralità, è una situazione in cui uno stato non partecipa ad un conflitto armato tra due o più stati e quindi decide di rimanere neutrale (c.d. jus ad neutralitem) e di mantenere una posizione di assoluta imparzialità (assumendo lo stesso comportamento nei confronti dei belligeranti) e passività (non ponendo in essere comportamenti positivi nei confronti degli stessi). Questa inizia con lo scoppio del conflitto e cessa con la fine dello stesso o se lo Stato decida di non voler più rimanere neutrale
  • La neutralizzazione, situazione che non si limita al tempo di guerra, ma si estende anche al tempo di pace, quindi è una situazione permanente che uno stato può stabilire al fine di rimanere estraneo a qualsiasi conflitto futuro mediante accordo internazionale o atto unilaterale
  • Il protettorato internazionale, situazione in cui uno Stato, detto protettore si impegna a garantire integrità territoriale e indipendenza allo Stato protetto, il quale a sua volta si obbliga a consentire ingerenze del protettore nei suoi affari interni
  • Il protettorato di cooperazione, qui rispetto al protettorato internazionale il protetto non accetta l'ingerenza del protettore nei suoi affari interni
  • La rappresentanza, quando uno Stato rappresenta un altro nelle relazioni internazionali: lo Stato non agisce attraverso i propri organi, ma facendosi rappresentare dagli organi di un altro Stato; essa può essere generale ed obbligatoria (in tutti gli affari e relazioni internazionali) o speciale e limitata solo ad alcuni rapporti internazionali
  • Status di grandi potenze: in base a questo status, le grandi potenze esercitano determinati poteri: sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, mentre gli altri Stati vi fanno parte solo per un biennio, e hanno il diritto di veto
  • Status di microstato o stato minimo, ha assunto un valore giuridico con il processo di decolonizzazione e si riferisce a quegli Stati che hanno deciso di rimanere indipendenti ed autonomi nonostante le loro dimensioni

La Santa Sede rappresenta un'organizzazione internazionale che da un lato disciplina la comunità dei fedeli cristiani e dall'altro i cittadini del suo territorio.

All'interno della Comunità Internazionale possiamo distinguere tra vari principi fondamentali:

  • Il principio dell'eguaglianza sovrana tra gli stati, secondo cui gli stati della Comunità Internazionale sono giuridicamente tra loro eguali, non possono subire discriminazioni o essere sottoposti ad alcuna subordinazione di altri stati. Essi operano quali autorità politiche superiorem non recognoscentes, da cui ne deriva che eventuali disuguaglianze giuridiche possono risultare solo da circostanze di fatto o se accettate espressamente e liberamente dallo Stato interessato
  • Il principio di reciprocità, secondo cui ciascuno stato è titolare di un diritto o di un obbligo nei confronti dell'altro
  • Il principio dell'esclusività della sovranità, secondo cui ogni stato ha il diritto di esigere il rispetto della propria integrità territoriale ed indipendenza politica
  • Il principio di non ingerenza negli affari interni; secondo cui ciascuno stato della società deve rispettare la sovranità degli altri stati senza interferenze, pressioni e condizionamenti

Cap. 3: I soggetti funzionali della Comunità Internazionale

Il diritto internazionale è nato e si è sviluppato secondo lo schema del rapporto bilaterale, ossia dell'accordo tra due stati. In seguito, la disciplina si è valsa più dell'atto collettivo attraverso il multilateralismo, ovvero lo sviluppo di accordi internazionali tra stati per il soddisfacimento di interessi collettivi.

Da questi presupposti sono nate le organizzazioni internazionali, che sono poi diventate di carattere permanente attraverso il meccanismo delle conferenze internazionali. Le ragioni di una simile trasformazione all'interno della comunità internazionale vanno ricercate nel fatto che gli stati non sono riusciti più a perseguire, individualmente considerati, il soddisfacimento di determinati loro interessi e, a questo fine, hanno avvertito la convenienza reciproca di obbedire a medesimi criteri e principi.

Quindi esse sono enti con dei propri organi e propri statuti che non hanno mai perso il loro carattere volontaristico e che si impegnano nel perseguimento di fini comuni che meglio si raggiungono tramite uno sforzo collettivo. Inoltre, esse non si limitano a svolgere una funzione di coordinamento, ma anche una funzione di integrazione tra gli Stati.

Rispetto agli stati quali detentori della piena soggettività internazionale, le organizzazioni internazionali non posseggono alcuna competenza originaria, bensì sono dotate di competenze c.d. di attribuzione, ossia di competenze specifiche attribuite dall'atto istitutivo o necessarie allo svolgimento delle funzioni dell'organizzazione. Esse possono porre in essere numerosi atti unilaterali, soprattutto di valenza esterna e che non sono vincolanti, possono svolgere funzioni operative di assistenza tecnica agli stati ed entrare in rapporti con altri soggetti, quindi stipulare trattati internazionali con essi, possono intrattenere relazioni diplomatiche e sono internazionalmente responsabili per il proprio operato.

L'organizzazione internazionale più importante della seconda metà del Novecento è quella delle Nazioni Unite (ONU), istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale dalle cinque potenze vincitrici, con la Carta di San Francisco del 26 giugno 1945. Essa nasce per i fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo, della protezione di diritti umani e delle libertà fondamentali e dell'autodeterminazione dei popoli.

Secondo l'art. 7 della Carta delle Nazioni Unite, i suoi organi principali sono:

  • L'Assemblea Generale, a cui partecipano tutti i membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto ed ha competenze più ristrette rispetto al Consiglio, le sue decisioni vincolanti riguardano la ripartizione delle spese dell'Organizzazione e le modalità ed i tempi per concedere...
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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittoriavdg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Caracciolo Antonia.
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